Richiamo - Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Comunicazione 007-V-2018 · 11 gennaio 2018 · Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
L’AFC colloca questa comunicazione nel suo archivio delle comunicazioni.
AFC · Com. 007-V-2018 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Comunicazione-007-V-2018-i del 11.01.2018
Richiamo - Procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva in caso di distribuzioni riguardanti gruppi svizzeri o internazionali: restituzione degli interessi di mora
Invio delle domande possibile fino al 15 febbraio 2018
Le Camere federali hanno modificato, nella sessione autunnale 2016, alcune disposizioni della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) nell’ambito della procedura di notifica.
Restituzione degli interessi di mora pagati
Le società che hanno versato degli interessi di mora ma che avrebbero potuto beneficiare della procedura di dichiarazione secondo le nuove norme devono, per poter ottenere la restituzione degli importi pagati, trasmettere una domanda all’AFC.
Questa applicazione è valida con effetto retroattivo per i casi cui i crediti fiscali o i crediti per interessi di mora non erano prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 01.01.2011.
Un formulario ad hoc per la domanda di restituzione è disponibile sul sito web dell’AFC (Form. 1 RVZ). Solo il formulario messo a disposizione deve essere trasmesso. In caso vi fosse necessità di fornire ulteriori informazioni, occorre trasmettere un documento allegato al formulario ufficiale.
La domanda deve essere trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative (dal 15 febbraio 2017 al 15 febbraio 2018). Non vi sarà alcuna restituzione operata d’ufficio. Questo periodo legale stabilito dall'articolo 70c, paragrafo 3 LIP non è prorogabile.
Casi in sospeso alla divisione Diritto DPB
La stessa procedura si applica ai casi oggetto di una procedura giuridica in corso (p. es. decisioni, decisioni su reclamo, ecc.). L’effetto sospensivo di dette procedure è stato revocato nel 2017 e le società o rappresentanti interessati direttamente informati. Se nessuna domanda di restituzione è trasmessa, giusta l’articolo 70c, capoverso 3 LIP, entro il 15 febbraio 2018, l’AFC deciderà sulla base della documentazione in suo possesso. Non vi è alcun rimborso delle spese di procedura. Il termine legale fissato dall’articolo 70c, paragrafo 3 LIP non è prorogabile.