Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Direttiva WSN · 12 novembre 2025 · AVS · Versione 21

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN); valide dal 01.01.2008, stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · WSN · Italiano

1

Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-

denti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato: 1° gennaio 2026

2

Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Nel presente supplemento vengono precisate e completate le prescrizioni sui punti seguenti:

- importo per il calcolo per l’aggiunta dei contributi, quando il reddito netto dopo deduzione di un lavoratore indipendente prima del raggiungimento dell’et à di riferimento è inferiore al contributo minimo previsto nella tavola scalare (N. 1170.1 e 1170.3);

- definizione di non esercitanti un’attività lucrativa nel caso delle persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell’ambito dei programmi di occupazione (N. 2025);

- obbligo delle casse di compensazione di informare specificamente determinate categorie di persone senza attività lucrativa in merito al loro obbligo di versare i contributi e d’informare (N. 2066);

- importo della sostanza determinante per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa soggette all’imposta secondo il dispendio ai sensi dell’art. 14 LIFD (N. 2084.1);

- considerazione del supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione e la 13amensilità della rendita di vecchiaia AVS quali redditi conseguiti in forma di rendita (N. 2089);

- non considerazione dei redditi realizzati all’estero esclusi dall’obbligo contributivo secondo l’art. 6terlett. a e b OAVS quali redditi conseguiti in forma di rendita (N. 2090);

- obbligo di chiedere una comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contributi delle persone senza attività lucrativa (N. 2102.1);

- numero di domande di condono dei contributi che possono essere presentate e approvate (N. 3082.1).

Infine, vengono corretti alcuni piccoli errori e viene aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell’UFAS fino al n. 83 compreso [in tedesco e francese]).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/26.

8

  1. 6. Riscossione dei contributi120
  2. 6.1 In generale120
  3. 6.2 Contributi d’acconto121
  4. 6.2.1 Principio121
  5. 6.2.2 Fissazione dei contributi d’acconto121
  6. 6.2.3 Rilevante divergenza dal reddito conseguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili122
  7. 6.3 Compensazione122
  8. 6.4 Computo e restituzione dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa123
  9. 6.5 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi degli istituti scolastici e dei loro studenti124
  10. 6.5.1 Nozione di istituto scolastico124
  11. 6.5.2 Obbligo d’informare degli istituti scolastici124
  12. 6.5.3 Riscossione dei contributi in generale125
  13. 6.5.4 Riscossione dei contributi negli istituti scolastici126
  14. 6.5.5 Contabilizzazione, iscrizione nel CI126
  15. 6.5.6 Perdita del vecchio libretto delle marche127
  16. 6.6 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi dei detenuti e degli internati128
  17. 6.7 Disposizioni speciali per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora128
  18. 3a parte: Riduzione e condono dei contributi131
  19. 1. Principi generali131
  20. 2. Riduzione dei contributi133
  21. 2.1 Condizioni formali133
  22. 2.1.1 Forma e contenuto della richiesta di riduzione133
  23. 2.1.2 Momento dell’inoltro della domanda134
  24. 2.2 Inesigibilità (condizione sostanziale)134
  25. 2.2.1 Definizione d’inesigibilità134
  26. 2.2.2 Situazione di bisogno secondo il diritto dell’esecuzione (minimo vitale) secondo l’art. 93 LEF137
  27. 2.2.3 Sostanza e debiti da prendere in considerazione138
  28. 2.2.4 Motivi di esclusione138

11

Abbreviazioni

AI Assicurazione invalidità

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Circolare n. 22 Circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Confédella CSI rence suisse des impôts relative aux règles con-

cernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts (in tedesco e francese)

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

(RS 210)

CER Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle per-

sone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento

CI Conto individuale

CO Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911

(RS 220)

Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva euro-AELS pea di libero scambio (AELS). Versione consoli-

data dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K appendice 2 (RS 0.632.31)

CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

(RS 311.0)

cpv. capoverso/i

D CA/CI Direttive concernenti il certificato d’assicurazione

e il conto individuale

DCC Direttive sull’affiliazione alle casse di compensa-

zione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione

12

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e

nelle IPG

DTF Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe-

derale

DTFA Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe-

derale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all’anno e alla pagina del volume). Dal 1970 le decisioni del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (DTF)

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-

zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

LEF Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione

e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera/e

LICol Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti col-

lettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, RS 951.31)

13

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta

federale diretta (RS 642.11)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, RS 834.1)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle presta-

zioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LPTD Legge federale del 19 giugno 2020 sulle presta-

zioni transitorie per i disoccupati anziani

(RS 837.2)

N. Numero/i marginale/i

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione

per l’invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

PC Prestazioni complementari all’AVS/AI

RCC Rivista destinata alle casse di compensazione

AVS (i numeri si riferiscono all’anno e alla pagina del volume) e pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

R 987/2009 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.11)

14

seg. seguente

segg. seguenti

Sélection Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al de l’OFAS diritto in materia di contributi AVS, selezione

dell’UFAS (in tedesco e francese)

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al

31 dicembre 2006)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, pubblicata dall’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

15

1a parte: Contributi dei lavoratori indipendenti

1. Qualità d’assicurato, persone tenute a versare con-

tributi, affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione

1.1 Persone obbligatoriamente assicurate come indi-

pendenti

1001 I lavoratori indipendenti che hanno il loro domicilio civile in

Svizzera o vi esercitano un’attività lucrativa sono obbligatoriamente assicurati (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS).

1002 Rimangono riservate le esenzioni dall’assicurazione se-

condo l’art. 1a cpv. 2 LAVS nonché le disposizioni divergenti contenute negli accordi internazionali.

1003 Per indicazioni più dettagliate si rimanda alle DOA.

1.2 Lavoratori indipendenti

1.2.1 Definizione

1004 Sono considerati lavoratori indipendenti coloro che conse-1/09 guono un reddito proveniente da un’attività lucrativa indi-

pendente secondo l’art. 9 cpv. 1 LAVS. Per la nozione di reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente si rimanda ai N. 1065 segg.

1.2.2 Casi particolari

1.2.2.1 In generale

1005 Sono considerati in primo luogo lavoratori indipendenti i

(com)proprietari di un’impresa, un’azienda o un commercio1.

1 2 dicembre 1949 RCC 1950 pag. 81 –

8 gennaio 1996 VSI 1996 pag. 224 DTF 122 V 1

16

1006 In caso d’usufrutto, l’usufruttuario è considerato come lavo-1/11 ratore indipendente2 (v. anche N. 1039). Si veda tuttavia il

N. 1026.

1007 Se l’azienda è affittata, l’affittuario ha questa qualità3.

1008 Anche se le persone considerate come esercitanti un’atti-

vità indipendente conformemente ai tre precedenti numeri marginali non collaborano personalmente all’esercizio, il reddito conseguito non costituisce di regola il reddito del capitale, bensì il reddito da attività lucrativa indipendente4.

1009 Se il bene in affitto rimane nel patrimonio commerciale del 1/11 locatore, quest’ultimo è tenuto a versare i contributi quale

indipendente per i redditi provenienti da questo bene (v. anche l’art. 18a cpv. 2 LIFD, secondo cui l’affitto di

un’azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su richiesta del contribuente)5. Sono inoltre considerate come esercitanti un’attività indipendente le persone soggette all’imposta sugli utili di capitale provenienti dall’alienazione, dalla realizzazione o dalla valutazione contabile della sostanza commerciale nonché dal trasferimento della sostanza commerciale alla sostanza privata.

1010 Per considerare una persona come esercitante un’attività

indipendente non hanno importanza le funzioni che essa esercita nell’impresa, nell’azienda o nel commercio e l’uso che essa fa dei diritti che le sono conferiti dalla legge in

2 21 dicembre 1949 RCC 1950 pag. 148 –

13 aprile 1950 RCC 1950 pag. 248 –

18 febbraio 1952 RCC 1952 pag. 245 DTFA 1952 pag. 47

30 aprile 1963 RCC 1963 pag. 458 –

29 maggio 1968 RCC 1968 pag. 572 –

3 5 settembre 1953 RCC 1953 pag. 400 DTFA 1953 pag. 205

4 18 luglio 1951 RCC 1951 pag. 387 –

25 agosto 1964 RCC 1965 pag. 268 DTFA 1964 pag. 143

8 gennaio 1996 VSI 1996 pag. 224 DTF 122 V 1

5 15 maggio 2017 9C_70/2017 Sélection de l’OFAS – n. 58

17

virtù di questa qualità6 (v. anche N. 1008). Per le eccezioni, vedi il N. 1016.

1011 In caso di dubbi, è considerato come lavoratore indipen-

dente chi è soggetto all’imposta sul reddito di un’impresa, un’azienda o un commercio7 oppure, in mancanza di obbligo fiscale, chi gestisce l’impresa, l’azienda o il commercio per conto proprio.

1012 Se per l’esercizio dell’attività indipendente è necessaria

una patente (albergatore, farmacista ecc.) e non si può determinare con certezza chi sopporta il rischio economico dell’impresa, dell’azienda o del commercio, la patente è un indice per determinare il debitore dei contributi personali.

1013 Se, tuttavia, i criteri menzionati ai N. 1005–1011 indicano

già chi deve essere considerato come lavoratore indipendente, non ha importanza se la patente è stata rilasciata a un’altra persona8.

1014 Si presume che una ditta individuale iscritta nel registro di

commercio sia un’azienda avente scopo lucrativo il cui titolare svolge un’attività lucrativa indipendente. Si può derogare a tale presunzione solo se è comprovato che, da troppo tempo, l’iscrizione al registro di commercio non rispecchia manifestamente più la realtà9.

1.2.2.2 Persone sposate o partner registrati

1015 Per i coniugi o i partner registrati è considerato come lavo-

ratore indipendente il proprietario dell’impresa, dell’azienda o del commercio (v. N. 1005).

6 31 dicembre 1949 RCC 1950 pag. 110 DTFA 1949 pag. 149

18 settembre 1959 RCC 1959 pag. 394 DTFA 1959 pag. 180

7 27 ottobre 1967 RCC 1968 pag. 148 DTFA 1967 pag. 225

8 29 aprile 1959 RCC 1959 pag. 302 –

9 17 gennaio 1975 RCC 1975 pag. 309 DTF 101 V 7

18 agosto 1977 RCC 1978 pag. 224 –

21 febbraio 1980 RCC 1981 pag. 360 –

16 agosto 1995 VSI 1996 pag. 95 DTF 121 V 80

18

1016 Se due coniugi o partner registrati gestiscono in comune

un’impresa, un’azienda o un commercio, ci si deve basare sulle circostanze effettive per stabilire quale dei due è il lavoratore indipendente10. Non esistono presunzioni a favore del marito o della moglie o di uno dei partner registrati.

1017 Per determinare la persona tenuta a versare i contributi

non ci si può basare sull’art. 9 cpv. 1 e 1bisLIFD (per la tassazione fiscale, i redditi dei coniugi o partner registrati che non sono separati né legalmente né di fatto sono sommati, qualunque sia il loro regime dei beni; cumulo dei fattori).

1018 Se due coniugi o partner registrati si dichiarano indipen-1/11 denti, la cassa di compensazione deve esaminare previa-

mente se ambedue soddisfano le condizioni previste dalla giurisprudenza (v. N. 1066). Potrebbero costituire indizi a favore della gestione in comune di un’azienda il fatto che ognuno dei coniugi o partner registrati possa disporre da solo di un conto commerciale comune, l’uguale ripartizione dei compiti, la qualificazione professionale equivalente e gli apporti finanziari.

1019 Per determinare lo statuto contributivo delle contadine, le

casse di compensazione possono basarsi sul «Questionario per definire lo statuto contributivo della moglie che partecipa alla conduzione dell’azienda agricola». Il modulo, valido anche per i partner registrati, può essere richiesto presso l’Associazione svizzera dei contadini (www.agriexpert.ch).

1020 Se la cassa di compensazione giunge alla conclusione che 1/11 i due coniugi o partner registrati esercitano un’attività indi-

pendente e l’autorità fiscale non è in grado d’indicare separatamente il reddito di ognuno di essi, bisogna procedere conformemente al N. 1262.

1021 In caso di dubbi riguardo alla partecipazione del marito o

della partner registrata alla conduzione dell’impresa,

10 16 ottobre 1992 VSI 1993 pag. 12 –

19

dell’azienda o del commercio della moglie o della donna con cui vive in unione domestica registrata, egli/essa deve essere considerato/a come membro della famiglia che lavora nell’azienda. Lo stesso vale per i casi in cui il marito o il partner registrato gestisce l’impresa, l’azienda o il commercio e vi sono dubbi in merito allo statuto contributivo della moglie o dell’uomo con cui vive in unione domestica registrata (v. le DSD).

1.2.2.3 Membri di collettività di persone

a) Membri di una società semplice

1022 Devono essere considerati come esercitanti un’attività indi-

pendente tutti i membri di una società semplice che partecipano personalmente a detta società e, di conseguenza, assumono un rischio economico e hanno la facoltà di adottare disposizioni relative all’andamento degli affari della società11.

1023 Per la ripartizione dell’utile sono determinanti in primo

luogo le disposizioni figuranti nel contratto di società. Se quest’ultimo non prevede niente al riguardo, l’utile è suddiviso in parti uguali tra i soci12.

b) Membri di una società in nome collettivo

1024 Per le società in nome collettivo, si presume che esse

siano costituite per gestire, in forma commerciale,

un’azienda avente scopo lucrativo13. Spetta ai soci provare il contrario.

11 13 ottobre 1969 RCC 1970 pag. 151 –

21 febbraio 1980 RCC 1981 pag. 360 –

20 febbraio 1984 RCC 1984 pag. 233 –

25 aprile 1988 RCC 1988 pag. 454 DTF 114 V 72

23 luglio 2010 – DTF 136 V 258

12 21 febbraio 1980 RCC 1981 pag. 360 –

20 febbraio 1984 RCC 1984 pag. 233 –

13 14 marzo 1959 RCC 1959 pag. 188 DTFA 1959 pag. 39

20

1025 I membri di una società in nome collettivo sono considerati 1/22 come esercitanti un’attività indipendente qualunque sia

l’ampiezza della collaborazione personale nella società14, salvo se la costituzione della società in nome collettivo serve esclusivamente a eludere l’obbligo contributivo15 (v. N. 1027 DSD).

1026 I membri di una società in nome collettivo sono tenuti a

versare i contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l’usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative all’andamento degli affari della società.

c) Membri di una società in accomandita

1027 Come per la società in nome collettivo, si presume che la 1/16 società in accomandita sia costituita per gestire, in forma

commerciale, un’azienda avente scopo lucrativo (v.

N. 1024)16. Per principio, ciò non si applica però alle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’art. 98 segg. LICol (v. N. 1032.1)17.

1028 Il reddito dei soci accomandatari è costituito da una quota 1/09 del risultato di gestione (quota d’utile), da un interesse sulla

quota sociale e su altri eventuali fondi di capitale, come pure da una retribuzione (onorario, stipendio). Tutti questi

7 luglio 1964 RCC 1965 pag. 223 DTFA 1964 pag. 147

17 gennaio 1975 RCC 1975 pag. 309 DTF 101 V 7

15 marzo 1985 RCC 1989 pag. 319 –

16 agosto 1995 VSI 1996 pag. 95 ATF 121 V 80

14 14 maggio 1952 RCC 1952 pag. 242 DTFA 1952 pag. 117

29 aprile 1959 RCC 1959 pag. 302 –

18 settembre 1959 RCC 1959 pag. 394 DTFA 1959 pag. 180

25 aprile 1988 RCC 1988 pag. 454 DTF 114 V 72

16 agosto 1995 VSI 1996 pag. 95 DTF 121 V 80

15 16 settembre 1997 VSI 1998 pag. 102 –

16 17 maggio 1963 RCC 1963 pag. 455 DTFA 1963 pag. 99

5 settembre 1974 RCC 1975 pag. 259 DTF 100 V 140

15 marzo 1985 RCC 1985 pag. 319 –

16 agosto 1995 VSI 1996 pag. 95 DTF 121 V 80

17 23 marzo 2015 Sélection de l’OFAS – n. 50 DTF 141 V 234

21

elementi sono considerati come reddito proveniente dall’attività lucrativa.

1029 Il reddito dei soci accomandanti può essere costituito da

una quota del risultato di gestione (quota d’utile), da un interesse sull’accomandita e su altri eventuali fondi di capitale, come anche da una retribuzione, quando l’accomandante lavora nella società.

1030 La quota d’utile e l’interesse, nella misura in cui quest’ul-1/11 timo supera l’interesse del capitale proprio investito

nell’azienda, fanno parte del reddito da attività lucrativa indipendente. È irrilevante se il socio accomandante lavori o meno nella società18.

1031 La retribuzione dell’accomandante fa generalmente parte

del salario determinante (v. le DSD).

1032 La retribuzione fa parte del reddito da attività lucrativa indi-

pendente solo se l’accomandante è attivo nella società non sulla base di un rapporto d’impiego, bensì in qualità di socio (ad es. quale amministratore)19.

1032.1 I ricavi da investimenti collettivi di capitale, in particolare da 1/16 una società in accomandita per investimenti collettivi di ca-

pitale secondo l’art. 98 segg. LICol, non fanno per principio parte del reddito da attività lucrativa indipendente. Lo stesso vale per i ricavi da partecipazioni a società estere per investimenti collettivi di capitale (in particolare le limited partnership), nella misura in cui corrispondono a una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale20.

1032.2 I ricavi da investimenti collettivi di capitale acquisiscono tut-1/16 tavia carattere di reddito da attività lucrativa e sono per-

tanto soggetti all’obbligo contributivo AVS, se un investitore

16 2 aprile 1979 RCC 1979 pag. 422 DTF 105 V 4

25 aprile 1988 RCC 1988 pag. 454 DTF 114 V 72

23 luglio 2010 Sélection de l’OFAS – n. 29 DTF 136 V 258

17 27 ottobre 1967 RCC 1968 pag. 148 DTFA 1967 pag. 225

20 23 marzo 2015 9C_765/2014 DTF 141 V 234

22

di professione partecipa con notevoli risorse a numerosi investimenti collettivi di capitale di rischio che presentano almeno in parte un forte nesso con il datore di lavoro. La giurisprudenza sul commercio di titoli e di beni immobili si applica per analogia (v. N. 1084 seg.)21.

d) Membri occulti

1033 Il socio occulto, non visibile a terzi, è sottoposto all’obbligo

contributivo come lavoratore indipendente solo se nel rapporto sociale interno è effettivamente parificato ai membri che rappresentano la società nei confronti dell’esterno o che eventualmente sono iscritti nel registro di commercio22.

1034 Anche per i soci occulti si presume che la quota d’utile

netto cui essi hanno diritto come membri di una collettività di persone avente scopo lucrativo e senza personalità giuridica sia considerata come reddito da attività lucrativa indipendente23.

e) Comunione ereditaria

– Regole generali

1035 Se un’eredità indivisa comprende un’impresa, un’azienda o

un commercio che gli eredi dirigono come comunione ereditaria, ciò è considerato come esercizio di un’attività lucrativa indipendente i cui proventi sono soggetti all’obbligo di contribuzione. Pertanto, i membri di questa comunione sono per principio lavoratori indipendenti e devono versare contributi sul reddito da quest’attività24.

21 23 marzo 2015 9C_765/2014 DTF 141 V 234

20 4 maggio 1955 RCC 1955 pag. 327 –

21 luglio 1966 RCC 1966 pag. 523 –

26 giugno 1967 RCC 1967 pag. 496 DTFA 1967 pag. 86

25 aprile 1986 RCC 1986 pag. 483 –

21 11 settembre 1972 RCC 1973 pag. 190 –

25 aprile 1986 RCC 1986 pag. 483 –

22 20 maggio 1959 RCC 1959 pag. 304 –

23

Ciò vale anche per

1036 – gli eredi che limitano la loro collaborazione per le deci-

sioni comuni riguardanti la gestione dell’impresa,

dell’azienda o del commercio e le disposizioni determinanti all’approvazione tacita di misure e proposte degli altri coeredi25;

1037 – gli eredi che possono prendere decisioni relative all’an-1/11 damento degli affari quando una parte degli eredi come

società di persone gestisce l’impresa, l’azienda o il commercio. Se si tratta di una società di persone, questa regola vale anche quando gli eredi di un membro defunto gli subentrano nei diritti e nei doveri e finché essi possono prendere decisioni riguardanti l’andamento degli affari. Se la società è sciolta o un nuovo socio sostituisce quello defunto, in quel momento cessa per gli eredi l’obbligo contributivo sulle quote d’utile della società26. Questo si applica, in caso di differimento dell’imposizione secondo l’art. 18a cpv. 3 LIFD, anche agli eredi che non riprendono l’impresa, l’azienda o il commercio;

1038 – gli eredi il cui potere di prendere disposizioni è tempora-

neamente limitato o soppresso da un curatore oppure da un esecutore testamentario27.

1039 Se al coniuge superstite spetta l’usufrutto dell’intera eredità

(art. 473 CC) oppure l’impresa, l’azienda o il commercio sono stati ceduti in godimento a questi oppure a uno o più eredi che ne diventano così i rilevatari, solo coloro che hanno diritto all’usufrutto o al godimento sono considerati lavoratori indipendenti. È irrilevante il fatto che il diritto d’usufrutto o di godimento dipenda da una disposizione te-

25 aprile 1988 RCC 1988 pag. 454 DTF 114 V 72

23 5 dicembre 1950 – DTFA 1950 pag. 217

25 aprile 1988 RCC 1988 pag. 454 DTF 114 V 72

24 19 marzo 1958 RCC 1958 pag. 216 DTFA 1958 pag. 11

30 aprile 1963 RCC 1963 pag. 458 –

25 23 agosto 1954 RCC 1954 pag. 415 –

24

stamentaria o da un accordo tra gli eredi. Pertanto, la qualificazione dell’AVS corrisponde generalmente alla soluzione adottata dalle autorità fiscali.

1040 In caso di assunzione retroattiva dell’impresa, dell’azienda

o del commercio appartenente a una comunione ereditaria da parte di uno o più eredi o di un terzo per conto di questi ultimi, tutti gli altri membri della comunione ereditaria non sono più considerati come lavoratori indipendenti a partire dal momento dell’assunzione (ciò senza effetto retroattivo).

1041 Le retribuzioni che gli eredi hanno ricevuto per la collabora-

zione nell’impresa, nell’azienda o nel commercio da parte degli usufruttuari o dei rilevatari sono considerate salario determinante28.

– Determinazione del reddito soggetto a contribuzione

1042 Se la parte di ognuno degli eredi sul ricavo dell’impresa,

dell’azienda o del commercio appartenente a una comunione ereditaria non è stata notificata alle autorità fiscali, la suddivisione del reddito allo scopo di definire i singoli contributi deve essere effettuata nel modo seguente:

1043 dal reddito complessivo bisogna dedurre:

1/11 – l’interesse del capitale proprio investito nell’azienda da

tutti gli eredi (N. 1119);

– i prelevamenti in contanti e in natura (o in forma di accredito) operati da ogni persona che ha collaborato al conseguimento del reddito;

– i prelevamenti dell’usufruttuario per la sua eventuale collaborazione.

1044 In mancanza di una convenzione che stipuli l’importo dei

prelevamenti per la collaborazione nell’impresa,

nell’azienda o nel commercio, le deduzioni devono essere operate secondo l’art. 14 OAVS.

26 21 dicembre 1949 RCC 1950 pag. 113 –

25

1045 Dall’utile netto residuo bisogna poi dedurre la parte spet-

tante al coniuge superstite in virtù della legge o per negozio giuridico per causa di decesso (disposizione testamentaria, patto successorio) o a norma di legge (art. 462 CC).

1046 Una volta dedotta la parte dell’utile netto cui il coniuge su-

perstite ha diritto in proprietà o in usufrutto, salvo convenzione contraria il resto è distribuito in parti uguali tra gli altri eredi. Se, ad esempio, il coniuge superstite è proprietario della metà, l’altra metà è ripartita tra gli eredi.

1047 Se la partecipazione in qualità di erede alla gestione di 1/11 un’azienda, un’impresa o un commercio (secondo l’art. 602

segg. CC) costituisce la principale attività lucrativa di un assicurato, egli è debitore del contributo minimo annuo se il suo reddito annuo non supera il limite inferiore figurante al N. 1179. Rimane riservato il N. 1039.

1048 Per quanto riguarda l’attività accessoria di minima impor-1/09 tanza, si rimanda al N. 1134.

– Eredi minorenni

1049 Le regole summenzionate sono parimenti valide per gli 1/11 eredi minorenni, con riserva del N. 1058.

1.3 Affiliazione dei lavoratori indipendenti a una cassa di compensazione

1050 L’assicurato che intende affiliarsi all’assicurazione quale la-

voratore indipendente deve annunciarsi presso la competente cassa di compensazione. Per l’affiliazione egli deve già aver compiuto passi concreti per lo svolgimento della sua attività.

1051 Se è difficile determinare lo statuto contributivo dell’assicu-

rato, la cassa di compensazione può chiedere le informazioni necessarie per stabilire se l’attività è dipendente o in-

26

dipendente alla cassa di compensazione che sarebbe competente per la riscossione dei contributi in caso di attività dipendente. Entrambe le casse collaborano per determinare lo statuto contributivo.

1051.1 Se la cassa di compensazione constata che altre persone 1/18 sono occupate nelle stesse condizioni o presume che lo

siano, determina la cassa di compensazione del mandante e riprende la sua valutazione. A tal fine consulta l’elenco dei mandanti presso il Centro d’informazione AVS/AI.

1051.2 Per i casi di cui al N. 1051.1, se il mandante non ha né 1/18 sede né stabilimenti d’impresa in Svizzera, la cassa di

compensazione consulta l’elenco dei mandanti presso il Centro d’informazione AVS/AI e riprende la valutazione della cassa di compensazione ivi indicata. Se necessario, si rivolge a quest’ultima. Se il mandante non figura

nell’elenco, lo statuto contributivo deve essere determinato dalla cassa di compensazione che:

– è competente per l’assicurato secondo le regole di affiliazione alle casse; oppure

– è competente conformemente ai N. 1027 segg. DCC, in casi aventi una relazione con il diritto dell’UE.

Essa si fa inserire immediatamente nell’elenco del Centro d’informazione AVS/AI quale cassa di compensazione competente.

1052 La cassa di compensazione comunica all’assicurato se per 1/18 l’attività in questione lo considera o meno lavoratore indi-

pendente. Se la richiesta è respinta, ne informa anche il datore di lavoro (v. N. 1054).

1053 Se un reddito è già stato conseguito, la cassa di compen-

sazione competente per la riscossione dei contributi emana una decisione concernente i contributi anziché una comunicazione.

27

1054 Su richiesta dell’assicurato può essere emanata una deci-1/11 sione concernente lo statuto contributivo29. Nei casi in cui

un numero elevato di persone è coinvolto o l’assicurato è considerato lavoratore dipendente, la decisione può essere emanata dalla cassa di compensazione del datore di lavoro.

1055 Se l’assicurato non è considerato lavoratore indipendente 1/18 per una determinata attività, la decisione concernente i

contributi o lo statuto contributivo va notificata sia all’assicurato che al datore di lavoro. La decisione è impugnabile30.

1056 soppresso

1/18

1057 Se una cassa di compensazione ha definito determinati og-1/11 getti contributivi quali redditi da attività lucrativa dipendente

o indipendente mediante una decisione passata in giudicato, quest’ultima è vincolante per tutte le altre casse. Una nuova decisione può essere emanata solo se esistono le premesse per una riconsiderazione o una revisione processuale (v. i N. 3024 segg. DRC e la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

Per quanto riguarda oggetti contributivi su cui non è stata ancora emanata alcuna decisione passata in giudicato, le casse di compensazione sono per principio libere di stabilire se debbano essere considerati redditi da attività lucrativa dipendente o indipendente (v. N. 3026 seg. DRC)31.

1057.1 Nelle comunicazioni e decisioni di cui ai N. 1052 segg. Si 1/18 precisa esplicitamente che la valutazione dello statuto con-

tributivo si riferisce solo alla situazione concreta e non comprende eventuali ulteriori attività della persona in questione.

29 3 maggio 2006 H 47/05 DTF 132 V 257

30 3 maggio 2006 H 47/05 DTF 132 V 257

31 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 –

28

2. Obbligo contributivo

2.1 Durata dell’obbligo contributivo quale lavoratore indipendente

1058 L’obbligo contributivo inizia il primo giorno d’esercizio di

un’attività lucrativa, ma non anteriormente al 1° gennaio dell’anno seguente quello del compimento dei 17 anni.

1059 Se l’assicurato inizia a lavorare nel corso del mese, la

cassa di compensazione può fissare l’inizio dell’obbligo contributivo al primo giorno del mese successivo.

1060 L’obbligo contributivo quale lavoratore indipendente cessa 1/11 al momento in cui termina effettivamente l’esercizio dell’at-

tività lucrativa (ad es. chiusura della liquidazione, decesso dell’assicurato). La data di cancellazione dal registro di commercio può costituire un indizio. La cassa di compensazione può fissare la fine dell’obbligo contributivo al termine di un mese. L’obbligo generale di versare contributi secondo l’art. 3 LAVS sulla base del domicilio o dello svolgimento di un’attività lucrativa dipendente permane tuttavia anche dopo la cessazione dell’attività indipendente.

1060.1 Se un utile da capitale (utile di liquidazione) ai sensi

1/16 dell’art. 18 cpv. 2 LIFD è conseguito negli anni successivi

alla cessazione dell’attività lucrativa o la sua imposizione è differita fino a questo momento secondo l’art. 18a LIFD, la persona soggetta all’obbligo contributivo è considerata esercitante un’attività indipendente per l’anno in cui il reddito viene realizzato o tassato dalle autorità fiscali (v. le D CA/CI).

2.2 Trasformazione di ditte individuali, di società di persone o di persone giuridiche

1061 In caso di trasformazione di ditte individuali, società di per-

sone (società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice) o di persone giuridiche (società anonima, in ac-

29

comandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa), si fisseranno l’inizio, la fine o la modifica dell’affiliazione dell’interessato come lavoratore indipendente:

1062 alla data d’iscrizione nel registro di commercio32, in caso di: 1/21 – rilevazione di una ditta individuale, di una società in

nome collettivo o in accomandita semplice da parte di persone che intendono creare una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata o una cooperativa.

È determinante la data d’iscrizione della nuova società nel giornale tenuto dal competente ufficio del registro di commercio. La data di pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio non è determinante33.

Questa regola vale anche in caso di ripresa dell’attivo e del passivo della precedente società o ditta individuale con effetto retroattivo a una data anteriore alla costituzione della nuova società34;

Eccezione: se le autorità fiscali riconoscono la trasformazione retroattiva, è determinante il giorno di riferimento valido per l’imposizione fiscale.

1063 alla data di costituzione della nuova società o ditta indivi-

duale in caso di:

– trasformazione della nuova società anonima, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o di una cooperativa in una società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice o in una ditta individuale;

30 3 maggio 1950 RCC 1950 pag. 247 DTFA 1950 pag. 96

23 novembre 1959 RCC 1951 pag. 35 –

22 settembre 1966 RCC 1967 pag. 129 DTFA 1966 pag. 163

2 settembre 1969 RCC 1970 pag. 62 – 1° marzo 1974 RCC 1974 pag. 440 –

4 giugno 1976 RCC 1976 pag. 407 DTF 102 V 163

29 marzo 1974 RCC 1983 pag. 516 –

31 4 giugno 1976 RCC 1976 pag. 407 DTF 102 V 103

32 6 maggio 2002 VSI 2003 pag. 66

30

1064 alla data della ripresa dell’attivo e del passivo, in caso di:

– trasformazione di una ditta individuale in una società in nome collettivo o in accomandita semplice o viceversa35.

3. Oggetto dei contributi

3.1 Reddito proveniente dall’attività lucrativa indipen-

dente

3.1.1 Definizione

1065 Con reddito da attività lucrativa indipendente s’intende ogni

reddito da lavoro36 che non sia retribuzione di un lavoro svolto in situazione dipendente (art. 9 cpv. 1 LAVS).

1066 L’esistenza di un’attività lucrativa indipendente non è tutta-

via presunta. Ciò che si deve intendere per situazione dipendente e indipendente è definito nelle DSD.

1067 Esercita un’attività lucrativa indipendente chi sopporta il ri-

schio economico e ha il diritto di prendere disposizioni relative all’andamento dell’impresa37. Rientrano in questa categoria di persone i proprietari che non si limitano solo a gestire la loro sostanza, ma ne traggono un reddito mediante la loro attività industriale, aziendale o commerciale o, eventualmente, mediante l’attività di terzi che agiscono a loro nome e a loro rischio, aumentando così la loro capacità economica38.

33 7 marzo 1960 RCC 1951 pag. 319 DTFA 1960 pag. 42

34 15 maggio 1991 RCC 1991 pag. 323 –

35 30 agosto 1952 RCC 1952 pag. 356 DTFA 1952 pag. 169

29 aprile 1959 RCC 1959 pag. 302 –

3 ottobre 1960 RCC 1961 pag. 152 –

13 ottobre 1969 RCC 1970 pag. 151 –

18 agosto 1970 RCC 1971 pag. 148 –

38 29 ottobre 1975 RCC 1976 pag. 229 –

31

3.1.2 Delimitazioni

3.1.2.1 Delimitazione territoriale

a) In generale

1068 Le persone soggette all’obbligo contributivo e domiciliate in 1/11 Svizzera devono versare i contributi sull’insieme del reddito

da attività lucrativa indipendente in Svizzera e all’estero. Sono riservati le disposizioni divergenti dell’Accordo con l’UE, della Convenzione AELS e delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale (principio del luogo di lavoro) come pure i N. 1070–1074.

