Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2015 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2015
Lettera circolare n° 120 · 27 agosto 2014 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 120 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 27 agosto 2014
DB-434.4 / 442 / HAJ / ED
Lettera circolare
Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2015 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2015
1. Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2015
Deduzioni forfetarie delle spese professionali
Le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2015 non subiscono nessun adeguamento rispetto all’anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008 dell’appendice all’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta rimane dunque applicabile come tale.
Principi per la valutazione dei proventi in natura
I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono nessun adeguamento.
I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per
l’agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili come tali (vedi allegati alla lettera circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).
2. Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2015
La compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene ogni anno sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 giugno precedente l’inizio del periodo fiscale. Se il rincaro è negativo non c’è nessuna compensazione. Gli effetti della progressione a freddo sono stati adeguati l’ultima volta per l’anno fiscale 2012 (indice determinante al 30 giugno 2011 = 161.9 punti, base dicembre 1982 = 100). Il 30 giugno 2014 l’indice determinante per la compensazione degli effetti della progressione a freddo ammontava a 160.1 punti. Poiché lo stesso si è ridotto di 1.8 punti rispetto all’ultima compensazione per l’anno fiscale
2012, un adattamento delle tariffe e deduzioni per l’anno fiscale 2015 è superfluo non essendovi stato rincaro.
Divisione Vigilanza Cantoni
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Daniel Emch
Capo