Proventi in natura 2016 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2016
Lettera circolare n° 133 · 8 settembre 2015 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 133 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 8 settembre 2015
DB-434.4 / 442 / HAJ / ED
Lettera circolare
Proventi in natura 2016 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d’imposta federale diretta per l’anno fiscale 2016
1 Principi per la valutazione dei proventi in natura per l’anno fiscale 2016
I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono alcun adeguamento.
I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per
l’agricoltura e la selvicoltura rimangono invariati per l’anno fiscale 2016 (vedi allegati alla lettera circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).
2 Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l’anno fiscale 2016
La compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene ogni anno sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 giugno precedente l’inizio del periodo fiscale. Se il rincaro è negativo non c’è nessuna compensazione. Gli effetti della progressione a freddo sono stati compensati l’ultima volta per l’anno fiscale 2012 (indice determinante al 30 giugno 2011 = 161.9 punti, base dicembre 1982 = 100). Il 30 giugno 2015 l’indice determinante per la compensazione degli effetti della progressione a freddo ammontava a 158.4 punti. Essendo inferiore dell’3.5 punti rispetto all’ultima compensazione avvenuta per l’anno fiscale 2012,
un adattamento delle tariffe e deduzioni per l’anno fiscale 2016 non è necessario.
Divisione Vigilanza Cantoni
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Daniel Emch
Capo