1069 Le persone soggette all’obbligo contributivo e domiciliate

all’estero devono versare i contributi solo sul reddito da attività lucrativa conseguito in Svizzera (v. al riguardo le DOA). Sono riservate le disposizioni divergenti dell’Accordo con l’UE e della Convenzione AELS (v. al riguardo le DOA).

b) Reddito proveniente da aziende o stabilimenti si-

tuati all’estero

1070 Rientra nell’art. 6terlett. a OAVS il reddito che una persona 1/23 consegue come (v. al riguardo le DOA)

– titolare di una ditta individuale con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;

– membro a responsabilità illimitata di una società con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, corrispondente alla società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice del diritto svizzero;

– titolare di una ditta individuale o membro a responsabilità illimitata di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice con sede in Svizzera, se questo reddito proviene da uno stabilimento con sede in uno

32

Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale39;

– membro a responsabilità limitata di una società in accomandita con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, a condizione che si tratti di partecipazioni agli utili o di interessi sul capitale investito. Non è invece esclusa la retribuzione che il membro a responsabilità limitata riceve per l’attività svolta per queste società.

1071 La nozione di stabilimento secondo l’art. 6ter OAVS è identica a quella nell’ambito dell’imposta federale diretta: si considera stabilimento ogni installazione permanente in cui è esercitata una parte importante, qualitativamente o quantitativamente, dell’attività dell’azienda. Sono dunque stabilimenti in particolare le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi (art. 4 cpv. 2 LIFD). Se la nozione di stabilimento è stata definita diversamente in una convenzione, conclusa con lo Stato interessato per evitare la doppia imposizione, fa stato la definizione divergente.

1072 Per ciò che riguarda la nozione di stabilimento ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LAVS, si rimanda alle DRC.

1073 Fa anche parte del reddito escluso dall’obbligo contributivo il guadagno conseguito in un’azienda a carattere non commerciale, come p. es. il reddito di un medico o di un veterinario che ha il suo studio in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale o che dispone di un ambulatorio in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (considerato stabilimento), oltre al suo studio in Svizzera.

39 9 aprile 1984 RCC 1984 pag. 581 DTF 0110 V 72

33

1074 Il capitale proprio investito in aziende o stabilimenti in uno 1/11 Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una conven-

zione di sicurezza sociale non dev’essere preso in considerazione nel calcolo dell’interesse del capitale proprio investito in Svizzera che può essere dedotto dal reddito

(v. N. 1118 seg.).

c) Reddito delle persone che pagano l’imposta se-

condo il dispendio

(art. 6ter lett. c OAVS)

1075 Secondo l’art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD, gli stranieri che, per la

prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, eleggono domicilio in Svizzera senza esercitarvi un’attività lucrativa possono pagare un’imposta secondo il dispendio anziché un’imposta sul reddito.

1076 soppresso

1/19

1077 Il reddito delle persone che pagano l’imposta secondo il di-

spendio non è soggetto a contribuzione in quanto tale poiché queste persone sono considerate assicurati senza attività lucrativa (v. art. 29 cpv. 5 OAVS e N. 2001 segg.). Rimangono riservati le convenzioni di sicurezza sociale, l’Accordo con l’UE e la Convenzione AELS. In virtù del principio dell’assoggettamento sul luogo di lavoro previsto in questi accordi, è possibile che queste persone non siano nemmeno assicurate in Svizzera (v. le DOA).

3.1.2.2 Delimitazione temporale

1078 Si considera che un reddito è conseguito quando l’assicu-

rato può effettivamente disporne, cioè quando egli può realizzarlo in contanti od ottenerlo in seguito a un diritto esecu-

34

torio legale. Se l’assicurato è obbligato a tenere una contabilità, in generale è determinante il momento in cui il guadagno è stato registrato40.

3.2 Delimitazione

3.2.1 Rispetto al salario determinante

1079 La distinzione tra reddito da attività lucrativa indipendente e

salario determinante è esposta nelle DSD.

3.2.2 Rispetto agli altri generi di reddito

1080 La distinzione tra reddito da attività lucrativa e altri generi di

reddito dev’essere operata sulla base dell’insieme delle circostanze concrete di ogni singolo caso41.

1081 L’utile della vendita occasionale di elementi del patrimonio

privato non costituisce dunque un reddito da attività lucrativa42.

1082 La gestione di immobili privati non è per principio conside-

rata un’attività a scopo lucrativo, a condizione che la natura e il godimento degli immobili non rivestano un carattere commerciale43.

40 17 marzo 1953 RCC 1953 pag. 206 DTFA 1953 pag. 52

41 5 settembre 1953 RCC 1953 pag. 400 DTFA 1953 pag. 205

42 18 aprile 1951 RCC 1951 pag. 236 –

17 gennaio 1952 RCC 1952 pag. 89 –

13 maggio 1957 RCC 1957 pag. 360 –

25 agosto 1960 RCC 1961 pag. 70 DTFA 1960 pag. 196

8 settembre 1969 RCC 1970 pag. 216 DTFA 1969 pag. 135

9 gennaio 1979 RCC 1979 pag. 270 –

6 marzo 1979 RCC 1979 pag. 425 –

20 febbraio 1984 RCC 1984 pag. 233 –

30 aprile 1987 RCC 1987 pag. 452 –

43 17 gennaio 1952 RCC 1952 pag. 89 –

26 giugno 1964 RCC 1965 pag. 36 –

31 maggio 1965 RCC 1965 pag. 507 DTFA 1965 pag. 63

6 marzo 1973 RCC 1974 pag. 34 –

2 dicembre 1974 RCC 1975 pag. 275 –

35

1083 Il reddito è invece frutto di un’attività lucrativa se risulta 1/23 dall’investimento, dal godimento o dalla valorizzazione di

beni appartenenti alla sostanza commerciale44. Questo vale in particolare per il fitto, nonché per i ricavi della locazione di spazi commerciali dopo la conclusione dell’attività o per i ricavi di un immobile che dopo alcuni investimenti viene utilizzato prevalentemente a scopo privato. Solo una volta avvenuto il trasferimento legale della proprietà fondiaria nella sostanza privata non sussiste più alcun reddito da attività lucrativa.

1084 Il reddito è pure frutto di un’attività lucrativa se proviene da 1/09 investimenti, da godimenti o da valorizzazioni sistematici –

che esulano dall’ambito di una semplice gestione patrimoniale – di beni o diritti non formalmente designati quali sostanza commerciale45.

1085 Esempi:

– un’inventrice si occupa professionalmente di quest’attività e stipula regolarmente contratti di licenza, controllandone l’osservanza46;

– un inventore sfrutta personalmente le proprie invenzioni o ne cede lo sfruttamento a una società di capitali che controlla finanziariamente o su cui esercita un’influenza determinante per lo sfruttamento dell’invenzione47;

44 3 settembre 1968 RCC 1969 pag. 56 –

2 aprile 1969 RCC 1969 pag. 543 –

15 aprile 1988 RCC 1988 pag. 539 DTF 114 V 61

28 aprile 1993 VSI 1993 pag. 230 –

20 ottobre 1999 VSI 2000 pag. 51 DTF 125 V 383

28 aprile 2008 Sélection de l’OFAS – n. 13 DTF 134 V 250

27 giugno 2014 Sélection de l’OFAS – n. 46 DTF 140 V 241

10 dicembre 2021 9C_436/2021 Sélection de l’OFAS – n. 77

45 29 ottobre 1975 RCC 1976 pag. 229 – 1° settembre 1986 RCC 1987 pag. 314 –

28 aprile 2008 Sélection de l’OFAS – n. 13 DTF 134 V 250

46 18 settembre 1954 RCC 1954 pag. 413 – 1° ottobre 1962 RCC 1963 pag. 17 –

17 maggio 1963 RCC 1963 pag. 455 DTFA 1963 pag. 99

6 settembre 1978 RCC 1979 pag. 74 –

9 ottobre 1981 RCC 1982 pag. 174 –

11 luglio 1985 RCC 1985 pag. 640 – 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 312 –

47 9 giugno 1952 RCC 1953 pag. 98 DTFA 1952 pag. 103

36

– il titolare di diritti di tutela dei marchi nel settore dei prodotti chimici lavora sistematicamente alla realizzazione di procedimenti segreti e consegue da ciò proventi di licenza48;

– l’utile di un commercio professionale di immobili49 come anche il reddito (immobiliare) desunto da una semplice gestione accessoria della sostanza privata senza attività a scopo lucrativo, ciò che è di regola il caso per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati, in particolare quando gli inquilini usufruiscono di prestazioni supplementari50;

– l’indennità versata per la concessione del diritto di asportare ghiaia deve essere considerata proveniente da un’attività lucrativa indipendente in ogni caso e nella misura in cui compensa la cessazione dell’utilizzazione iniziale in seguito all’asportazione della ghiaia51;

– il condono del debito (rinuncia al credito) a favore del lavoratore indipendente costituisce un reddito soggetto a contribuzione se concerne un debito commerciale. Non è invece un reddito soggetto a contribuzione il debito privato che non ha nessun nesso con l’attività lucrativa indipendente52.

1086 Non fanno parte del reddito da attività lucrativa le prestazioni lavorative effettuate dall’assicurato a scopo privato

17 gennaio 1953 RCC 1953 pag. 102 DTFA 1953 pag. 39

20 ottobre 1966 RCC 1967 pag. 298 DTFA 1966 pag. 202

48 1° aprile 1971 RCC 1971 pag. 472 – 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 312 –

49 25 agosto 1960 RCC 1961 pag. 70 DTFA 1960 pag. 196

17 febbraio 1962 RCC 1962 pag. 281 – 1° marzo 1963 RCC 1963 pag. 404 DTFA 1963 pag. 24

27 giugno 1968 RCC 1969 pag. 60 –

2 maggio 1972 RCC 1973 pag. 34 DTF 98 V 88 1° settembre 1986 RCC 1987 pag. 314 –

30 aprile 1987 RCC 1987 pag. 452 –

50 26 giugno 1964 RCC 1965 pag. 36 – 1° maggio 1985 RCC 1985 pag. 465 DTF 111 V 81 1° settembre 1986 RCC 1987 pag. 314 –

29 gennaio 2024 9C_164/2023 Sélection de l’OFAS – n. 82

51 20 ottobre 2000 VSI 2000 pag. 51 DTF 125 V 383

52 6 luglio 2005 H 17/05 –

37

che consistono unicamente nel ridurre le sue spese ed esulano dall’ambito della sua attività professionale.

1087 Esempi:

– l’impiegato di commercio o il muratore salariato che eseguono lavori di costruzione nel proprio immobile – lavori normalmente affidati a terzi – non forniscono prestazioni proprie facenti parte del reddito da attività lucrativa53;

– il controvalore di lavori effettuati da un imprenditore edile indipendente nell’immobile che gli appartiene è computato come reddito da attività lucrativa purché i lavori siano eseguiti a carico del risultato di gestione (ad es. acquisto di materiale, salari degli impiegati)54.

3.3 Componenti del reddito proveniente dall’attività lu-

crativa indipendente

1088 Sono sottoposti alla riscossione di contributi come reddito

da attività lucrativa indipendente secondo gli art. 9 cpv. 1 LAVS e 17 OAVS tutti i redditi

– conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola;

– provenienti dall’esercizio di una professione liberale;

– provenienti da qualsiasi altra attività lucrativa indipendente.

1089 Sono inoltre considerati come componenti del reddito da 1/11 attività lucrativa indipendente:

– tutti gli utili di capitale provenienti dall’alienazione, dalla realizzazione o dalla rivalutazione contabile di componenti della sostanza commerciale; il trasferimento di componenti della sostanza commerciale nella sostanza privata o in un’azienda o uno stabilimento situato

all’estero è assimilato a un’alienazione (art. 18 cpv. 2

53 9 giugno 1969 RCC 1969 pag. 690 DTF 108 Ib 227

19 settembre 1980 RCC 1981 pag. 191 DTF 106 V 129

29 gennaio 1982 – DTF 108 Ib 227

54 9 giugno 1969 RCC 1969 pag. 690 –

29 gennaio 1982 – DTF 108 Ib 227

38

LIFD) – con riserva del differimento dell’imposizione secondo l’art. 18a cpv. 1 LIFD;

– le rimanenti riserve occulte sciolte in seguito all’alienazione di un immobile trasferito dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, la cui imposizione è stata differita secondo l’art. 18a cpv. 1 LIFD;

– gli utili provenienti dall’alienazione d’immobili agricoli o silvicoli fino a concorrenza delle spese d’investimento (art. 18 cpv. 4 LIFD).

1089.1 Per la riscossione dei contributi sulle rimanenti riserve oc-1/11 culte sciolte in seguito all’alienazione di un immobile trasfe-

rito dalla sostanza commerciale alla sostanza privata – la cui imposizione è stata differita secondo l’art. 18a cpv. 1 LIFD – è competente la cassa di compensazione presso cui l’assicurato è o era affiliato per l’attività lucrativa indipendente per la quale l’immobile trasferito serviva quale sostanza commerciale.

1089.2 In caso di decesso, per la riscossione, presso gli eredi, dei 1/11 contributi sulle rimanenti riserve occulte sciolte in seguito

all’alienazione di un immobile trasferito dalla sostanza commerciale alla sostanza privata – la cui imposizione è stata differita secondo l’art. 18a cpv. 1 LIFD – è competente la cassa di compensazione presso cui la persona deceduta era affiliata da ultimo in quanto indipendente.

1089.3 I proventi da partecipazioni della sostanza commerciale se-1/11 condo l’art. 18b LIFD sono interamente soggetti a contribu-

zione. Le autorità fiscali li comunicano senza apportare correzioni di calcolo secondo il diritto fiscale.

1089.4 Gli utili di liquidazione imposti secondo l’art. 37b LIFD sono 1/11 interamente soggetti a contribuzione e vanno comunicati

dalle autorità fiscali con gli altri redditi da attività lucrativa indipendente.

1090 Le entrate provenienti da partecipazioni dichiarate come 1/18 sostanza commerciale secondo l’art. 18 cpv. 2 LIFD e

l’art. 8 cpv. 2 LAID non costituiscono invece un reddito da

39

attività lucrativa indipendente secondo la legislazione AVS (art. 17 OAVS; v. N. 4013).

3.4 Determinazione del reddito netto

1091 Il reddito netto è fissato conformemente all’art. 9 cpv. 1 e 2

LAVS e determina il calcolo dei contributi sul reddito da attività lucrativa indipendente.

1092 Questo reddito può risultare dall’esercizio di un’attività sia

principale sia accessoria.

1093 Le disposizioni in materia d’imposta federale diretta sono

applicabili per distinguere e determinare le deduzioni conformemente all’art. 9 cpv. 2 lett. a–e LAVS (art. 18 cpv. 1 OAVS).

1094 Nel calcolo dei contributi AVS/AI/IPG non si devono effet-1/14 tuare le deduzioni fiscali secondo l’art. 33 LIFD, fatta ecce-

zione per quella prevista per i versamenti personali nel secondo pilastro (v. N. 1113).

1095 Questo si applica segnatamente ai contributi personali ver-1/14 sati all’AVS, all’AI e alle IPG. Per la determinazione del

reddito imponibile le casse di compensazione devono pertanto computare i contributi personali AVS/AI/IPG dedotti nel periodo fiscale secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD (art. 9 cpv. 4 LAVS; v. al riguardo i N. 1169 segg.).

1096 Non si devono nemmeno effettuare le deduzioni sociali se-

condo l’art. 35 LIFD.

1097 Sono deducibili dal reddito lordo solo le spese enumerate

nell’art. 9 cpv. 2 lett. a–e LAVS.

40

3.4.1 Spese necessarie al conseguimento del reddito

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS)

1098 Le spese così designate sono quelle necessarie al conse-1/11 guimento del reddito nel periodo di conteggio. Sono dedu-

cibili solo le spese comprovate (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS; art. 27 LIFD; v. inoltre N. 1102).

1099 Sono considerate spese generali di conseguimento del

reddito non solo i salari in contanti, ma anche quelli in natura, anche se sono concessi a minorenni membri della famiglia del titolare che collaborano nell’azienda.

1100 Non rientrano invece in questa categoria le spese che ser-

vono all’acquisto o all’estensione della fonte di reddito (impresa, commercio o azienda; art. 34 lett. d LIFD).

1101 Non si possono dedurre nemmeno gli interessi maturati su 1/11 partecipazioni secondo l’art. 18 cpv. 2 LIFD (v. anche

N. 1090).

1102 Non sono ad esempio considerate spese di conseguimento

del reddito:

1103 – il prezzo d’acquisto di un’azienda, dovuto da colui che la

rileva in forma di prestazioni periodiche (rate, rendite, vitalizi ecc.). La deduzione è ammessa solo nella misura in cui le prestazioni periodiche includono degli interessi sul debito costituito dal saldo del prezzo d’acquisto55;

1104 – le rendite versate da un nuovo membro di una società in

nome collettivo al membro uscente o ai suoi familiari56;

1105 – le indennità uniche e i loro interessi come anche gli ac-

conti versati al membro uscente di una società, a meno

55 16 novembre 1951 RCC 1952 pag. 39 DTFA 1951 pag. 233

6 luglio 1954 RCC 1954 pag. 376 DTFA 1954 pag. 189

18 febbraio 1975 RCC 1975 pag. 531 DTF 101 V 94

56 2 febbraio 1954 RCC 1954 pag. 227 –

10 novembre 1959 RCC 1960 pag. 127 DTFA 1959 pag. 236

41

che sia comprovato che queste spese servano al mantenimento dell’azienda (ad es. nel caso in cui l’esistenza della società fosse messa in pericolo se il membro uscente continuasse a farne parte)57;

1106 – le spese di sostegno dei genitori, in forma di vitalizi, fin-

ché non è comprovato che esse costituiscono una retribuzione per un lavoro svolto nell’azienda58.

3.4.2 Ammortamenti e riserve

(art. 9 cpv. 2 lett. b LAVS)

1107 Possono essere dedotti solo gli ammortamenti e le riserve

consentiti dall’uso commerciale. Sono determinanti i principi applicabili in materia d’imposta federale diretta conformemente agli art. 28 e 29 LIFD59.

1108 Nel diritto in materia di contributi non è ammessa la costitu-

zione di riserve per contributi alle assicurazioni sociali che scadranno in futuro60.

3.4.3 Perdite d’esercizio

(art. 9 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 18 cpv. 1bisOAVS;

v. art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD)

1109 Non possono essere fatte valere le perdite concernenti ele-

menti del patrimonio che non fanno parte della sostanza commerciale.

1110 Possono essere dedotte solo le perdite commerciali regi-

strate e contabilizzate nell’anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente (art. 18

57 23 dicembre 1952 RCC 1954 pag. 229 DTFA 1953 pag. 57

58 19 ottobre 1949 RCC 1949 pag. 471 DTFA 1949 pag. 166 1° dicembre 1972 RCC 1973 pag. 466 DTF 98 V 245

59 6 luglio 1954 RCC 1954 pag. 376 DTFA 1954 pag. 189

26 giugno 1964 RCC 1965 pag. 36 –

60 4 settembre 2003 VSI 2004 pag. 47 –

42

cpv. 1bisOAVS). È esclusa una compensazione delle perdite più estesa.

1110.1 Le autorità fiscali comunicano alla cassa di compensazione 1/11 il reddito da attività lucrativa indipendente senza la com-

pensazione delle perdite dell’anno precedente. Se la persona tenuta a versare i contributi subisce una perdita nell’anno di contribuzione, viene comunicato un reddito negativo. La cassa di compensazione deve compensare questa perdita con il reddito da attività lucrativa realizzato nell’anno di contribuzione successivo.

1/12 3.4.4 Donazioni a istituti di previdenza a favore del pro-

prio personale ed esclusivamente a fini di pub-

blica utilità

(art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS; v. art. 27 cpv. 2 lett. c LIFD)

1111 Le spese a istituti di previdenza effettuate dal datore di la-1/12 voro a favore del suo personale possono essere dedotte

dal reddito, a condizione che sia escluso ogni ulteriore altro uso contrario allo scopo prefisso (art. 9 cpv. 2 lett. d

LAVS).

1112 Sono inoltre deducibili le spese effettuate esclusivamente a

fini di pubblica utilità (art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS).

3.4.5 Versamenti ad istituti della previdenza professio-

nale e del terzo pilastro

(art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS; art. 27 cpv. 2 lett. c LIFD)

1113 Per principio possono essere dedotti quali versamenti per-

sonali dei lavoratori indipendenti agli istituti della previdenza professionale sia i contributi correnti sia le somme di riscatto61.

61 13 maggio 2003 VSI 2003 pag. 423 DTF 129 V 293

43

1114 È deducibile solo la metà dei contributi correnti, e questo a

prescindere dal fatto che l’assicurato occupi o meno personale, che, in base a un obbligo statutario o regolamentare, assuma oltre il 50 per cento dei contributi correnti dei suoi dipendenti e/o che partecipi al riscatto di anni di contribuzione62.

1115 Le somme di riscatto delle prestazioni regolamentari 1/17 (art. 79b LPP) sono deducibili nella misura del 50 per

cento, ma al massimo fino alla metà del reddito da attività lucrativa indipendente comunicato dalle autorità fiscali63.

1116 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono le somme di ri-1/17 scatto consentite secondo le disposizioni dell’art. 79b LPP

e il regolamento determinante e le riportano separatamente nella comunicazione fiscale. La cassa di compensazione deduce dal reddito da attività lucrativa indipendente la parte della somma di riscatto comunicata dalle autorità fiscali deducibile secondo il N. 1115.

1117 I versamenti fatti dal lavoratore indipendente agli istituti del

pilastro 3a (altre forme di previdenza riconosciute che servono alla previdenza professionale) non possono essere dedotti dal reddito lordo da attività lucrativa64.

3.4.6 Capitale proprio investito nell’azienda

(art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS)

1118 Dal reddito lordo si può dedurre un interesse sul capitale

proprio investito nell’azienda.

1119 Il capitale proprio investito nell’azienda corrisponde alla dif-

ferenza tra la sostanza commerciale e il debito commerciale.

62 8 gennaio 2010 Sélection de l’OFAS – n. 26 DTF 136 V 16

63 11 ottobre 2007 Sélection de l’OFAS – n. 7 DTF 133 V 563 1º marzo 2016 Sélection de l’OFAS – n. 53 DTF 142 V 169

64 22 novembre 1989 RCC 1990 pag. 103 DTF 115 V 337

44

3.4.6.1 Distinzione tra sostanza commerciale e so-

stanza privata

1120 Per operare questa distinzione ci si deve attenere ai prin-

cipi validi in materia d’imposta federale diretta65.

1121 Non sono considerate sostanza commerciale le partecipa-

zioni dichiarate quali sostanza commerciale conformemente all’art. 18 cpv. 2 LIFD e all’art. 8 cpv. 2 LAID (partecipazioni destinate volontariamente alla sostanza commerciale; v. per analogia l’art. 17 OAVS).

1122 La distinzione tra sostanza commerciale e sostanza privata 1/22 è effettuata per principio secondo gli stessi criteri di quelli

stabiliti dalla prassi e dalla giurisprudenza per l’imposta federale diretta. L’elemento decisivo per l’attribuzione di un bene alla sostanza commerciale consiste nel fatto che questo è stato acquisito a fini commerciali oppure serve effettivamente all’azienda. Per procedere a questo esame ci si deve basare su fattori obiettivi. La volontà del contribuente, che si esprime in particolare nel modo di contabilizzare questi elementi del patrimonio, rappresenta tuttavia un’indicazione importante66. Un elevato grado di finanziamento esterno è considerato un indizio a favore di un uso commerciale o di un’attività lucrativa67.

1123 Gli immobili ad uso misto sono attribuiti nell’insieme alla 1/23 sostanza privata o alla sostanza commerciale. Essi sono

considerati utili per l’esercizio dell’attività indipendente

65 6 marzo 1979 RCC 1979 pag. 425 – 1° settembre 1986 RCC 1987 pag. 314 –

66 08 settembre 1969 RCC 1970 pag. 216 DTFA 1969 pag. 135

20 aprile 1972 RCC 1973 pag. 35 DTF 98 V 91

09 gennaio 1979 RCC 1979 pag. 270 –

06 marzo 1979 RCC 1979 pag. 425 –

21 settembre 1949 RCC 1949 pag. 428 –

26 giugno 1964 RCC 1965 pag. 36 – 1° settembre 1986 RCC 1987 pag. 314 –

30 aprile 1998 VSI 1999 pag. 41 –

15 giugno 1999 VSI 1999 pag. 209 DTF 125 V 218

67 21 aprile 2021 9C_730/2020 –

45

quando vi è preponderanza dell’esercizio commerciale rispetto all’uso privato68. Una proprietà fondiaria che dopo alcuni investimenti viene utilizzata prevalentemente a scopo privato deve continuare ad essere considerata sostanza commerciale fino all’avvenuto trasferimento legale nella sostanza privata69.

1124 Una distinzione analoga è operata tra debito commerciale

e debito privato70.

3.4.6.2 Elementi del capitale proprio investito nell’azienda

1125 È determinante il valore desunto dalla tassazione passata

in giudicato dell’imposta cantonale adattato ai valori di ripartizione intercantonali.

1126 I titoli fanno parte della sostanza commerciale se il loro va-

lore è una sostanza commerciale indispensabile o costituisce una riserva di capitale. I libretti di risparmio fanno parte della sostanza commerciale se fungono da conto corrente aziendale71.

1127 I contanti, gli averi su conto postale o su conto corrente, i

conti correnti di corrispondenza e gli averi a vista devono essere presi in considerazione nel patrimonio aziendale solo se sono a disposizione secondo l’uso, la grandezza e la natura dell’impresa, dell’azienda o del commercio e sono usati a fini commerciali72.

68 15 giugno 1999 VSI 1999 pag. 209 DTF 125 V 218

69 10 dicembre 2021 9C_436/2021 –

70 25 aprile 1975 RCC 1976 pag. 36 –

71 17 luglio 1951 RCC 1951 pag. 334 –

27 marzo 1979 RCC 1979 pag. 549 –

72 21 ottobre 1952 RCC 1952 pag. 424 DTFA 1952 pag. 250

20 ottobre 1970 RCC 1971 pag. 1929 –

46

1128 I prestiti concessi per affari (ad es. a un cliente) fanno parte

della sostanza commerciale73.

1129 Dalla sostanza del coniuge o del partner registrato della

persona tenuta al pagamento dei contributi investita senza interesse nell’azienda si deduce l’interesse in conformità al N. 1172, a prescindere dal regime dei beni di queste persone74. Detta sostanza può tuttavia essere un elemento della sostanza commerciale solo se l’investitore partecipa

all’azienda75.

1130 Il valore d’avviamento acquisito mediante l’acquisto fa

parte della sostanza commerciale76.

1131 Ne è invece escluso il valore d’avviamento creato dallo

stesso titolare dell’impresa, dell’azienda o del commercio (valore d’avviamento originario).

3.5 Professione principale e accessoria

1132 Se un lavoratore indipendente esercita accessoriamente

un’altra attività indipendente, il reddito da quest’ultima dev’essere aggiunto a quello dall’attività principale77.

1133 Gli assicurati la cui attività principale è dipendente e che 1/12 esercitano inoltre un’attività indipendente accessoria de-

vono versare i contributi solo se il reddito conseguito con quest’attività supera il limite fissato al N. 1134 (art. 14 cpv. 6 LAVS, art. 19 OAVS). Le indennità di disoccupazione che costituiscono la principale fonte di guadagno sottoposta a contribuzione di un assicurato devono essere parificate al reddito da attività lucrativa principale. La gestione

73 21 ottobre 1952 RCC 1952 pag. 333 DTFA 1952 pag. 250

20 ottobre 1970 RCC 1971 pag. 26 –

74 17 febbraio 1951 RCC 1951 pag. 155 DTFA 1951 pag. 20

75 9 gennaio 1979 RCC 1979 pag. 270 –

76 4 ottobre 1974 RCC 1975 pag. 161 DTF 0100 V 148

77 24 febbraio 1999 VSI 1999 pag. 75 DTF 0125 V 1

47

della propria economica domestica viene parimenti considerata come attività lucrativa principale78.

1134 Se il reddito conseguito con un’attività indipendente eserci-1/25 tata accessoriamente è uguale o inferiore a 2500 franchi

annui, si riscuotono i contributi solo su richiesta dell’assicurato79.

4. Calcolo dei contributi nel tempo

(art. 22 OAVS)

4.1 Anno di contribuzione

1135 I contributi vengono fissati per ogni anno di contribuzione.

L’anno di contribuzione corrisponde all’anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

1/09 4.2 Reddito determinante proveniente dall’attività lu-

crativa

(art. 22 cpv. 2–5 OAVS)

1136 I contributi vengono fissati in base al reddito secondo il ri-1/09 sultato dell’esercizio commerciale/degli esercizi commer-

ciali chiuso/i nell’anno di contribuzione (chiusura d’esercizio). Il reddito non viene convertito in reddito annuo.

1137 Se l’esercizio commerciale non coincide con l’anno di con-1/14 tribuzione, il reddito non viene ripartito tra gli anni di contri-

buzione (v. anche art. 41 cpv. 2 LIFD). Si deroga a questo principio solo nel caso in cui non si è proceduto alla chiusura dei conti nell’anno in cui è stata avviata l’attività (v. N. 1141 seg.).

78 22 giugno 1995 VSI 1996 pag. 135 –

29 novembre 1999 VSI 2000 pag. 46 DTF 0125 V 377

79 14 gennaio 1954 RCC 1954 pag. 113 –

14 dicembre 1987 RCC 1988 pag. 130 –

22 giugno 1995 VSI 1996 pag. 135 –

48

4.3 Capitale proprio determinante

1/09 (art. 22 cpv. 2 OAVS)

1138 Per il calcolo dei contributi è determinante il capitale pro-1/14 prio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commer-

ciale chiuso nell’anno di contribuzione (art. 17 cpv. 2 LAID;

v. N. 1214).

1139 soppresso

1/09

4.4 Nessuna chiusura dei conti nell’anno di contribu-

zione in cui viene iniziata l’attività

1140 Per principio i lavoratori indipendenti devono procedere alla 1/14 chiusura dei conti per ogni anno civile (art. 41 cpv. 3 LIFD).

1141 Tuttavia, stando alla prassi in materia di diritto fiscale, se il 1/25 lavoratore indipendente inizia la propria attività nell’ultimo

trimestre di un anno di contribuzione, può rinunciare alla chiusura dei conti nel primo anno civile. La prima chiusura dei conti viene quindi effettuata nell’anno di contribuzione seguente. Per evitare che in tal caso all’anno di contribuzione in cui viene iniziata l’attività non venga accreditato alcun reddito da attività lucrativa, il reddito comunicato dall’autorità fiscale in base alla prima chiusura dei conti viene suddiviso pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS).

I tassi di contribuzione e la deduzione degli interessi sul capitale proprio sono determinati separatamente per i due anni di contribuzione (art. 22 cpv. 5 OAVS).

1142 soppresso

1/25

1143 In questi casi le autorità fiscali rispediscono alle casse di

compensazione la domanda di comunicazione per l’anno di contribuzione in cui è stata iniziata l’attività aggiungendovi un’annotazione. Si annunciano inoltre l’inizio e la fine dell’attività lucrativa (v. anche Allegato 1).

49

5. Contributi d’acconto

5.1 Principio

1144 Nell’anno di contribuzione in corso gli assicurati devono

versare (di regola ogni trimestre) contributi d’acconto (art. 24 cpv. 1 OAVS; v. le DRC), ossia contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio.

1145 Dopo avere fissato definitivamente i contributi la cassa di

compensazione procede alla compensazione

(v. N. 1185 segg.; art. 25 OAVS).

5.2 Fissazione dei contributi d’acconto

1146 Le casse di compensazione determinano i contributi d’ac-

conto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

1147 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla

persona soggetta all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che, manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2, secondo periodo OAVS).

1148 Gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione 1/10 le informazioni necessarie per fissare i contributi d’acconto

e inoltrare i documenti eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).80

1149 Le casse di compensazione fissano un termine adeguato

per l’inoltro delle informazioni necessarie (per l’intimazione

v. le DRC; per la decisione v. N. 1162 segg.).

80 29 agosto 2008 9C_738/2007 DTF 134 V 405

50

1150 Gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle

casse di compensazione i cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.

1151 Se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione,

vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d’ordine (art. 205 OAVS; v. anche le DRC).

1152 Per la riscossione dei contributi d’acconto si vedano le

DRC, per la fissazione definitiva dei contributi e la compensazione i N. 1166 segg. e per il reclamo di contributi arretrati i N. 1193 segg.

5.3 Rilevante divergenza dal reddito presumibile

1153 Se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di

1/23 quest’ultimo le casse di compensazione, sulla base di in-

dizi, giungono alla conclusione che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, invitano gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo a comunicare entro un determinato termine il reddito presumibile.

1153.1 Se gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo non forni-1/23 scono le informazioni richieste, le casse di compensazione

adeguano i contributi d'acconto d'ufficio (art. 24 cpv. 4 e 5 OAVS; v. N. 1162).

1154 Gli assicurati devono comunicare autonomamente e in 1/10 modo plausibile alla loro cassa di compensazione qualsiasi

divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS)81.

1155 Si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per

cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile.

81 29 agosto 2008 9C_738/2007 DTF 134 V 405

51

1156 Per gli interessi di mora e compensativi si vedano le Diret-

tive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e gli art. 41biscpv. 1 lett. f e 41terOAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno pagare interessi di mora secondo l’art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS.

