Istruzioni per gli uffici di revisione sull'esecuzione del controllo dei datori di lavoro (IRD)

Direttiva WRA · 5 giugno 2026 · AVS · Versione 9

Istruzioni per gli uffici di revisione sull'esecuzione del controllo dei datori di lavoro (IRD); valida dal 01.01.2008, stato 01.06.2026

In vigore

UFAS · WRA · Italiano

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Istruzioni per gli uffici di revisione sull’esecu-

zione del controllo dei datori di lavoro (IRD)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato al 1° giugno 2026

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento precisa i numeri marginali 5002 e 6004 a seguito del controllo approfondito effettuato nel quadro della revisione principale 2014 sull’assoggettamento dei lavoratori dipendenti e indipendenti a livello internazionale e sulla conversione parziale dei dividendi in salario determinante.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/17.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2020

Il punto 4 del numero marginale 2002 è stato precisato per migliorare la comprensione.

2002 Per la verifica della corretta esecuzione dei compiti vanno 1/20 presentati in particolare i giustificativi seguenti:

– contabilità salariale, contabilità ausiliaria e documentazione contabile;

– contabilità finanziaria (conti di bilancio e di risultato);

– chiusura d’esercizio con ripartizione dell’utile;

– confronto tra gli oneri salariali nella contabilità finanziaria e la massa salariale AVS dichiarata (la spiega-

zione di eventuali differenze andrebbe presentata all’inizio della revisione);

– tutti i documenti concernenti la previdenza professionale in possesso del datore di lavoro;

– documenti sulle casse di beneficenza e sulle fondazioni padronali;

– imprese organizzate come società holding: i documenti di tutte le filiali e le società consorelle, a condizione che siano affiliate alla stessa cassa di compensazione.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/20.

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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2021

Con l’avanzare della digitalizzazione, sempre più incarti vengono trattati per via elettronica e possono essere consultati ovunque in funzione dei relativi diritti di accesso. L’ufficio di revisione può rinunciare al controllo sul posto nei casi in cui è possibile effettuare a distanza il controllo completo dei datori di lavoro. In linea di massima il controllo sul posto rimane la norma, ma è possibile derogarvi se tutti i documenti e le informazioni necessari sono accessibili a distanza. La decisione di rinunciare al controllo sul posto spetta unicamente al revisore, che assume altresì la responsabilità che il controllo dei datori di lavoro sia effettuato correttamente. I numeri marginali 1001 e 4003.1–4003.3 sono adeguati e/o completati di conseguenza.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/21.

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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2022

A seguito dell’introduzione dell’indennità di paternità (1° gennaio 2021) e dell’indennità di assistenza (1° luglio 2021), i numeri marginali 5004 e 5005 sono adeguati e/o completati di conseguenza.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/22.

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Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2025

A seguito delle modifiche alla LAVS, solo i controlli effettuati da un servizio approvato conformemente all’art. 68b cpv. 1 let. a-c LAVS sono ora considerati come controlli dei datori di lavoro. Il numero marginale 1001 è stato modificato di conseguenza.

La modifica è contrassegnata dall’indicazione 1/25.

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Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2026

A seguito delle modifiche apportate all’OAVS, si applica ora la disposizione riportata all’art. 169 cpv. 3 OAVS relativa alla firma dei rapporti di revisione e di controllo da parte del revisore e, nel caso di uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l’ufficio di revisione o di controllo.

La firma può essere apposta in formato elettronico.

Il numero marginale 6006 sarà adeguato/completato di conseguenza.

La modifica è contrassegnata dall’indicazione 1/26.

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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° giugno 2026

Fino alla pandemia di COVID-19, il principio applicabile ai controlli dei datori di lavoro era quello dell’«esecuzione sul posto». A seguito delle restrizioni legate alla pandemia, tale principio è stato reso più flessibile. Le persone incaricate dei controlli dei datori di lavoro hanno avuto la possibilità di rinunciare a un controllo sul posto qualora avessero ottenuto per via elettronica l’accesso a tutti i dati necessari e il controllo potesse essere effettuato correttamente in tal modo.

