Supplemento 18 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Supplemento WSN N18 · 12 novembre 2025 · AVS · Versione 12

Supplemento 18 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN); valido dal 01.01.2026

In vigore

UFAS · WSN N18 · Italiano

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Supplemento 18 alle

Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-

denti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2026

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Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Nel presente supplemento vengono precisate e completate le prescrizioni sui punti seguenti:

- importo per il calcolo per l’aggiunta dei contributi, quando il reddito netto dopo deduzione di un lavoratore indipendente prima del raggiungimento dell’et à di riferimento è inferiore al contributo minimo previsto nella tavola scalare (N. 1170.1 e 1170.3);

- definizione di non esercitanti un’attività lucrativa nel caso delle persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell’ambito dei programmi di occupazione (N. 2025);

- obbligo delle casse di compensazione di informare specificamente determinate categorie di persone senza attività lucrativa in merito al loro obbligo di versare i contributi e d’informare (N. 2066);

- importo della sostanza determinante per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa soggette all’imposta secondo il dispendio ai sensi dell’art. 14 LIFD (N. 2084.1);

- considerazione del supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione e la 13amensilità della rendita di vecchiaia AVS quali redditi conseguiti in forma di rendita (N. 2089);

- non considerazione dei redditi realizzati all’estero esclusi dall’obbligo contributivo secondo l’art. 6terlett. a e b OAVS quali redditi conseguiti in forma di rendita (N. 2090);

- obbligo di chiedere una comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contributi delle persone senza attività lucrativa (N. 2102.1);

- numero di domande di condono dei contributi che possono essere presentate e approvate (N. 3082.1).

Infine, vengono corretti alcuni piccoli errori e viene aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell’UFAS fino al n. 83 compreso [in tedesco e francese]).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/26.

3

Abbreviazioni

Circolare n. 22 Circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Confédella CSI rence suisse des impôts relative aux règles con-

cernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts (in tedesco e francese)

Sélection Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al de l’OFAS diritto in materia di contributi AVS, selezione

dell’UFAS (in tedesco e francese)

4

1170 Le casse di compensazione aggiungono i contributi

1/26 AVS/AI/IPG al reddito comunicato (art. 9 cpv. 4 LAVS)

dopo deduzione dell’interesse del capitale proprio secondo i N. 1172 segg. nonché dell’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita (cfr. N. 3006.3 seg. CER), convertendolo al 100 per cento secondo la formula seguente1:

Reddito netto dopo deduzione X 100

(100 – tassi di contribuzione AVS/AI/IPG applicabili al reddito dopo deduzione)

1170.1 Se prima del raggiungimento dell’età di riferimento il red-1/26 dito netto dopo deduzione è inferiore all’importo minimo

previsto nella tavola scalare, non si applica la formula di cui al N. 1170, ma si deve aggiungere il contributo minimo.

1170.2 Nell’anno in cui è raggiunta l’età di riferimento occorre ef-1/26 fettuare due calcoli per l’aggiunta dei contributi. Per calco-

lare il tasso di contribuzione applicabile si vedano i

N. 3013.4 seg. CER.

1170.3 Esempi:

1/26 Per l’assicurata A le autorità fiscali comunicano un reddito

che, dopo deduzione dell’interesse del capitale proprio e dell’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita da parte della cassa di compensazione, ammonta a 150 000 franchi. La cassa di compensazione lo converte al 100 per cento nel modo seguente:

150 000 X 100 = 166 666.70

(100 – 10)

Il reddito conseguito dall’assicurato B, dedotti l’interesse del capitale proprio e l’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita, ammonta a 35 000 franchi; conversione al 100 per cento:

1 11 agosto 2015 Sélection de l’OFAS – n. 52 DTF 141 V 433

5

35 000 X 100 = 37 327.35

(100 – 6,235)

Il reddito conseguito dall’assicurato C (25 anni), dedotto l’interesse del capitale proprio, ammonta a 8500 franchi; conversione al 100 per cento:

8500 + 530 = 9030

Il reddito conseguito dall’assicurato D (70 anni), dedotti l’interesse del capitale proprio e l’eventuale franchigia per i beneficiari di rendita, ammonta a 8500 franchi; conversione al 100 per cento:

8500 X 100

= 8982,45

(100 – 5,371)

1170.4 Le casse di compensazione devono partire dal presuppo-1/26 sto che le autorità fiscali hanno comunicato il reddito netto,

ossia l’importo dopo deduzione dei contributi. Se le deduzioni fiscali dovessero essere superiori o inferiori a quelle ammesse, le casse di compensazione procederanno a un nuovo computo2.