5.3.1 Nel corso dell’anno di contribuzione

1157 Se durante l’anno di contribuzione viene constatata una di-

vergenza rilevante dal reddito presumibile secondo il N. 1155, i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.

1158 Se per periodi di pagamento passati sono stati versati con-

tributi troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.

5.3.2 Dopo la fine dell’anno di contribuzione

1159 Se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono

stati pagati contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati retroattivamente.

1160 La differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è

ancora disponibile la comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.

1161 Qualora fossero versati troppi contributi, la differenza viene

rimborsata.

52

5.4 Decisione

1162 Se entro il termine stabilito non vengono fornite le informa-1/11 zioni necessarie, non vengono inoltrati i documenti o non

vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti in una decisione (art. 24 cpv. 5 OAVS; v. anche il N. 1149 e la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

1163 La cassa di compensazione stima il reddito presumibile in 1/11 base alle indicazioni a sua disposizione. Se necessario si

fonda su valori empirici (per la stima si veda anche i

N. 1260 segg.).

1164 Nella decisione si deve spiegare che in essa sono stati fis-

sati contributi d’acconto con riserva della futura fissazione definitiva dei contributi in base alla comunicazione fiscale e al saldo nell’ambito della procedura di compensazione (v. N. 1185 segg.).

1165 Per i requisiti cui deve rispondere la decisione sui contributi 1/11 d’acconto si applica per analogia il N. 1183 (v. anche la

Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

6. Fissazione definitiva dei contributi e compensazione

6.1 Fissazione dei contributi

6.1.1 Reddito determinante

1166 Per la fissazione definitiva dei contributi è determinante il

reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale/degli esercizi commerciali chiuso/i nell’anno di contribuzione (art. 22 cpv. 2 OAVS). Il reddito non è ripartito tra i diversi anni civili; rimangono riservati i N. 1141 segg.

1167 Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata ef-1/09 fettiva dell’attività lucrativa nell’anno di contribuzione, e non

un anno intero (v. la regolamentazione della durata contributiva nelle D CA/CI).

53

1168 Non è ammesso procedere a una conversione.

1169 I redditi comunicati dalle autorità fiscali vanno considerati 1/15 come redditi netti da cui sono già stati dedotti i contributi

AVS/AI/IPG (v. art. 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD; con riserva del N. 1171.2).

1170 Le casse di compensazione aggiungono i contributi

1/26 AVS/AI/IPG al reddito comunicato (art. 9 cpv. 4 LAVS)

dopo deduzione dell’interesse del capitale proprio secondo i N. 1172 segg. nonché dell’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita (cfr. N. 3006.3 seg. CER), convertendolo al 100 per cento secondo la formula seguente82:

Reddito netto dopo deduzione X 100

(100 – tassi di contribuzione AVS/AI/IPG applicabili al reddito dopo deduzione)

1170.1 Se prima del raggiungimento dell’età di riferimento il red-1/26 dito netto dopo deduzione è inferiore all’importo minimo

previsto nella tavola scalare, non si applica la formula di cui al N. 1170, ma si deve aggiungere il contributo minimo.

1170.2 Nell’anno in cui è raggiunta l’età di riferimento occorre ef-1/26 fettuare due calcoli per l’aggiunta dei contributi. Per calco-

lare il tasso di contribuzione applicabile si vedano i

N. 3013.4 seg. CER.

1170.3 Esempi:

1/26 Per l’assicurata A le autorità fiscali comunicano un reddito

che, dopo deduzione dell’interesse del capitale proprio e dell’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita da parte della cassa di compensazione, ammonta a 150 000 franchi. La cassa di compensazione lo converte al 100 per cento nel modo seguente:

150 000 X 100 = 166 666.70

(100 – 10)

82 11 agosto 2015 Sélection de l’OFAS – n. 52 DTF 141 V 433

54

Il reddito conseguito dall’assicurato B, dedotti l’interesse del capitale proprio e l’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita, ammonta a 35 000 franchi; conversione al 100 per cento:

35 000 X 100 = 37 327.35

(100 – 6,235)

Il reddito conseguito dall’assicurato C (25 anni), dedotto l’interesse del capitale proprio, ammonta a 8500 franchi; conversione al 100 per cento:

8500 + 530 = 9030

Il reddito conseguito dall’assicurato D (70 anni), dedotti l’interesse del capitale proprio e l’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita, ammonta a 8500 franchi; conversione al 100 per cento:

8500 X 100

= 8982,45

(100 – 5,371)

1170.4 Le casse di compensazione devono partire dal presuppo-1/26 sto che le autorità fiscali hanno comunicato il reddito netto,

ossia l’importo dopo deduzione dei contributi. Se le deduzioni fiscali dovessero essere superiori o inferiori a quelle ammesse, le casse di compensazione procederanno a un nuovo computo83.

1170.5 Si deve derogare a questa regola solo se le autorità fiscali 1/26 confermano chiaramente, espressamente e senza riserve

che non è stata o non sarà effettuata alcuna deduzione. In tal caso non va effettuato nessun computo in percentuale84.

83 13 dicembre 2013 Sélection de l’OFAS – n. 43 DTF 139 V 537

84 13 dicembre 2013 Sélection de l’OFAS – n. 43 DTF 139 V 537

55

1171 Si vedano per gli elementi soggetti a contribuzione il

N. 1065 e per il calcolo del reddito e la comunicazione fiscale i N. 1203 segg.

1171.1 Le casse di compensazione aggiungono i contributi

1/12 AVS/AI/IPG a tutti i redditi comunicati dopo il 1° gennaio

2012.

1171.2 Le casse di compensazione non procedono al computo dei 1/25 contributi se:

– il reddito proveniente da un’attività accessoria indipendente non supera 2500 franchi l’anno;

– dalla comunicazione fiscale che hanno ricevuto risulta chiaramente, espressamente e senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione85.

6.1.2 Deduzione dell’interesse del capitale proprio in-

vestito nell’azienda

1172 Dal reddito secondo il N. 1166 va dedotto l’interesse del 1/16 capitale proprio investito nell’azienda conformemente al

N. 117486.

1173 L’importo del capitale dev’essere arrotondato ai 1000 fran-1/12 chi immediatamente superiori (art. 18 cpv. 2 OAVS).

1174 L’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei 1/12 prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono

enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS). Il tasso d’interesse viene arrotondato al mezzo punto percentuale immediatamente superiore o inferiore (art. 18 cpv. 2 OAVS).

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica regolarmente il tasso d’interesse.

85 13 dicembre 2013 Sélection de l’OFAS – n. 43 DTF 139 V 537

86 11 agosto 2015 9C_13/2015 DTF 141 V 433

56

1175 Dopo deduzione dell’interesse e dell’eventuale franchigia 1/16 per i beneficiari di rendita si ottiene il reddito netto dopo de-

duzione, a cui vanno aggiunti i contributi secondo i N. 1170 segg.

1176 Se l’anno d’esercizio dura meno di 12 mesi, bisogna de-

durre il tasso corrispondente alla durata dell’attività lucrativa, e non quello corrispondente a un anno.

6.1.3 Calcolo dei contributi AVS/AI/IPG

1177 Per il calcolo dei contributi il reddito determinato conforme-

mente ai N. 1166 segg. dev’essere arrotondato ai 100 franchi immediatamente inferiori (art. 8 cpv. 1 LAVS).

1178 Il contributo figura nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti

e persone senza attività lucrativa» pubblicate su Internet all’indirizzo https://sozialversicherungen.admin.ch (AVS > Basi AVS > Direttive contributi).

1179 Se il reddito determinante ammonta almeno a 10 100 fran-1/25 chi, ma è inferiore a 60 500 franchi, i contributi devono es-

sere calcolati secondo la tavola scalare prevista all’art. 21 OAVS.

1180 Se nell’anno di contribuzione il reddito da attività lucrativa 1/25 indipendente è inferiore all’importo minimo previsto nella

tavola scalare o se risulta una perdita, l’assicurato deve versare per l’anno di contribuzione il contributo minimo annuo di 530 franchi. Per principio questo vale anche se il lavoratore è assicurato durante l’intero anno civile ma svolge l’attività lucrativa indipendente soltanto durante una parte dell’anno (ad esempio in caso di cessazione dell’attività lucrativa indipendente nel corso dell’anno civile).

1181 Rimangono riservate le eccezioni seguenti:

1/25 – se il lavoratore non è assicurato durante l’intero anno ci-

vile (ad esempio in caso di partenza all’estero, di arrivo dall’estero o di decesso), il contributo minimo deve essere fissato pro rata temporis in funzione della durata

57

dell’assoggettamento all’assicurazione. Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata effettiva dell’attività lucrativa nell’anno di contribuzione, e non un anno intero;

– se il lavoratore indipendente ha raggiunto l’età di riferimento prima dell’anno di contribuzione, è applicabile il N. 3012 CER;

– se il lavoratore indipendente raggiunge l’età di riferimento nel corso dell’anno di contribuzione, è applicabile il N. 3013.6 CER;

– se l’assicurato dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante per un’attività lucrativa dipendente esercitata lo stesso anno, può chiedere che i contributi dovuti per un reddito inferiore o uguale a 10 100 franchi l’anno vengano riscossi al tasso minimo della tavola scalare (art. 8 cpv. 2 LAVS). Le casse di compensazione informano gli assicurati in questione di questo diritto.

1182 Se il reddito netto proveniente da un’attività accessoria in-1/25 dipendente non supera i 2500 franchi nell’anno di contribu-

zione, si deve riscuotere il contributo minimo solo su richiesta dell’assicurato (v. N. 1134).

6.1.4 Decisione di fissazione dei contributi

1183 I contributi AVS/AI/IPG sul reddito da attività indipendente 1/11 sono fissati in una decisione, che dev’essere designata

inequivocabilmente come tale e includere:

– l’indicazione delle basi di calcolo (tassazione fiscale, valutazione della cassa di compensazione);

– la designazione dell’anno o degli anni di contribuzione;

– i redditi comunicati dalle autorità fiscali prima della deduzione fiscale per i contributi AVS/AI/IPG;

– l’importo del capitale proprio investito nell’azienda e la deduzione dell’interesse di questo capitale conformemente al N. 1172;

– l’importo del reddito netto determinante dopo la deduzione dell’interesse del capitale proprio investito

nell’azienda conformemente al N. 1174;

58

– l’importo dei contributi AVS/AI/IPG da versare e un breve commento sul calcolo e sul tasso dei vari elementi di tale contributo;

– eventualmente la suddivisione del reddito su due anni di contribuzione, qualora mancasse la chiusura dell’esercizio nell’anno in cui è stata iniziata l’attività (art. 22 cpv. 4 OAVS);

– eventualmente la durata contributiva inferiore a un anno presa in considerazione;

– eventualmente l’indicazione che si potranno reclamare o restituire contributi sulla base di una comunicazione fiscale ulteriore (v. N. 1164);

– l’indicazione dei rimedi giuridici secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA (v. la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

1184 È inoltre opportuno aggiungere nella decisione le seguenti

indicazioni:

– la possibilità per l’assicurato di chiedere la riduzione o il condono dei contributi;

– una tabella che indichi i contributi nell’ambito della tavola scalare dei contributi (in valore assoluto o in percentuale).

6.2 Compensazione

1185 Le casse di compensazione procedono alla compensa-

zione tra i contributi d’acconto versati e i contributi effettivamente dovuti (art. 25 cpv. 1 OAVS) fondandosi sulla decisione di fissazione dei contributi.

1186 In caso di versamento di contributi troppo esigui, quelli an-

cora dovuti devono essere versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 25 cpv. 2 OAVS).

1187 Per la fatturazione è determinante la data in cui è stata

emessa la fattura, e non quella in cui questa viene consegnata al destinatario. La fattura deve essere spedita al più tardi il giorno della data indicata sulla stessa.

59

1188 La fattura indica esplicitamente il giorno civile entro il quale

al più tardi deve essere effettuato il pagamento.

1189 Le casse di compensazione devono restituire o compen-1/24 sare i contributi pagati in eccesso. I termini di perenzione

del diritto alla restituzione iniziano a decorrere soltanto al momento della fissazione definitiva dei contributi87.

1190 Se la restituzione di un importo di poco conto comporta un

onere sproporzionato, le casse di compensazione possono detrarre l’importo da restituire dalla fattura di futuri debiti contributivi, a condizione che l’assicurato non vi si opponga.

1191 Sui contributi eccessivi restituiti dalla cassa di compensa-1/10 zione si devono versare interessi compensativi. Per la ri-

scossione d’interessi di mora e per il versamento d’interessi compensativi si vedano le DRC.

1192 Le dichiarazioni fiscali inoltrate in ritardo possono compor-1/10 tare per la cassa di compensazione il pagamento di un in-

teresse (v. le DRC).

7. Reclamo di contributi arretrati

(art. 39 OAVS)

7.1 In generale

1193 Vi è reclamo di contributi arretrati secondo l’art. 39 OAVS

se la cassa di compensazione riscuote retroattivamente contributi a causa di versamenti troppo esigui o in assenza di versamenti per periodi di pagamento passati, in particolare se vengono reclamati per la prima volta contributi personali in seguito a un’affiliazione retroattiva dell’assicurato oppure se l’importo dei contributi effettivamente dovuti fissato in una prima decisione era troppo basso.

87 2 marzo 2023 9C_219/2022 DTF 149 V 21

60

1194 In caso di versamento di contributi troppo esigui, i contributi

arretrati devono essere fissati riconsiderando88 la decisione contributiva iniziale, passata formalmente in giudicato, e sostituendola con una nuova decisione che fissa il contributo complessivo dovuto per l’anno di contribuzione in questione.

1195 Si devono distinguere dal reclamo di contributi arretrati:

– l’adeguamento di contributi personali secondo l’art. 24 cpv. 3 OAVS (v. N. 1153);

– la compensazione dei contributi personali secondo l’art. 25 cpv. 2 OAVS (v. N. 1185).

1196 Il pagamento di contributi arretrati non presuppone nessun

errore da parte dell’assicurato.

1197 I contributi caduti in prescrizione non possono più essere

reclamati (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS; v. anche DRC).

7.2 Fatti singoli

7.2.1 Decisione relativa ai contributi basata sulla co-

municazione fiscale

1/11 7.2.1.1 Comunicazione fiscale consecutiva ad un re-

clamo d’imposte arretrate. Comunicazione fi-

scale di rettifica

1198 Se, dopo che la decisione relativa ai contributi è passata in 1/11 giudicato, la cassa di compensazione riceve per lo stesso

periodo una comunicazione fiscale consecutiva a un reclamo d’imposte arretrate («tipo di tassazione 5») o una comunicazione fiscale di rettifica («tipo di comunicazione 4»; v. N. 1229), deve reclamare la differenza tra i contributi fissati e quelli risultanti dalla comunicazione fiscale (per la procedura v. N. 1194).

88 19 ottobre 1988 RCC 1989 pag. 169 –

4 febbraio 1991 – DTF 0 117 V 8

61

7.2.1.2 Constatazioni fatte dalla cassa di compensa-

zione

1199 Se la cassa scopre un reddito non compreso nella comuni-

cazione fiscale (p. es. perché proviene da una fonte di reddito che non è stata oggetto di una tassazione fiscale),

deve reclamare i corrispondenti contributi arretrati (per la procedura v. N. 1194).

7.2.2 Decisione relativa ai contributi basata su una va-

lutazione della cassa di compensazione

7.2.2.1 Comunicazione fiscale

1200 Se, dopo che la decisione relativa ai contributi è passata in

giudicato, la cassa riceve una comunicazione fiscale riguardante lo stesso anno di contribuzione e da cui risulta un reddito più elevato di quello che essa stessa ha valutato, deve reclamare i contributi arretrati mediante una decisione conformemente al N. 1194.

7.2.2.2 Mancanza di comunicazione fiscale o comuni-

cazione inutilizzabile

1201 Se la cassa non riceve nessuna comunicazione o non può

utilizzare quella che ha ricevuto, essa deve procedere nel modo sopraccitato quando constata che l’importo dei contributi inizialmente fissato è troppo basso.

1202 In casi simili la fissazione errata dei contributi può essere 1/11 imputata al fatto che l’assicurato abbia fornito indicazioni

inesatte o incomplete durante la procedura di valutazione (v. N. 1260 segg.) oppure che la cassa si sia sbagliata nel valutare i fatti.

8. Procedura di calcolo del reddito

1203 Il reddito da attività lucrativa indipendente e il capitale pro-1/11 prio investito nell’azienda vengono calcolati dalle autorità

62

fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS).

8.1 Reddito da attività lucrativa

1204 Il reddito determinante da attività lucrativa viene calcolato

in base alla tassazione per l’imposta federale diretta passata in giudicato (art. 9 cpv. 3 LAVS; art. 23 cpv. 1 OAVS).

1205 Se non vi è nessuna tassazione per l’imposta federale di-

retta passata in giudicato, i dati vengono tratti dalla tassazione per l’imposta cantonale sul reddito passata in giudicato (art. 23 cpv. 2 OAVS).

1206 Se manca anche una tassazione cantonale, il reddito da at-1/11 tività lucrativa viene calcolato in base alla dichiarazione

controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

8.2 Capitale proprio investito nell’azienda

1207 Il capitale proprio investito nell’azienda viene calcolato in 1/11 base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. La valutazione determinante per le autorità fiscali lo è anche per l’AVS. Per gli immobili vanno presi in considerazione i valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

1/11 8.3 Comunicazioni fiscali

1/11 8.3.1 Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali

1208 Lo scambio di dati tra le casse di compensazione e le auto-1/11 rità fiscali (richieste e comunicazioni fiscali) avviene sol-

tanto per via elettronica.

1209 I dati vengono scambiati in modo uniforme tramite la piatta-1/11 forma elettronica di scambio di dati (PSD) basata su Se-

dex.

63

1210 È esclusa la trasmissione di dati tramite un’altra piatta-1/11 forma di scambio di dati, su altri supporti di dati o su carta.

1/11 8.3.2 Richiesta di comunicazioni fiscali da parte delle casse di compensazione

1211 Le casse di compensazione devono chiedere una comuni-1/11 cazione fiscale per ciascuno dei loro affiliati indipendenti.

1212 Le richieste di comunicazione fiscale vanno indirizzate alle 1/11 autorità fiscali competenti al più tardi entro la fine del mese

di febbraio che segue l’anno per il quale i contributi sono dovuti.

1213 Per la richiesta vanno compilati i campi seguenti:

1/11 – contenuto della richiesta (indicazione dei dati chiesti):

«1»= I, lavoratore indipendente, compreso per i dati da comunicare (v. Allegato 1, lettera B);

– contribuente (dati personali del contribuente; per le coppie sposate il marito; per i partner che vivono in unione domestica registrata la/il partner il cui nome figura in prima posizione nell’ordine alfabetico) e

– coniuge o partner registrato (dati personali; per le coppie sposate la donna; per i partner che vivono in unione domestica registrata la/il partner il cui nome figura in seconda posizione nell’ordine alfabetico; per le persone non sposate nessuna indicazione).

1214 La cassa di compensazione chiede di indicare il reddito da 1/14 attività lucrativa e il capitale proprio investito nell’azienda.

L’anno contributivo corrisponde al periodo fiscale dell’imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 OAVS, art. 40 cpv. 1 LIFD e art. 15 cpv. 1 LAID; v. N. 1135 segg. e Allegato 1).

1215 Le casse di compensazione possono concordare con le 1/11 autorità fiscali competenti che oltre alle indicazioni indi-

spensabili per la fissazione dei contributi (v. al riguardo Allegato 1, lettera B) vengano forniti altri dati “opzionali”. Lo scambio di questi dati avviene analogamente a quello dei dati indispensabili.

64

1216 Le richieste compilate vanno inviate all’autorità fiscale com-1/11 petente. Le richieste incomplete (v. N. 1213) non possono

essere trasmesse.

1/11

8.3.3 Modifiche in caso di cambiamento di cassa di

compensazione dopo l’invio della richiesta di co-

municazione

1217 Se la persona soggetta all’obbligo contributivo cambia 1/11 cassa di compensazione dopo che la cassa cui era affiliata

ha già notificato la richiesta di comunicazione alle autorità fiscali, quest’ultima cassa deve annullare la richiesta. Spetterà alla nuova cassa inviare una nuova richiesta di comunicazione alle autorità fiscali.

1/11 8.3.4 Richiesta della cassa di compensazione nell’at-

tesa di una comunicazione fiscale

1218 La cassa di compensazione può chiedere informazioni 1/11 all’autorità fiscale se, dopo un certo lasso di tempo, le co-

municazioni fiscali richieste non le sono state inviate. Se non vi è ancora nessuna tassazione fiscale cresciuta in giudicato, l’autorità fiscale ne informa la cassa di compensazione («tipo di tassazione 11»).

1/11 8.4 Comunicazioni delle autorità fiscali

1219 La procedura che le autorità fiscali cantonali devono se-1/11 guire per ricevere le richieste e trasmettere le comunica-

zioni fiscali è descritta nelle «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS» (v. Allegato 1).

1220 Se l’autorità fiscale respinge la richiesta di comunicazione 1/11 in quanto

– non è competente per l’imposizione di quel determinato periodo fiscale, la cassa di compensazione deve verificare quale altra autorità fiscale è competente;

65

– il contribuente è introvabile, la cassa di compensazione deve esaminare se i dati personali dell’assicurato figuranti sulla richiesta di comunicazione sono esatti e completi;

– l’assicurato non è tenuto a pagare le imposte o mancano le condizioni per un’imposizione fiscale, la cassa di compensazione deve procedere alla valutazione del reddito (v. N. 1251 segg.).

1221 I dati trasmessi dalle autorità fiscali sono automaticamente 1/11 elaborati dalle casse di compensazione fino all’emanazione

di una decisione relativa ai contributi. Se, tuttavia, il collaboratore responsabile dell’autorità fiscale ha immesso un dato nel campo «Osservazioni», le casse di compensazione, dopo aver preso atto delle osservazioni, devono continuare ad elaborarli manualmente.

1222 Non vengono salvati dati sulla piattaforma di scambio dei 1/11 dati. Le casse di compensazione devono provvedere affin-

ché i dati comunicati loro dalle autorità fiscali siano registrati e rimangano disponibili.

1/11 8.5 Richiesta di una comunicazione urgente

1223 Se un debitore di contributi attende la conclusione di una 1/11 procedura concordataria o fallimentare oppure se la cassa

rischia di perdere i suoi diritti ai contributi a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, essa chiede una comunicazione urgente alle autorità fiscali competenti.

1224 Fondandosi su tale comunicazione, la cassa di compensa-1/11 zione emana immediatamente una decisione relativa ai

contributi (art. 25 cpv. 1 OAVS). Se la comunicazione urgente non può essere ottenuta in tempo utile, si vedano i N. 1254 e 1255.

66

1/11 8.6 Contrassegni sulle comunicazioni emanate dalle autorità fiscali

(v. l’elenco nell’Allegato 1, lettera A)

1225 Le comunicazioni stabilite dalle autorità fiscali in base alla 1/11 tassazione per l’imposta federale diretta sono contrasse-

gnate con l’annotazione «tipo di tassazione 1».

1226 Le comunicazioni stabilite in base alla tassazione fiscale 1/11 cantonale sono contrassegnate con l’annotazione «tipo di

tassazione 2», quelle stabilite in base a una dichiarazione d’imposta controllata con l’annotazione «tipo di tassazione 3».

1227 Le comunicazioni basate sulla tassazione fiscale d’ufficio 1/11 sono contrassegnate dall’autorità fiscale con l’annotazione

«tipo di tassazione 4».

1228 Le comunicazioni relative a un reddito da attività lucrativa 1/11 stabilito nel corso di una procedura di reclamo d’imposte

arretrate sono contrassegnate con l’annotazione «tipo di tassazione 5». Queste comunicazioni devono essere trattate conformemente ai N. 1241 segg.

1229 Se si tratta di una comunicazione relativa a un reddito che 1/11 ne rettifica una precedente (su richiesta della cassa di

compensazione o dell’assicurato oppure secondo le costatazioni delle autorità fiscali), va contrassegnata con l’annotazione «tipo di comunicazione 4».

1/11

8.7 Carattere vincolante delle comunicazioni

1230 Gli importi comunicati dalle autorità fiscali per il reddito de-1/22 terminante e il capitale proprio investito nell’azienda sono

vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

1231 Per determinare chi è tenuto a versare i contributi sul red-1/22 dito comunicato dalle autorità fiscali e in che misura, ci si

deve basare sul diritto dell’AVS. Di regola, per definire la

67

qualità in materia di diritto contributivo di un elemento del reddito o della sostanza o lo statuto contributivo della persona beneficiaria del reddito le casse di compensazione non sono vincolate dalle comunicazioni fiscali89. Tuttavia, se la determinazione effettuata dalle autorità fiscali è rilevante sia dal punto di vista del diritto fiscale che da quello del diritto contributivo (p. es. per quanto riguarda la questione se la sostanza alienata sia considerata sostanza commerciale o sostanza privata), le casse di compensazione devono svolgere accertamenti più approfonditi soltanto se vi sono seri dubbi sull’esattezza della comunicazione fiscale90.

1232 Per il conteggio dei contributi, le casse di compensazione 1/11 sono vincolate per ciò che riguarda l’ammontare del reddito (art. 23 cpv. 4 OAVS)91 dai dati desunti:

– dalle comunicazioni stabilite in base alla tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS)92;

– dalle comunicazioni stabilite in base alla tassazione cantonale, purché questa risulti da principi di valutazione identici o analoghi a quelli dell’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS);

89 6 febbraio 1976 RCC 1976 pag. 265 DTF 102 V 27

19 novembre 1984 RCC 1985 pag. 120 DTF 0 110 V 369

13 aprile 1984 RCC 1985 pag. 44 DTF 0 110 V 83

11 agosto 1987 RCC 1987 pag. 517 –

25 aprile 1988 RCC 1988 pag. 454 DTF 0 114 V 75

28 aprile 1993 VSI 1993 pag. 221 –

17 ottobre 2019 Sélection de l’OFAS – n. 70 DTF 145 V 326

90 17 febbraio 2021 Sélection de l’OFAS – n. 74 DTF 147 V 114

91 9 giugno 1952 RCC 1952 pag. 273 DTFA 52 pag. 124

20 marzo 1968 RCC 1968 pag. 363 DTF 68 V 40

10 febbraio 1972 RCC 1972 pag. 551 DTF 98 V 18

31 agosto 1972 RCC 1973 pag. 131 DTF 98 V 186

6 febbraio 1976 RCC 1976 pag. 274 DTF 102 V 27

5 dicembre 1985 RCC 1986 pag. 170 DTF 111 V 289

29 ottobre 1990 RCC 1991 pag. 35 –

92 19 novembre 1984 RCC 1985 pag. 120 DTF 110 V 369

15 maggio 2017 9C_70/2017 Sélection de l’OFAS – n. 58

68

– dalle comunicazioni stabilite in base alla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta, per le persone non soggette a quest’imposta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

1233 La comunicazione fiscale è parimenti vincolante qualora la 1/11 tassazione fiscale cresciuta in giudicato fosse stata proba-

bilmente corretta se impugnata in tempo debito mediante i rimedi giuridici del diritto fiscale93.

1234 Per l’importo del capitale proprio investito nell’azienda le 1/12 casse di compensazione sono vincolate dalla comunica-

zione stabilita sulla base della tassazione cantonale passata in giudicato e tenendo conto dei valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS).

1235 I principi relativi al carattere vincolante delle comunicazioni 1/11 fiscali sono parimenti validi per le tassazioni fiscali eseguite

d’ufficio94.

1/11 8.8 Carattere non vincolante delle comunicazioni

1236 Le casse di compensazione non sono vincolate:

1/11 – dalle comunicazioni indicanti elementi del reddito che

non fanno parte del reddito da attività indipendente ai sensi della LAVS95;

– dalle indicazioni sulla data d’inizio dell’attività lucrativa indipendente durante il periodo di contribuzione oppure quando si deve stabilire se una persona esercita o meno un’attività lucrativa96;

– dalle informazioni sul reddito conseguito in comune dai due coniugi o partner registrati (v. N. 1257 e 1258). Re-

93 19 novembre 1984 RCC 1985 pag. 120 DTF 110 V 369

94 25 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 320 –

27 giugno 1991 RCC 1992 pag. 31 –

95 6 febbraio 1976 RCC 1976 pag. 274 DTF 102 V 27

9 agosto 1985 RCC 1986 pag. 53 –

96 11 dicembre 1967 RCC 1968 pag. 272 –

69

sta riservato il caso in cui le autorità fiscali procedono eccezionalmente ad una ripartizione del reddito tra i coniugi o partner registrati97;

– se, al momento della tassazione, le autorità fiscali non erano a conoscenza delle circostanze esatte di vendita di un immobile98;

– per la fissazione dei contributi sul reddito della moglie o del marito o della persona che vive in unione domestica registrata, da una comunicazione fiscale basata su una valutazione del reddito da attività lucrativa indipendente conseguito dalla coppia o da entrambi i partner registrati99;

– da una comunicazione fiscale il cui contenuto è inesatto a causa di un errore di trasmissione. Quando la cassa constata che una comunicazione fiscale contiene un errore, deve chiedere all’amministrazione fiscale una comunicazione rettificata sulla cui base dovrà emanare una nuova decisione mediante una riconsiderazione del caso100. Essa non ha invece il diritto di emanare una decisione se manca la comunicazione fiscale101.

1237 Se la comunicazione è manifestamente errata, la cassa di 1/11 compensazione contatta l’autorità fiscale competente. Se

l’autorità fiscale non apporta le dovute rettifiche, la cassa deve mantenere il reddito figurante nella comunicazione.

1238 La cassa può inoltre discostarsi dalle indicazioni contenute 1/11 nella comunicazione fiscale se sono realizzate le condizioni

figuranti al N. 1199.

1239 Il giudice non è vincolato dalle comunicazioni fiscali. Se-1/11 condo la giurisprudenza, egli se ne discosta tuttavia solo

97 9 agosto 1985 RCC 1986 pag. 53 –

98 2 dicembre 1974 RCC 1975 pag. 257 –

3 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 255 DTF 114 V 6

99 3 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 255 DTF 114 V 6

17 ottobre 2019 Sélection de l’OFAS – n. 70 DTF 145 V 326

100 4 febbraio 1991 – DTF 117 V 8

8 marzo 1993 – DTF 119 V 180

101 15 agosto 1988 RCC 1988 pag. 592 –

70

quando la tassazione passata in giudicato è manifestamente inesatta e può essere subito corretta oppure quando si devono valutare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma importanti in materia di diritto delle assicurazioni sociali102.

1240 Se il reddito è stato verificato o determinato definitivamente 1/11 da una commissione fiscale di ricorso, le casse di compen-

sazione non possono discostarsi dalla comunicazione nemmeno con l’accordo delle autorità fiscali, a meno che la deroga riguardi questioni che non interessano direttamente la tassazione fiscale (v. N. 1231).

1/11 8.9 Casi speciali di accertamento del reddito da parte delle autorità fiscali

1/11 8.9.1 Comunicazioni spontanee

1241 Tutte le comunicazioni spontanee vanno contrassegnate 1/11 dalle autorità fiscali con l’annotazione «tipo di comunica-

zione 2».

1242 Si tratta del reddito conseguito regolarmente, normalmente 1/11 tassato dalle autorità fiscali, ma la cui comunicazione non è

stata richiesta dalla cassa di compensazione.

102 6 febbraio 1976 RCC 1976 pag. 274 DTF 102 V 27

9 settembre 1980 RCC 1981 pag. 191 DTF 106 V 130

13 aprile 1984 RCC 1985 pag. 44 DTF 110 V 86

19 novembre 1984 RCC 1985 pag. 120 DTF 110 V 370

25 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 320 –

27 giugno 1991 RCC 1992 pag. 31 –

28 aprile 1993 VSI 1993 pag. 230 –

71

1/11 8.9.2 Comunicazioni spontanee relative al reddito de-

terminato in una procedura di reclamo d’imposte arretrate

1243 Le comunicazioni del reddito determinato in una procedura 1/11 di reclamo d’imposte arretrate vanno contrassegnate con

l’annotazione «tipo di tassazione 5».

1244 Si tratta del reddito da attività indipendente principale o ac-1/11 cessoria il cui rilevamento era sfuggito fino a quel momento

alle autorità fiscali.

1245 Indipendentemente dal periodo per cui le autorità fiscali re-1/11 clamano le imposte arretrate, i contributi devono essere ri-

scossi per l’anno di contribuzione in cui è stato conseguito il reddito oggetto del reclamo di imposte arretrate. I contributi dell’anno di contribuzione in questione devono essere ricalcolati sulla base del complemento di reddito che è stato oggetto del reclamo di imposte arretrate e si deve reclamare la differenza.

1246 Per i contributi fissati in base a una tassazione per reclamo 1/11 d’imposte arretrate, il periodo di prescrizione di 1 anno de-

corre dopo la fine dell’anno civile nel quale la tassazione fiscale è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1, secondo periodo LAVS)103.

1/11 8.9.3 Trattamento delle comunicazioni da parte della cassa

1247 Le comunicazioni spontanee («tipo di comunicazione 2») e 1/11 le comunicazioni consecutive a una procedura di reclamo

d’imposte arretrate («tipo di tassazione 5») sono recapitate alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’assicurato. Se l’assicurato di condizione indipendente,

103 5 dicembre 2018 9C_736/2018 –

24 giugno 2021 9C_429/2020 –

4 maggio 2022 Sélection de l’OFAS – n. 78 DTF 148 V 277

72

oggetto della comunicazione, non è affiliato alla cassa cantonale che riceve la comunicazione, questa la trasmetterà alla cassa competente.