Il numero marginale 4003.3 IRD elencava tuttavia controlli relativi a casi particolari che dovevano continuare a essere effettuati sul posto. Poiché tali controlli sono spesso svolti presso una fiduciaria, l’obbiettivo del contatto diretto con il membro non viene più raggiunto. Inoltre, la modifica dell’ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2024 è stata formulata senza tale restrizione. Per questo motivo è possibile rinunciare all’esecuzione sul posto anche per i controlli speciali menzionati al numero marginale 4003.3.

Resta inteso che il principio del controllo sul posto continua a essere previsto e non può essere rifiutato. Tuttavia, il servizio incaricato di effettuare il controllo dei datori di lavoro può ora sempre valutare e decidere autonomamente se debba essere effettuato sul posto oppure a distanza.

Il numero marginale 4003.3 è pertanto soppresso con effetto dal 1° giugno 2026.

La modifica è contrassegnata dall’indicazione 6/26.

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Abbreviazioni

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CAIP Directives sur le contrôle de l’affiliation des em-

ployeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (direttive sul controllo dell'affiliazione dei datori di lavoro a un istituto di previdenza professionale conformemente all’art. 11 LPP, disponibili in francese e tedesco)

CCD Circolare alle casse di compensazione sul con-

trollo dei datori di lavoro

CD Controllo dei datori di lavoro

CI Conto individuale

cpv. capoverso/i

DTF Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe-

derale

DTFA Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe-

derale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all’anno e alla pagina del volume). Dal 1970 le decisioni del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (DTF)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

lett. lettera/e

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

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LPP Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

N. Numero/i marginale/i

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) RCC Rivista destinata alle casse di compensazione

AVS (i numeri si riferiscono all’anno e alla pagina del volume) e pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

SCI Sistema di controllo interno

seg. seguente

segg. seguenti

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al

31 dicembre 2006)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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1. Principi

1001 I controlli effettuati dai seguenti servizi sono considerati 1/25 controlli dei datori di lavoro:

- un’impresa di revisione e un capo revisore che adempiono i requisiti di cui all’articolo 68 (= ufficio di revisione delle casse di compensazione AVS);

- un servizio speciale della cassa di compensazione (= personale impiegato dalla cassa di compensazione AVS) o un’organizzazione specializzata delle casse di compensazione (=RSA);

- un assicuratore o un organo esecutivo di un’assicurazione sociale secondo la LPGA (=SUVA).

(art. 68b cpv. 1 LAVS, art. 162 cpv. 1 prima frase RAVS, art. 164 RAVS)

1002 I revisori devono conoscere a fondo la tecnica di revisione,

la contabilità e le disposizioni applicabili. Sono inoltre tenuti a seguire regolarmente formazioni continue per mantenere il proprio livello di competenze specialistiche.

1003 Gli uffici di revisione preposti al controllo dei datori di lavoro

sono responsabili della regolare formazione continua specialistica dei revisori. Questa deve comprendere almeno due giorni di corso all’anno.

1004 Le persone responsabili dell’esecuzione del controllo dei

datori di lavoro decidono a quale ufficio di revisione o a quale revisore affidare il controllo in funzione del livello di complessità del medesimo.

1005 Il controllo dei datori di lavoro serve a verificare il rispetto

delle prescrizioni determinanti e a fornire le informazioni necessarie sul modo corretto di presentare i conteggi. Lo scopo è produrre un effetto preventivo per quanto concerne il corretto adempimento da parte dei datori di lavoro dei compiti che spettano loro.

1006 I datori di lavoro devono permettere il controllo e collabo-

rarvi.

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1007 I datori di lavoro possono impugnare un’eventuale deci-

sione con la quale la cassa di compensazione ordina un controllo. In particolare possono ricusare il revisore o l’ufficio di revisione incaricato del controllo dimostrando che il revisore non è imparziale nei suoi confronti (DTFA del 25 agosto 1964; RCC 1965 pag. 98).