1170.5 Si deve derogare a questa regola solo se le autorità fiscali 1/26 confermano chiaramente, espressamente e senza riserve

che non è stata o non sarà effettuata alcuna deduzione. In tal caso non va effettuato nessun computo in percentuale3.

1178 Il contributo figura nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti

e persone senza attività lucrativa» pubblicate su Internet all’indirizzo https://sozialversicherungen.admin.ch (AVS > Basi AVS > Direttive contributi).

2025 Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei labora-1/26 tori occupazionali oppure nell’ambito dei programmi di oc-

2 13 dicembre 2013 Sélection de l’OFAS – n. 43 DTF 139 V 537

3 13 dicembre 2013 Sélection de l’OFAS – n. 43 DTF 139 V 537

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cupazione sono considerate non esercitanti un’attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 20 franchi al giorno. Devono essere trattate allo stesso modo le persone la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 5000 franchi all’anno (registrazione nel CI corrispondente al contributo minimo).

Si determina l’importo giornaliero dividendo per il numero di ore annue (2000) l’iscrizione nel CI corrispondente al contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)4. Questa regola non vale per le persone che partecipano a un provvedimento d’integrazione professionale che dà diritto a un’indennità giornaliera dell’AI.

2066 Nei promemoria, nelle pubblicazioni ufficiali e per quanto ri-1/26 guarda le loro decisioni relative ai contributi, le casse di

compensazione devono porre l’accento sull’obbligo di versare i contributi e d’informare cui sono sottoposte le persone senza attività lucrativa. Si tratta segnatamente dei coniugi e dei partner registrati, delle persone che percepiscono indennità giornaliere in caso di malattia o d’infortunio per un periodo superiore a tre mesi per anno civile, delle persone che cessano di esercitare un’attività lucrativa (per prepensionamento o altri motivi) e degli studenti di oltre 25 anni.

2083 Le prestazioni periodiche versate dall’assicurato a terzi de-

vono essere moltiplicate per 20 e questo risultato va dedotto dalla sostanza lorda5.

2084 Le prestazioni periodiche che l’assicurato, sulla base della

propria sostanza, deve versare all’ex coniuge o all’ex partner registrato non possono essere dedotte dalla sostanza lorda6.

4 26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 –

5 26 aprile 1954 RCC 1954 pag. 254 –

11 ottobre 1985 RCC 1986 pag. 350 –

6 10 marzo 1960 RCC 1960 pag. 286 DTFA 1960 pag. 38

7

2084.1 Non è considerata quale sostanza determinante la so-1/26 stanza già considerata dalle autorità fiscali per il calcolo del

dispendio del contribuente secondo l’art. 14 LIFD7. La cassa di compensazione calcola i contributi esclusivamente sulla base del reddito conseguito in forma di rendita (v. N. 2089).

2089 Sono considerati reddito conseguito in forma di rendita in 1/26 particolare:

– le rendite di vecchiaia e vedovili dell’AVS, compresi il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione e la 13amensilità della rendita di vecchiaia;

– l’anticipo AVS concesso da un istituto di previdenza8;

– rendite e pensioni d’ogni genere se non erano soggette all’AVS ai sensi dell’art. 7 lett. q OAVS, comprese quelle erogate da un’assicurazione sociale di uno Stato estero9;

– le prestazioni periodiche che i datori di lavoro versano a ex salariati e che non erano soggette all’AVS ai sensi dell’art. 7 lett. q OAVS;

– le prestazioni periodiche versate dai datori di lavoro ai superstiti di ex salariati10;

– le prestazioni per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS (v. le DSD);

– le indennità giornaliere in caso di malattia o d’infortunio concesse da casse dell’assicurazione malattie, da assicuratori contro gli infortuni e da altri istituti d’assicurazione privati o pubblici11, indipendentemente dal fatto

