3.1 Periodo di rimborso e termine di presentazione

Info IVA 18 · Procedera di rimborso

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019

AFC · Info IVA 18 · n. 3.1 · Italiano

Il periodo di rimborso corrisponde a un anno civile. La richiesta di rimborso va presentata entro sei mesi a contare dalla fine dell’anno civile in cui è stata emessa la fattura per la prestazione (art. 154 cpv. 1 OIVA). La richiesta di rimborso deve essere quindi presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. Questo termine legale di presentazione non può essere prorogato. Fa stato il timbro postale. È ammessa un’unica richiesta di rimborso per ogni periodo di rimborso.

Il periodo di rimborso termina nel momento in cui il fornitore o prestatore di servizi diviene contribuente. La richiesta di rimborso relativa a tale periodo deve essere in linea di principio presentata, unitamente al primo rendiconto IVA, entro il termine ordinario per la presentazione del rendiconto IVA (art. 154 cpv. 2 OIVA in combinato disposto con l’art. 71 cpv. 1 LIVA). Per assicurare la parità di trattamento di tutti i contribuenti, l’AFC accetta tuttavia la presentazione della richiesta di rimborso entro il termine previsto articolo 154 capoverso 1 OIVA (termine di perenzione). Il periodo di rimborso è limitato quindi al periodo tra l’inizio dell’anno civile in corso e l’inizio dell’assoggettamento. Le condizioni da adempiere corrispondono a quelle di una regolare richiesta di rimborso (ad es. nessuna prestazione sul territorio svizzero durante tale periodo; importo minimo da rimborsare di CHF 500).

Esempio 1
La TAX S.p.A con sede a Milano (Italia) ha eseguito, tra il 15 novembre 2018 e il 31 marzo 2019, prestazioni di consulenza per un’impresa con sede in Svizzera. Gli importi di imposta (p. es. sulle spese d’albergo) possono essere fatti valere come segue.

Tutte le fatture emesse nel corso dell’anno civile 2018 per prestazioni acquistate nel 2018 possono essere presentate nel 2019 con la richiesta per il periodo di rimborso 2018. Le fatture emesse nel corso dell’anno civile 2019 vanno di conseguenza presentate nel 2020 con la richiesta per il periodo di rimborso 2019.

Esempio 2
Dal 1° luglio 2019 la Cucine SA con sede a Torino (Italia) esegue prestazioni sul territorio svizzero e con effetto da tale data è iscritta nel registro dei contribuenti IVA. Essa può presentare, unitamente al suo primo rendiconto IVA, una richiesta di rimborso per il periodo compreso tra il 1° gennaio e 30 giugno 2019, per l’IVA ch’essa ha versato nel corso del periodo compreso tra gennaio e giugno 2019. Di principio, la richiesta di rimborso dev’essere presentata, unitamente al primo rendiconto IVA, entro il 30 novembre 2019.

Modifica dell’OIVA al 01.01.2019.