Imprese estere: modifica del metodo di calcolo della garanzia

Comunicazione 006-M-2017 · 31 luglio 2017 · IVA

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · Com. 006-M-2017 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale Imposta sul valore aggiunto

Comunicazione-006-M-2017-i del 31.07.2017

Imprese estere: modifica del metodo di

calcolo della garanzia

Dal 1° agosto 2017 verrà modificato il metodo di calcolo della garanzia che devono fornire i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.

Al momento dell’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non sono iscritti nel registro di commercio devono fornire una garanzia. Di regola tale garanzia è prestata in contanti o sotto forma di garanzia emessa da una banca con sede in Svizzera.

Finora la garanzia era in genere equivalente all’importo dell’imposta annuale attesa e

ammontava ad almeno 5’000 franchi e al massimo a 250’000 franchi.

Dal 1° agosto 2017 la garanzia sarà calcolata come segue:

 3 % dell’ammontare atteso della cifra d’affari imponibile realizzata sul territorio svizzero (esportazioni escluse)

 Importo minimo: CHF 2‘000

 Importo massimo: CHF 250‘000

In casi particolari l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si riserva il diritto di calcolare diversamente l’ammontare della garanzia. Il nuovo metodo di calcolo non può essere applicato retroattivamente.

Secondo la revisione parziale della legge sull’IVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, le imprese estere non saranno più assoggettate all’IVA a partire da una cifra d’affari di 100’000 franchi realizzata sul territorio svizzero, ma a partire da una cifra d’affari di 100’000 franchi a livello mondiale, purché una parte di essa sia realizzata sul territorio svizzero.

Dal 1° gennaio 2019 in Svizzera sarà assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, per almeno 100’000 franchi, la cui importazione è esente dall’IVA.