7 maggio 2001 VSI 2001 pag. 189 –

7 30 dicembre 2005 H 20/03 (consid. 5) –

15 giugno 2020 Sélection de l’OFAS – n. 73 DTF 146 V 224

8 12 agosto 1987 RCC 1988 pag. 184 –

9 13 ottobre 1949 RCC 1949 pag. 473 DTFA 1949 pag. 175

17 ottobre 1984 RCC 1985 pag. 158 –

12 agosto 1987 RCC 1988 pag. 184 –

29 luglio 1991 RCC 1991 pag. 433 –

3 marzo 2004 VSI 2004 pag. 168 –

11 marzo 2015 Sélection de l’OFAS – n. 49 DTF 141 V 186

10 27 aprile 1951 RCC 1951 pag. 244 DTFA 1951 pag. 126

9 ottobre 1952 – DTFA 1952 pag. 183

11 18 settembre 1950 RCC 1950 pag. 458 –

29 ottobre 1979 RCC 1980 pag. 211 –

8

che si tratti di un’assicurazione conclusa a titolo individuale o di un’assicurazione collettiva conclusa dal datore di lavoro;

– l’assistenza ai disoccupati secondo il diritto cantonale;

– i vitalizi il cui valore non è quantificabile. Gli interessi dei prestiti per il finanziamento di questi vitalizi non possono essere dedotti dal reddito conseguito in forma di rendita (art. 516 segg. CO)12;

– le prestazioni che provengono da contratti di vitalizio (art. 521 segg. CO) e da contratti analoghi che si basano sul trasferimento di beni patrimoniali;

– il valore locativo dell’alloggio su cui il beneficiario possiede un diritto d’abitazione (art. 776 segg. CC);

– il valore locativo di un alloggio messo gratuitamente a disposizione13;

– l’importo delle spese di sostentamento valutato dalle autorità fiscali per l’imposizione secondo il dispendio secondo l’art. 14 LIFD (art. 29 cpv. 5 OAVS)14;

– i benefici patriziali in contanti e in natura;

– le prestazioni periodiche provenienti dalla vendita di brevetti, dalla cessione di licenze o dal trasferimento di diritti d’autore, purché non si tratti di un reddito da attività lucrativa15 (cfr. le DSD);

– le prestazioni fornite regolarmente da un terzo (p. es. da un amico)16;

– le rendite per i figli dell’AVS cui ha diritto il beneficiario di una rendita di vecchiaia (art. 22terLAVS) versate con la rendita di vecchiaia alla persona soggetta a contribuzione;

– le rendite per i figli per le quali questi ultimi non hanno un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli complementari alla rendita di vecchiaia LPP secondo l’art. 17

12 2 febbraio 2006 H 160/05 –

13 20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 –

14 28 maggio 2015 Sélection de l’OFAS – n. 51 DTF 141 V 377

15 18 aprile 1951 RCC 1951 pag. 236 –

16 05 luglio 1974 RCC 1975 pag. 29 –

9

LPP o alla rendita d’invalidità LPP secondo l’art. 25 LPP)17;

– gli assegni per figli e di formazione cui ha diritto la persona senza attività lucrativa;

– le prestazioni versate a un assicurato in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata. Non ne fanno parte le prestazioni di mantenimento versate ai figli18;

– il reddito da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato con cui quest’ultimo/a non è soggetto/a all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera19.

2090 Non sono considerati reddito determinante conseguito in 1/26 forma di rendita:

– le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art. 328 segg. CC)20, purché non rientrino nel caso citato al N. 2089;

– le prestazioni complementari versate ai sensi della LPC;

– le prestazioni transitorie versate ai sensi della LPTD;

– le prestazioni assistenziali regolari dell’aiuto sociale;

– tutte le prestazioni di rendita dell’AI federale (art. 28 cpv. 1 OAVS);

– le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAVS, della LPP e della LAINF)21;

– il provento della sostanza se l’importo di quest’ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione22;