1248 Le comunicazioni spontanee notificate dalle autorità fiscali 1/11 e basate su una tassazione passata in giudicato sono vin-

colanti per le casse di compensazione, purché siano utilizzabili. Ciò è valido anche per le comunicazioni relative a un reddito scoperto nel corso di una procedura di reclamo d’imposte arretrate. Per il resto sono applicabili le regole di procedura per la determinazione del reddito in base alle comunicazioni fiscali ordinarie.

1/11 8.9.4 Comunicazioni relative al reddito di soci acco-

mandanti

1249 Il reddito dei soci accomandanti derivante dalla società è 1/16 suddiviso dalle autorità fiscali in reddito proveniente dall’at-

tività lucrativa indipendente e in un’eventuale retribuzione del lavoro (riguardo alla società in accomandita v. N. 1027 segg.).

1250 Se le autorità fiscali non hanno proceduto ad alcuna suddi-1/11 visione, per determinare il reddito da attività indipendente

le casse devono dedurre dall’importo notificato dal fisco la somma su cui la società ha versato i contributi paritari durante il periodo di conteggio.

1/11 8.10 Determinazione del reddito da parte delle casse di

compensazione se la comunicazione è inutilizza-

bile

(art. 23 cpv. 5 OAVS)

1/11 8.10.1 Casi di applicazione

1251 Nei seguenti casi la cassa di compensazione deve determi-1/11 nare il reddito e il capitale proprio investito nell’azienda:

73

1252 – le autorità fiscali non possono fornire una comunicazione 1/11 in quanto l’assicurato non è imponibile né per l’imposta

federale diretta, né per quella cantonale e per mancanza di una dichiarazione d’imposta federale diretta verificata104;

1253 – la comunicazione delle autorità fiscali è inutilizzabile in 1/11 quanto il reddito comunicato include anche il salario o

questo reddito è stato conseguito in comune dai due coniugi o partner registrati (v. N. 1257 segg.)105;

1254 – la cassa non può aspettare l’arrivo della comunicazione 1/11 fiscale perché

– vi è la possibilità che l’assicurato sia insolvibile;

– il credito contributivo deve essere presentato in una procedura fallimentare o concordataria (v. le DRC);

– l’assicurato prende delle disposizioni per lasciare la Svizzera in modo da compromettere la riscossione dei contributi.

1255 – nell’ipotesi prevista al N. 1199.

1/11

1256 La cassa di compensazione non deve valutare l’importo del 1/11 reddito a un importo troppo basso perché non potrà più far

valere una richiesta di contributi arretrati oppure questa risulterà senza effetto. Per ciò che riguarda la richiesta di una comunicazione urgente, si vedano i N. 1223 segg.

1/11 8.10.2 Coniugi, partner registrati e membri di comu-

nioni ereditarie

1257 Se entrambi i coniugi o partner registrati esercitano un’atti-1/11 vità lucrativa indipendente e, nonostante un’esplicita richie-

sta della cassa di compensazione, le autorità fiscali non sono in grado d’indicare separatamente il reddito di ognuno

104 29 ottobre 1990 RCC 1991 pag. 35 –

105 12 dicembre 1972 RCC 1973 pag. 530 DTF 98 V 244

9 agosto 1985 RCC 1986 pag. 53 –

74

dei coniugi o partner registrati, la cassa deve per principio ripartire il reddito globale netto comunicato in base alle indicazioni dell’assicurato.

1258 Se, tuttavia, le autorità fiscali ripartiscono eccezionalmente 1/11 il reddito dei coniugi o dei partner registrati e lo comuni-

cano alla cassa di compensazione, questa deve aspettare il risultato di tale ripartizione prima di fissare i contributi106.

1259 Se, nonostante una domanda esplicita della cassa di com-1/11 pensazione, le autorità fiscali comunicano solo il reddito

globale della comunione ereditaria (secondo l’art. 602 segg. CC), la cassa di compensazione può discostarsi dalla comunicazione fiscale ed effettuare la ripartizione secondo le regole citate nei N. 1042 segg. Per l’anno di contribuzione si vedano i N. 1135–1143.

1/11

8.10.3 Valutazione da parte della cassa di compensa-

zione

(art. 23 cpv. 5 OAVS)

1260 Se le autorità fiscali non possono comunicare il reddito, le 1/11 casse di compensazione devono valutare il reddito deter-

minante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell’azienda fondandosi sui dati a loro disposizione.

1261 La cassa di compensazione valuta il reddito da attività lu-1/11 crativa sulla base di tutti i documenti di cui dispone. In caso

di tassazione d’ufficio, può anche fondarsi su dati empirici.

1262 Gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione 1/11 le indicazioni necessarie e, se richiesto, presentare i giusti-

ficativi. Esse possono procedere ad ulteriori accertamenti (art. 23 cpv. 5, secondo periodo e 209 cpv. 2 OAVS).

1263 Se l’assicurato rifiuta di collaborare, dopo un’ingiunzione si 1/11 procederà ad una tassazione d’ufficio.

106 22 marzo 1972 RCC 1973 pag. 75 –

75

1264– soppressi 1268 1/11

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1°gennaio 2026 | 318.102.03 i DIN

76

2a parte: Contributi delle persone senza attività lucra-

tiva

1/23 1. Categorie di assicurati

1/23 1.1 Quali assicurati sono persone senza attività lucra-

tiva o devono pagare i contributi come se fossero persone senza attività lucrativa?

2001 Le persone che durante un anno civile o durante un pe-

riodo inferiore di soggiorno in Svizzera non esercitano un’attività lucrativa, sono persone senza attività lucrativa e soggette a contribuzione in quanto tali (art. 10 cpv. 1 LAVS; v. N. 2003 segg.).

2002 Le persone che esercitano un’attività lucrativa, ma non lo

fanno durevolmente a tempo pieno, pagano i contributi, a determinate condizioni, come se fossero persone senza attività lucrativa (art. 28bisOAVS; v. N. 2033 segg.). A seconda del risultato del calcolo comparativo (v. N. 2041 segg.) versano per l’intero anno civile contributi in qualità di persone esercitanti un’attività lucrativa oppure come se fossero persone senza attività lucrativa.

1.2 Persone senza attività lucrativa

1.2.1 In generale

2003 Sono persone senza attività lucrativa ai sensi dell’art. 10

cpv. 1 LAVS le persone che non esercitano un’attività lucrativa conformemente ai N. 2004 segg.

2004 È considerata lucrativa un’attività svolta allo scopo di con-1/19 seguire un reddito e aumentare la capacità di rendimento

77

economico. Deve dunque essere data innanzitutto l’intenzione di conseguire un profitto e inoltre l’attività deve essere idonea a lungo termine a tale scopo107.

2005 La questione dell’esistenza o meno di un’attività lucrativa è

determinata secondo le circostanze economiche reali e i fatti accertati. Al riguardo non è decisivo il modo in cui si definisce l’assicurato108.

2006 Non è considerata lucrativa un’attività solo apparente o non

avente nessun carattere lucrativo come l’attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere109.

2007 È considerato senza attività lucrativa un assicurato che

esercita durante più anni un’attività di poca importanza economica e da cui non trae alcun reddito110.

2008 Per contro, l’assicurato che impegna per una certa durata e

in ampia misura la sua forza di lavoro e quella di terzi e investe mezzi finanziari per mettere a punto un prodotto esercita un’attività lucrativa anche se subisce perdite commerciali superiori ai guadagni111.

2009 È anche considerato senza attività lucrativa il direttore di

una società anonima che ha lavorato nella società ma che, a causa della difficile situazione finanziaria, rinuncia a qualsiasi retribuzione per un anno112.

107 8 maggio 1987 RCC 1987 pag. 446 –

23 giugno 1989 RCC 1989 pag. 520 DTF 115 V 161

15 maggio 1991 RCC 1991 pag. 323 –

22 maggio 2017 Sélection de l’OFAS – n. 60 DTF 143 V 177

108 8 maggio 1987 RCC 1987 pag. 446 –

15 maggio 1991 RCC 1991 pag. 323 –

109 16 luglio 2003 VSI 2003 pag. 418 –

22 maggio 2017 Sélection de l’OFAS – n. 60 DTF 143 V 177

110 28 maggio 1986 RCC 1986 pag. 540 –

8 maggio 1987 RCC 1987 pag. 446 –

10 agosto 1988 RCC 1988 pag. 584 –

22 maggio 2017 Sélection de l’OFAS – n. 60 DTF 143 V 177

111 23 giugno 1989 RCC 1989 pag. 520 DTF 0 115 V 161

112 26 febbraio 1953 RCC 1954 pag. 61 DTFA 1953 pag. 35

78

1.2.2 Casi particolari

2010 Disposizioni particolari sono applicabili ai seguenti gruppi di persone:

– assicurati sposati e partner registrati (per le regole speciali concernenti l’obbligo contributivo, l’assoggettamento e il calcolo dei contributi, v. i N. 2071 segg., 2062 segg. e 2078 seg. nonché la tavola sinottica concernente l’obbligo contributivo dei coniugi e dei partner registrati nell’Allegato 5);

– i concubini che gestiscono l’economia domestica comune (v. N. 2011);

– gli studenti (v. N. 2012 segg.);

– i membri di comunità religiose (v. N. 2020 segg.);

– gli assicurati che presentano una capacità al lavoro ridotta (v. N. 2024 segg.);

– i detenuti e gli internati (v. N. 2031 seg.);

– i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora (per le regole speciali concernenti la riscossione dei contributi, v. N. 2172 segg.).

1.2.2.1 Concubini che gestiscono l’economia dome-

stica comune

2011 Dal punto di vista contributivo una persona che vive in un’unione analoga al matrimonio e si occupa unicamente della gestione dell’economia domestica comune ricevendo dal partner prestazioni in natura sotto forma di vito e alloggio ed eventualmente denaro per le piccole spese è considerata senza attività lucrativa113. Per il calcolo dei contributi sono determinanti le disposizioni applicabili alle persone non sposate.

113 18 giugno 1999 VSI 1999 pag. 159 DTF 125 V 205

79

1.2.2.2 Studenti

2012 Dal punto di vista contributivo, gli studenti che soddisfano

le condizioni menzionate ai N. 2013 segg. sono considerati persone senza attività lucrativa.

2013 Sono considerati studenti ai sensi della LAVS (art. 10 1/12 cpv. 2 lett. a LAVS) gli allievi delle scuole medie superiori e

delle scuole superiori che si dedicano regolarmente e prevalentemente alla loro formazione114.

Per scuole medie superiori e scuole superiori s’intendono ad esempio i licei, le magistrali, gli istituti tecnici, le scuole di commercio, le università, le scuole universitarie professionali, le scuole d’arti e mestieri, i conservatori, le scuole di studi sociali e gli istituti agrari, ma anche i corsi parascolastici (corsi di riqualificazione professionale per diventare insegnante o pastore).

2014 La formazione deve mirare a un obiettivo professionale.

Dal punto di vista contributivo, le persone che intraprendono studi non perché intendono prepararsi a un’attività professionale, ma per altri motivi (ad esempio per interesse scientifico, per occuparsi in modo ragionevole o per evitare un maggiore onere contributivo) non sono considerate studenti115.

2015 soppresso

1/17

2016 Gli assicurati che beneficiano di aiuti finanziari da parte del 1/09 Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica sono

considerati studenti se gli aiuti concessi sono destinati prevalentemente alla formazione e al perfezionamento professionale. Se, invece, gli aiuti hanno quale obiettivo prioritario la ricerca, essi non sono considerati studenti, bensì indipendenti. Questo è applicabile, ad esempio, al beneficiario

114 20 febbraio 1984 RCC 1984 pag. 562 –

30 maggio 1989 RCC 1989 pag. 532 DTF 115 V 65

115 20 febbraio 1984 RCC 1984 pag. 562 –

30 maggio 1989 RCC 1989 pag. 532 DTF 115 V 65

80

che si dedica a un progetto di ricerca concreto che non ha alcun nesso con il suo perfezionamento professionale116.

2017 Si deve esaminare nel singolo caso se un sussidio sia de-

stinato prevalentemente alla formazione professionale o abbia quale obiettivo prioritario la ricerca117.

2018 soppresso

1/09

2019 Gli studenti svizzeri o stranieri che non sono domiciliati in

Svizzera non sono assicurati e pertanto non sono soggetti all’obbligo contributivo. Questo si applica segnatamente agli studenti che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di studio o di formazione e non vi esercitano nessuna attività lucrativa (v. le DOA).

1.2.2.3 Membri di comunità religiose

2020 Le comunità religiose sono associazioni i cui membri con-

ducono una vita comunitaria a scopo religioso, mettendo la loro forza lavorativa al servizio della comunità e rinunciando a qualsiasi reddito personale. Rientrano in questa definizione gli istituti delle diaconesse, gli ordini e le congregazioni cattolico-romane e altre comunità analoghe118.

2021 Per principio i membri di queste associazioni che lavorano

nella casa madre o nei suoi istituti sono considerati persone senza attività lucrativa. Se le circostanze lo giustificano, la comunità religiosa, d’intesa con la cassa di compensazione, può considerarli esercitanti un’attività lucrativa (v. le DSD).

116 30 novembre 1993 VSI 1994 pag. 85 –

117 30 novembre 1993 VSI 1994 pag. 85 –

118 10 agosto 1949 RCC 1949 pag. 382 DTFA 1949 pag. 172

81

2022 I membri della comunità che lavorano al servizio di terzi

sono considerati assicurati esercitanti un’attività lucrativa dipendente119.

2023 Le novizie, le postulanti e le apprendiste nell’ambito delle

cure devono essere considerate persone senza attività lucrativa.

1.2.2.4 Assicurati con una capacità di lavoro ridotta

2024 Le disposizioni legali generali sulla distinzione tra assicurati

esercitanti un’attività lucrativa e senza attività lucrativa (v. N. 2003 segg.) sono applicabili anche agli assicurati che hanno una capacità di lavoro ridotta. A questa categoria appartengono in particolare le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali nonché i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione, senza permesso di dimora, attivi nell’ambito dei programmi di occupazione.

2025 Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei labora-1/26 tori occupazionali oppure nell’ambito dei programmi di oc-

cupazione sono considerate non esercitanti un’attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 20 franchi al giorno. Devono essere trattate allo stesso modo le persone la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 5000 franchi all’anno (registrazione nel CI corrispondente al contributo minimo).

Si determina l’importo giornaliero dividendo per il numero di ore annue (2000) l’iscrizione nel CI corrispondente al contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)120.

119 27 gennaio 1950 RCC 1950 pag. 109 DTFA 1950 pag. 32

120 26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 –

82

Questa regola non vale per le persone che partecipano a un provvedimento d’integrazione professionale che dà diritto a un’indennità giornaliera dell’AI.

2026 Fanno parte del salario determinante le indennità destinate

a retribuire il lavoro svolto dall’assicurato come anche il valore del ribasso sul prezzo di pensione concesso all’assicurato a titolo di retribuzione del lavoro fornito.

2027 Le indennità che non costituiscono una retribuzione del la-

voro svolto, bensì prestazioni sociali (ad es. i soldi per le piccole spese o i premi d’incoraggiamento concessi a scopo terapeutico) non sono un reddito da attività lucrativa.

2028 Se le indennità ricevute superano gli importi previsti al

N. 2025, l’assicurato è considerato come esercitante un’attività lucrativa121.

2029 Se non si è sicuri che una persona occupata in questi labo-

ratori riceva la retribuzione limite indicata sopra, il laboratorio riesamina la questione alla fine dell’anno civile. Nel caso in cui non si debbano versare contributi sul salario in quanto l’importo limite non è stato raggiunto, il laboratorio annuncia l’interessato alla competente cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio.

2030 Le persone con una capacità lavorativa ridotta che devono

versare i contributi come persone senza attività lucrativa riceveranno una decisione relativa ai contributi, notificata loro o al loro rappresentante legale. D’intesa con la cassa di compensazione, il laboratorio può detrarre e trasferire i contributi dovuti al posto degli interessati senza decisione relativa ai contributi da parte della cassa.

Il laboratorio deve comunicare alla cassa le modifiche importanti di cui è a conoscenza.

121 26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 –

83

1.2.2.5 Detenuti e internati

2031 Le persone aventi il loro domicilio civile in Svizzera e che

sono in detenzione preventiva per l’espiazione di una pena, per l’esecuzione di un provvedimento previsto dal CP o in base ad una decisione amministrativa in un istituto (v.

N. 2048) e che durante il loro soggiorno non hanno conseguito nessun reddito da attività lucrativa per servizi a terzi o allo stesso istituto sono considerate come persone senza attività lucrativa. La retribuzione ai sensi dell’art. 83 CP non è considerata reddito da attività lucrativa.

2032 Le casse di compensazione devono sincerarsi che l’istituto

presti la debita attenzione alla questione del domicilio (v. anche N. 2054 e 2058).

1/18 1.2.2.6 Salariati esonerati dall’obbligo di lavorare

2032.1 In caso di esonero dall’obbligo di lavorare, si presume per 1/18 principio la continuazione dell’esercizio di un’attività lucra-

tiva dipendente fino alla scadenza del termine di disdetta. Questo non vale in caso licenziamento immediato né in caso di congedo di prepensionamento122. Sui salari versati nel periodo di tale esonero continuano a essere prelevati i relativi contributi (principio del conseguimento del guadagno). Questa regolamentazione non si applica in caso di abusi.

1.3 Assicurati che non esercitano durevolmente un’at-

tività a tempo pieno

1.3.1 Chi è considerato assicurato che non esercita du-

revolmente un’attività a tempo pieno?

2033 Rientrano in questa categoria gli assicurati che esercitano

un’attività durevole ma non a tempo pieno o svolgono un’attività a tempo pieno ma non durevolmente. Secondo

122 24 gennaio 2013 Sélection de l’OFAS – n. 39 DTF 139 V 12

84

le circostanze (v. calcoli comparativi, N. 2041 segg.) versano contributi come persone senza attività lucrativa (art. 28bisOAVS).

2034 È irrilevante se l’attività lucrativa sia indipendente o dipen-

dente123.

2035 Un’attività lucrativa non è considerata durevole se è eserci-

tata durante un periodo dell’anno civile inferiore a nove mesi.

2036 Esempio: una donna divorziata che si occupa dei propri fi-

gli e che lavora come commessa solo durante il periodo delle feste di fine anno.

2037 Le persone soggette all’obbligo contributivo soltanto du-

rante una parte dell’anno civile sono considerate non esercitanti durevolmente un’attività lucrativa se quest’ultima è svolta durante un periodo inferiore ai tre quarti della durata dell’obbligo contributivo.

2038 Esempio: A raggiunge l’età di riferimento in agosto ed è te-

nuto a versare i contributi solo fino alla fine di agosto (ossia durante otto mesi). Da gennaio a maggio (ossia durante cinque mesi) ha svolto un’attività lucrativa.

Poiché A ha svolto un’attività lucrativa per un periodo inferiore a sei mesi (3/4 della durata dell’obbligo contributivo di otto mesi), è considerato persona non esercitante durevolmente un’attività lucrativa. Per quanto riguarda il calcolo comparativo, si veda l’Allegato 6, esempio 5; si veda anche il N. 2044.

2039 Un’attività lucrativa non è considerata come esercitata a 1/16 tempo pieno se l’assicurato non è occupato durante al-

meno la metà del tempo abitualmente dedicato al lavoro.

123 23 giugno 1989 RCC 1989 pag. 520 DTF 115 V 161

85

2040 Esempio 1: la persona che, avendo chiesto il pensiona-

mento anticipato, è rimasta membro del consiglio d’amministrazione di una o più società anonime svolge sì quest’attività in modo durevole, ma non a tempo pieno. Lo stesso vale per le persone che svolgono una funzione accessoria al servizio di una comunità pubblica.

2040.1 Esempio 2: un’attività esercitata in parte a scopo di lucro e 1/16 in parte a titolo volontario in un consiglio di fondazione è

considerata a tempo pieno solo se è svolta durante almeno la metà del tempo abitualmente dedicato al lavoro. A tale scopo deve esistere un rapporto adeguato tra prestazione e remunerazione124.

2040.2 Esempio 3: ad aprile un casalingo intraprende un'attività lu-1/23 crativa al 50 per cento quale segretario in uno studio me-

dico. Poiché esercita l'attività lucrativa al 50 per cento durante 9 mesi, è considerato occupato durevolmente a tempo pieno.

2040.3 Esempio 4: un’assistente medica esercita la sua attività lu-1/25 crativa al 20 per cento da gennaio ad aprile. A partire da

maggio aumenta il suo grado d’occupazione al

50 per cento. L’attività è esercitata durevolmente, ma non a tempo pieno.

1.3.2. Calcoli comparativi

2041 Gli assicurati che non sono occupati durevolmente a tempo 1/25 pieno pagano in ogni caso contributi come se fossero per-

sone senza attività lucrativa, se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa per anno civile, unitamente a quelli del datore di lavoro, non raggiungono il contributo minimo (530 franchi).

Pagano contributi come se fossero persone senza attività lucrativa anche se i contributi versati sul reddito da attività

124 29 luglio 2014 Sélection de l’OFAS – n. 47 DTF 140 V 338

86

lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone senza attività lucrativa.

Contributi do- < Contributo minimo o → Gli assicurati vuti sul red- ½ del contributo do- sono soggetti all’obdito da attività vuto in qualità di per- bligo contributivo lucrativa sona senza attività lu- come se fossero

crativa persone senza attività lucrativa

= ½ del contributo do- → Gli assicurati o vuto in qualità di per- sono soggetti all’ob-> sona senza attività lu- bligo contributivo in crativa (ma almeno il qualità di persone contributo minimo) esercitanti un’attività lucrativa

2042 Per determinare se i contributi calcolati sul reddito da attività lucrativa raggiungono la metà del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa, bisogna procedere a un calcolo comparativo.

2043 Esempi di calcolo comparativo (per esempi più dettagliati, 1/25 v. Allegato 6).

Esempio 1: di regola A non esercita alcuna attività lucrativa. Durante le feste di fine anno lavora come commessa. La sua sostanza ammonta a 360 000 franchi.

Contributo sul Contributo do- Contributo sul → L’assicureddito da atti- vuto in qualità di reddito da atti- rata è sogvità lucrativa: persona senza vità lucrativa getta all’ob-303 franchi attività lucrativa < bligo contri-

636 franchi contributo mi- butivo come nimo se fosse una persona senza attività lucrativa

87

Esempio 2: B lavora durante l’intero anno civile per un giorno alla settimana. La sua sostanza ammonta a 200 000 franchi.

Contributo sul Contributo do- Contributo sul → L’assicureddito da atti- vuto in qualità di reddito da attività rato è sogvità lucrativa: persona senza lucrativa getto all’ob-1200 franchi attività lucrativa: > bligo contri-

contributo mi- ½ del contributo butivo in nimo dovuto in qualità qualità di di persona senza persona attività lucrativa o esercitante contributo minimo un’attività lucrativa

Esempio 3: C lavora durante l’intero anno civile per un giorno alla settimana. La sua sostanza ammonta a 520 000 franchi.

Contributo sul Contributo quale Contributo sul → L’assicureddito da atti- persona senza reddito da attività rato è sogvità lucrativa: attività lucrativa: lucrativa getto all’ob-1200 franchi 954 franchi > bligo contri-

½ del contributo butivo in dovuto quale per- qualità di sona senza atti- persona vità lucrativa (½ esercitante di 954 franchi = un’attività 477 franchi) o lucrativa contributo minimo

Esempio 4: D esercita un’attività lucrativa un mese per anno civile. La sua sostanza ammonta a 1 510 000 franchi.

Contributo sul Contributo quale Contributo sul → L’assicureddito da atti- persona senza reddito da attività rato è sogvità lucrativa: attività lucrativa: lucrativa getto all’ob-1200 franchi 3074 franchi < bligo contri-

½ del contributo butivo come dovuto quale per- se fosse sona senza atti- una pervità lucrativa (½ sona senza di 3074 franchi = attività lu-1537 franchi) crativa

88

2043.1 Se nel corso di un anno civile un assicurato è assoggettato 1/24 in parte all’assicurazione facoltativa e in parte all’assicura-

zione obbligatoria, nel calcolo comparativo occorre applicare le tabelle dei contributi corrispondenti per ciascun periodo assicurativo.

2043.2 Esempio: E è assoggettato all’assicurazione facoltativa da 1/24 gennaio a giugno e a quella obbligatoria da luglio a dicem-

bre. Lavora soltanto a novembre e dicembre e paga un contributo di 1200 franchi sul suo reddito da lavoro. La sua sostanza ammonta a 2 000 000 franchi.

Contributo dovuto quale persona senza

attività lucrativa da gennaio a giugno

(assicurazione facoltativa): 2095.80 fr.

Contributo dovuto quale persona senza

attività lucrativa da luglio a dicembre

(assicurazione obbligatoria): 2199.60 fr.

Contributo quale persona senza attività

lucrativa da gennaio a dicembre: 4295.40 fr.

Contributo Contributo Contributo sul red- → L’assicusul reddito da quale persona dito da attività lu- rato è sogattività lucra- senza attività lu- crativa getto all’obtiva: crativa < bligo contribu-1200 franchi 4295.40 franchi ½ del contributo do- tivo come se vuto quale persona fosse una persenza attività lucra- sona senza tiva (½ di attività lucra-4295.40 franchi = tiva

2147.70 franchi)

2044 Per le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento non 1/24 si procede a un calcolo comparativo. Nell’anno civile in cui

gli assicurati raggiungono l’età di riferimento il calcolo comparativo viene effettuato solo fino alla fine del mese corrispondente. A tal fine è tenuto conto esclusivamente dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa versati fino a quel momento. Per l’esenzione dall’obbligo contributivo

89

secondo l’art. 3 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 LAVS si vedano i N. 2047 seg.

Esempio: il settantenne E. esercita un’attività lucrativa due giorni alla settimana. A prescindere dall’importo della sua sostanza o del reddito versato in forma di rendita, versa contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa. Si veda anche il N. 2038.

2045 Gli assicurati che pagano contributi come se fossero per-1/23 sone senza attività lucrativa sulla base del calcolo compa-

rativo possono chiedere la deduzione o il rimborso dei contributi pagati sul reddito da attività lucrativa (v. N. 2139 segg.).

2046 I calcoli comparativi vanno effettuati solo se i contributi non

sono considerati pagati conformemente ai N. 2071 segg.

Esempio: F. è sposata ed esercita un’attività dipendente per un giorno alla settimana. Il coniuge versa contributi sul reddito da attività lucrativa superiori al doppio del contributo minimo. A prescindere dall’importo della sostanza o del reddito versato in forma di rendita, F. deve versare solo contributi salariali sul suo reddito da attività lucrativa.

2. Affiliazione a una cassa e assoggettamento delle persone senza attività lucrativa

2.1 Affiliazione ad una cassa

2.1.1 Principio

2047 Per principio le persone senza attività lucrativa sono affi-

liate alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio (art. 118 cpv. 1, primo periodo OAVS).

90

2.1.2 Eccezioni

2048 Alle persone seguenti si applicano regole speciali:

1/12 – i coniugi o le persone che vivono in unione domestica re-

gistrata senza attività lucrativa che aderiscono all’assicurazione ai sensi dell’art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS

(v. N. 2049);

– gli assicurati che beneficiano del pensionamento anticipato e i loro coniugi o partner registrati senza attività lucrativa soggetti all’obbligo contributivo (v. N. 2050 seg.);

– gli studenti senza attività lucrativa (v. N. 2051);

– i membri di comunità religiose (v. N. 2052 seg.);

– i detenuti e gli internati (v. N. 2054 seg.).

2049 I coniugi o partner registrati senza attività lucrativa che

aderiscono all’assicurazione ai sensi dell’art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS sono affiliati alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato (art. 118 cpv. 1, secondo periodo OAVS; v. le DOA).

2050 Gli assicurati che beneficiano del pensionamento anticipato

rimangono affiliati alla stessa cassa di compensazione se

– sono considerati senza attività lucrativa soltanto a partire dall’anno civile in cui compiono i 58 anni,

– hanno versato in precedenza alla cassa contributi sul reddito conseguito quali indipendenti o, tramite il loro datore di lavoro, quali salariati.

2050.1 I partner degli assicurati che beneficiano del pensiona-1/12 mento anticipato secondo il N. 2050 sono affiliati alla

stessa cassa di compensazione di questi ultimi (v. le DCC).

2051 Gli studenti senza attività lucrativa (v. N. 2012 segg.) sono

affiliati alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto di studio. Secondo l’art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS, gli studenti assicurati sono invece affiliati alla Cassa svizzera di compensazione (v. le DOA).

2052 I membri di comunità religiose (v. N. 2020 segg.) sono affi-

liati alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova il monastero o la casa madre oppure dove ha sede la

91

direzione della comunità. Se il monastero o la casa madre si trovano all’estero, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui la comunità ha la sua direzione per la Svizzera. In mancanza di tale direzione, sono applicabili le regole generali d’affiliazione (art. 118 cpv. 4 OAVS;

v. anche le DCC).

2053 D’intesa con la comunità religiosa e le altre casse interes-

sate, la cassa di compensazione competente può, nel caso singolo, adottare una regolamentazione differente.

2054 I detenuti e gli internati (v. N. 2031 seg.) sono affiliati alla

cassa di compensazione in cui si trova l’istituto, purché quest’ultimo regoli i conti per i suoi ospiti con la cassa di compensazione cantonale (art. 118 cpv. 4 OAVS;

v. l’elenco degli istituti nell’Allegato 2)125.

2055 Per contro, la cassa di compensazione del Cantone di do-

micilio del detenuto o della persona internata è competente per il condono dei contributi secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS (v. N. 3070 segg.). Se la cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto non è la stessa di quella del Cantone di domicilio, la prima deve trasferire alla seconda gli atti necessari all’esame della domanda di condono.

2.2 Assoggettamento delle persone senza attività lu-

crativa

2.2.1 In generale

2056 Le casse cantonali di compensazione sono per principio

competenti per quanto riguarda l’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa. Rimangono riservati i N. 2049–2051.

2057 Le casse professionali e la Cassa di compensazione fede-

rale devono annunciare alla cassa di compensazione del

125 7 ottobre 1960 RCC 1961 pag. 114 –

92

Cantone del loro domicilio gli assicurati che sono loro affiliati quali persone senza attività lucrativa (v. N. 2050).

2058 Le casse di compensazione cantonali devono annunciare

alle casse di compensazione competenti (v. N. 2047 e 2050) le persone senza attività lucrativa che presumibilmente non sono ancora affiliate.

2059 Al momento della fissazione della rendita le casse di com-

pensazione devono esaminare se un assicurato ha cessato di esercitare un’attività lucrativa prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia. Se la cassa di compensazione presso cui è stata presentata la richiesta di rendita non è competente per fissare i contributi, annuncia l’assicurato alla competente cassa di compensazione (v. N. 2047 e 2050), la quale si pronuncia sull’obbligo contributivo e,

all’occorrenza, assoggetta l’assicurato quale persona senza attività lucrativa. Di regola tale cassa di compensazione è anche competente per fissare la rendita.

2060 La Circolare sulla procedura nell’AI obbliga gli uffici AI a

notificare in certi casi una copia della deliberazione d’assegnazione di una rendita AI alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’assicurato affinché quest’ultima possa verificare l’assoggettamento dell’assicurato come persona senza attività lucrativa.

2061 Se un assicurato sostiene di non soddisfare le condizioni

per essere considerato persona senza attività lucrativa,

deve provarlo (v. N. 2003 segg.).

2.2.2 Assicurati senza attività lucrativa sposati o che vivono in unione domestica registrata o vedovi

2062 I coniugi o le persone che vivono in unione domestica regi-

strata senza attività lucrativa e le vedove o i vedovi senza attività lucrativa i cui contributi non sono considerati pagati per un determinato anno civile conformemente ai N. 2071 segg. devono rivolgersi alla cassa di compensazione competente (v. N. 2056 e art. 28 cpv. 5 OAVS).

93

2063 Dopo essere stati affiliati presso la cassa di compensa-

zione, i coniugi o le persone che vivono in unione domestica registrata senza attività lucrativa continuano ad essere considerati persone senza attività lucrativa tenute a versare i contributi anche per gli anni successivi, a meno che dimostrino che i loro contributi sono considerati pagati conformemente ai N. 2071 segg.

2064 Se un assicurato intende appurare se il coniuge o il partner 1/17 registrato ha pagato sufficienti contributi provenienti dall’at-

tività lucrativa, inoltra una domanda in tal senso alla cassa di compensazione competente (N. 2056) entro il termine di prescrizione di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, allegando la copia del certificato di assicurazione AVS o della tessera d’assicurazione malattia del coniuge o del partner registrato, un certificato individuale di stato civile o un atto di famiglia.

2065 Se la cassa di compensazione viene a sapere che i contri-

buti di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati conformemente ai N. 2071 segg., dà subito l’ordine di assoggettarla.

2066 Nei promemoria, nelle pubblicazioni ufficiali e per quanto ri-1/26 guarda le loro decisioni relative ai contributi, le casse di

compensazione devono porre l’accento sull’obbligo di versare i contributi e d’informare cui sono sottoposte le persone senza attività lucrativa. Si tratta segnatamente dei coniugi e dei partner registrati, delle persone che percepiscono indennità giornaliere in caso di malattia o d’infortunio per un periodo superiore a tre mesi per anno civile, delle persone che cessano di esercitare un’attività lucrativa (per prepensionamento o altri motivi) e degli studenti di oltre 25 anni.

94

3. Obbligo contributivo

3.1 Inizio dell’obbligo contributivo

2067 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa sono te-

nute a versare i contributi dal 1o gennaio dell’anno civile seguente quello in cui compiono i 20 anni (art. 3 cpv. 1bis LAVS).

