1 Che cos’è una fornitura di beni?

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018

AFC · Info IVA 06 · n. 1 · Italiano

Sono considerati beni:

le cose mobili e immobili, nonché l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili
(art. 3 lett. b LIVA).

Per fornitura si intende (art. 3 lett. d LIVA):

1.

il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (art. 3 lett. d n. 1 LIVA).

Vi è fornitura quando un acquirente è in grado di disporre di un bene economicamente in modo da poterlo destinare al proprio uso o consumo oppure rimettere nel circuito economico in suo nome. Non è di principio determinante il trasferimento effettivo della proprietà o del possesso del bene.

La vendita di un bene costituisce pertanto una fornitura anche qualora siano iscritti patti di riserva della proprietà. Per contro, il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell’ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura: il potere di disporre di un bene viene trasferito solo quando viene fatto valere il diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in pegno (p. es. vendita dell’oggetto in pegno). La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata una fornitura, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA se, al momento della conclusione del contratto, è concordata la retrocessione (art. 2 cpv. 3 OIVA).

2.

la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento (art. 3 lett. d n. 2 LIVA).

Una fornitura di questo tipo ha luogo quando, in virtù di un contratto d’appalto o di un mandato, sono fabbricati dei beni o quando dei beni sono sottoposti a un’ulteriore lavorazione prima di essere forniti.

Costituiscono segnatamente simili lavori sui beni: modifiche, riparazioni, pulizia, messa a punto e messa in servizio, assistenza e manutenzione degli impianti e dei dispositivi di controllo come pure installazione di software presso i clienti.

La lavorazione del suolo, i lavori da giardiniere paesaggista, la lavorazione atta a ricavare beni (p. es. estrazione di ghiaia, lavori di abbattimento, raccolta e mietitura) ecc. costituiscono lavori su beni immobili.

3.

la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento (segnatamente locazione, leasing e affitto; art. 3 lett. d n. 3 LIVA).

Sono quindi considerate forniture:

a.

la locazione di apparecchi, macchinari ecc.;

b.

la locazione di attrezzature non installate durevolmente negli stabili, come per esempio impianti di registrazione del tempo lavorativo, installazioni di sorveglianza e altoparlanti, distributori automatici di asciugamani, asciugamani ad aria, distributori di sapone o impianti di disinfezione;

c.

la messa a disposizione di un mezzo di trasporto senza il personale addetto (art. 6 OIVA e contrario);

d.

la locazione di beni immobili (p. es. immobili o posteggi).

Esempi di fornitura

  • la vendita di prodotti alimentari e bevande, medicinali, libri e giornali stampati;

  • la fornitura di gas, acqua, energia elettrica, combustibili, calore, vapore;

  • la locazione e il leasing di un veicolo a motore, di un televisore;

  • la locazione e la vendita di materiale informatico;

  • la riparazione di un orologio;

  • la pulizia di abiti;

  • il controllo del funzionamento di una macchina;

  • i lavori eseguiti su edifici o terreni, inclusi i lavori di pulizia e di giardinaggio;

  • la consegna di un edificio che l’imprenditore ha fatto costruire per conto di terzi;

  • il trattamento sugli animali da parte di veterinari e presso saloni per cani.

Quali forniture sono imponibili?
 
A meno che non siano espressamente escluse dall’imposta, soggiacciono all’imposta:

  • le forniture effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero da contribuenti (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero);

  • le forniture di beni immobili (p. es. lavori eseguiti su edifici) sul territorio svizzero che non soggiacciono all’imposta sull’importazione e sono effettuate da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l’uso o il godimento (imposta sull’acquisto; art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA);

  • le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all’estero a contribuenti in territorio svizzero (imposta sull’acquisto; art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.