1008 I revisori devono limitarsi al controllo. Essi non possono

emanare decisioni né impartire ordini (art. 163 cpv. 3 OAVS). Per contro, su mandato delle casse di compensazione, possono formulare raccomandazioni specialistiche nel caso concreto.

2. Diritti e doveri dei revisori

2001 I revisori hanno il diritto di consultare tutti i giustificativi

sulla contabilità e sul personale necessari all’esecuzione del controllo (art. 209 cpv. 1 OAVS). I datori di lavoro hanno inoltre l’obbligo di informare i revisori nel quadro del controllo.

2002 Per la verifica della corretta esecuzione dei compiti vanno 1/20 presentati in particolare i giustificativi seguenti:

– contabilità salariale, contabilità ausiliaria e documentazione contabile;

– contabilità finanziaria (conti di bilancio e di risultato);

– chiusura d’esercizio con ripartizione dell’utile;

– confronto tra gli oneri salariali nella contabilità finanziaria e la massa salariale AVS dichiarata (la spiegazione di eventuali differenze andrebbe presentata all’inizio della revisione);

– tutti i documenti concernenti la previdenza professionale in possesso del datore di lavoro;

– documenti sulle casse di beneficenza e sulle fondazioni padronali;

– imprese organizzate come società holding: i documenti di tutte le filiali e le società consorelle, a condizione che siano affiliate alla stessa cassa di compensazione.

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2003 Gli uffici di revisione possono esigere che le casse di com-

pensazione forniscano loro i giustificativi necessari per l’esecuzione della revisione se questi non sono ancora stati messi a loro disposizione.

2004 I revisori devono comunicare per tempo ai datori di lavoro

la data del controllo e invitarli a preparare i giustificativi necessari indicando quelli che intendono consultare.

3. Periodo di controllo

3001 Il periodo di controllo è determinato in base alla valutazione

dei rischi effettuata dalla cassa di compensazione. Il controllo dei datori di lavoro è fissato dalle casse di compensazione, che attribuiscono i mandati necessari e stabiliscono il periodo di controllo.

3002 Il controllo dei datori di lavoro verte sul periodo di contribu-

zione non ancora caduto in prescrizione.

3003 È possibile estendere il controllo agli ultimi dieci anni per

determinare eventuali responsabilità del datore di lavoro e verificare le registrazioni nei CI, se in base al controllo effettuato è presumibile che:

– una parte dei contributi prelevati dai salari dei dipendenti non sia stata versata negli anni precedenti; o che

– la somma dei salari indicata non sia stata ripartita correttamente tra i vari dipendenti; o che

– determinate voci non siano state contabilizzate correttamente.

4. Luogo del controllo

4001 Il controllo va eseguito presso la sede dell’impresa o nel

luogo in cui si trovano tutti i giustificativi che permettono di controllare in modo affidabile gli aspetti giuridici concernenti l’AVS (fiduciaria, ufficio contabile di un’associazione ecc.).

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4002 Se la contabilità e il controllo del personale di diverse sedi

geograficamente separate non sono centralizzati (p. es. nella sede principale o nella sede amministrativa dell’impresa), il controllo va eseguito nel luogo in cui si trovano tutti i giustificativi necessari.

4003 Il luogo del controllo deve essere situato in Svizzera.

4003.1 Il controllo dei datori di lavoro è effettuato in linea di mas-1/21 sima sul posto. La rinuncia al controllo sul posto non può

essere ordinata da un superiore o richiesta dal datore di lavoro controllato.

4003.2 I revisori incaricati del controllo dei datori di lavoro ne assu-1/21 mono la responsabilità e devono garantire che siano com-

pleti e corretti. Possono rinunciare al controllo sul posto, se hanno accesso a tutti i dati e documenti necessari al controllo per via elettronica e se ritengono di poter effettuare il controllo correttamente in questo modo. Conservano il diritto di effettuare in qualsiasi momento controlli supplementari sul posto.