2068 Le persone senza attività lucrativa che eleggono domicilio 1/22 in Svizzera nel corso di un mese devono versare i contri-

buti dal primo giorno del mese seguente quello in cui hanno eletto il loro domicilio. Se eleggono domicilio il primo giorno del mese, l’obbligo contributivo inizia nello stesso mese.

3.2 Fine dell’obbligo contributivo

2069 L’obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa 1/24 cessa alla fine del mese in cui queste raggiungono l’età di

riferimento (art. 3 cpv. 1bise 21 cpv. 1 LAVS; v. anche lett. a delle disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021), abbandonano il domicilio in Svizzera o muoiono (v. le DOA e le DCC).

2070 Per gli uomini, indipendentemente dall’anno di nascita, l’età 1/24 di riferimento è di 65 anni.

Per le donne nate nel 1960 o prima, l’età di riferimento è di 64 anni.

Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l’età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.

Per le donne nate nel 1964 o successivamente, l’età di riferimento è di 65 anni.

95

2070.1 I mesi in cui finisce l’obbligo contributivo sono riportati nella 1/24 seguente tabella:

Mese di na- Età di riferi- Cessazione dell’obbligo contri-

scita mento butivo

Uomini

Tutti 65 anni Mese che segue quello del

65° compleanno

Donne

Fino a dicem- Mese che segue quello del

64 anni

bre 1960 64° compleanno

Gennaio– Maggio 2025–aprile 2026

64 anni +

dicembre (= 4° mese che segue quello del 3 mesi

1961 64° compleanno)

Gennaio– Agosto 2026–luglio 2027

64 anni +

dicembre (= 7° mese che segue quello del 6 mesi

1962 64° compleanno)

Gennaio– Novembre 2027–ottobre 2028

64 anni +

dicembre (= 10° mese che segue quello del 9 mesi

1963 64° compleanno)

Da gennaio Mese che segue quello del

65 anni

1964 65° compleanno

Una tabella più dettagliata (mese per mese) figura nell’Allegato 1 della Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21).

2070.2 Se la cassa di compensazione non può stabilire la data di 1/24 nascita esatta di una persona e conosce soltanto il suo anno di nascita, l’obbligo contributivo finisce il 30 giugno dell’anno in cui la persona raggiunge l’età di riferimento (v. le DR, Nascita del diritto alla rendita).

96

3.3 Persone i cui contributi sono considerati pagati

2071 I contributi sono considerati pagati per:

1/25 – le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner

registrato è assicurato nell’AVS ed è considerato come esercitante un’attività lucrativa (v. N. 2003 segg. e 2041 segg. [calcolo comparativo]; art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS)126;

– le persone che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato senza percepire un salario in contanti (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al doppio del contributo minimo di 530 franchi (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all’obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell’Allegato

2072 Questo vale anche se il coniuge o il partner registrato 1/25 senza attività lucrativa è soggetto all’obbligo contributivo

soltanto una parte dell’anno. Anche in questo caso, affinché i contributi siano considerati pagati, il coniuge o il partner registrato deve aver versato almeno il doppio del contributo minimo di 530 franchi127.

Esempio: durante tutto il 2025 A lavora come indipendente e versa contributi sul reddito da attività lucrativa per un importo di 714 franchi. Nell’ottobre 2025 la sua partner registrata B, che non esercita alcuna attività lucrativa, raggiunge l’età di riferimento.

Affinché B sia esentata dall’obbligo contributivo dal gennaio all’ottobre 2025, nel 2025 A deve aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia almeno 2 x 530 franchi = 1060 franchi. Poiché questi contributi non sono stati versati, per i mesi da gennaio a ottobre,

126 3 aprile 2014 Sélection de l’OFAS – n. 44 DTF 140 V 98

127 7 dicembre 2000 VSI 2001 pag. 75 DTF 126 V 417

97

B è soggetta all’obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa128.

2073 La regola menzionata al N. 2071 si applica anche all’anno 1/25 civile del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, del divorzio o dello scioglimento giudiziale

dell’unione domestica registrata e della vedovanza o del decesso del partner registrato (art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS).

Esempi:

Matrimonio: A e B si sposano nel maggio 2025. Soltanto A svolge un’attività lucrativa. Affinché i contributi di B siano considerati pagati, nel 2025 A deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (1060 franchi). In tal caso, i contributi di B sono considerati pagati per l’intero anno civile.

Se, invece, A versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, B sottostà all’obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l’intero anno (per il calcolo dei contributi nell’anno civile del matrimonio, v. N. 2079).

Divorzio: C e D divorziano nel maggio 2025. Soltanto C esercita un’attività lucrativa. Affinché i contributi di D siano considerati pagati, nel 2025 C deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (1060 franchi). In tal caso, i contributi di D sono considerati pagati per l’intero anno civile.

Se, invece, C versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, D sottostà all’obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l’intero anno (per il calcolo dei contributi nell’anno civile del divorzio, v. N. 2079).

Vedovanza: nel maggio 2025 F, la partner registrata di E – che non svolge alcuna attività lucrativa – muore. Nei mesi

128 7 dicembre 2000 VSI 2001 pag. 175 DTF 126 V 417

98

da gennaio a maggio F ha versato contributi salariali superiori a 1060 franchi. I contributi di E sono quindi considerati pagati per tutto il 2023.

Se, invece, F avesse versato contributi inferiori al doppio del contributo minimo, E sarebbe soggetta all’obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l’intero anno (per il calcolo dei contributi nell’anno civile della vedovanza, v. N. 2079, 2101 e 2122).

2074 Le regole menzionate al N. 2071 si applicano anche se il 1/20 coniuge o il partner registrato continua a lavorare dopo

aver raggiunto l’età di riferimento o dopo aver anticipato o rinviato la riscossione della rendita di vecchiaia (art. 3 cpv. 4 lett. b LAVS). Esse, invece, non si applicano se il coniuge esercitante un’attività lucrativa non è assoggettato alle disposizioni svizzere in materia di assicurazioni sociali. In tal caso non vi è neanche stato alcun versamento di contributi in Svizzera129.

Esempio: i coniugi G (66 anni) e H (63 anni) lavorano entrambi al 20 per cento. Dal reddito di G vengono prelevati contributi pari al doppio del contributo minimo. In questo modo esonera H dall’obbligo contributivo. Non bisogna eseguire un calcolo comparativo né per G né per H (v.

N. 2044 e 2046).

2075 Le persone i cui contributi sono considerati pagati non

sono autorizzate a versarne volontariamente. Non è ammesso neanche il versamento volontario di contributi da parte di persone senza attività lucrativa non soggette all’obbligo contributivo130.

129 3 aprile 2014 Sélection de l’OFAS – n. 44 DTF 140 V 98

2 giugno 2022 9C_368/2021 –

130 28 febbraio 1949 RCC 1949 pag. 195

24 aprile 1950 RCC 1950 pag. 255 DTFA 1950 pag. 28

99

4. Basi di calcolo e calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa

4.1 Principi del calcolo dei contributi

4.1.1 Contributo minimo

2076 Devono versare il contributo minimo:

1/24 – gli studenti senza attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (art. 10 cpv. 2 lett. a LAVS)131. Dopo questa data devono versare contributi in base alle loro condizioni sociali;

– le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (art. 10 cpv. 2 lett. b LAVS);

– le persone senza attività lucrativa sostenute finanziariamente da terzi (art. 10 cpv. 2 lett. c LAVS). Non fanno parte di questo gruppo gli assicurati che, spontaneamente e senza costrizione economica, ricevono prestazioni da terzi132;

– le persone senza attività lucrativa che al 31 dicembre beneficiano di prestazioni complementari in virtù della LPC o di prestazioni transitorie in virtù della LPTD (art. 28 cpv. 6 OAVS). Questo vale anche per le persone le cui prestazioni complementari coprono unicamente il premio dell’assicurazione malattie e che non ricevono ulteriori importi.

4.1.2 Contributi graduati

2077 Le persone senza attività lucrativa che non sono tenute al pagamento del contributo minimo (v. N. 2076) devono versare contributi fissati secondo le loro condizioni sociali, valutate in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 10 cpv. 1 LAVS; art. 28 cpv. 1 OAVS)133.

131 30 maggio 1989 RCC 1989 pag. 532 DTF 0 115 V 65

132 10 gennaio 1973 RCC 1973 pag. 398 DTF 00 99 V 145

18 aprile 1983 RCC 1983 pag. 518 –

133 20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 –

100

4.1.3 Assicurati sposati o che vivono in unione dome-

stica registrata

2078 Per gli assicurati sposati e per quelli che vivono in unione 1/18 domestica registrata le condizioni sociali di ciascun co-

niuge sono determinate in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi o dei partner registrati (art. 28 cpv. 4, primo periodo OAVS). I loro contributi sono quindi calcolati, indipendentemente dal regime dei beni, sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi o dei partner registrati134. Questo si applica anche in caso di separazione giudiziale dei coniugi o dei partner registrati135 o quando solo un coniuge o un partner registrato è affiliato all’AVS ed è soggetto all’obbligo contributivo136.

Esempio: nel caso di una donna senza attività lucrativa che vive in Svizzera e il cui marito è assicurato in uno Stato dell’UE, il reddito conseguito in forma di rendita comprende anche la metà del reddito del marito.

2079 Nell’intero anno civile in cui è stato concluso il matrimonio 1/24 o è stata registrata l’unione domestica, per il calcolo dei

contributi è determinante la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi o dei partner registrati (art. 28 cpv. 4, secondo periodo OAVS).

Nell’intero anno civile in cui è stato pronunciato il divorzio137 o lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata sono invece determinanti la sostanza e il reddito

11 ottobre 1985 RCC 1986 pag. 350 –

6 luglio 2017 Sélection de l’OFAS – n. 59 DTF 143 V 254

134 24 marzo 1972 RCC 1972 pag. 550 DTF 0 098 V 92

6 giugno 1975 RCC 1976 pag. 153 DTF 0101 V 177

4 maggio 1977 RCC 1977 pag. 402 –

13 settembre 1977 RCC 1978 pag. 30 DTF 0 103 V 49

29 luglio 1991 RCC 1991 pag. 433 –

3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 174 –

3 marzo 1999 VSI 1999 pag. 118 –

135 17 luglio 2009 Sélection de l’OFAS – n. 23 DTF 135 V 361

136 28 luglio 1999 VSI 1999 pag. 204 DTF 125 V 230

3 aprile 2014 Sélection de l’OFAS – n. 44 DTF 140 V 98

137 17 luglio 2009 Sélection de l’OFAS – n. 23 DTF 135 V 361

101

conseguito in forma di rendita individuali (art. 28 cpv. 4, terzo periodo OAVS).

Nell’anno civile della vedovanza o del decesso del partner registrato, per il calcolo dei contributi della persona superstite sono determinanti due basi distinte:

1. fino alla fine del mese del decesso:

– la metà della sostanza dei coniugi o dei partner registrati al giorno del decesso nonché

– la metà del reddito conseguito da ciascuno in forma di rendita fino al giorno del decesso, moltiplicato per 20 e calcolato su 12 mesi (art. 28 cpv. 4, primo periodo OAVS);

2. dal mese seguente quello del decesso:

– la sostanza individuale al 31 dicembre nonché

– il reddito individuale conseguito in forma di rendita dal giorno successivo al decesso fino al 31 dicembre, moltiplicato per 20 e calcolato su 12 mesi (art. 28 cpv. 4, ultimo periodo in combinato disposto con il cpv. 1 OAVS).

4.2 Sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti

4.2.1 Cosa fa parte della sostanza determinante?

2080 La sostanza determinante di una persona senza attività lucrativa è costituita dalla totalità della sostanza netta in suo possesso in Svizzera e all’estero.

2081 Fanno anche parte della sostanza determinante delle persone senza attività lucrativa:

– i beni di cui hanno l’usufrutto138;

– i beni dei figli di cui hanno il godimento139. Fino a prova del contrario, il diritto di godimento è presupposto;

138 3 febbraio 1969 RCC 1969 pag. 340 –

6 giugno 1975 RCC 1976 pag. 153 DTF 0 101 V 177

139 6 giugno 1975 RCC 1976 pag. 153 DTF 0 101 V 177

102

• i crediti patrimoniali di una persona divorziata o la cui unione domestica registrata è stata sciolta giudizialmente o i pagamenti a rate, se non sono stati versati alla scadenza del termine fissato, nella misura in cui siano scaduti e recuperabili140;

• il valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita141.

2082 I debiti devono essere dedotti dalla sostanza lorda. Essi

comprendono anche le prestazioni ricorrenti che gravano sulla sostanza derivanti da obblighi contrattuali o da negozi giuridici a causa di decesso (vitalizi, usufrutti ecc.) e il cui importo è noto. Non possono invece essere dedotte le prestazioni di sostentamento o d’assistenza del diritto di famiglia.

2083 Le prestazioni periodiche versate dall’assicurato a terzi de-

vono essere moltiplicate per 20 e questo risultato va dedotto dalla sostanza lorda142.

2084 Le prestazioni periodiche che l’assicurato, sulla base della

propria sostanza, deve versare all’ex coniuge o all’ex partner registrato non possono essere dedotte dalla sostanza lorda143.

2084.1 Non è considerata quale sostanza determinante la so-1/26 stanza già considerata dalle autorità fiscali per il calcolo del

dispendio del contribuente secondo l’art. 14 LIFD144. La cassa di compensazione calcola i contributi esclusivamente sulla base del reddito conseguito in forma di rendita (v. N. 2089).

140 12 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 348 DTF 104 V 181

7 maggio 2001 VSI 2001 pag. 186 –

141 5 marzo 2001 VSI 2001 pag. 183 –

142 26 aprile 1954 RCC 1954 pag. 254 –

11 ottobre 1985 RCC 1986 pag. 350 –

143 10 marzo 1960 RCC 1960 pag. 286 DTFA 1960 pag. 38

7 maggio 2001 VSI 2001 pag. 189 –

144 30 dicembre 2005 H 20/03 (consid. 5) –

15 giugno 2020 Sélection de l’OFAS – n. 73 DTF 146 V 224

103

2085 Per gli assicurati sposati o che vivono in unione domestica

registrata, si vedano i N. 2078 seg.

2086 Per quanto riguarda il calcolo temporale, si vedano i

N. 2095 segg. e, per il calcolo della sostanza determinante, i N. 2102 segg.

4.2.2 Cosa fa parte del reddito determinante conse-

guito in forma di rendita?

2087 Sono considerate redditi conseguiti in forma di rendita de-1/22 terminanti per il calcolo dei contributi le prestazioni periodi-

che conseguite in Svizzera e all’estero durante l’anno di contribuzione e che non sono né reddito da attività lucrativa della persona soggetta a contributi né provento della sostanza determinante.

2088 Rientrano nella definizione di redditi conseguiti in forma di

rendita tutte le prestazioni ricorrenti che influiscono sulle condizioni sociali dell’assicurato, anche quando sono irregolari e di importo variabile. È irrilevante che le prestazioni siano concesse in base a un obbligo giuridico o volontariamente145.

2089 Sono considerati reddito conseguito in forma di rendita in 1/26 particolare:

– le rendite di vecchiaia e vedovili dell’AVS, compresi il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione e la 13a mensilità della rendita di vecchiaia;

– l’anticipo AVS concesso da un istituto di previdenza146;

– rendite e pensioni d’ogni genere se non erano soggette all’AVS ai sensi dell’art. 7 lett. q OAVS, comprese quelle

145 5 luglio 1974 RCC 1975 pag. 29 –

12 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 348 DTF 0 104 V 181

28 marzo 1979 RCC 1979 pag. 551 –

29 luglio 1991 RCC 1991 pag. 433 –

3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 174 –

3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 207 –

146 12 agosto 1987 RCC 1988 pag. 184 –

104

erogate da un’assicurazione sociale di uno Stato

estero147;

– le prestazioni periodiche che i datori di lavoro versano a ex salariati e che non erano soggette all’AVS ai sensi dell’art. 7 lett. q OAVS;

– le prestazioni periodiche versate dai datori di lavoro ai superstiti di ex salariati148;

– le prestazioni per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS (v. le DSD);

– le indennità giornaliere in caso di malattia o d’infortunio concesse da casse dell’assicurazione malattie, da assicuratori contro gli infortuni e da altri istituti d’assicurazione privati o pubblici149, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’assicurazione conclusa a titolo individuale o di un’assicurazione collettiva conclusa dal datore di lavoro;

– l’assistenza ai disoccupati secondo il diritto cantonale;

– i vitalizi il cui valore non è quantificabile. Gli interessi dei prestiti per il finanziamento di questi vitalizi non possono essere dedotti dal reddito conseguito in forma di rendita (art. 516 segg. CO)150;

– le prestazioni che provengono da contratti di vitalizio (art. 521 segg. CO) e da contratti analoghi che si basano sul trasferimento di beni patrimoniali;

– il valore locativo dell’alloggio su cui il beneficiario possiede un diritto d’abitazione (art. 776 segg. CC);

– il valore locativo di un alloggio messo gratuitamente a disposizione151;

147 13 ottobre 1949 RCC 1949 pag. 473 DTFA 1949 pag. 175

17 ottobre 1984 RCC 1985 pag. 158 –

12 agosto 1987 RCC 1988 pag. 184 –

29 luglio 1991 RCC 1991 pag. 433 –

3 marzo 2004 VSI 2004 pag. 168 –

11 marzo 2015 Sélection de l’OFAS – n. 49 DTF 141 V 186

148 27 aprile 1951 RCC 1951 pag. 244 DTFA 1951 pag. 126

9 ottobre 1952 – DTFA 1952 pag. 183

149 18 settembre 1950 RCC 1950 pag. 458 –

29 ottobre 1979 RCC 1980 pag. 211 –

150 2 febbraio 2006 H 160/05 –

151 20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 –

105

– l’importo delle spese di sostentamento valutato dalle autorità fiscali per l’imposizione secondo il dispendio secondo l’art. 14 LIFD (art. 29 cpv. 5 OAVS)152;

– i benefici patriziali in contanti e in natura;

– le prestazioni periodiche provenienti dalla vendita di brevetti, dalla cessione di licenze o dal trasferimento di diritti d’autore, purché non si tratti di un reddito da attività lucrativa153 (cfr. le DSD);

– le prestazioni fornite regolarmente da un terzo (p. es. da un amico)154;

– le rendite per i figli dell’AVS cui ha diritto il beneficiario di una rendita di vecchiaia (art. 22ter LAVS) versate con la rendita di vecchiaia alla persona soggetta a contribuzione;

– le rendite per i figli per le quali questi ultimi non hanno un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli complementari alla rendita di vecchiaia LPP secondo l’art. 17 LPP o alla rendita d’invalidità LPP secondo l’art. 25 LPP)155;

– gli assegni per figli e di formazione cui ha diritto la persona senza attività lucrativa;

– le prestazioni versate a un assicurato in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata. Non ne fanno parte le prestazioni di mantenimento versate ai figli156;

– il reddito da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato con cui quest’ultimo/a non è soggetto/a all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera157.

152 28 maggio 2015 Sélection de l’OFAS – n. 51 DTF 141 V 377

153 18 aprile 1951 RCC 1951 pag. 236 –

154 05 luglio 1974 RCC 1975 pag. 29 –

155 24 luglio 1990 RCC 1990 pag. 454 –

156 15 ottobre 1957 RCC 1958 pag. 66 DTFA 1957 pag. 256

27 giugno 1959 RCC 1959 pag. 398 DTFA 1959 pag. 124

157 3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 174 DTF 120 V 163

28 luglio 1999 VSI 1999 pag. 204 DTF 125 V 230

106

2090 Non sono considerati reddito determinante conseguito in 1/26 forma di rendita:

– le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art. 328 segg. CC)158, purché non rientrino nel caso citato al N. 2089;

– le prestazioni complementari versate ai sensi della LPC;

– le prestazioni transitorie versate ai sensi della LPTD;

– le prestazioni assistenziali regolari dell’aiuto sociale;

– tutte le prestazioni di rendita dell’AI federale (art. 28 cpv. 1 OAVS);

– le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAVS, della LPP e della LAINF)159;

– il provento della sostanza se l’importo di quest’ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione160;

– le prestazioni periodiche o uniche versate al termine del rapporto di lavoro dal datore di lavoro o da un fondo padronale di previdenza e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi ai sensi dell’art. 7 lett. q OAVS161;

– le prestazioni periodiche o uniche non regolamentari di un istituto di previdenza finanziate dal datore di lavoro tramite un versamento unico o versamenti periodici, a favore di una persona al termine del rapporto di lavoro e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi conformemente all’art. 7 lett. q OAVS162;

– gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

– i redditi realizzati all’estero esclusi dall’obbligo contribu-

tivo secondo l’art. 6ter lett. a e b OAVS163.

158 28 luglio 2014 9C_117/2014 (consid. 3.3) –

159 24 luglio 1990 RCC 1990 pag. 454 –

160 11 aprile 1953 RCC 1953 pag. 214 –

6 giugno 1975 RCC 1976 pag. 153 DTF 0 101 V 177

28 marzo 1979 RCC 1979 pag. 551 –

3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 207 –

161 8 settembre 2005 H 242/04 –

162 12 febbraio 2016 9C_573/2015 –

163 15 giugno 2020 Sélection de l’OFAS – n. 73 DTF 146 V 224

107

2091 Anche la rendita percepita da un assicurato e versata all’ex

coniuge o all’ex partner registrato fa parte del reddito determinante conseguito in forma di rendita. Questo significa che la rendita che l’assicurato versa all’ex coniuge o all’ex partner registrato prelevandola dal reddito conseguito in forma di rendita non può essere dedotta dal reddito determinante164.

2092 La nozione di reddito conseguito in forma di rendita se-

condo il diritto dell’AVS non è identica a quella nell’ambito dell’imposta federale diretta165.

2093 Per i coniugi e le persone che vivono in unione domestica

registrata, si vedano i N. 2078 seg.

2094 Per il calcolo temporale dei contributi, si vedano i N. 2095

segg. e, per la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita e della sostanza, i N. 2102 seg. e

2108 segg.

4.3 Calcolo temporale dei contributi

2095 I contributi sono fissati per ogni anno di contribuzione. Per

anno di contribuzione s’intende l’anno civile.

4.3.1 Obbligo contributivo per l’intero anno

2096 Se l’assicurato è soggetto all’obbligo contributivo per l’in-

tero anno, per il calcolo dei contributi sono determinanti:

– la sostanza (v. N. 2080 segg.) al 31 dicembre dell’anno di contribuzione e

164 10 marzo 1960 RCC 1960 pag. 286 DTFA 1960 pag. 38

7 maggio 2001 VSI 2001 pag. 186 –

165 7 giugno 1956 RCC 1956 pag. 319 DTFA 1956 pag. 113

12 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 348 DTF 0104 V 181

17 ottobre 1984 RCC 1985 pag. 158 –

29 luglio 1991 RCC 1991 pag. 433 –

108

– il reddito conseguito in forma di rendita nell’anno di contribuzione moltiplicato per 20 (v. N. 2087 segg.).

4.3.2 Obbligo contributivo inferiore a un anno

2097 L’assicurato non è tenuto a versare contributi per l’intero

anno se:

– è assicurato per l’intero anno di contribuzione ma è tenuto a versare i contributi solo durante una parte

dell’anno (raggiungimento dell’età di riferimento);

– è assicurato, e quindi tenuto a versare i contributi, soltanto durante una parte dell’anno di contribuzione (arrivo dall’estero; partenza all’estero; decesso).

2098 In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno il reddito 1/09 conseguito in forma di rendita durante i mesi in cui l’assicu-

rato è tenuto a versare i contributi e moltiplicato per 20 è calcolato su dodici mesi e sommato alla sostanza determinante (art. 29 cpv. 6 OAVS)166. Il reddito conseguito in forma di rendita durante i mesi in cui l’assicurato non è tenuto a versare contributi non può essere preso in considerazione per il calcolo di questi ultimi.

2098.1 Esempio: Il 1° aprile X raggiunge l’età di riferimento. Fino a 1/25 quel momento ha percepito una rendita AVS anticipata e

una rendita LPP. Il reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a marzo è ammontato a 9000 franchi. Al 31 dicembre X dispone di una sostanza di 600 000 franchi.

Il reddito conseguito in forma di rendita durante tre mesi è calcolato su un anno: (fr. 9000 : 3) X 12 = fr. 36 000.

Esso è moltiplicato per 20 e la sostanza viene aggiunta: fr. 36 000 x 20 = fr. 720 000 + fr. 600 000 = fr. 1 320 000.

Conformemente alla tavola scalare dei contributi per le persone senza attività lucrativa (si arrotonda a fr. 1 300 000), il

166 6 giugno 2007 Sélection de l’OFAS – n. 5 DTF 133 V 394

109

contributo mensile ammonta a 220.80 fr. Poiché X è soggetto all’obbligo contributivo solo durante 3 mesi, deve pagare solo i 220.80 fr. x 3 = 662.40 fr.

2099 Anche in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno è 1/23 di regola determinante la sostanza calcolata dalle autorità

fiscali per quell’anno civile. L’assicurato tenuto a versare i contributi può però chiedere che si tenga conto della sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, se essa diverge considerevolmente da quella calcolata dalle autorità fiscali (p. es. in caso di raggiungimento dell’età di riferimento durante l’anno; art. 29 cpv. 6 OAVS).

2100 soppresso

1/09

4.3.3 Caso speciale: anno della vedovanza

2101 Nell’anno della vedovanza sono determinanti due basi se-1/24 parate per il calcolo dei contributi del coniuge superstite (v.

esempio al N. 2122):

1. fino alla fine del mese del decesso:

– la metà della sostanza dei coniugi o dei partner registrati al giorno del decesso nonché

– la metà del reddito conseguito da ciascuno in forma di rendita fino al giorno del decesso moltiplicato per 20 e calcolato su 12 mesi (art. 28 cpv. 4, primo periodo OAVS);

2. a partire dal mese seguente quello del decesso:

– la sostanza individuale al 31 dicembre nonché

– il reddito individuale conseguito in forma di rendita dal giorno successivo al decesso fino al 31 dicembre, moltiplicato per 20 e calcolato su 12 mesi (art. 28 cpv. 4, ultimo periodo in combinato disposto con il cpv. 1 OAVS).

110

4.4 Determinazione della sostanza e del reddito conse-

guito in forma di rendita determinanti

4.4.1 In generale

2102 Per la determinazione della sostanza e del reddito conse-1/11 guito in forma di rendita determinanti sono applicabili le di-

sposizioni vigenti per le persone esercitanti un’attività indipendente e le direttive sulla procedura in merito alla determinazione del reddito determinante (in particolare i

N. 1208–1229 e 1241–1263; art. 29 cpv. 7 OAVS). Al momento della richiesta bisogna indicare che si chiede una comunicazione fiscale per persone senza attività lucrativa («2» = NA, non attive, compresi i dati di base).

2102.1 In generale, la cassa di compensazione deve chiedere una 1/26 comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contri-

buti di tutti gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo. Può però rinunciarvi per gli assicurati di cui deve fissare l’importo minimo dei contributi, quando le informazioni in suo possesso le consentono già di fissare definitivamente i contributi sulla base di un grado di prova corrispondente alla probabilità preponderante. Vi può rinunciare anche se, eccezionalmente, circostanze particolari glielo permettono.

1/11 4.4.2 Determinazione della sostanza determinante

2103 Le autorità fiscali cantonali determinano la sostanza in 1/11 base alla tassazione cantonale corrispondente passata in

giudicato e la comunicano alla cassa di compensazione (art. 29 cpv. 3 OAVS).

2104 Per i beni immobili situati in Svizzera è determinante il va-1/26 lore di ripartizione intercantonale. Se del caso, le autorità

fiscali applicano al valore fiscale cantonale il relativo valore di ripartizione (cfr. Circolare n. 22 della CSI). Ciò vale anche per gli immobili situati nel Cantone di domicilio dell’assicurato. Per gli immobili situati all’estero è determinante il

111

valore venale167. Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.

2105 Se le autorità fiscali non possono comunicare l’ammontare 1/11 della sostanza, quest’ultimo è calcolato dalla cassa di com-

pensazione.

2106 Se la sostanza di un assicurato, incluso il reddito conse-1/25 guito in forma di rendita capitalizzato, è manifestamente in-

feriore a 350 000 franchi, le casse di compensazione possono rinunciare a chiedere una comunicazione fiscale, a condizione che possano procurarsi i dati determinanti in altro modo.

2107 Per la determinazione della sostanza al giorno di riferi-1/11 mento, si vedano i N. 2096, 2098, 2099 e 2101.

4.4.3 Determinazione del reddito determinante conse-

guito in forma di rendita

2108 Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere deter-1/11 minato dalle casse di compensazione. Le rendite dell’AVS

vanno determinate sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. A tal fine, un servizio web è a disposizione delle casse di compensazione. Per la determinazione delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell’AVS.

2109 L’assicurazione militare comunica periodicamente le sue 1/11 rendite, non soggette all’imposta federale diretta, all’Ufficio

centrale di compensazione (UCC), che le suddivide secondo il Cantone di domicilio dei beneficiari e comunica i dati a ogni cassa di compensazione cantonale mediante il

167 25 juin 2020 9C_665/2019 – (consid. 7.2.2 et 7.3.1)

112

sistema informatico. Al riguardo sono applicabili le «Technischen Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren» (d/f; modulo 318.106.04) e le «Technischen Weisungen für den Datenaustausch in XML mit der ZAS» (d/f; modulo 318.106.03).

2110 Il reddito conseguito in forma di rendita versato in valuta

estera deve essere convertito in franchi svizzeri sulla base della tabella «Corsi annui medi delle divise in Svizzera» pubblicata nei listini dei corsi dell’AFC. I listini dei corsi sono disponibili sul sito Internet www.estv.admin.ch (Imposta federale diretta / Temi ricorrenti / Listini dei corsi [IC-Tax]).

2111 Se la persona senza attività lucrativa è affiliata a una cassa 1/11 professionale, la cassa di compensazione cantonale in-

forma la competente cassa professionale dell’arrivo della comunicazione fiscale.

2112 In caso di durata contributiva inferiore a un anno, bisogna

determinare il reddito effettivamente conseguito in forma di rendita nel periodo corrispondente (v. anche N. 2098).

4.5 Calcolo dei contributi

2113 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che de-1/25 vono versare un contributo superiore a quello minimo sono

calcolati in base alla tabella figurante nell’art. 28 OAVS. Il reddito conseguito in forma di rendita è moltiplicato per 20 e aggiunto alla sostanza, dopodiché il risultato è arrotondato alla fascia di sostanza immediatamente inferiore calcolata secondo la tabella168. Per quanto riguarda la base di calcolo (sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti), si vedano i N. 2080 segg. e i N. 2095 segg. (calcolo temporale).

168 20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 –

6 giugno 2017 9C_121/2017 DTF 143 V 254

113

2113.1 Esempio:

1/25 X consegue un reddito in forma di rendita di 2535 franchi al

mese e dispone di una sostanza di 284 350 franchi. L’importo computabile per il calcolo dei suoi contributi è calcolato come segue:

Reddito conseguito in forma di rendita:

2535 x 12 x 20 = 608 400 Sostanza: + 284 350

Totale 892 750

Totale arrotondato secondo la tabella

per il calcolo dei contributi 850 000

2114 In caso di obbligo contributivo per l’intero anno l’importo dei

contributi dovuti figura nella tabella «Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa» (modulo 318.114 dfi).

2115 In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno, l’importo 1/25 mensile previsto in base alla tabella dei contributi è moltipli-

cato per il numero di mesi in questione (art. 29 cpv. 6 OAVS)169.

2116 I contributi dovuti dal coniuge superstite nell’anno della ve-

dovanza comprendono:

– i contributi calcolati pro rata temporis dovuti fino al giorno del decesso conformemente alle basi di calcolo e

– i contributi calcolati pro rata temporis dovuti per il periodo successivo al giorno del decesso conformemente alle basi di calcolo (N. 2101; v. anche l’esempio al N. 2122).

169 6 giugno 2007 Sélection de l’OFAS – n. 5 DTF 133 V 394

114

4.6 Esempi concernenti il calcolo temporale e il calcolo dei contributi

4.6.1 Esempi in caso di obbligo contributivo per l’intero anno

2117 Esempio 1: persona non sposata 1/25 A non è sposato e per tutto l’anno è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Dispone di un reddito mensile conseguito in forma di rendita di 3000 franchi (variante: 1000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante: 50 000 franchi).

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- Importo dei contributi guito in forma di rendita determinanti

Esempio 1

– Sostanza al 31 dicembre = 500 000 fran- Contributo annuo conchi e formemente alla ta-

– reddito conseguito in forma di rendita da bella = 2438 franchi gennaio a dicembre moltiplicato per 20 =

20 x 36 000 franchi = 720 000 franchi

Base di calcolo: 1 220 000 franchi

Variante con il contributo minimo

– Sostanza al 31 dicembre = 50 000 fran- Contributo annuo conchi e formemente alla ta-

– reddito conseguito in forma di rendita da bella = 530 franchi gennaio a dicembre moltiplicato per 20 = (contributo minimo) 20 x 12 x 1000 franchi = 240 000 franchi

Base di calcolo: 290 000 franchi

115

2118 Esempio 2: persona sposata o che vive in unione dome- 1/25 stica registrata B e C sono sposati e per tutto il 2016 sono tenuti a versare i contributi quali persone senza attività lucrativa. Per l’intero anno conseguono un reddito in forma di rendita di

40 000 franchi. La sostanza della coppia al 31 dicembre ammonta a 1 milione di franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- Importo dei contributi guito in forma di rendita determinanti

Contributi B:

– metà della sostanza della coppia al Contributo annuo con-31 dicembre = 500 000 franchi e formemente alla ta-

– metà del reddito conseguito in forma di bella = 1802 franchi rendita dalla coppia nell’anno in que-

stione moltiplicato per 20 = 400 000 fran-

chi

Base di calcolo: 900 000 franchi

Contributi C:

Identica alla base di calcolo di B. C paga gli stessi con-

tributi di B.

