Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2017

Lettera circolare n° 144 · 17 ottobre 2016 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 144 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 17 ottobre 2016

DB-434.3 / HAJ / ED

Lettera circolare

Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2017 Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2017

1 Tassi d’interesse imposta federale diretta per l’anno civile 2017

In data 17 ottobre 2016, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha modificato l’appendice all’Ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta. Ha ridotto l’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dello 0.25 per cento. L’interesse di mora e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire rimangono invariati in confronto all’anno precedente. Gli interessi per l’anno civile 2017 ammontano a:

 Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3 %

 Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 0 %

2 Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2017

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha esaminato se le rendite del primo pilastro dovessero essere adattate al 1° gennaio 2017. A fronte dell’evoluzione dei prezzi e dei salari ha deciso che un’adeguamento non era giustificato. Le deduzioni fiscali ammesse nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) rimangono dunque uguali per l’anno fiscale 2017. Come per l’anno precedente, le deduzioni massime ammontano a:

 Deduzione massima per i contribuenti con 2opilastro Fr. 6'768.-

 Deduzione massima per i contribuenti senza 2opilastro Fr. 33'840.-

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Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

Divisione Vigilanza Cantoni

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Daniel Emch

Il Capo