Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2013 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2013

Lettera circolare n° 100 · 6 agosto 2012 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 100 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 6 agosto 2012

DB-434.4 / 442 / BUJ / ED

Lettera circolare

Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2013 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2013

1. Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2013

Deduzioni forfetarie delle spese professionali

Le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2013 non subiscono nessun adeguamento rispetto all’anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008

dell’appendice all’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta rimane dunque applicabile come tale.

Principi per la valutazione dei proventi in natura

I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono nessun adeguamento.

I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per

l’agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili come tali (vedi allegati alla lettera circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).

2. Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2013

La compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene ogni anno sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno precedente l’inizio del periodo fiscale. Se il rincaro è negativo non c’è nessuna compensazione. Lo stato dell’indice determinante al 30 giugno 2012 ammonta a 160.2 punti (base dicembre 1982 = 100), ciò che rispetto all’anno precedente corrisponde ad una diminuzione dell’1.1 per cento (stato dell’indice al 30 giugno

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2011 = 161.9 punti). Sulla base del rincaro negativo non vi sarà dunque nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2013.

Divisione Vigilanza Cantoni

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Daniel Emch

Capo