116

4.6.2 Esempi in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno (partenza all’estero, arrivo dall’estero, raggiungimento dell’età di riferimento, decesso)

2119 Esempio 3: arrivo dall’estero di una persona non sposata 1/25 D non è sposato. Il 1° agosto arriva in Svizzera. Da agosto a dicembre è assicurato e tenuto a versare i contributi. Nei cinque mesi in cui è soggetto all’obbligo contributivo consegue un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi (variante 1: 5000 franchi; variante 2:

90 000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante 1: 50 000 franchi; variante 2:

5 milioni di franchi).

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- Importo dei contributi guito in forma di rendita determinanti

– Sostanza al 31 dicembre = 500 000 franchi 5 x contributo mensile e in base alla tabella

– reddito conseguito in forma di rendita da (fr. 203.20) =

agosto a dicembre moltiplicato per 20 (20 x 1016 franchi

15 000 franchi = 300 000 franchi) e calco-

lato su 12 mesi (300 000 / 5 x 12) =

720 000 franchi

Base di calcolo: 1 220 000 franchi

Variante 1 con calcolo pro rata del contributo

minimo

– Sostanza al 31 dicembre = 50 000 franchi e 5 x contributo mensile

– reddito conseguito in forma di rendita da in base alla tabella agosto a dicembre moltiplicato per 20 (20 x (fr. 44.20) =

5000 franchi = 100 000 franchi) e calcolato 221 franchi

su 12 mesi (100 000 / 5 x 12) =

240 000 franchi

Base di calcolo: 290 000 franchi

Variante 2 con calcolo pro rata del contributo

massimo

– Sostanza al 31 dicembre = 5 mio. di franchi 5 x contributo mensile e in base alla tabella

– reddito conseguito in forma di rendita da (fr. 2208.30) =

agosto a dicembre moltiplicato per 20 (20 x 11 041.50 franchi 90 000 = 1 800 000 franchi) e calcolato su

12 mesi (1 800 000 / 5 x 12) =

4 320 000 franchi

Base di calcolo: 9 320 000 franchi

117

2120 Esempio 4: una persona che vive in unione domestica 1/25 registrata raggiunge l’età di riferimento E vive in unione domestica registrata con F. Non esercita alcuna attività lucrativa e a maggio raggiunge l’età di riferimento. Per l’intero anno civile F. è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Da gennaio a maggio i partner conseguono un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi; da giugno a dicembre il loro reddito in forma di rendita è pari a

45 500 franchi. La loro sostanza al 31 dicembre ammonta a 800 000 franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- Importo dei contributi guito in forma di rendita determinanti

Contributi E:

– metà della sostanza dei partner registrati 5 x contributo mensile al 31 dicembre = 400 000 franchi e in base alla tabella

– metà del reddito conseguito in forma di (fr. 123.70) = rendita dai partner registrati da gennaio 618.50 franchi a maggio moltiplicato per 20 (½ 20 x

15 000 franchi = 150 000 franchi) e cal-

colato su 12 mesi (150 000 / 5 x 12) =

360 000 franchi

Base di calcolo: 760 000 franchi

Contributi F:

– metà della sostanza dei partner registrati Contributo annuo in al 31 dicembre = 400 000 franchi e base alla tabella =

– metà del reddito conseguito in forma di 2014 franchi

rendita dai partner registrati nell’anno in

questione moltiplicato per 20 (= com-

plessivamente 60 500 franchi) =

605 000 franchi

Base di calcolo: 1 005 000 franchi

118

2121 Esempio 5: partenza all’estero di una persona sposata 1/25 G. è sposato con H. Entrambi abitano in Svizzera. H. la-

vora in uno Stato contraente ed è assoggettato alle assicurazioni sociali di questo Stato. G. non svolge alcuna attività lucrativa. In settembre la coppia parte all’estero. La loro sostanza al giorno della partenza ammonta a 2 milioni di franchi. Il reddito dall’attività lucrativa che H. ha conseguito da gennaio a settembre ammonta a 9000 franchi mensili. La metà di questo reddito è preso in considerazione come reddito conseguito in forma di rendita determinante per il calcolo dei contributi di G.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- Importo dei contributi guito in forma di rendita determinanti

Contributi G.:

– metà della sostanza della coppia alla 9 x contributo mensile data della partenza = 1 mio. di franchi e in base alla tabella

– metà del reddito conseguito in forma di (fr. 379.80) =

rendita da gennaio a settembre moltipli- 3418.20 franchi cato per 20 (½ x 20 x 81 000 franchi =

810 000 franchi) e calcolato su 12 mesi

(810 000 / 9 x 12) = 1 080 000 franchi

Base di calcolo: 2 080 000 franchi

119

4.6.3 Esempio per il calcolo dei contributi nell’anno della vedovanza

2122 Esempio 6: vedovanza nell’anno di contribuzione 1/25 I. muore a giugno. Lascia la moglie K. Fino al giorno del decesso la coppia conseguiva un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 2000 franchi mensili. La sostanza della coppia al giorno del decesso ammontava a 400 000 franchi. Dal decesso di I. fino alla fine dell’anno K. consegue un reddito in forma di rendita di 1500 franchi mensili. La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 300 000 franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conseguito Importo dei contriin forma di rendita determinanti buti

Coniuge deceduto I.:

– metà della sostanza della coppia al giorno 6 x contributo mendel decesso = 200 000 franchi e sile in base alla ta-

– metà del reddito conseguito in forma di ren- bella (fr. 61.80) = dita da gennaio a giugno moltiplicato per 20 370.80 franchi (½ x 20 x 12 000 franchi = 120 000 franchi) e

calcolato su 12 mesi (120 000 / 6 x 12) =

240 000 franchi

Base di calcolo: 440 000 franchi

Coniuge superstite K.:

1. Contributo da gennaio a giugno:

– metà della sostanza della coppia al giorno 6 x contributo mendel decesso = 200 000 franchi e sile in base alla ta-

– metà del reddito conseguito in forma di ren- bella (fr. 61.80) = dita da gennaio a giugno moltiplicato per 20 370.80 franchi (½ x 20 x 12 000 franchi = 120 000 franchi) e

calcolato su 12 mesi (120 000 / 6 x 12) =

240 000 franchi

Base di calcolo: 440 000 franchi

2. Contributi da luglio a dicembre:

– sostanza al 31 dicembre = 300 000 franchi e 6 x contributo men-

– reddito conseguito in forma di rendita da lu- sile in base alla taglio a dicembre moltiplicato per 20 (20 x bella (fr. 106) = 9000 = 180 000 franchi) e calcolato su 636 franchi

12 mesi (180 000 / 6 x 12) = 360 000 franchi

Base di calcolo: 660 000 franchi

Totale dei contributi dovuti da K. nell’anno in 370.80 + 636 = questione: 943.80 franchi

120

5. Fissazione dei contributi (decisione)

2123 I contributi calcolati conformemente ai N. 2113 segg. de-

vono essere fissati mediante decisione.

2124 La decisione di fissazione dei contributi deve contenere: 1/11 – l’anno di contribuzione per cui è valida;

– l’ammontare della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita determinanti come anche il/i giorno/i di riferimento per la determinazione della sostanza;

– l’ammontare del contributo annuo e del contributo alle spese amministrative;

– l’annotazione che l’assicurato deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa se, durante l’anno, non consegue nessun reddito da attività lucrativa o, pur conseguendone uno, è ugualmente considerato persona senza attività lucrativa conformemente ai N. 2033 segg. (persona che non esercita durevolmente un’attività a tempo pieno);

– l’annotazione che i contributi versati sul reddito da attività lucrativa possono essere conteggiati su quelli che l’assicurato deve versare come persona senza attività lucrativa (v. N. 2045);

– l’annotazione che l’assicurato può richiedere la riduzione o il condono dei contributi;

– l’indicazione dei mezzi d’impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

6. Riscossione dei contributi

6.1 In generale

2125 I contributi devono essere versati di regola ogni trimestre

(art. 34 cpv. 1 lett. b OAVS).

2126 I contributi possono essere versati ogni anno se:

– sono stati condonati e devono quindi essere versati dal Cantone di domicilio;

121

– l’obbligo di versare i contributi come persona senza attività lucrativa può essere determinato solo alla fine dell’anno;

– si tratta del contributo minimo.

2127 In generale si applicano le DRC.

2128 Si applicano disposizioni speciali per la riscossione dei

contributi di

– studenti (v. N. 2147 segg.);

– detenuti e internati (v. N. 2170 seg.);

– richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (v. N. 2172 seg.).

6.2 Contributi d’acconto

6.2.1 Principio

2129 Nell’anno di contribuzione corrente le persone tenute a pa-1/10 gare i contributi devono versare contributi d’acconto a sca-

denze periodiche (di regola ogni trimestre; v. le DRC;

art. 24 e 25 in combinato disposto con l’art 29 cpv. 7

OAVS), fissati a titolo provvisorio dalla cassa di compensazione.

2130 Dopo la fissazione definitiva dei contributi la cassa procede

alla compensazione (v. N. 2137 seg.).

6.2.2 Fissazione dei contributi d’acconto

2131 Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’ac-1/10 conto sulla base della sostanza determinante presumibile e

del reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione. Si fondano di regola sulla sostanza e sul reddito conseguito in forma di rendita determinanti per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (v. l’art. 24 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 7 OAVS).

122

2132 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni concer-

nenti la fissazione dei contributi d’acconto per i lavoratori indipendenti (N. 1146 segg.).

6.2.3 Rilevante divergenza dal reddito conseguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili

2133 Se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che la so-1/10 stanza presumibile, incluso il reddito conseguito in forma di

rendita capitalizzato, diverge in modo rilevante dall’importo effettivo, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto (v. l’art. 24 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 7 OAVS).

2134 Le persone tenute a pagare i contributi devono comunicare

alle casse di compensazione rilevanti divergenze constatate durante o dopo l’anno di contribuzione.

2135 Si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per

cento.

2136 Per quanta riguardo la rilevante divergenza dal reddito con-1/14 seguito in forma di rendita e dalla sostanza presumibili, si

applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti (N. 1153 segg.).

6.3 Compensazione

2137 In base alla decisione di fissazione dei contributi (N. 2123 1/11 seg.) la cassa di compensazione procede alla compensa-

zione con i contributi d’acconto pagati (v. l’art. 25 in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 7 OAVS).

2138 Le disposizioni concernenti la compensazione dei contributi

per i lavoratori indipendenti si applicano per analogia (N. 1185 segg.).

123

6.4 Computo e restituzione dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa

2139 Se un assicurato che deve versare per un anno civile con-1/23 tributi come se fosse una persona senza attività lucrativa

(v. N. 2033 segg.) ha versato per tale anno contributi sul reddito da attività lucrativa, può chiedere che tali contributi, unitamente a quelli del datore di lavoro, vengano dedotti da quelli da lui dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa (art. 30 OAVS).

2140 Gli assicurati devono provare il versamento dei contributi

sul reddito da attività lucrativa alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi per le persone senza attività lucrativa (v. N. 2047 segg.).

Essi possono fornire tale prova presentando certificati di salario da cui risulta che i contributi sono stati dedotti oppure un attestato del datore di lavoro o della cassa di compensazione che ha riscosso i contributi in questione.

2141 Il computo o la restituzione dei contributi presuppone la no-

tifica della decisione di fissazione dei contributi dovuti dall’assicurato quale persona senza attività lucrativa.

2142 Se, al momento della notifica della decisione, i contributi

che devono essere computati sono noti, si deve tenere conto solo dei contributi ancora dovuti.

2143 Se i contributi devono essere computati dopo che la deci-

sione di fissazione dei contributi dovuti dalle persone senza attività lucrativa è stata notificata, si deve notificare una decisione separata che informi l’assicurato del computo effettuato.

Lo stesso vale per i casi in cui i contributi devono essere restituiti perché l’assicurato ha già versato i contributi come persona senza attività lucrativa fissati nella decisione.

2144 Se risulta che i contributi versati sul reddito da attività lu-1/11 crativa sono così elevati che l’assicurato non deve pagare

contributi come se fosse una persona senza attività lucrativa, la decisione di fissazione dei contributi dovuti come

124

persona senza attività lucrativa deve essere annullata per via di riconsiderazione (v. la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC). I contributi pagati in più dall’assicurato devono essere restituiti.

2145 Il diritto di chiedere il computo o la restituzione è prescritto

entro un termine di cinque anni dopo la fine dell’anno civile durante cui la decisione di fissazione dei contributi dovuti dalle persone senza attività lucrativa è passata in giudicato.

2146 soppresso

1/18

6.5 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi degli istituti scolastici e dei loro studenti

6.5.1 Nozione di istituto scolastico

2147 È considerato istituto scolastico ogni istituto pubblico o pri-

vato che offra corsi o formazioni a tempo parziale o a tempo pieno a scopo professionale (per la definizione di studenti, v. i N. 2012 segg.).

6.5.2 Obbligo d’informare degli istituti scolastici

2148 Gli istituti scolastici annunciano alla cassa di compensa-

zione competente per la loro sede tutti gli studenti che hanno compiuto i 20 anni nel corso dell’anno civile precedente.

2149 Non sono tenuti ad informare gli istituti scolastici

– la cui frequenza presuppone che lo studente eserciti un’attività lucrativa;

– cui tutti gli studenti frequentano i corsi di formazione o di perfezionamento offerti parallelamente alla loro attività professionale.

125

2150 Se la formazione dura meno di un anno, l’istituto deve an-

nunciare gli studenti al più tardi due mesi dopo l’inizio della formazione. Se la formazione dura più anni, l’annuncio deve essere fatto una volta all’anno ma al più tardi alla fine dell’anno civile corrispondente.

2151 La cassa di compensazione richiede agli istituti scolastici i

dati seguenti relativi agli studenti:

– cognome;

– data di nascita;

– indirizzo;

– stato civile;

– numero AVS;

– cittadinanza.

2152 La cassa di compensazione stabilisce d’intesa con l’istituto

scolastico le modalità di trasmissione dei dati.

2153 Se l’istituto scolastico è in possesso di documenti attestanti

che lo studente ha svolto un’attività lucrativa, questi devono essere trasmessi anche alla cassa di compensazione.

2154 Gli istituti scolastici devono informare gli studenti di tutti i

dati comunicati alla cassa di compensazione.

6.5.3 Riscossione dei contributi in generale

2155 I contributi vengono riscossi conformemente alle disposi-

zioni generali applicate alle persone che non esercitano un’attività lucrativa (per l’eccezione vedi il N. 2156).

2156 Il contributo minimo viene di regola fatturato agli studenti

senza attività lucrativa senza notificare una decisione. Se la fattura è contestata o non è pagata nei termini stabiliti, si deve emanare una decisione successivamente.

126

6.5.4 Riscossione dei contributi negli istituti scolastici

2157 Un istituto scolastico può essere incaricato di riscuotere i

contributi se conclude con la cassa di compensazione una convenzione scritta con cui s’impegna a:

– agire a nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;

– svolgere la parte del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l’istituto scolastico;

– permettere alla cassa di compensazione di consultare gli atti necessari in caso di disaccordo.

2158 Se l’istituto scolastico non può garantire la riscossione dei

contributi, la cassa di compensazione disdice la convenzione.

2159 Per il computo dei contributi versati sul reddito da attività 1/18 lucrativa si vedano i N. 2139 segg. (art. 30 OAVS). La ri-

chiesta va inoltrata alla cassa di compensazione competente per l’istituto scolastico o alla cassa di compensazione cui gli assicurati sono affiliati al momento della richiesta.

2160– soppressi

2165

1/18

6.5.5 Contabilizzazione, iscrizione nel CI

2166 Per quanto riguarda la contabilizzazione dei contributi ver-

sati in qualità di persona senza attività lucrativa si vedano le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione.

2167 Per l’iscrizione nel CI e il computo dei contributi versati

come persona esercitante un’attività lucrativa si vedano le D CA/CI.

127

6.5.6 Perdita del vecchio libretto delle marche

2168 Se l’assicurato perde il suo libretto ricevuto sotto il vecchio diritto, le marche che vi erano incollate non vengono sostituite. Tuttavia, il reddito corrispondente ai contributi pagati mediante le marche viene registrato nel CI, a condizione che si comprovi l’acquisto delle marche. Si considera che la prova dell’acquisto delle marche sia addotta quando le tre condizioni seguenti sono adempiute contemporaneamente:

– durante il periodo in questione l’assicurato era immatricolato presso il corrispondente istituto scolastico (conferma dell’istituto scolastico);

– l’immatricolazione non era possibile senza la prova di pagamenti sufficienti di contributi (dichiarazione dell’istituto scolastico) e

– durante il periodo in questione l’assicurato aveva il domicilio civile in Svizzera (per quanto concerne gli Svizzeri ciò è presunto, mentre per i cittadini stranieri si deve decidere a seconda delle circostanze esistenti nel periodo preso in considerazione).

I casi dubbi possono essere sottoposti all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2169 Per quanto attiene alla procedura va osservato quanto segue:

– la cassa di compensazione competente per l’iscrizione del reddito nel CI comunica all’assicurato in forma di decisione quali contributi essa considera pagati e quindi registra;

– i redditi iscritti sono contabilizzati conformemente alle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione. Una copia della decisione costituisce un documento giustificativo in sostituzione del libretto delle marche.

128

6.6 Disposizioni speciali concernenti la riscossione dei contributi dei detenuti e degli internati

2170 I contributi dei detenuti e degli internati devono essere ri-

scossi dalla cassa di compensazione presso l’istituto in cui si trova l’assicurato. L’istituto versa poi i contributi per l’assicurato. Esso è autorizzato a dedurre questi contributi dalla sua retribuzione secondo l’art. 83 CP170.

2171 Questa procedura è applicabile solo quando il detenuto o

l’internato è trattenuto in uno o più istituti durante un anno civile intero. Il contributo dev’essere versato dall’istituto in cui si trova l’assicurato alla fine dell’anno civile.

6.7 Disposizioni speciali per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle biso-

gnose di protezione senza permesso di dimora

(art. 14 cpv. 2bis LAVS)

2172 I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente

e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora che non esercitano un’attività lucrativa versano contributi solo se:

– sono stati riconosciuti come rifugiati;

– è concesso loro un permesso di dimora (permesso B) o

– per la loro età, il loro decesso o la loro invalidità nasce il diritto a prestazioni in virtù della LAVS o della LAI.

2173 Se si verifica uno dei casi menzionati al N. 2172, i contri-

buti vengono riscossi in Svizzera retroattivamente dal momento dell’acquisizione del domicilio in Svizzera, con riserva della prescrizione secondo l’art. 16 cpv. 1 LAVS.

2173.1 La sospensione della riscossione dei contributi cessa defi-1/23 nitivamente quando la persona riprende un’attività lucrativa

ed è affiliata all’AVS. Se successivamente la persona

170 7 ottobre 1960 RCC 1961 pag. 114 –

129

cessa nuovamente di svolgere l’attività lucrativa, deve versare contributi sulla base del suo domicilio. I contributi non vengono invece riscossi retroattivamente dal momento dell’acquisizione del domicilio in Svizzera, fintanto che non è soddisfatta una delle condizioni di cui al N. 2172.

2173.2 Esempi 1/25 A.

Data Evento Riscossione dei contributi

01.02.2017 Domanda di asilo e presumibile Sospesa

entrata in Svizzera

15.05.2019 Rifiuto della domanda di asilo e Sospesa

ammissione provvisoria (senza

qualità di rifugiato; permesso F)

15.11.2024 – Raggiungimento dell’età di riferi- Con effetto re-

mento troattivo

– anticipazione della rendita a dall’01.01.2019 62 anni (diritto a una rendita)

B.

Data Evento Riscossione dei contributi

10.02.2017 Entrata in Svizzera e domanda di Sospesa

asilo

15.07.2017 Rifiuto della domanda di asilo e Sospesa

ammissione provvisoria (senza ri-

conoscimento della qualità di rifu-

giato; permesso F)

01.12.2019 Avvio di un’attività lucrativa Dall’01.12.2019 31.10.2020 Cessazione dell’attività lucrativa e Contributi quale

iscrizione quale persona senza atti- persona senza vità lucrativa attività lucrativa dall’01.11.2020 15.08.2021 Rilascio di un permesso di dimora Contributi quale

in seguito a matrimonio (per- persona senza messo B) attività lucrativa con effetto retroattivo

dall’01.03.2017 al 30.11.2019

130

C.

Data Evento Riscossione dei contributi

26.03.2018 Entrata in Svizzera

Sospesa 10.04.2018 Domanda di asilo

15.05.2019 Riconoscimento quale rifugiato Con effetto re-

Rifiuto della domanda di asilo per troattivo uno dei motivi di esclusione dall’01.04.2018 dell’asilo*

Ammissione provvisoria quale rifu-

giato (permesso F)

* Cfr. art. 53 e 54 LAsi

131

3a parte: Riduzione e condono dei contributi

1. Principi generali

3001 I contributi personali arretrati il cui pagamento non può es-

sere ragionevolmente richiesto agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in modo adeguato per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non saranno tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale (art. 11 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 3 LIPG).

3002 Prima di un’eventuale riduzione, bisogna dapprima consi-

derare un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a rate, bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista.

3003 Su richiesta motivata e dopo avere sentito un’autorità desi-

gnata dal Cantone di domicilio, il contributo minimo può essere oggetto di un condono in casi di rigore. Ciò implica la presa a carico del contributo da parte del Cantone di domicilio. I Cantoni possono far partecipare i Comuni di domicilio al pagamento di tali contributi (art. 11 cpv. 2 LAVS,

art. 32 OAVS)171.

3004 Possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi:

– gli assicurati che esercitano un’attività indipendente e devono pagare personalmente il contributo;

– i dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all’obbligo contributivo. Essi sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS e art. 14 cpv. 1 LAVS)172;

– gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali.

171 29 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 226 –

172 11 maggio 1950 RCC 1950 pag. 300 DTFA 1950 pag. 121

132

3005 La riduzione e il condono dei contributi secondo l’art. 11

LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal datore di lavoro.

3006 Le persone sposate e quelle che vivono in unione dome-

stica registrata devono essere informate delle conseguenze che vi possono essere se il contributo è ridotto al di sotto del doppio del contributo minimo.

3007 I crediti di risarcimento danni secondo l’art. 52 LAVS non

possono essere ridotti.

3008 Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato pos-1/23 sono essere oggetto di una riduzione (o di un condono)173.

3009 I contributi personali arretrati possono essere diminuiti me-

diante riduzione secondo l’art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell’art. 40 OAVS è escluso174.

3010 La riduzione e il condono non implicano un nuovo conteg-

gio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione fiscale d’ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.

3011 Dopo l’apertura del fallimento, non è più ammissibile ri-

durre i contributi personali in quanto solo gli altri creditori ne trarrebbero vantaggio175.

173 29 maggio 2007 H 61/06 Sélection de l’OFAS – n. 3

174 16 febbraio 1959 RCC 1959 pag. 125 DTFA 1959 pag. 47

6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 248

175 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 336 –

133

3012 La riduzione e il condono non riguardano solo i contributi 1/23 dell’AVS, bensì anche quelli dell’AI e delle IPG nonché i

contributi AD (dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi) e gli interessi di mora.

2. Riduzione dei contributi

2.1 Condizioni formali

3013 La riduzione dei contributi è possibile solo su richiesta.

L’assicurato deve quindi inoltrare una domanda di riduzione.

3014 La richiesta di riduzione dev’essere presentata dall’assicu-

rato stesso, dal suo rappresentante legale o da un rappresentante designato per contratto.

2.1.1 Forma e contenuto della richiesta di riduzione

3015 La richiesta dev’essere presentata per iscritto, ma non

deve necessariamente essere designata come tale: è sufficiente che ne risulti la richiesta di una riduzione. I documenti giustificativi devono essere allegati alla richiesta o citati in questa.

3016 L’assicurato deve motivare la richiesta e provare che si

trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento integrale dei contributi dovuti. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari (p. es. spese d’educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non coperte da un’assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua,

fuoco, grandine ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile176

.

176 1° marzo 1949 RCC 1949 pag. 166 –

28 febbraio 1949 RCC 1949 pag. 165 DTFA 1949 pag. 50

134

3017 Se la richiesta non è sufficientemente motivata, si deve in-

vitare l’assicurato a completarla o a migliorarla entro un termine fissato.

3018 Se dalla richiesta non risulta chiaramente se l’assicurato

vuole contestare le basi di conteggio dei contributi ricorrendo a rimedi giuridici contro la decisione o richiedere una riduzione dei contributi per inesigibilità, la cassa deve invitarlo a precisare la natura della sua richiesta177.

3019 Le casse di compensazione possono utilizzare appositi

moduli di richiesta.

2.1.2 Momento dell’inoltro della domanda

3020 L’inoltro della richiesta di riduzione è possibile finché l’assi-

curato non ha rinunciato in qualsiasi modo a far valere il suo diritto (p. es. saldando senza riserve il debito contributivo)178.

2.2 Inesigibilità (condizione sostanziale)

2.2.1 Definizione d’inesigibilità

3021 La riduzione dei contributi è una misura straordinaria che

presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell’assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità179. Ciò si verifica in modo particolare quando l’assicurato ha subìto gravi rovesci di fortuna o è economicamente rovinato180.

177 28 novembre 1950 RCC 1951 pag. 43 –

15 maggio 1951 RCC 1951 pag. 293 DTFA 1951 pag. 130

178 28 novembre 1950 RCC 1951 pag. 43 –

15 maggio 1951 RCC 1951 pag. 293 DTFA 1951 pag. 130

179 11 maggio 1950 RCC 1950 pag. 334 –

180 21 novembre 1953 RCC 1954 pag. 70 DTFA 1953 pag. 281

135

3022 La condizione d’inesigibilità è soddisfatta quando il paga-

mento dell’intero contributo non permetterebbe all’assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale secondo la LEF (v. N. 3026) e quello della sua famiglia o della sua unione domestica registrata181, vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili182.

3023 Per mezzi disponibili non s’intende, oltre alla sostanza, il

reddito imponibile, bensì il reddito conseguito.

3024 La situazione di bisogno deve essere valutata sulla base

dell’insieme della situazione economica e non solo fondandosi sul reddito da attività lucrativa183.

3025 Fanno parte della situazione economica determinante an-

che il reddito e la sostanza del coniuge. Ciò è valido indipendentemente dal regime matrimoniale scelto dalla coppia e, di conseguenza, anche per il regime della separazione dei beni184.

3026 Per situazione di bisogno s’intende il minimo vitale ai sensi

della LEF185. Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell’esecuzione rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile186.

3027 La nozione di inesigibilità esclude volutamente la presa in

considerazione di altri elementi o di aspetti soggettivi che

181 31 dicembre 1948 RCC 1949 pag. 162 DTFA 1948 pag. 142

5 agosto 1952 RCC 1952 pag. 319 DTFA 1952 pag. 189

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

182 6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 252

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

2 novembre 1994 – DTF 120 V 271

183 21 ottobre 1983 RCC 1984 pag. 177 –

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

184 10 aprile 1981 RCC 1981 pag. 516 –

185 6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 0 113 V 252

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

2 novembre 1994 – DTF 120 V 271

186 7 dicembre 1979 RCC 1981 pag. 321 –

136

fanno apparire come duro il pagamento contributivo. Per motivi di parità di trattamento ci si deve basare su uno stato di necessità obiettivo187.

3028 Non vi è inesigibilità quando l’assicurato, abituato a un te-

nore di vita più elevato, ritiene soggettivamente di trovarsi in una situazione finanziaria difficile, senza che il pagamento dell’intero contributo lo metta in uno stato di necessità188.

3029 La semplice diminuzione del reddito durante il periodo con-

tributivo rispetto a quello su cui si è fondato il conteggio dei contributi non costituisce di per sé un motivo di riduzione. Ciò vale anche per l’aumento delle spese dell’assicurato. In tali circostanze una riduzione è giustificata solo se le spese concorrono a porre l’assicurato in uno stato di necessità ai sensi dei N. 3021 segg. Nemmeno i debiti privati giustificano di per sé una riduzione189.

3030 Di regola i contributi personali di un assicurato che pos-1/09 siede averi (immobili, titoli ecc.) non possono essere ridotti

per mancanza d’inesigibilità, anche se l’assicurato non ne può disporre. Per le proprietà fondiarie, se un onere ipotecario più elevato non è possibile, si può tenere conto di una riduzione.

3031 Le parti di sostanza bloccate (ad es. assicurazione sulla

vita) possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt’al più la concessione di una proroga di pagamento (art. 34b cpv. 1 OAVS)190.

All’occorrenza, ci si può attendere che un prestito sia contratto per pagare i contributi dovuti191.

187 21 ottobre 1983 RCC 1984 pag. 177 –

188 5 agosto 1952 RCC 1952 pag. 319 DTFA 1952 pag. 189

189 12 maggio 1950 RCC 1950 pag. 335 DTFA 1950 pag. 139

5 agosto 1952 RCC 1952 pag. 319 DTFA 1952 pag. 189

190 7 maggio 1951 RCC 1951 pag. 237 DTFA 1951 pag. 109

7 giugno 1978 RCC 1978 pag. 521 DTF 0 104 V 61

191 27 marzo 1980 RCC 1980 pag. 501 –

137

2.2.2 Situazione di bisogno secondo il diritto dell’ese-

cuzione (minimo vitale) secondo l’art. 93 LEF

3032 Il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole

del diritto dell’esecuzione192.

3033 Fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre 1/17 all’importo di base personale del debitore e agli obblighi di

mantenimento di quest’ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell’esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti (https://www.esecuzione-falli-

mento.ch/it/cantoni/)193. Esempio di direttive cantonali:

https://www.gl.ch/public/upload/assets/1730/Ri-

chtl_ExMin_2009.pdf.

3034 Non fanno tuttavia parte degli obblighi della vita quotidiana

i debiti dei contributi non pagati nonché i debiti fiscali194.

3035 Gli interessi passivi (compresi quelli per i debiti connessi

con la professione) non devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, soprattutto se non sono connessi né a beni vitali né a un immobile occupato dal debitore stesso195.

192 6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 252

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

2 novembre 1994 – DTF 120 V 271

193 28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

194 21 ottobre 1983 RCC 1984 pag. 177 –

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

195 21 ottobre 1983 RCC 1984 pag. 177 –

138

2.2.3 Sostanza e debiti da prendere in considerazione

3036 Secondo l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, gli arnesi, gli strumenti e 1/11 i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per

l’esercizio della professione, sono esclusi dal pignoramento.

La sostanza commerciale può essere presa in considerazione solo in modo limitato per valutare la situazione materiale del richiedente e della sua famiglia. Vi è uno stato di necessità vero e proprio secondo l’art. 11 cpv. 1 LAVS qualora, per pagare il suo debito contributivo, l’assicurato fosse costretto ad alienare parti della sua sostanza necessarie per esercitare la sua professione. Di conseguenza, con riserva di abusi di diritto può essere per principio presa in considerazione solo la sostanza privata; si può tenere conto della sostanza commerciale richiesta per esercitare la professione solo nella misura in cui esso potrebbe essere oggetto, all’occorrenza, di un prestito.

2.2.4 Motivi di esclusione

3037 Le condizioni che giustificano una riduzione dei contributi 1/11 non sono per principio soddisfatte quando:

– il reddito della persona soggetta all’obbligo contributivo è stato manifestamente valutato in modo troppo elevato dalle autorità fiscali e queste ultime sono state d’accordo di fissare nuovamente i contributi (v. N. 1237). Ciò vale anche quando le autorità fiscali concedono un condono d’imposte per compensare una valutazione troppo alta, oppure

– la concessione di una dilazione di pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell’intero contributo.

3038 La possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una 1/23 rendita AVS o una rendita AI esclude una riduzione dei

contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata.

139

3039 Nei casi in cui fosse possibile la compensazione con pre-

stazioni concesse in base alla legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura, si deve comunque esaminare la questione dell’inesigibilità196.

3040 Si deve anche considerare la possibilità di compensare i

contributi quando l’età o lo stato di salute dell’assicurato fanno presupporre che l’apertura del diritto alla rendita avverrà prima del termine di prescrizione dei contributi.

2.2.5 Esame della domanda da parte della cassa di compensazione

3041 L’inesigibilità o i mezzi disponibili del richiedente non de-

vono essere valutati secondo una media della situazione economica. Bisogna considerare come determinante la situazione economica del debitore al momento in cui dovrebbe versare i contributi. Si può trattare solo del momento in cui è notificata la decisione relativa alla riduzione197.

3042 Per motivi d’economia procedurale il giudice può conside-

rare i fatti posteriori, ma può tuttavia anche lasciare all’assicurato la facoltà di chiedere una nuova decisione fondandosi sulle mutate circostanze198.