17 24 luglio 1990 RCC 1990 pag. 454 –

18 15 ottobre 1957 RCC 1958 pag. 66 DTFA 1957 pag. 256

27 giugno 1959 RCC 1959 pag. 398 DTFA 1959 pag. 124

19 3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 174 DTF 120 V 163

28 luglio 1999 VSI 1999 pag. 204 DTF 125 V 230

20 28 luglio 2014 9C_117/2014 (consid. 3.3) –

21 24 luglio 1990 RCC 1990 pag. 454 –

22 11 aprile 1953 RCC 1953 pag. 214 –

6 giugno 1975 RCC 1976 pag. 153 DTF 0 101 V 177

28 marzo 1979 RCC 1979 pag. 551 –

3 marzo 1994 VSI 1994 pag. 207 –

10

– le prestazioni periodiche o uniche versate al termine del rapporto di lavoro dal datore di lavoro o da un fondo padronale di previdenza e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi ai sensi dell’art. 7 lett. q OAVS23;

– le prestazioni periodiche o uniche non regolamentari di un istituto di previdenza finanziate dal datore di lavoro tramite un versamento unico o versamenti periodici, a favore di una persona al termine del rapporto di lavoro e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi conformemente all’art. 7 lett. q OAVS24;

– gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

– i redditi realizzati all’estero esclusi dall’obbligo contributivo secondo l’art. 6ter lett. a e b OAVS25.

2102.1 In generale, la cassa di compensazione deve chiedere una 1/26 comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contri-

buti di tutti gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo. Può però rinunciarvi per gli assicurati di cui deve fissare l’importo minimo dei contributi, quando le informazioni in suo possesso le consentono già di fissare definitivamente i contributi sulla base di un grado di prova corrispondente alla probabilità preponderante. Vi può rinunciare anche se, eccezionalmente, circostanze particolari glielo permettono.

2104 Per i beni immobili situati in Svizzera è determinante il va-1/26 lore di ripartizione intercantonale. Se del caso, le autorità

fiscali applicano al valore fiscale cantonale il relativo valore di ripartizione (cfr. Circolare n. 22 della CSI). Ciò vale anche per gli immobili situati nel Cantone di domicilio dell’assicurato. Per gli immobili situati all’estero è determinante il valore venale26. Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.

23 8 settembre 2005 H 242/04 –

24 12 febbraio 2016 9C_573/2015 –

25 15 giugno 2020 Sélection de l’OFAS – n. 73 DTF 146 V 224

26 25 juin 2020 9C_665/2019 – (consid. 7.2.2 et 7.3.1)

11

2173.2 Esempi 1/25 A.

Data Evento Riscossione dei contributi

01.02.2017 Domanda di asilo e presumibile Sospesa

entrata in Svizzera

15.05.2019 Rifiuto della domanda di asilo e Sospesa

ammissione provvisoria (senza

qualità di rifugiato; permesso F)

15.11.2024 – Raggiungimento dell’età di riferi- Con effetto re-

mento troattivo

– anticipazione della rendita a dall’01.01.2019 62 anni (diritto a una rendita)

B.

Data Evento Riscossione dei contributi

10.02.2017 Entrata in Svizzera e domanda di Sospesa

asilo

15.07.2017 Rifiuto della domanda di asilo e Sospesa

ammissione provvisoria (senza ri-

conoscimento della qualità di rifu-

giato; permesso F)

01.12.2019 Avvio di un’attività lucrativa Dall’01.12.2019 31.10.2020 Cessazione dell’attività lucrativa e Contributi quale

iscrizione quale persona senza atti- persona senza vità lucrativa attività lucrativa dall’01.11.2020 15.08.2021 Rilascio di un permesso di dimora Contributi quale

in seguito a matrimonio (per- persona senza messo B) attività lucrativa con effetto retroattivo

dall’01.03.2017 al 30.11.2019

C.

Data Evento Riscossione dei contributi

26.03.2018 Entrata in Svizzera

Sospesa 10.04.2018 Domanda di asilo

15.05.2019 Riconoscimento quale rifugiato Con effetto re-

Rifiuto della domanda di asilo per troattivo

uno dei motivi di esclusione dall’01.04.2018 dell’asilo*

12

Ammissione provvisoria quale rifugiato (permesso F)

* Cfr. art. 53 e 54 LAsi

1/26 3.3.2 Numero di condoni

3082.1 Per un periodo di condono superiore a due anni possono 1/26 essere presentate e approvate più richieste di condono.

