Tassi d'interesse per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro

Lettera circolare n° 1 · 20 gennaio 2004 · Imposta preventiva, Imposta federale diretta

Zinssätze für die Berechnung der geldwerten Leistungen

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 1 · Italiano

1

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Divisione principale imposta Administration fédérale des contributions AFC federale diretta, imposta preventiva, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC tasse di bollo Administraziun federala da taglia AFT

Imposta preventiva

Berna, 20 gennaio 2004

Su/Ds

Lettera-circolare

Tassi d’interesse 2004 per il calcolo della prestazioni valutabili in denaro

La concessione di prestiti da parte di una società senza interessi o a un interesse insufficiente a azionisti o soci, oppure a persone a loro vicine, è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine. Queste

prestazioni valutabili in denaro soggiacciono all’imposta preventiva del 35 % ai sensi

degli art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale su l’imposta preventiva (LIP) e 20 cpv. 1 della relativa ordinanza d’esecuzione (OIP) e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102. Per determinare le prestazioni imponibili, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d’interesse, validi a partire dal 1° gennaio 2004:

Tassi d'interesse

1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): per lo meno:

1.1 finanziati tramite fondi propri e quando nessun interesse

è dovuto su capitale di terzi: 2 1/2 %

1.2 finanziati tramite fondi di terzi: oneri propri + 1/4 - 1/2 % *

almeno 2 1/2 %

* - fino e compreso CHF 10 mio: 1/2 %

- superiori a CHF 10 mio: 1/4 %

2

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri): al massimo:

Costruzione di Industria,

case d'abitazione arti e mestieri e agricoltura

2.1 Crediti immobiliari:

- su una prima frazione del prestito corrispondente

all'ipoteca di primo rango vale a dire 2/3 del valore

venale dell'immobile 3 % 3 1/2 %

- sul rimanente, 4 % ** 4 1/2 % ** fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni

edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di

vacanza e immobili aziendali ed un massimo dell'80 %

del valore venale degli altri immobili

2.2 Crediti d’esercizio:

- commercio e industria: 4 1/2 % **

- holding e società di amministrazione di patrimoni 4 % **

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l'eventuale capitale occulto esistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo (http://www.estv. admin.ch/data/dvs/druck/ kreis/i/kreis.htm).

DIVISIONE REVISIONI

Il capo

H.R. Suter