3043 Le casse di compensazione devono verificare accurata-1/20 mente la situazione personale dell’assicurato (sostanza e

redditi effettivi, spese di sostegno e di formazione)199. È de-

196 18 novembre 1954 RCC 1955 pag. 108 –

3 ottobre 1980 RCC 1981 pag. 320 DTF 0 106 V 137 1° luglio 1982 RCC 1983 pag. 197 DTF 0 108 V 49

197 7 novembre 1972 RCC 1973 pag. 527 DTF 0 098 V 251

18 aprile 1979 RCC 1979 pag. 419 –

10 aprile 1981 RCC 1981 pag. 516 –

28 settembre 1988 RCC 1989 pag. 122 –

198 20 settembre 1977 RCC 1978 pag. 226 DTF 0 103 V 52

7 giugno 1978 RCC 1978 pag. 521 DTF 0 104 V 61

199 20 febbraio 1951 RCC 1951 pag. 157 –

140

terminante l’insieme della situazione economica dell’assicurato, compresa la situazione del reddito e della sostanza del coniuge o del partner registrato e dei figli che vivono nella stessa economia domestica200. Questo è valido qualunque sia il regime dei beni scelto dai coniugi o dai partner registrati.

3044 Si deve anche prendere in considerazione il vitto a carico

dell’assicurato prodotto nella propria azienda (p. es. latte, verdure, carne) e che si può accreditare di regola nel suo bilancio familiare201.

3045 Inoltre si deve stabilire se i mezzi disponibili dell’assicurato

(reddito da attività lucrativa, titoli, reddito della sostanza) non raggiungano o superino il minimo vitale in materia d’esecuzione per debiti.

3046 Il condono del debito d’imposta costituisce sì un indizio

d’insolvenza dell’assicurato, ma di per sé non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS202. Tuttavia, in caso di dubbio, i motivi d’accettazione o di rifiuto del condono del debito d’imposta possono dare indicazioni utili per l’esame della domanda di riduzione.

2.3 Grado di riduzione

2.3.1 In generale

3047 I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a

quanto richiesto dall’assicurato.

200 1° febbraio 1950 RCC 1950 pag. 195 –

11 settembre 1951 RCC 1951 pag. 427 DTFA 1951 pag. 260

26 ottobre 1951 RCC 1951 pag. 457 –

10 aprile 1981 RCC 1981 pag. 516 –

201 18 novembre 1954 RCC 1955 pag. 108 –

202 17 marzo 1954 RCC 1954 pag. 230 –

2 novembre 1994 VSI 1995 pag. 161 –

141

3048 I contributi pagati senza riserva non possono più essere ri-

dotti, vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi non pagati203.

3049 Se le condizioni per una riduzione sono soddisfatte, i con-1/23 tributi personali vengono ridotti ai contributi più elevati già

versati o al contributo minimo (o al doppio del contributo minimo, v. N. 3053).

3050 I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto 1/23 che si consideri l’esistenza economica dell’assicurato come

seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione204.

3051 La riduzione riguarda la totalità del contributo annuo. Se 1/23 l’assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di

presentare la domanda di riduzione, i contributi vanno ridotti a questo importo205.

3052 soppresso

1/09

3053 Se il contributo di una persona sposata o che vive in

unione domestica registrata è ridotto al di sotto del doppio del contributo minimo, il coniuge o il partner registrato della persona che ha inoltrato la domanda deve essere informato per lettera raccomandata del fatto che sarà tenuto in ogni caso al pagamento del contributo (minimo) per l’anno civile corrispondente (v. anche N. 3006).

3054 soppresso

1/23

203 17 ottobre 1952 RCC 1952 pag. 428 DTFA 1952 pag. 255

204 21 novembre 1953 RCC 1954 pag. 70 DTFA 1953 pag. 281

205 21 novembre 1953 RCC 1954 pag. 70 DTFA 1953 pag. 281

142

1/09 2.3.2 Titolo soppresso

3055- soppressi

3056

1/09

2.4 Fissazione dei contributi ridotti

2.4.1 Conteggio dei contributi

3057 I contributi vengono ridotti ai contributi più elevati già ver-1/23 sati o al contributo minimo (v. N. 3049).

3058 soppresso

1/23

3059 Prima di emanare la decisione di riduzione, la cassa deve

rendere attento l’assicurato alle eventuali conseguenze sfavorevoli di questa misura.

2.4.2 Decisione di riduzione

3060 La concessione o il rifiuto della riduzione devono essere

comunicati all’assicurato in forma di decisione conformemente all’art. 49 LPGA.

3061 La decisione deve contenere:

1/23 – la decisione in merito alla richiesta (approvazione o ri-

fiuto);

– i motivi della concessione della riduzione (ad es. minimo vitale superato) o del rifiuto;

– l’ammontare dei contributi iniziali;

– l’ammontare dei contributi ridotti;

– l’indicazione che i contributi ridotti non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita e che ciò può avere incidenze negative al momento del futuro calcolo della rendita);

– l’indicazione dei mezzi d’impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

143

3062 La procedura di riduzione non ostacola di regola eventuali

misure di esecuzione forzata. Il richiedente può però chiedere all’istanza cantonale di ricorso di ordinare misure a titolo conservativo per omissione delle misure di esecuzione forzata206.

3063 La proroga di pagamento nonché la procedura di riduzione

non interrompono il termine di prescrizione previsto

all’art. 16 cpv. 2 LAVS207.

3064 Le casse di compensazione devono inviare man mano 1/23 all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali una copia di

tutte le decisioni che concernono la concessione di una riduzione.

3065 soppresso

1/23

2.5 Effetti della riduzione dei contributi

2.5.1 Durata di validità

3066 La riduzione per inesigibilità può essere concessa soltanto

per i contributi personali arretrati, vale a dire per i contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3008).

3067 La riduzione implica che, per tutto il periodo di contribu-

zione indicato nella decisione, l’assicurato dovrà versare solo il contributo ridotto.

2.5.2 Riduzione concessa a torto

3068 Se la cassa di compensazione constata che una riduzione 1/23 è stata concessa a torto, deve annullare la decisione, se

esiste un motivo di riesame sotto forma di una revisione

206 10 settembre 1991 RCC 1991 pag. 520 DTF 0 117 V 185

207 21 aprile 1980 RCC 1982 pag. 115 –

144

processuale o una riconsiderazione secondo l'art. 53 LPGA.

3069 Se la misura è stata adottata in seguito a indicazioni in-

complete o inesatte dell’assicurato, si deve esaminare l’eventualità di presentare una denuncia penale fondata sull’ art. 87 secondo comma LAVS.

3. Condono dei contributi

3.1 Condizioni formali

3070 Il condono dei contributi è possibile solo quando l’assicu-

rato è unicamente debitore del contributo minimo annuale conformemente al N. 1180.

3071 I N. 3013–3020 relativi alla domanda di riduzione sono ap-

plicabili per analogia alla domanda di condono dei contributi208.

3072 Una domanda di condono può essere inoltrata anche se un

terzo ha già pagato i contributi di cui si sollecita il condono209.

Rimane riservata la procedura di condono semplificata prevista al N. 3086.

3.2 Condizioni materiali

3073 Il condono del contributo minimo può essere concesso solo

ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. È una misura straordinaria e può quindi essere concesso solo se l’assicurato vive in grande povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale.

208 22 luglio 1949 RCC 1949 pag. 387 DTFA 1949 pag. 179

209 7 ottobre 1960 RCC 1961 pag. 114 –

145

3074 La situazione insostenibile quale condizione per il condono

del contributo secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell’esecuzione210.

3075 Il condono non può essere rifiutato adducendo quale mo-

tivo che i contributi potrebbero essere compensati con crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite211.

3076 Il contributo minimo dovuto da una persona maggiorenne 1/11 senza attività lucrativa e senza beni che convive con il pa-

dre o la madre deve essere pagato dai genitori212. Il contributo può essere condonato se il suo pagamento costituirebbe un onere troppo grave per i genitori. Può essere parimenti condonato in altri casi se il Cantone lo ritiene opportuno.

3077 Per una persona detenuta in un penitenziario, il pagamento

del contributo minimo sulla sua retribuzione secondo l’art. 83 CP non costituisce un onere troppo grave ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LAVS213 (per quanto riguarda i contributi dei detenuti in custodia preventiva, v. N. 2031 seg.).

3.3 Esame della richiesta da parte della cassa di com-

pensazione

3.3.1 Esame della richiesta e Cantone di domicilio

3078 Se assicurati che fino a quel momento versavano contributi

superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180) soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, possono richiedere contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In

210 6 novembre 1982 RCC 1988 pag. 117 DTF 113 V 252

211 1° luglio 1982 RCC 1983 pag. 197 DTF 108 V 49

212 2 febbraio 1951 RCC 1951 pag. 158 DTFA 1951 pag. 27

21 giugno 1955 RCC 1955 pag. 373 –

9 marzo 1990 RCC 1990 pag. 494 –

213 1° marzo 1962 RCC 1962 pag. 284 DTFA 1961 pag. 28

146

questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo annuale e, all’occorrenza, emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il condono.

3079 Le casse di compensazione devono sottoporre tutte le ri-

chieste di condono all’autorità designata dal Cantone di domicilio (v. Allegato 3).

3080 Il Cantone di domicilio ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LAVS è

determinato dall’art. 23 segg. CC214.

3081 Il diritto di essere sentito conferito dall’art. 32 OAVS all’au-

torità designata dal Cantone di domicilio deve essere rispettato.

3082 Le disposizioni precedenti e quelle del N. 3083 sono valide

solo se non si applica la procedura di condono semplificata conformemente al N. 3086.

1/26 3.3.2 Numero di condoni

3082.1 Per un periodo di condono superiore a due anni possono 1/26 essere presentate e approvate più richieste di condono.

1/26 3.3.3 Decisione di condono

3083 Le disposizioni del N. 3060 concernenti la decisione di ridu-

zione dei contributi sono applicabili per analogia.

3084 La decisione deve contenere:

1/11 – la decisione relativa alla richiesta di condono;

– eventualmente, l’indicazione del Cantone e del Comune di domicilio che assumono il pagamento dei contributi al posto dell’assicurato;

– in caso di rifiuto, i motivi che lo giustificano;

214 2 febbraio 1951 RCC 1951 pag. 158 DTFA 1951 pag. 27

147

– l’indicazione dei mezzi d’impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell’AVS, l’AI, le IPG e le PC).

3085 Una copia della decisione di condono dev’essere notificata

al Cantone di domicilio.

3.4 Procedura di condono semplificata

3086 Le casse cantonali di compensazione, d’intesa con le auto-

rità cantonali o comunali competenti, possono utilizzare una procedura di condono semplificata per assicurati notoriamente privi di mezzi di sussistenza (persone che vivono in istituti, in cliniche psichiatriche, persone a carico dell’assistenza pubblica ecc.)215

.

215 29 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 226 –

148

4a parte: Allegati

1/11 1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di co-

municazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS

1/11 1.1 Scambio di dati tra le casse di compensazione e le autorità fiscali

4001 Lo scambio di dati tra le casse di compensazione e le auto-1/11 rità fiscali (richieste di comunicazione e comunicazioni fi-

scali) avviene esclusivamente per via elettronica.

4002 I dati vengono scambiati in modo uniforme tramite la piatta-1/11 forma elettronica di scambio di dati (PSD) basata su Se-

dex.

4003 È esclusa la trasmissione di dati tramite un’altra piatta-1/11 forma di scambio di dati, su altri supporti di dati o su carta.

1/11 1.2 Esame della richiesta di comunicazione fiscale

4004 Le autorità fiscali esaminano le richieste di comunicazione 1/11 inviate dalle casse di compensazione. Queste devono es-

sere rinviate alle casse di compensazione se:

– le autorità fiscali non sono competenti,

– il contribuente non può essere identificato,

– l’assicurato non è soggetto a imposta o non sono realizzate altre condizioni che giustificano un’imposizione fiscale.

Ad esempio, se l’assicurato inizia un’attività indipendente nell’ultimo trimestre dell’anno e chiude il primo esercizio commerciale l’anno seguente, la richiesta va rinviata se per il periodo fiscale in cui viene iniziata l’attività non viene tassato alcun reddito da attività indipendente.

In caso di rinvio della richiesta, non bisogna indicare un reddito di 0 franchi, bensì precisare i motivi del rinvio nel campo «Osservazioni», se del caso menzionando l’autorità fiscale competente.

149

1/11 1.3 Basi di calcolo

1/11 1.3.1 Reddito da attività lucrativa e reddito conseguito in forma di rendita

4005 Il reddito determinante conseguito da indipendenti e da la-1/11 voratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i con-

tributi così come il reddito conseguito in forma di rendita da persone senza attività lucrativa (senza le rendite AVS e AI svizzere) vanno determinati in base alla tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato (v. l’art. 23 cpv. 1 OAVS in combinato disposto con gli art. 16 cpv. 1 e 29 cpv. 6 OAVS).

4006 In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta 1/11 passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono

desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito passata in giudicato (art. 23 cpv. 2 OAVS).

4007 In mancanza di una tassazione cantonale, il reddito da atti-1/11 vità indipendente e il reddito conseguito in forma di rendita

possono essere determinati in base alla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

1/11 1.3.2 Capitale proprio investito nell’azienda

4008 Il capitale proprio investito nell’azienda va determinato in 1/11 base alla tassazione dell’imposta cantonale passata in giu-

dicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). La valutazione determinante per le autorità fiscali lo è anche per l’AVS.

4009 La sostanza delle persone senza attività lucrativa va deter-1/26 minata in base alla tassazione cantonale passata in giudi-

cato, tenendo conto dei valori di ripartizione intercantonali per i beni immobili, compresi quelli situati nel Cantone di domicilio dell’assicurato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Per gli immobili all’estero va considerato il valore venale.

150

1/11 1.4 Distinzione delle comunicazioni fiscali

4010 Le autorità fiscali devono indicare la natura della tassa-1/11 zione e della comunicazione fiscale.

4011 Un elenco dei numeri utilizzati nella procedura di comuni-1/11 cazione figura nell’Allegato 1, lettera A.

1/11 1.5 Comunicazioni fiscali per le persone esercitanti un’attività indipendente

4012 La comunicazione fiscale deve contenere indicazioni con-1/11 cernenti il reddito da lavoro conseguito in Svizzera e

all’estero, il capitale proprio investito nell’azienda e gli eventuali riscatti nel secondo pilastro (v. Allegato 1, lettera B).

1/11 a) Reddito proveniente da un’attività indipendente

1/11 aa) Nozione

4013 La nozione di reddito da attività lucrativa indipendente se-1/11 condo l’art. 17 OAVS corrisponde a quella dell’imposta fe-

derale diretta secondo l’art. 18 LIFD. L’unica differenza rispetto al diritto fiscale consiste nel fatto che i redditi da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale secondo l’art. 18 cpv. 2 LIFD non fanno parte del reddito da attività lucrativa ai sensi del diritto dell’AVS (sostanza commerciale volontaria).

4014 Il reddito da attività lucrativa indipendente include in parti-1/11 colare anche:

– il reddito conseguito per la valorizzazione d’invenzioni fatte dall’assicurato;

– il provento di una licenza concessa dall’assicurato per la sua invenzione, se partecipa in modo influente alla realizzazione e non si trova in rapporto di subordinazione con l’azienda che sfrutta l’invenzione;

151

– le indennità per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività lucrativa indipendente;

– il provento di beni immobili e di investimenti di capitali appartenenti alla sostanza commerciale, ad eccezione dei redditi da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale (v. N. 4013);

– il provento di titoli, depositati come garanzia di capitali prestati a terzi a scopi commerciali.

4015 Dev’essere comunicato anche il reddito da attività lucrativa 1/11 indipendente conseguito all’estero.

4016 La delimitazione tra reddito da attività indipendente e sala-1/11 rio determinante richiede particolare attenzione (v. le DSD).

Devono pure essere comunicati i redditi dell’attività indipendente che il contribuente ha dichiarato a torto come salario determinante. Si rinvia inoltre all’Allegato 1, lettera C: «Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario determinante in casi speciali».

4017 Se le autorità fiscali non sono sicure se un guadagno fac-1/11 cia parte del reddito da attività indipendente, devono comu-

nicarlo. Nel campo «Osservazioni» va indicata la natura dell’attività che ha permesso il conseguimento del reddito.

1/11 bb) Importo

4018 Bisogna indicare il reddito secondo il risultato dell’esercizio 1/11 commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi

nell’anno contributivo.

4019 Gli utili di capitale secondo l’art. 18 LIFD vanno comunicati 1/11 unitamente agli altri redditi da attività indipendente. Vanno

indicati anche gli utili di capitale che non sono stati conseguiti direttamente in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa (v. N. 4049).

Gli utili di liquidazione sono sempre e interamente soggetti a contribuzione. Devono essere comunicati unitamente agli altri redditi da attività indipendente prima di un’eventuale applicazione dell’art. 37b LIFD.

152

4020 Gli utili di liquidazione la cui imposizione è stata rinviata 1/11 vanno comunicati, dopo la loro imposizione, alla cassa di

compensazione del Cantone di domicilio del contribuente.

4021 Per i proventi da partecipazioni della sostanza commer-1/23 ciale secondo l’art. 18b LIFD vanno indicati gli importi lordi,

ossia senza le correzioni apportate dalle autorità fiscali216.

4022 Il reddito conseguito da un accomandante quale socio della 1/16 società in accomandita (partecipazione all’utile) deve es-

sere comunicato separatamente da un eventuale salario percepito in qualità di accomandante (sulla società in accomandita v. N. 1027 segg.).

4023 I redditi di poco conto provenienti da attività indipendenti 1/25 esercitate a titolo accessorio (ovvero quelli che non supe-

rano l’importo di 2500 franchi l’anno), conseguiti da un contribuente la cui attività principale è dipendente, devono essere comunicati alla cassa di compensazione, soltanto se quest’ultima ne fa la richiesta (v. N. 4048 segg.; v. anche l’art. 19 OAVS).

1/11 cc) Versamenti personali effettuati a istituti di previ-

denza professionale e al 3° pilastro

4024 I contributi personali correnti effettuati da indipendenti a 1/20 istituti di previdenza professionale (2o pilastro) possono es-

sere dedotti quale spesa autorizzata dall’uso commerciale sempre solo per metà per la determinazione del loro reddito, e questo a prescindere dal fatto che l’assicurato occupi o meno personale, che, in base a un obbligo statutario o regolamentare, assuma oltre il 50 per cento dei contributi correnti dei suoi dipendenti e/o che partecipi al riscatto di anni di contribuzione (v. N. 1114)217.

216 30 dicembre 2021 9C_270/2021 –

217 8 gennaio 2010 9C_572/2009 DTF 136 V 16

153

4025 Le somme per il riscatto di prestazioni regolamentari vanno 1/11 comunicate separatamente (v. Allegato 1, lettera B). Le au-

torità fiscali non le deducono dal reddito da attività indipendente – contrariamente ai contributi personali correnti (v. N. 4024).

4026 Per contro, i versamenti personali ad altre forme ricono-1/11 sciute di previdenza (3o pilastro) costituiscono sempre

spese che rientrano nella sfera privata e non possono quindi essere considerati, per la determinazione del reddito nonché per l’imposta federale diretta, quale spesa autorizzata dall’uso commerciale.

1/11 dd) Perdite commerciali

4027 Possono essere dedotte dal reddito lordo solo le perdite 1/11 commerciali subite e contabilizzate nell’anno di contribu-

zione corrispondente e in quello immediatamente precedente (art. 18 cpv. 1bis OAVS). Contrariamente a quanto previsto nel diritto fiscale, non è ammessa una compensazione delle perdite più estesa. Le autorità fiscali comunicano quindi alla cassa di compensazione il reddito da attività indipendente senza la compensazione delle perdite dell’anno precedente. Se il contribuente subisce perdite nell’anno di contribuzione, va indicato un reddito negativo e non un reddito di 0 franchi.

1/11 ee) Contributi personali AVS/AI/IPG

4028 Vanno indicati i redditi senza aggiungere i contributi perso-1/14 nali versati all’AVS, all’AI e alle IPG (art. 33 cpv. 1 lett. d e f

LIFD).

4028.1 La cassa di compensazione effettua il computo in percen-1/15 tuale senza tenere conto della deduzione fiscale, a meno

che l’autorità fiscale non confermi esplicitamente che non

154

sono stati dedotti contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito218.

1/11 ff) Altre deduzioni fiscali

4029 Fatta eccezione per la deduzione di versamenti personali 1/11 effettuati nel 2° pilastro (v. N. 4024), non sono ammesse

altre deduzioni. Bisogna quindi indicare sempre il reddito senza queste altre deduzioni.

1/11 b) Capitale proprio investito nell’azienda

4030 Si deve indicare il capitale proprio investito nell’azienda alla 1/11 fine dell’anno d’esercizio.

4031 Nel calcolo del capitale proprio investito nell’azienda non si 1/11 deve tenere conto delle partecipazioni dichiarate quali so-

stanza commerciale secondo l’art. 18 cpv. 2 LIFD né dei debiti che ne risultano.

4032 Le autorità fiscali del Cantone di domicilio sono competenti 1/11 anche per la comunicazione di parti della sostanza che si

trovano fuori Cantone.

4033 Va indicato anche il capitale proprio investito in aziende o 1/11 in stabilimenti all’estero.

4034 La valutazione del capitale proprio investito nell’azienda è 1/11 effettuata ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 OAVS tenendo conto

dei valori di ripartizione intercantonali. La valutazione determinante per le imposte si applica anche all’AVS.

218 13 dicembre 2013 Sélection de l’OFAS – n. 43 DTF 139 V 537

155

4035 Inoltre, si deve osservare quanto segue:

1/11 – il valore di immobili è calcolato convertendo i valori uffi-

ciali tenendo conto dei valori di ripartizione intercantonali;

4036 – per principio il bestiame dev’essere stimato secondo le 1/11 regole della Conferenza svizzera delle imposte. Se la

tassazione cantonale si discosta solo in modo irrilevante da queste regole, le autorità fiscali possono fondarsi su questa tassazione.

1/11 1.6 Comunicazioni fiscali per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

4037 Per la determinazione e la fissazione dei contributi dei la-1/12 voratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i con-

tributi si applicano le stesse regole valide per i contributi dei lavoratori indipendenti. Tuttavia, si applica l’aliquota di contribuzione determinante per i contributi salariali e i lavoratori tenuti al pagamento dei contributi sono assoggettati all’assicurazione contro la disoccupazione e affiliati a una cassa di compensazione per assegni familiari (art. 6 LAVS e art. 16 OAVS).

4038 I N. 4012 segg. si applicano per analogia.

1/12

4038.1 In caso di accordi secondo l’art. 21 cpv. 2 R 987/2009 non 1/16 si richiedono comunicazioni fiscali.

1/11 1.7 Persone senza attività lucrativa

4039 La comunicazione fiscale deve contenere i dati concernenti 1/11 la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita

(senza le rendite AVS e AI svizzere) e le eventuali rendite transitorie (v. Allegato 1, lettera B), ossia prestazioni periodiche versate dal datore di lavoro in seguito alla cessazione dei rapporti di lavoro fino al raggiungimento dell’età di riferimento (v. N. 2070 seg.).

156

1/11 a) Sostanza

1/11 aa) Giorno di riferimento

4040 Si deve comunicare la sostanza all’ultimo giorno del pe-1/11 riodo fiscale (31.12) o al giorno di riferimento fissato dal di-

ritto fiscale,

1/11 bb) Importo

4041 Va comunicata la sostanza complessiva in Svizzera e 1/11 all’estero, per le persone sposate quella della coppia e per

le persone che vivono in unione domestica registrata la sostanza di entrambi i partner.

4042 Il valore di immobili risulta dalla conversione, affinché siano 1/11 paragonabili, dei valori ufficiali mediante i valori di riparti-

zione stabiliti dai Cantoni per l’imposizione intercantonale (art. 29 cpv. 3 OAVS).

1/11 b) Reddito conseguito in forma di rendita

1/11 aa) Nozione

4043 La nozione di reddito conseguito in forma di rendita dev’es-1/11 sere intesa in senso lato. Ad essere importante non è il

fatto che le prestazioni presentino più o meno le caratteristiche di una rendita, ma che contribuiscano al mantenimento dell’assicurato.

4044 Fanno parte del reddito in forma di rendita le prestazioni 1/16 periodiche conseguite in Svizzera e all’estero che non pro-

vengono da un’attività lucrativa della persona soggetta a contributi né costituiscono un provento dalla sostanza. Tuttavia, i redditi da attività lucrativa non soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione svizzera della moglie/del marito o della/del partner registrata/o fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita del marito/della moglie o

157

del/della partner registrato/a e vanno quindi comunicati – se sono noti.

4045 Non vanno indicate né le rendite AVS né le rendite AI.

1/11

1/11 bb) Importo

4046 Bisogna indicare in ogni caso il reddito effettivo conseguito 1/11 in forma di rendita nel periodo di calcolo annuale dell’AVS.

Non si deve procedere ad una conversione.

4047 Va indicato il reddito lordo conseguito in forma di rendita e 1/11 non l’importo imponibile.

1/11 1.8 Comunicazioni relative al reddito di contribuenti

per cui le casse di compensazione non hanno in-

viato alcuna richiesta

4048 Se le autorità fiscali non ricevono da nessuna cassa di 1/11 compensazione la richiesta di comunicazione fiscale per un

contribuente di cui si potrebbe determinare il reddito da attività indipendente esercitata a titolo principale o accessorio conformemente all’art. 23 OAVS, queste autorità devono comunque compilare una comunicazione su questo reddito, che va contrassegnata con l’annotazione «tipo di comunicazione 2».

4049 Si devono compilare comunicazioni spontanee («tipo di co-1/11 municazione 2») in particolare per gli utili di capitale che

non sono direttamente connessi con la cessazione dell’attività lucrativa.

4050 A questo proposito si deve verificare che siano compilate 1/11 comunicazioni spontanee («tipo di comunicazione 2») an-

che per gli assicurati che hanno raggiunto l’età di riferimento (N. 2070 seg.) e che esercitano ancora un’attività lucrativa.

158

4051 Per ciò che riguarda i redditi di poco conto provenienti da 1/11 attività indipendenti esercitate a titolo accessorio, si veda il

N. 4023.

1/11 1.9 Comunicazioni in caso di procedura di reclamo d’imposte arretrate

4052 Se un reddito da attività lucrativa, fino a quel momento sco-1/11 nosciuto al fisco, è stato scoperto in seguito a una proce-

dura di reclamo d’imposte arretrate, le autorità fiscali devono comunicare alla cassa competente l’ammontare di questi fattori di reddito oggetto del reclamo. Le comunicazioni in caso di procedura di reclamo d’imposte arretrate vanno indicate come tali («tipo tassazione 5»).

1/11 1.10 Comunicazioni urgenti richieste dalla cassa di compensazione

4053 Se la cassa di compensazione non può aspettare che le 1/11 giunga la comunicazione fiscale per fissare definitivamente

i contributi (p. es. in caso di procedura concordataria o di apertura del fallimento), essa richiede immediatamente una comunicazione urgente («tipo di comunicazione 8») presso la competente autorità fiscale.

1/11 1.11 Richiesta della cassa di compensazione in attesa di una comunicazione fiscale

4054 Di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato 1/11 mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla

fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tas-

159

sazione fiscale o la tassazione consecutiva a una procedura di reclamo d’imposte arretrate determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS).

4055 Se, al fine di rispettare il termine di prescrizione, la cassa di 1/11 compensazione chiede informazioni alle autorità fiscali, in

quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione fiscale richiesta, e la tassazione fiscale non è ancora passata in giudicato, le autorità fiscali devono informarla («tipo di tassazione 11»).

1/11 1.12 Trasmissione delle comunicazioni fiscali

4056 La comunicazione fiscale deve essere inviata in versione 1/11 elettronica (formato XML) alla cassa di compensazione che

ne ha fatto la richiesta.

4057 Nelle comunicazioni fiscali vanno indicati:

1/11 – la data della tassazione (data della valutazione del red-

dito);

– il tipo di tassazione (v. Allegato 1 lettera A);

– il tipo di comunicazione (v. Allegato 1 lettera A);

– il contribuente (dati personali e basi di calcolo);

– i dati da comunicare (v. Allegato 1 lettera B):

– il coniuge o il partner registrato (dati personali e basi di calcolo di un eventuale coniuge o partner);

– i dati concernenti il coniuge o il partner registrato e

– eventuali osservazioni (v. N. 4004 e 4017).

Se le casse di compensazione hanno convenuto con le autorità fiscali competenti che vengano forniti altri dati “opzionali”, anche questi ultimi devono essere trasmessi.

4058 Le comunicazioni fiscali possono essere trasmesse alla 1/11 cassa di compensazione solo dopo che la tassazione fi-

scale determinante è cresciuta in giudicato.

4059 Le comunicazioni devono essere inviate man mano alla 1/11 cassa di compensazione. Le comunicazioni fiscali incom-

plete (v. N. 4057) non possono essere inviate.

160

1/11 1.13 Rettifica e modifica della comunicazione

4060 Se la comunicazione fiscale è manifestamente errata, la 1/11 cassa di compensazione prende contatto con l’autorità fi-

scale competente.

4061 Se la tassazione è rettificata dopo che la comunicazione fi-1/11 scale è già stata trasmessa alla cassa di compensazione,

le autorità fiscali devono provvedere a indirizzare una comunicazione complementare di rettifica alla cassa.

4062 Le comunicazioni di rettifica sono contrassegnate con l’an-

notazione «tipo di comunicazione 4».

1/11 1.14 Assistenza amministrativa nei confronti delle au-

torità fiscali

4063 Le autorità fiscali che, per le imposte dirette, hanno biso-1/11 gno d’informazioni in possesso degli organi dell’AVS de-

vono indirizzare una domanda scritta alla cassa di compensazione competente per il contribuente (art. 50a cpv. 1 lett. e cifra 5 LAVS). Se ignorano quale sia la cassa di compensazione competente, rimettono la domanda alla cassa di compensazione del luogo di domicilio. La cassa fornisce solo le informazioni già in suo possesso. Essa trasmette eventualmente la domanda alla cassa competente.

1/11 1.15 Indennità per le comunicazioni delle autorità fi-

scali cantonali

4064 Dal 2011 le autorità fiscali cantonali che trasmettono le co-1/11 municazioni fiscali tramite la piattaforma elettronica di

scambio di dati (PSD) basata su Sedex ricevono per ogni anno contributivo un’indennità per ogni assicurato esercitante un’attività lucrativa indipendente, per ogni assicurato senza attività lucrativa che versa un importo superiore al contributo minimo e per ogni lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (art. 27 cpv. 4 OAVS).

161

4065 L’indennità ammonta a 7 franchi.

1/11

4066 L’UFAS calcola l’indennità spettante a ogni autorità fiscale 1/11 sulla base dei dati statistici.

4067 Il Fondo AVS versa alle autorità fiscali cantonali le inden-1/11 nità dovute per l’anno contributivo in questione entro il

30 giugno dell’anno seguente.

1/11 1.16 Entrata in vigore

4068 La nuova regolamentazione entra in vigore il 1° gen-1/11 naio 2011 e sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio

2001.

4069– soppressi

4070

1/18

162

A. Elenco dei numeri utilizzati e nella procedura di comunica-

zione

1/11

Tipo di comunica-

zione:

1 Comunicazione fiscale normale

2 Comunicazione spontanea (alla cassa di

compensazione cantonale)

4 Comunicazione di rettifica (nuova tassazione) 8 Comunicazione urgente

Tipo di tassazione:

1 Tassazione dell’imposta federale diretta 2 Tassazione cantonale

3 Dichiarazione fiscale controllata

4 Tassazione d’ufficio

5 Comunicazione consecutiva a una procedura

di reclamo d’imposte arretrate

11 Senza tassazione (solo in caso di comunica-

zione urgente e diffida)

163

B. Dati che vanno comunicati alle autorità fiscali

1/11

I seguenti dati costituiscono la parte obbligatoria della dichiarazione fiscale:

Campo Descrizione

Reddito dei lavoratori Reddito netto da attività lucrativa dipenesercitanti un’attività lu- dente secondo il certificato di salario alcrativa dipendente lestito dal datore di lavoro estero senza

le deduzioni sociali. I redditi dell’attività principale e di quella accessoria vanno addizionati.

Reddito dei lavoratori Reddito determinante per l’AVS da attiesercitanti un’attività lu- vità lucrativa indipendente svolta a titolo crativa indipendente principale e/o accessorio senza aggiun-

gere i contributi personali AVS/AI/IPG. I redditi dell’attività principale e di quella accessoria vanno addizionati.

Reddito conseguito in Reddito determinante conseguito in forma di rendita forma di rendita per le persone senza

attività lucrativa senza le rendite AVS e AI svizzere

Capitale Capitale proprio investito nell’azienda

Sostanza Importo della sostanza soggetta a con-

tribuzione per le persone senza attività lucrativa

Redditi disponibili con- Sono disponibili redditi conseguiti seguiti all’estero all’estero? (sì/no)?

