5 Rendiconto IVA
Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2026
AFC · Info IVA 19 · n. 5 · Italiano
È possibile dichiarare le cifre d’affari sia alla vecchia sia alla nuova aliquota d’imposta per la prima volta nel rendiconto del 3° trimestre 2023 (metodo di rendiconto effettivo o metodo delle aliquote forfetarie), del 2° semestre 2023 (metodo delle aliquote saldo) o del mese di luglio 2023 (rendiconto mensile).
Le controprestazioni che devono essere dichiarate in un rendiconto precedente, ma che riguardano prestazioni eseguite dopo il 1° gennaio 2024, devono essere dichiarate alla vecchia aliquota d’imposta e possono essere rettificate nel rendiconto del 3° trimestre 2023, del 2° semestre 2023 o del mese di luglio 2023. Una correzione dev’essere effettuata al più tardi al momento della finalizzazione del periodo fiscale 2023 (art. 72 cpv. 1 LIVA; correzione di lacune nel rendiconto).
Se la correzione è operata già in un rendiconto della seconda metà dell’anno e l’importo d’imposta viene pagato tempestivamente, l’interesse moratorio non è dovuto. Tuttavia, se la correzione è operata soltanto al momento della finalizzazione con il rendiconto di correzione per il periodo fiscale 2023, è dovuto un interesse moratorio. Se l’ammontare dell’interesse non raggiunge i 100 franchi, di norma non viene riscosso alcun interesse moratorio (art. 3 dell’ordinanza del DFF del 10 settembre 2025 concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse, imposte e sanzioni; RS 631.014).
L’interesse moratorio del rendiconto di correzione si calcola in generale secondo la scadenza media, che cade il 15 ottobre (in caso di rendiconto trimestrale), 30 novembre 2023 (in caso di rendiconto semestrale) e il 15 settembre (in caso di rendiconto mensile). In caso di rendiconto trimestrale, il tasso di interesse si calcola dal 16 ottobre al momento del pagamento (secondo la modalità commerciale di calcolo degli interessi 30/360).
Esempio 1
Il 24 aprile 2023 la società Edizioni nazionali SA stipula con Aldo Bianchi un contratto d’abbonamento biennale a un quotidiano al prezzo di 600 franchi, IVA esclusa (incl. fatturazione). L’abbonamento ha validità dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2025. La Edizioni nazionali SA (che applica il metodo di rendiconto effettivo e allestisce il rendiconto secondo le controprestazioni convenute), nella fattura emessa nei confronti di Aldo Bianchi deve suddividere pro rata temporis la prestazione fra la vecchia e la nuova aliquota d’imposta.
Prezzo abbonamento 1.5.2023 - 31.12.2023 | CHF | 200 | 2,5 % | CHF | 5.00 |
Prezzo abbonamento 1.1.2024 - 30.4.2025 | CHF | 400 | 2,6 % | CHF | 10.40 |
Totale | CHF | 600 | CHF | 15.40 |
La società editrice dichiara i 600 franchi nel rendiconto del 2° trimestre 2023 al 2,5 %. Al più presto nel rendiconto del 3° trimestre 2023 (e al più tardi al momento della finalizzazione del periodo fiscale 2023), la casa editrice deve rettificare come segue l’imposizione inerente alla parte di prestazione effettuata dopo il 31 dicembre 2023:
CHF -400 alla cifra 312 del rendiconto;
CHF +400 alla cifra 313 del rendiconto.
Se l’anno commerciale di un contribuente differisce dall’anno civile e il termine di finalizzazione dell’anno commerciale, che termina nel periodo fiscale 2023, scade prima del mese di gennaio 2024, la correzione dev’essere operata al più tardi con l’ultimo rendiconto (ordinario) del periodo fiscale 2023 (termine d’inoltro entro il 29 febbraio 2024).
Esempio 2 (continuazione dell’esempio 1)
L’anno commerciale della società Edizioni nazionali SA si chiude il 31 marzo 2023 (metodo di rendiconto effettivo, sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute). Il contratto d’abbonamento biennale termina già il 24 marzo 2023 (incl. fatturazione). Siccome il termine di finalizzazione dell’anno commerciale dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023 scade prima del 1° gennaio 2024, la parte di prestazione corrispondente al periodo dopo il 31 dicembre 2023 dev’essere corretta nel rendiconto ordinario del 4° trimestre 2023 (termine d’inoltro entro il 29 febbraio 2024). La società Edizioni nazionali SA può procedere comunque alla correzione già nel rendiconto ordinario del 3° trimestre 2023.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).
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