Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2015
Lettera circolare n° 122 · 21 ottobre 2014 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 122 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 21 ottobre 2014
DB-434.3 HAJ / ED
Lettera-circolare
Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2015 Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2015
1. Tassi d’interesse imposta federale diretta per l’anno civile 2015
In data 19 agosto 2014, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha deciso di mantenere, per l’anno civile 2015, i tassi d’interesse invariati in confronto all’anno precedente. I tassi d’interesse sono pubblicati nell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta e ammontano a:
• Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3.0 %
• Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 0.25 %
2. Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2015
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha aumentato detto importo da Fr. 84'240.- a
Fr. 84’600.- con effetto dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza, le deduzioni massime
fiscalmente ammesse nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono le seguenti:
• Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro Fr. 6'768.-
• Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro Fr. 33’840.-
Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.
Divisione Vigilanza Cantoni
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Daniel Emch
Il Capo