Riscatto LPP Riscatto LPP (va comunicato l’importo

totale; eventuali adeguamenti, ad es. il dimezzamento dell’importo, vengono apportati dalle casse di compensazione)

Rendita transitoria Prestazioni periodiche del datore di la-

voro versate fino al raggiungimento dell’età di rifermento in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro

164

C. Delimitazione tra reddito da attività indipendente e salario determinante in casi speciali (Art. 5 e 9 LAVS; art. 6–8 e 17–25 OAVS; DSD; DRC) 1/17

soppresso

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.03 i

165

2. Elenco degli istituti che effettuano il conteggio con la cassa di compensazione cantonale per tutti i loro ospiti

(v. N. 2054)

1/26

Appenzello Esterno Kantonale Strafanstalt Gmünden, Niederteufen

Argovia Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Lenzburg

Basilea-Campagna Massnahmenzentrum für junge Erwachsene

Arxhof, Niederdorf

Erlenhof, Reinach

Arbeiterkolonie Dietisberg, Läufelfingen

Berna Etablissements de Hindelbank, Hindelbank

Etablissements de Saint-Jean, Le Landeron Etablissement de Thorberg, Krauchthal Etablissements de Witzwil, Champion Prison régionale de Berthoud, Berthoud

Friburgo Etablissements de Bellechasse, Sugiez

Grigioni Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis

Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez, Cazis

Lucerna Strafanstalt Wauwilermoos, Egolzwil

Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof, Kriens

Neuchâtel Etablissement d'exécution des peines de

Bellevue, Gorgier

Etablissement de détention la promenade, La Chaux-de-Fonds

San Gallo Strafanstalt Saxerriet, Salez

Massnahmenzentrum Bitzi, Mosnang

Soletta Justizvollzugsanstalt Solothurn, Deitingen

Vallese Pénitencier cantonal, Sion

Pénitencier de Crêtelongue, Granges

Maison d’éducation de Pramont, Granges

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal 1 gennaio 2008 | Stato: 1 gennaio 2026 | 2T318.102.03 i DIN

166

Vaud Etablissements de la plaine de l’Orbe, Orbe

Fondation Vaudoise de Probation, Losanna Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », Palézieux Etablissement de la Tuilière, Lonay

Zugo Kantonale Strafanstalt, Zugo

Interkantonale Strafanstalt Bostadel, Menzingen

Zurigo Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf

167

3. Autorità cantonali competenti per l’esame delle richieste di condono dei contributi

(art. 32 OAVS)

1/26

Appenzello Esterno Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Appenzello Interno Sozialamt

Argovia Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuch-

stellers

Basilea Campagna Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Basilea Città Ausgleichskasse Basel-Stadt

Berna Gemeinderat des Wohnsitzes des Versi-

cherten / Conseil municipal du domicile de l’assuré

Friburgo Gemeinderat / Conseil communal

Ginevra Caisse cantonale genevoise de compensation

AVS

Giura Conseil communal du domicile de l’assuré Glarona Ausgleichskasse des Kantons Glarus

Grigioni Vorstand der Wohnsitzgemeinde

Lucerna Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes Neuchâtel Caisse cantonale neuchâteloise de compen-

sation

Nidvaldo Amt für Asyl

Obvaldo Einwohnergemeinderat

San Gallo Politische Gemeinde

Sciaffusa Kantonale Ausgleichskasse

Soletta Ausgleichskasse des Kantons Solothurn Svitto Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde Ticino Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

168

Turgovia Ausgleichskasse des Kantons Thurgau

Uri Urner Sozialdienste

Vallese Gemeinderat der Wohnortsgemeinde des

Versicherten / Conseil communal du domicile de l’assuré

Vaud Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS

Zugo Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Zurigo Città di Zurigo: Dienstabteilung Support So-

zialdepartement

Città di Winterthur: Soziale Dienste Winterthur

Altri lavoratori indipendenti: cassa di compepensazione competente

Altre persone senza attività lucrativa: Ausgleichkasse Zürich

169

4. Soppresso 1/17

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.03 i

170

5. Obbligo contributivo delle persone sposate e delle persone che vivono in unione domestica registrata

Tutti i casi riguardano coppie in cui entrambi i coniugi o entrambi i partner registrati non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento.

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucra- senza attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo tiva/pagamento del doppio tiva/il contributo minimo è come una persona senza attività del contributo minimo raggiunto, ma non il doppio di lucrativa in base al calcolo com-Partner B quest’ultimo parativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno

esercitante un’atti- Per A e B i contributi Per A e B i contributi I contributi di A sono Per A i contributi sono prevità lucrativa/ paga- sono prelevati sul sono prelevati sul red- considerati pagati levati sul reddito provemento del doppio reddito proveniente dito proveniente dalla (art. 3 cpv. 3 lett. a niente dalla sua attività ludel contributo mi- dalla loro attività lu- loro attività lucrativa LAVS). crativa (art. 4 cpv. 1

nimo crativa (art. 4 cpv. 1 (art. 4 cpv. 1 LAVS). LAVS).

LAVS). I contributi come una persona senza attività lucrativa dovuti da A sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Per B i contributi sono Per B i contributi sono preprelevati sul reddito levati sul reddito proveproveniente dalla sua niente dalla sua attività luattività lucrativa (art. 4 crativa (art. 4 cpv. 1

cpv. 1 LAVS). LAVS).

171

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucra- senza attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo tiva/pagamento del doppio tiva/il contributo minimo è come una persona senza attività del contributo minimo raggiunto, ma non il doppio di lucrativa in base al calcolo com-Partner B quest’ultimo parativo in caso di occupazione

non durevolmente esercitata a tempo pieno

esercitante un’atti- Per A e B i contributi Per A e B i contributi A deve versare contri- A deve versare contributi vità lucrativa/il con- sono prelevati sul sono prelevati sul red- buti quale persona come una persona senza tributo minimo è reddito proveniente dito proveniente dalla senza attività lucrativa attività lucrativa determiraggiunto, ma non il dalla loro attività lu- loro attività lucrativa determinati sulla base nati sulla base della metà doppio di quest’ul- crativa (art. 4 cpv. 1 (art. 4 cpv. 1 LAVS). della metà della so- della sostanza e del redtimo LAVS). stanza e del reddito dito conseguito in forma di

conseguito in forma di rendita dei coniugi o dei rendita dei coniugi o dei partner registrati (art. 10 partner registrati cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 (art. 10 cpv. 1 e 3 cpv. 4 OAVS).

LAVS, art. 28 cpv. 4 A può chiedere però che i OAVS). contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).

Per B i contributi sono Per B i contributi sono preprelevati sul reddito levati sul reddito proveproveniente dalla sua niente dalla sua attività luattività lucrativa (art. 4 crativa (art. 4 cpv. 1 cpv. 1 LAVS). LAVS).

172

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucra- senza attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo tiva/pagamento del doppio tiva/il contributo minimo è come una persona senza attività del contributo minimo raggiunto, ma non il doppio di lucrativa in base al calcolo com-Partner B quest’ultimo parativo in caso di occupazione

non durevolmente esercitata a tempo pieno

senza attività lucra- Per A i contributi Per A i contributi sono A e B devono versare A e B devono versare contiva sono prelevati sul prelevati sul reddito contributi quali persone tributi come e/o quali per-

reddito proveniente proveniente dalla sua senza attività lucrativa sone senza attività lucradalla sua attività lu- attività lucrativa (art. 4 determinati per ognuno tiva determinati per crativa (art. 4 cpv. 1 cpv. 1 LAVS). sulla base della metà ognuno sulla base della LAVS). B deve versare contri- della sostanza e del metà della sostanza e del I contributi di B sono buti quale persona reddito conseguito in reddito conseguito in considerati pagati senza attività lucrativa forma di rendita dei co- forma di rendita dei co-(art. 3 cpv. 3 lett. a determinati sulla base niugi o dei partner regi- niugi o dei partner regi-LAVS). della metà della so- strati (art. 10 cpv. 1 e 3 strati (art. 10 cpv. 1 e 3 stanza e del reddito LAVS, art. 28 cpv. 4 LAVS, art. 28 cpv. 4 conseguito in forma di OAVS). OAVS).

rendita dei coniugi o A può chiedere però che i dei partner registrati contributi pagati sul red-(art. 10 cpv. 1 e 3 dito proveniente dalla LAVS, art. 28 cpv. 4 sua attività lucrativa ven-OAVS). gano computati (art. 30 OAVS).

173

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucra- senza attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo tiva/pagamento del doppio tiva/il contributo minimo è come una persona senza attività del contributo minimo raggiunto, ma non il doppio di lucrativa in base al calcolo com-Partner B quest’ultimo parativo in caso di occupazione

non durevolmente esercitata a tempo pieno

soggetto all’obbligo Per A i contributi sono Per A i contributi sono A e B devono versare A e B devono per principio contributivo come prelevati sul reddito prelevati sul reddito pro- contributi come e/o quali versare contributi come e/o una persona senza proveniente dalla sua veniente dalla sua atti- persone senza attività lu- quali persone senza attività attività lucrativa in attività lucrativa (art. 4 vità lucrativa (art. 4 crativa determinati per lucrativa determinati per base al calcolo com- cpv. 1 LAVS). cpv. 1 LAVS). ognuno sulla base della ognuno sulla base della parativo in caso di Per B i contributi sono B deve versare contri- metà della sostanza e metà della sostanza e del occupazione non prelevati sul reddito buti quale persona del reddito conseguito in reddito conseguito in forma durevolmente eser- proveniente dalla sua senza attività lucrativa forma di rendita dei co- di rendita dei coniugi o dei citata a tempo pieno attività lucrativa (art. 4 determinati sulla base niugi o dei partner regi- partner registrati (art. 10

cpv. 1 LAVS). della metà della so- strati (art. 10 cpv. 1 e 3 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 stanza e del reddito LAVS, art. 28 cpv. 4 cpv. 4 OAVS).

conseguito in forma di OAVS).

rendita dei coniugi o dei

partner registrati (art. 10

cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28

cpv. 4 OAVS).

I contributi come una B può chiedere però B può chiedere però che A e B possono chiedere persona senza attività che i contributi pagati i contributi pagati sul però che i contributi pagati lucrativa dovuti da B sul reddito proveniente reddito proveniente dalla sul reddito proveniente quale persona senza dalla sua attività lucra- sua attività lucrativa ven- dalla loro attività lucrativa attività lucrativa sono tiva vengano computati gano computati (art. 30 vengano computati (art. 30 considerati pagati (art. 30 OAVS). OAVS). OAVS).

(art. 3 cpv. 3 lett. a

LAVS).

174

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pa- esercitante un’attività lucrativa/il con- soggetto all’obbligo contributivo come gamento del doppio del contributo tributo minimo è raggiunto, ma non il una persona senza attività lucrativa in minimo doppio di quest’ultimo base al calcolo comparativo in caso di Partner B occupazione non durevolmente eserci-

tata a tempo pieno

collabora Per A (che gestisce l’azienda) Per A (che gestisce l’azienda) i I.1 A e B devono per principio nell’azienda del part- i contributi sono prelevati sul contributi sono prelevati sul versare contributi come e/o quali ner senza ricevere reddito proveniente dalla sua reddito proveniente dalla sua persone senza attività lucrativa un salario in contanti attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 determinati per ognuno sulla

LAVS). LAVS). base della metà della sostanza e I contributi di B sono conside- B deve versare contributi quale del reddito conseguito in forma di rati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b persona senza attività lucrativa rendita dei coniugi o dei partner LAVS). determinati sulla base della registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 metà della sostanza e del red- LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

dito conseguito in forma di ren- A può chiedere però che i contridita dei coniugi o dei partner re- buti pagati sul reddito provegistrati (art. 10 cpv. 1 e 3 niente dalla sua attività lucrativa LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). vengano computati (art. 30 OAVS).

II.2 Se A (che gestisce l’azienda) ha pagato contributi sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo, i contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).

1 I. = principio: il partner A e il partner B devono versare contributi come persone senza attività lucrativa.

2 II. = situazione del partner B se il partner A ha versato il doppio del contributo minimo.

175

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pa- esercitante un’attività lucrativa/il con- soggetto all’obbligo contributivo come gamento del doppio del contributo tributo minimo è raggiunto, ma non il una persona senza attività lucrativa in minimo doppio di quest’ultimo base al calcolo comparativo in caso di Partner B occupazione non durevolmente eserci-

tata a tempo pieno

collabora Per A (che gestisce l’azienda) Per A (che gestisce l’azienda) i I.3 A e B devono per principio nell’azienda del part- i contributi sono prelevati sul contributi sono prelevati sul versare contributi come persone ner e riceve un sala- reddito proveniente dalla sua reddito proveniente dalla sua senza attività lucrativa determirio in contanti/il con- attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 nati per ognuno sulla base della tributo minimo non è LAVS). LAVS). metà della sostanza e del reddito raggiunto conseguito in forma di rendita dei

B versa i contributi prelevati B versa i contributi prelevati sul coniugi o dei partner registrati sul suo salario in contanti suo salario in contanti (art. 4 (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS). cpv. 4 OAVS).

LAVS).

B deve versare contributi come A e B possono chiedere però che B non è più tenuto a versare una persona senza attività lu- i contributi pagati sul reddito procontributi come una persona crativa determinati sulla base veniente dalla loro attività lucrasenza attività lucrativa (art. 3 della metà della sostanza e del tiva/salario in contanti vengano cpv. 3 lett. a e b LAVS). reddito conseguito in forma di computati (art. 30 OAVS).

rendita dei coniugi o dei partner

registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 II.4 Se A (che gestisce l’azienda) LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). ha pagato contributi sul reddito proveniente dalla sua attività lu-B può chiedere però che i con- crativa pari almeno al doppio del tributi pagati sul suo salario in contributo minimo, i contributi di contanti vengano computati B sono considerati pagati (art. 3 (art. 30 OAVS). cpv. 3 lett. b LAVS).

176

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pa- esercitante un’attività lucrativa/il con- soggetto all’obbligo contributivo come gamento del doppio del contributo tributo minimo è raggiunto, ma non il una persona senza attività lucrativa in minimo doppio di quest’ultimo base al calcolo comparativo in caso di Partner B occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno

B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).

B non è più tenuto a versare contributi come una persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).

3 I. = principio: il partner A e il partner B devono versare contributi come persone senza attività lucrativa.

4 II. = situazione del partner B se il partner A ha versato il doppio del contributo minimo.

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.03 i

177

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pa- esercitante un’attività lucrativa/il con- soggetto all’obbligo contributivo come gamento del doppio del contributo tributo minimo è raggiunto, ma non il una persona senza attività lucrativa in minimo doppio di quest’ultimo base al calcolo comparativo in caso di Partner B occupazione non durevolmente eserci-

tata a tempo pieno

collabora Per A e B i contributi sono Per A (che gestisce l’azienda) i A deve per principio versare connell’azienda del part- prelevati sul reddito della loro contributi sono prelevati sul tributi come una persona senza ner e riceve un sala- attività lucrativa/salario in con- reddito proveniente dalla sua attività lucrativa determinati sulla rio in contanti/il con- tanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 base della metà della sostanza e tributo minimo è rag- cpv. 3 LAVS). LAVS). del reddito conseguito in forma di giunto, ma non il rendita dei coniugi o dei partner doppio di quest’ul- Per B i contributi sono prelevati registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 timo sul reddito proveniente dalla LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

sua attività lucrativa/salario in

contanti. A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).

I contributi di B sono prelevati sul suo salario in contanti.

178

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pa- esercitante un’attività lucrativa/il con- soggetto all’obbligo contributivo come gamento del doppio del contributo tributo minimo è raggiunto, ma non il una persona senza attività lucrativa in minimo doppio di quest’ultimo base al calcolo comparativo in caso di Partner B occupazione non durevolmente eserci-

tata a tempo pieno

collabora Per A e B i contributi sono Per A e B i contributi sono pre- Per A i contributi sono prelevati nell’azienda del part- prelevati sul reddito dalla loro levati sul reddito dalla loro atti- sul reddito dalla sua attività lucraner e riceve un sala- attività lucrativa/salario in con- vità lucrativa/salario in contanti tiva (art. 4 cpv. 1 LAVS).

rio in contanti/paga- tanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3

mento del doppio del cpv. 3 LAVS). LAVS). I contributi di A come una percontributo minimo sona senza attività lucrativa sono

considerati pagati (art. 5 cpv. 3 lett. a LAVS).

I contributi di B sono prelevati sul suo salario in contanti (art. 5 cpv. 3 LAVS).

179

Tutti i casi riguardano coppie sposate o di partner registrati in cui uno dei coniugi o partner registrati ha già raggiunto l’età di riferimento. L’assicurato in questione può, a determinate condizioni, rinunciare all’applicazione della franchigia per i beneficiari di rendita e versare i contributi sulla totalità del suo reddito da lavoro (v. la CER).

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucrativa/il senza attività lucrativa

età tiva/pagamento del doppio del doppio del contributo minimo non è

di riferimento contributo minimo raggiunto

Partner B

esercitante un’attività lucra- Per A i contributi sono pre- Per A i contributi sono prele- A non è tenuto a versare i tiva/pagamento del doppio levati sul reddito da attività vati sul reddito da attività lu- contributi (art. 3 cpv. 1bis del contributo minimo lucrativa eccedente crativa eccedente la franchi- LAVS).

la franchigia (art. 4 LAVS, gia (art. 4 LAVS, art. 6quater

art. 6quater OAVS). OAVS).

Per B i contributi sono pre- Per B i contributi sono prele- Per B i contributi sono prelelevati sul reddito prove- vati sul reddito proveniente vati sul reddito proveniente niente dalla sua attività lu- dalla sua attività lucrativa dalla sua attività lucrativa crativa (art. 4 cpv. 1 (art. 4 cpv. 1 LAVS). (art. 4 cpv. 1 LAVS).

LAVS).

180

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucrativa/il senza attività lucrativa

età tiva/pagamento del doppio del doppio del contributo minimo non è

di riferimento contributo minimo raggiunto

Partner B

esercitante un’attività lucra- Per A i contributi sono pre- Per A i contributi sono prele- A non è tenuto a versare i tiva/il contributo minimo è rag- levati sul reddito da attività vati sul reddito da attività lu- contributi (art. 3 cpv. 1bis giunto, ma non il doppio lucrativa eccedente la fran- crativa eccedente la franchi- LAVS).

di quest’ultimo chigia (art. 4 LAVS, gia (art. 4 LAVS, art. 6quater

art. 6quater OAVS). OAVS).

Per B i contributi sono pre- Per B i contributi sono prele- Per B i contributi sono prelelevati sul reddito prove- vati sul reddito proveniente vati sul reddito proveniente niente dalla sua attività lu- dalla sua attività lucrativa dalla sua attività lucrativa crativa (art. 4 cpv. 1 (art. 4 cpv. 1 LAVS). (art. 4 cpv. 1 LAVS).

LAVS).

181

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucrativa/il senza attività lucrativa

età tiva/pagamento del doppio del doppio del contributo minimo non è

di riferimento contributo minimo raggiunto

Partner B

senza attività lucrativa Per A i contributi sono pre- Per A i contributi sono prele- A non è tenuto a versare i levati sul reddito da attività vati sul reddito da attività lu- contributi (art. 3 cpv. 1bis lucrativa eccedente la fran- crativa eccedente la franchi- LAVS).

chigia (art. 4 LAVS, gia (art. 4 LAVS, art. 6quater

art. 6quater OAVS). OAVS).

I contributi di B sono consi- B deve versare contributi B deve versare contributi derati pagati (art. 3 cpv. 3 quale persona senza attività quale persona senza attività lett. a e 3 cpv. 4 lett. b lucrativa determinati sulla lucrativa determinati sulla LAVS). base della metà della so- base della metà della so-

stanza e del reddito conse- stanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei guito in forma di rendita dei coniugi o dei partner registrati coniugi o dei partner regi-(art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, strati (art. 10 cpv. 1 e 3 art. 28 cpv. 4 OAVS). LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

182

Partner A esercitante un’attività lucra- esercitante un’attività lucrativa/il senza attività lucrativa

età tiva/pagamento del doppio del doppio del contributo minimo non è

di riferimento contributo minimo raggiunto

Partner B

senza attività lucrativa in base Per A i contributi sono pre- Per A i contributi sono prele- A non è tenuto a versare i al calcolo comparativo in caso levati sul reddito da attività vati sul reddito da attività lu- contributi (art. 3 cpv. 1bis di occupazione non durevol- lucrativa eccedente la fran- crativa eccedente la franchi- LAVS).

mente esercitata a tempo chigia (art. 4 LAVS, gia (art. 4 LAVS, art. 6quater

pieno art. 6quater OAVS). OAVS).

I contributi di B sono consi- B deve versare contributi B deve versare contributi derati pagati (art. 3 cpv. 3 come una persona senza atti- come una persona senza atlett. a e 3 cpv. 4 lett. b vità lucrativa determinati sulla tività lucrativa determinati LAVS). base della metà della so- sulla base della metà della stanza e del reddito conse- sostanza e del reddito conguito in forma di rendita dei seguito in forma di rendita coniugi o dei partner registrati dei coniugi o dei partner regi-(art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, strati (art. 10 cpv. 1 e 3 art. 28 cpv. 4 OAVS). LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

B può chiedere però che i B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS). (art. 30 OAVS).

183

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pagamento del esercitante un’attività lucrativa/il doppio del contrietà doppio del contributo minimo buto minimo non è raggiunto

di riferimento

Partner B

collabora nell’azienda del partner Per A (che gestisce l’azienda) i contributi Per A (che gestisce l’azienda) i contributi senza ricevere un salario in contanti sono prelevati sul reddito da attività lu- sono prelevati sul reddito da attività lucra-

crativa eccedente la franchigia (art. 4 tiva eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, LAVS, art. 6quater OAVS). art. 6quater OAVS).

I contributi di B sono considerati pagati B deve versare contributi come una per-(art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b sona senza attività lucrativa determinati LAVS). sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

184

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pagamento del esercitante un’attività lucrativa/il doppio del contrietà doppio del contributo minimo buto minimo non è raggiunto

di riferimento

Partner B

collabora nell’azienda del partner e Per A (che gestisce l’azienda) i contributi Per A (che gestisce l’azienda) i contributi riceve un salario in contanti/il contri- sono prelevati sul reddito da attività lu- sono prelevati sul reddito da attività lucrabuto minimo non è raggiunto crativa eccedente la franchigia (art. 4 tiva eccedente la franchigia (art. 4 LAVS,

LAVS, art. 6quater OAVS). art. 6quater OAVS).

B versa i contributi prelevati sul suo sala- B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 rio in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS). LAVS).

I contributi di B sono considerati pagati B deve versare contributi quale persona (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b senza attività lucrativa determinati sulla LAVS). base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

B può chiedere però che i contributi pagati sul suo salario in contanti vengano computati (art. 30 OAVS).

185

Partner A esercitante un’attività lucrativa/pagamento del esercitante un’attività lucrativa/il doppio del contrietà doppio del contributo minimo buto minimo non è raggiunto

di riferimento

Partner B

collabora nell’azienda del partner e Per A (che gestisce l’azienda) i contributi Per A (che gestisce l’azienda) i contributi riceve un salario in contanti/il contri- sono prelevati sul reddito da attività lu- sono prelevati sul reddito da attività lucrabuto minimo è raggiunto, ma non il crativa eccedente la franchigia (art. 4 tiva eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, doppio di quest’ultimo LAVS, art. 6quater OAVS). art. 6quater OAVS).

B versa contributi prelevati sul suo sala- B versa contributi prelevati sul suo salario rio in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS). LAVS).

collabora nell’azienda del partner e Per A (che gestisce l’azienda) i contributi Per A (che gestisce l’azienda) i contributi riceve un salario in contanti/paga- sono prelevati sul reddito da attività lu- sono prelevati sul reddito da attività lucramento del doppio del contributo mi- crativa eccedente la franchigia (art. 4 tiva eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, nimo LAVS, art. 6quater OAVS). art. 6quater OAVS).

Per B i contributi sono prelevati sul red- Per B i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa/salario in dito dalla sua attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS). LAVS).

186

Tutti i casi riguardano coppie sposate o di partner registrati in cui entrambi i coniugi o partner registrati hanno raggiunto l’età di riferimento. Gli assicurati in questione possono, a determinate condizioni, rinunciare all’applicazione della franchigia per i beneficiari di rendita e versare i contributi sulla totalità del loro reddito da lavoro (v. la CER).

Partner A esercitante un’attività lucrativa senza attività lucrativa

età di riferimento

Partner B

età

di riferimento

esercitante un’attività lucrativa Per A e B i contributi sono prelevati sul A non è tenuto a versare i contributi reddito da attività lucrativa eccedente la (art. 3 cpv. 1bis LAVS).

franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater

OAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).

senza attività lucrativa Per A i contributi sono prelevati sul red- A e B non sono tenuti a versare i contridito da attività lucrativa eccedente la buti (art. 3 cpv. 1bis LAVS).

franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater

OAVS).

B non è tenuto a versare i contributi

(art. 3 cpv. 1bis LAVS).

187

Partner A esercitante un’attività lucrativa senza attività lucrativa età di riferimento

Partner B

età

di riferimento

collabora nell’azienda del partner Per A (che gestisce l’azienda) i contributi senza ricevere un salario in contanti sono prelevati sul reddito da attività lu-

crativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).

B non è tenuto a versare i contributi (art. 5 cpv. 3 lett. b LAVS).

collabora nell’azienda del partner e Per A (che gestisce l’azienda) i contributi riceve un salario in contanti sono prelevati sul reddito da attività lu-

crativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).

B paga i contributi sul suo salario in contanti nella misura in cui quest’ultimo supera la franchigia (art. 5 cpv. 3 lett. b LAVS), art. 6quater OAVS).

188

6. Esempi di calcolo comparativo

Esempio 1: attività a tempo parziale

1/25

Una coppia divorzia a marzo. In base alla sentenza di divorzio, all’ex moglie viene assegnata una pensione alimentare mensile di

3000 franchi a partire dal mese di aprile. Fino al divorzio essa ha ricevuto alimenti pari a 3500 franchi al mese. A partire dal mese di aprile lavora a tempo parziale (grado di occupazione: 20 %) e guadagna 800 franchi al mese. Al 31 dicembre la sua sostanza è di 1 000 000 franchi.

Osservazioni preliminari:

– Se l’ex marito avesse esercitato un’attività lucrativa e, nell’anno in questione, versato contributi per un importo pari almeno al doppio del contributo minimo (ovvero fr. 1060), i contributi dell’ex moglie sarebbero stati considerati pagati per l’intero anno (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. L’ex moglie è quindi tenuta a versare i contributi.

– Poiché l’attività è svolta al 20 per cento, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa:

Reddito da attività lucrativa da aprile a dicembre: 9 x 800 fr. = 7200 fr.

Contributi: 7200 fr. x 10,6 % = 763.20 fr.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

Per l’intero anno in cui è stato pronunciato il divorzio sono determinanti la sostanza individuale al 31 dicembre e il reddito conseguito nel corso dell’anno in forma di rendita (v. N. 2079):

• sostanza determinante: 1 000 000 fr.

• reddito determinante conseguito in forma

di rendita: 20 x 3 x 3500 fr. + 20 x 9 x 3000 fr.: 750 000 fr.

Base di calcolo: 1 750 000 fr.

189

Contributo dovuto secondo la tabella dei contributi: 3604 fr

c) Confronto

Metà dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 3604 fr. : 2 = 1802 fr.

Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa: 763.20 fr.

Calcolo comparativo: 1802 fr. > 763.20 fr. → L’ex moglie deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa.

190

Esempio 2: attività a tempo parziale

1/25

Una partner registrata diventa vedova a marzo. Il giorno del decesso la sostanza delle partner registrate ammontava a 1 milione di franchi e il loro reddito conseguito in forma di rendita a 10 000 franchi mensili. Dal decesso della partner, la partner superstite percepisce un reddito conseguito in forma di rendita di 5000 franchi mensili. Al 31 dicembre la sua sostanza ammonta a 200 000 franchi. Durante l’intero anno civile percepisce una retribuzione di 1000 franchi mensili per lo svolgimento di un’attività accessoria.

Osservazioni preliminari:

– Se la partner deceduta avesse esercitato un’attività lucrativa e versato nell’anno del decesso contributi per un importo pari almeno al doppio del contributo minimo (ovvero fr. 1060), i contributi della partner sarebbero stati considerati pagati (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. La partner è quindi tenuta a versare i contributi.

– Poiché l’attività svolta è accessoria, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa:

Reddito da attività lucrativa da gennaio a dicembre: 12 x 1000 fr. = 12 000 fr.

Contributi: 12 000 fr. x 10,6 % = 1272 fr.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa

(v. N. 2079):

1. Contributi da gennaio a marzo (giorno del decesso)

• ½ della sostanza delle partner al giorno

del decesso: 500 000 fr.

• ½ del reddito conseguito in forma

di rendita dalle partner

10 000 fr. : 2 x 12 x 20: 1 200 000 fr.

Base di calcolo: 1 700 000 fr.

191

Contributo mensile in base alla tabella: 291.50 fr.

Contributi per 3 mesi (3 x 291.50): 874.50 fr.

2. Contributi da aprile a dicembre (a partire dal mese seguente la

data del decesso)

• Sostanza della partner superstite

al 31 dicembre: 200 000 fr.

• Reddito conseguito in forma di rendita

dalla partner superstite:

5000 fr. x 12 x 20: 1 200 000 fr. Base di calcolo: 1 400 000 fr.

Contributo mensile in base alla tabella: 238.50 fr.

Contributi per 9 mesi (9 x 238.50): 2 146.50 fr.

Totale dei contributi dovuti come persona senza attività lu-

crativa: 874.50 fr. + 2146.50 fr. = 3021 fr.

c) Confronto

Metà dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 3021 fr. : 2 = 1510.50 fr.

Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa: 1272 fr.

Calcolo comparativo: 1510.50 fr. > 1272 fr.

→ La partner registrata deve pagare i contributi come per-

sona senza attività lucrativa.

192

Esempio 3: pensionamento anticipato

1/25

Una donna sessantenne sposata beneficia di un pensionamento anticipato dalla fine del mese di aprile. Dal mese di maggio riceve un reddito conseguito in forma di rendita di 10 000 franchi mensili. La sostanza della coppia ammonta a 400 000 franchi. Da gennaio ad aprile essa ha guadagnato 48 000 franchi (12 000 franchi mensili).

a) Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa:

48 000 fr. x 10,6 % = 5088 fr.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

Sono determinanti la metà della sostanza della coppia e la metà del reddito conseguito in forma di rendita dalla coppia durante l’anno di contribuzione:

(fr. 400 000 : 2) + (20 x 8 x fr. 10 000) : 2 =

200 000 fr. + 800 000 fr. = 1 000 000 fr.

Contributo annuo in base alla tabella: 2014 fr.

c) Confronto

Metà dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 2014 fr. : 2 = 1007 fr.

Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa: 5088 fr.

Calcolo comparativo: 1007 fr. < 5088 fr.

→ La donna è tenuta a versare i contributi come persona esercitante un’attività lucrativa.

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Esempio 4: attività a tempo parziale

1/25

Per tutto l’anno 2016 una donna nubile ha guadagnato 10 000 franchi con la sua attività indipendente di interprete. Dispone di una sostanza di 40 000 franchi e riceve una rendita di uno Stato estero di 1500 franchi mensili.

a) Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa:

10 000 fr. x 5,371 % = 537 fr.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

40 000 fr. + (20 x 12 x 1500 fr.) = 40 000 fr. + 360 000 fr.

= 400 000 fr.

Contributo annuo in base alla tabella: 742 fr.

c) Confronto

Metà dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 742 fr. : 2 = 371 fr.

Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa: 537 fr.

Calcolo comparativo: 371 fr. < 537 fr. → La donna è tenuta a versare i contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa.

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Esempio 5: raggiungimento dell’età di riferimento

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Ad agosto un uomo sposato raggiunge l’età di riferimento. Fino alla fine di maggio ha esercitato un’attività lucrativa e versato contributi per un importo di 3000 franchi. Al 31 dicembre la sostanza della coppia ammonta a 700 000 franchi. Non è percepito alcun reddito in forma di rendita.

Poiché il marito ha svolto un’attività lucrativa durante meno di sei mesi (3/4 della durata dell’obbligo contributivo di otto mesi), è considerato come persona non esercitante durevolmente un’attività lucrativa (v. N. 2037). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa:

3000 fr.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

Per il calcolo dei contributi dovuti dal coniuge come persona senza attività lucrativa è determinante la metà della sostanza della coppia, ossia 350 000 franchi.

In base alla tabella si ottiene un contributo mensile di 53 franchi.

Poiché il marito è tenuto a versare i contributi durante otto mesi, ossia meno di un anno, il contributo dovuto come persona senza attività lucrativa ammonta a 8 x 53 fr. = 424 franchi.

c) Confronto

Metà dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 424 fr. : 2 = 212 fr.

Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa: 3000 fr.

Calcolo comparativo: 212 fr. < 3000 fr.

→ L’uomo è tenuto a versare i contributi come persona eser-

citante un’attività lucrativa.

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Esempio 6: raggiungimento dell'età di riferimento

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Ad aprile un uomo in unione domestica registrata raggiunge l'età di riferimento. Per tutto l'anno lavora al 20 per cento e paga mensilmente contributi per un importo di 80 franchi. La sostanza della coppia al 31 dicembre ammonta a 2 000 000 franchi. La coppia non percepisce alcun reddito sotto forma di rendita.

Poiché l'assicurato in questione era occupato a meno del 50 per cento, l'attività lucrativa non è considerata come esercitata a tempo pieno (v. N. 2039). Pertanto occorre procedere a un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti sul reddito da attività lucrativa:

va tenuto conto solo dei contributi pagati sul reddito da attività lucrativa fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età di riferimento. L'assicurato ha versato 80 franchi di contributi per quattro mesi, dunque un totale di 320 fr.

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa:

è determinante la metà della sostanza della coppia, dunque 1 000 000 fr.

In base alla tabella si ottiene un contributo mensile di 167.80 fr.

Dato che l'obbligo contributivo era di quattro mesi, dunque inferiore a un anno, il contributo dovuto come persona senza attività lucrativa ammonterebbe a 4 x 167.80 fr. = 671.20 fr.

c) Confronto

Metà dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 671.20 fr. : 2 = 335.60 fr.

Contributi dovuti come persona esercitante un’attività lucrativa: 320 fr.

Calcolo comparativo: 335.60 fr. > 320 fr.

→ L'assicurato in questione è soggetto all'obbligo contribu-

tivo come una persona senza attività lucrativa.

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7. Soppresso 1/22

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2008 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.03 i