Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2013

Lettera circolare n° 101 · 19 ottobre 2012 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 101 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 19 ottobre 2012

DB-434.3 HAJ / ED

Lettera-circolare

Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2013 Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2013

1. Tassi d’interesse imposta federale diretta per l’anno civile 2013

In data 21 settembre 2012, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha modificato l’appendice all’Ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta. Ha ridotto l’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dello 0.75 per cento. L’interesse di mora e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire rimangono invariati in confronto all’anno precedente. Gli interessi per l’anno civile 2013 ammontano a:

• Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3.0 %

• Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 0.25 %

2. Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2013

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha aumentato detto importo limite superiore da Fr. 83'520.- a Fr. 84’240.- con effetto dal 1° gennaio 2013. Di conseguenza, le deduzioni massime fiscalmente ammesse nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono le seguenti:

• Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro Fr. 6'739.-

• Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro Fr. 33’696.-

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Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

Divisione Vigilanza Cantoni

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Daniel Emch

Il Capo