1/26 3.3.3 Decisione di condono

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-denti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1 gennaio 2026 | | 2T318.102.03 i DIN S18

13

13 de 194

4a parte: Allegati

1/11 1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS

4009 La sostanza delle persone senza attività lucrativa va deter-1/26 minata in base alla tassazione cantonale passata in giudi-

cato, tenendo conto dei valori di ripartizione intercantonali per i beni immobili, compresi quelli situati nel Cantone di domicilio dell’assicurato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Per gli immobili all’estero va considerato il valore venale.

DFI OFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-denti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal 1 gennaio 2026 | | 2T318.102.03 i DIN S18

14

14 de 17

2. Elenco degli istituti che effettuano il conteggio con la cassa di compensazione cantonale per tutti i loro ospiti

(v. N. 2054)

1/26

Appenzello Esterno Kantonale Strafanstalt Gmünden, Niederteufen

Argovia Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Lenzburg

Basilea-Campagna Massnahmenzentrum für junge Erwachsene

Arxhof, Niederdorf

Erlenhof, Reinach

Arbeiterkolonie Dietisberg, Läufelfingen

Berna Etablissements de Hindelbank, Hindelbank

Etablissements de Saint-Jean, Le Landeron Etablissement de Thorberg, Krauchthal Etablissements de Witzwil, Champion Prison régionale de Berthoud, Berthoud

Friburgo Etablissements de Bellechasse, Sugiez

Grigioni Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis

Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez, Cazis

Lucerna Strafanstalt Wauwilermoos, Egolzwil

Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof, Kriens

Neuchâtel Etablissement d'exécution des peines de

Bellevue, Gorgier

Etablissement de détention la promenade, La Chaux-de-Fonds

San Gallo Strafanstalt Saxerriet, Salez

Massnahmenzentrum Bitzi, Mosnang

Soletta Justizvollzugsanstalt Solothurn, Deitingen

Vallese Pénitencier cantonal, Sion

Pénitencier de Crêtelongue, Granges

Maison d’éducation de Pramont, Granges

15

15 de 17

Vaud Etablissements de la plaine de l’Orbe, Orbe

Fondation Vaudoise de Probation, Losanna Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », Palézieux Etablissement de la Tuilière, Lonay

Zugo Kantonale Strafanstalt, Zugo

Interkantonale Strafanstalt Bostadel, Menzingen

Zurigo Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf

16

16 de 17

3. Autorità cantonali competenti per l’esame delle richieste di condono dei contributi

(art. 32 OAVS)

1/26

Appenzello Esterno Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Appenzello Interno Sozialamt

Argovia Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuch-

stellers

Basilea Campagna Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Basilea Città Ausgleichskasse Basel-Stadt

Berna Gemeinderat des Wohnsitzes des Versi-

cherten / Conseil municipal du domicile de l’assuré

Friburgo Gemeinderat / Conseil communal

Ginevra Caisse cantonale genevoise de compensation

AVS

Giura Conseil communal du domicile de l’assuré Glarona Ausgleichskasse des Kantons Glarus

Grigioni Vorstand der Wohnsitzgemeinde

Lucerna Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes Neuchâtel Caisse cantonale neuchâteloise de compen-

sation

Nidvaldo Amt für Asyl

Obvaldo Einwohnergemeinderat

San Gallo Politische Gemeinde

Sciaffusa Kantonale Ausgleichskasse

Soletta Ausgleichskasse des Kantons Solothurn Svitto Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde Ticino Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

17

17 de 17

Turgovia Ausgleichskasse des Kantons Thurgau

Uri Urner Sozialdienste

Vallese Gemeinderat der Wohnortsgemeinde des

Versicherten / Conseil communal du domicile de l’assuré

Vaud Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS

Zugo Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Zurigo Città di Zurigo: Dienstabteilung Support So-

zialdepartement

Città di Winterthur: Soziale Dienste Winterthur

Altri lavoratori indipendenti: cassa di compepensazione competente

Altre persone senza attività lucrativa: Ausgleichkasse Zürich