4003.3 soppresso

6/26

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5. Controllo dei datori di lavoro

5.1 Ambiti da controllare

5001 Il controllo deve essere effettuato innanzitutto secondo i re-

quisiti della LAVS, dell’OAVS e delle direttive dell’UFAS nonché delle convenzioni bilaterali e degli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

5002 Il controllo serve in particolare a verificare se:

1/17 – e in che modo il datore di lavoro si accerta che i suoi di-

pendenti non lavorino anche all’estero per uno o più datori di lavoro e, se del caso, ne informa la sua cassa di compensazione;

– il datore di lavoro annuncia per tempo alla cassa di compensazione il distacco di un suo dipendente all’estero;

– tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente sono registrate in qualità di salariati;

– tutte le retribuzioni che fanno parte del salario determinante sono state dichiarate alla cassa di compensazione;

– i certificati di salario sono completi e contengono tutte le informazioni necessarie per la registrazione nei CI.

5003 Il controllo delle indennità di perdita di guadagno per le per-

sone che prestano servizio o seguono un corso G+S serve a verificare se:

– le dichiarazioni di salario fornite dal datore di lavoro con il modulo di richiesta sono esatte e complete. Devono essere forniti al revisore i giustificativi che gli sono necessari (documenti, elenchi o libri giornali);

– le informazioni sulle persone in servizio indicate nel modulo di richiesta sono esatte e complete.

5004 Deve essere verificato il diritto alle indennità di maternità, 1/22 paternità e assistenza.

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5005 Nel caso delle indennità di perdita di guadagno per le per-1/22 sone che prestano servizio o seguono un corso G+S non-

ché delle indennità di maternità, paternità e assistenza bisogna controllare che il datore di lavoro abbia regolarmente versato le indennità in questione all’avente diritto o che le abbia compensate.

5006 La correttezza della fissazione delle indennità (v. N. 5005)

da parte del datore di lavoro viene controllata esclusivamente su esplicita richiesta della cassa di compensazione.

5007 In caso di prestazioni di previdenza volontarie, il revisore

esamina anche i giustificativi relativi alle eventuali prestazioni di previdenza (prestazioni regolamentari e volontarie o indennità di partenza) versate dall’istituto di previdenza dell’impresa o da un istituto di previdenza collettivo. Se il datore di lavoro è affiliato a un istituto di previdenza comune, bisogna reperire presso quest’ultimo informazioni concernenti il personale su eventuali istituti di previdenza.

5008 Eventuali verifiche in altri ambiti delle assicurazioni sociali

(p. es. assicurazione contro gli infortuni o cassa di compensazione per assegni familiari) vanno eseguite esclusivamente se la cassa di compensazione conferisce un mandato in tal senso. Lo stesso vale per il controllo dell’affiliazione alla LPP previsto al N. 2040 CAIP.

5.2 Estensione del controllo

5009 Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire una

verifica efficace in tutti gli ambiti che devono essere controllati e permettere l’accertamento di eventuali lacune (art. 163 cpv. 2, secondo periodo OAVS).

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5010 Se necessario, gli uffici di revisione procedono in modo

adeguato ad accertamenti supplementari in particolare presso altre assicurazioni sociali, il controllo degli abitanti e le autorità fiscali.

5011 Spetta al revisore decidere, in base alla sua valutazione

del datore di lavoro, sull’opportunità o meno di effettuare un controllo completo o solo a campione. A tal fine si basa tra l’altro sulla valutazione dei rischi della cassa di compensazione (ripercussioni finanziarie e probabilità di realizzazione dei rischi).

5.3 Incarti

5012 Le operazioni di controllo devono essere documentate dal

revisore in modo tale da poter risultare facilmente comprensibili per da un terzo specialista indipendente. Gli incarti vanno conservati per dieci anni.

6. Stesura del rapporto

6.1 Parti integranti

6001 Per ogni controllo dei datori di lavoro effettuato deve es-

sere steso un rapporto di controllo dettagliato (art. 169 cpv. 1 OAVS). A tal fine è possibile utilizzare un modulo, da completare secondo il bisogno. Nel modulo possono essere riportate schematicamente solo le informazioni che si ripetono.

6002 Inoltre bisogna redigere un riassunto standardizzato del

rapporto di controllo per permettere una valutazione uniforme.

6.2 Rapporto di controllo

6003 Il rapporto comprende:

– un breve riassunto delle caratteristiche dell’impresa utili al controllo (forma giuridica, situazione giuridica dei soci, ramo economico, modalità della contabilità salariale e della contabilità commerciale ecc.);

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– l’indicazione del periodo di controllo;

– precisazioni circa il luogo e la data del controllo;

– il nome del revisore che ha eseguito il controllo;

– la data del controllo precedente;

– il risultato del controllo.

6004 Nel rapporto vanno indicate le lacune constatate, preci-1/17 sando:

– in quali ambiti sono stati commessi errori, di quali errori si è trattato e, per quelli di una certa portata, quali ne sono state le cause;

– su quale massa salariale vanno richiesti o restituiti contributi;

– in che modo deve essere ripartita tra i salariati la differenza da richiedere o restituire, se necessario per le registrazioni nei CI;

– i dipendenti che nonostante l’esercizio di un’attività lucrativa all’estero avrebbero dovuto essere assoggettati in Svizzera e che non sono stati annunciati alla cassa di compensazione, nonché i dipendenti che sono stati annunciati alla cassa di compensazione sebbene non avrebbero dovuto essere assoggettati in Svizzera (v.

N. 5002, primo periodo);

– i dipendenti distaccati all’estero che sono rimasti assicurati in svizzera ma che non sono stati annunciati per tempo alla cassa di compensazione o non lo sono stati affatto (v. N. 5002, primo periodo).

6005 Le raccomandazioni eventualmente formulate dal revisore

all’attenzione del datore di lavoro vanno menzionate nel rapporto.

6006 Il rapporto di controllo deve essere firmato dal revisore e, 1/26 per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresen-

tanti l’ufficio di revisione o di controllo. La firma può essere apposta in formato elettronico.

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6007 Il rapporto di controllo deve essere trasmesso alla cassa di

compensazione e all’ufficio del datore di lavoro sottoposto al controllo entro 60 giorni dopo la chiusura del controllo, o in ogni caso in tempo utile affinché i contributi esigibili possano essere richiesti prima della scadenza del termine di prescrizione.

6.3 Riassunto del rapporto di controllo

6008 Il riassunto è una parte a sé stante del rapporto di controllo

che contiene indicazioni sul periodo di controllo nonché sui contributi esigibili e sui rimborsi.

6009 Il riassunto riporta tra l’altro i punteggi della valutazione dei

rischi circa i criteri seguenti:

1. risultato del controllo dei datori di lavoro;

2. qualità della gestione del personale.

6010 Il criterio «Risultato del controllo dei datori di lavoro» com-

prende la valutazione delle differenze rilevate nel conteggio e la gravità delle lacune di conteggio constatate.

6011 Il criterio «Qualità della gestione del personale» deve te-

nere conto degli aspetti seguenti:

– utilizzo di un programma per la contabilità salariale e adeguatezza del programma utilizzato;

– qualifiche della persona responsabile della gestione del personale;

– mutamenti nell’organico;

– altri aspetti determinanti per la qualità.

6012 La valutazione di questi criteri va eseguita tramite la scala

seguente:

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 9 punti

Risultato Nessuna Differenze Differenze dell’ultimo differenza constatate: constatate: controllo constatata lacune mar- lacune esginali senziali Qualità della Qualità Qualità Qualità Qualità gestione del molto ele- piuttosto piuttosto molto personale vata elevata bassa bassa

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7. Garanzia della qualità

7001 L’ufficio di revisione incaricato o i revisori interni della cassa di compensazione garantiscono la qualità del controllo dei datori di lavoro e del rapporto vigilando che:

– il controllo sia stato effettuato in modo diligente e competente;

– il rapporto di controllo sia stato allestito in modo corretto, obiettivo, chiaro e completo;

– esista un incarto conforme sul controllo effettuato.

In questo contesto bisogna inoltre tenere conto dei principi del SCI.