Tassi d'interesse e deduzioni 2006 ai fini dell'imposta federale diretta

Lettera circolare n° 24 · 31 gennaio 2006 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 24 · Italiano

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Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Divisione principale imposta Administration fédérale des contributions AFC federale diretta, imposta preventiva, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC tasse di bollo Administraziun federala da taglia AFT

Imposta federale diretta

Berna, 31 gennaio 2005

DB-434.3 /434.4 / BUJ

Alle amministrazioni cantonali

dell’imposta federale diretta

Tassi d’interesse e deduzioni 2006 ai fini dell’imposta federale diretta Compensazione degli effetti della progressione a freddo per il sistema praenumerando

1. Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2006

Con la modifica del 21 ottobre 2005 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (allegato 1), il Dipartimento federale delle finanze ha deciso di mantenere i tassi d’interesse per l’anno civile 2006 immutati in confronto all’anno precedente. Questi sono dunque pari a:

• Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1.0 %

• Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3.5 %

2. Deduzioni massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a); periodo fiscale 2006

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP. Questo importo limite superiore e i contributi massimi deducibili per il pilastro 3a decorrenti non subiscono nessuna modifica al 1° gennaio 2006. Come per l’anno precedente, le deduzioni massime ammontano quindi per l’anno fiscale 2006 a:

• Deduzioni massime per i contribuenti con 2° pilastro CHF 6’192

• Deduzioni massime per i contribuenti senza 2° pilastro CHF 30’960

Queste deduzioni massime rappresentano anche i limiti di versamento. Non è inoltre ammesso alcun arrotondamento dei montanti di versamento.

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3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali; periodo fiscale 2006

Alla luce della contenuta inflazione registrata ultimamente, le deduzioni forfettarie delle spese professionali non subiscono nessun adeguamento per il periodo fiscale 2006. Con la modifica del 23 settembre 2005 dell’appendice all’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente (allegato 2), il Dipartimento federale delle finanze ha prolungato, per il periodo fiscale 2006, la validità dei montanti fissati per gli anni di calcolo 2001 a 2005 (vedi lettera-circolare del 27 gennaio 2005).

4. Quote per la valutazione dei proventi in natura; periodo fiscale 2006

Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, per il periodo fiscale 2006 come per i periodi fiscali 2001 a 2005, sono applicabili i promemoria N1/2001 per gli indipendenti, N2/2001 per i dipendenti e NL1/2001 per l’agricoltura e la silvicoltura (allegati alla circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002).

5. Compensazione degli effetti della progressione a freddo; tariffe praenumerando determinanti per l’imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l’art. 38 LIFD

Sulla base del 2° capoverso degli articoli 39 e 215 LIFD, gli effetti della progressione a freddo vanno compensati quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo (INC) à aumentato del 7 per cento dall’entrata in vigore della legge summenzionata o dall’ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell’indice in vigore un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.

Per il sistema postnumerando, una compensazione degli effetti della progressione a freddo è stata fissata sulla base dell’indice di dicembre 2004 con effetto dal periodo fiscale 2006 (vedi lettera-circolare del 18 maggio 2005). Per l’imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l’articolo 38 LIFD vanno applicate le tariffe praenumerando indicate all’articolo 36 LIFD. Per il sistema praenumerando, le condizioni necessarie per una compensazione non sono state soddisfatte nel dicembre 2004. Anche per questo sistema è determinante l’indice in vigore un anno prima dell’inizio del periodo fiscale. A fine dicembre 2005, l’indice raggiungeva 154.6 punti (base dicembre 1982 = 100) ovvero un aumento di 8.6 % in confronto all’ultimo adattamento (dicembre 1995, indice 142.3 punti). Una compensazione degli effetti della progressione a freddo avverrà dunque per le tariffe praenumerando a partire dal 1° gennaio 2007.

Vi informeremo dei dettagli di questa modifica in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio federale.

DIVISIONE ISPETTORATO

Daniel Emch

Allegati:

1. Modifica del 21 ottobre 2005 dell’appendice all’ordinanza del 10.12.1992 sulla scadenza e

gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2005 5027)

2. Modifica del 23 settembre 2005 dell’appendice all’ordinanza del 10.02.1993 sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2005 4815)

3

Ordinanza allegato 1 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

Modifica del 21 ottobre 2005

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l’anno civile 2006, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.

In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo

eccedenze d’imposta da sui pagamenti anticipati

restituire (in %) (in %)

2006 3,5 1,0

200533,5 1,0

200443,5 1,0

200354,0 1,5

200264,0 1,5

200174,5 2,0

200084,0 1,5

199994,0 1,5

1 RS 642.124

2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.

3 Modifica del 2 nov. 2004, RU 2004 4621

4 Modifica del 19 nov. 2003, RU 2003 4287

5 Modifica del 19 nov. 2002, RU 2002 4055

6 Modifica del 28 nov. 2001, RU 2001 3088

7 Modifica del 27 nov. 2000, RU 2000 2862

8 Modifica del 26 nov. 1999, RU 1999 3136

9 Modifica del 3 nov. 1998, RU 1998 2724

4

In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo

eccedenze d’imposta da sui pagamenti anticipati restituire (in %) (in %)

199810 5,0 2,0 199711 5,0 2,0 199612 5,0 2,5 199513 5,0 3,5

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

21 ottobre 2005 Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

10Modifica dell’8 dic. 1997, RU 1997 3015

11Modifica del 4 dic. 1996, RU 1996 3430

12Modifica del 7 dic. 1995, RU 1995 5460

13Modifica del 29 nov. 1994, RU 1994 2786

5

Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta allegato 2 Modifica del 23 settembre 2005

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta è modificata conformemente alla versione qui annessa:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 settembre 2005 Dipartimento federale delle finan-

ze:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

6

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

Appendice (art. 3)

Le deduzioni forfettarie secondo l’art. 3 ammontano per l’anno di calcolo 2006 a:

Spese di trasporto del veicolo privato Fr.

(art. 5 cpv. 3)

– bicicletta,

ciclomotore,

motoleggera2 l’anno 700.—

– motocicletta3 il km4–.40

– automobile il km4–.65

Spese supplementari per pasti

a. Per i pasti presi fuori casa,

rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno

(art. 6 cpv. 1 e 2)

– deduzione intera per ogni pasto principale

rispettivamente al giorno 14.— l’anno 3000.—

– mezza deduzione per ogni pasto principale

rispettivamente al giorno 7.— l’anno 1500.—

b. Per soggiorno fuori domicilio

(art. 9 cpv. 2)

– deduzione intera al giorno 28.— l’anno 6000.—

– deduzione parziale5 al giorno 21.— l’anno 4500.—

Altre spese professionali

(art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto,

minimo l’anno 1900.— massimo l’anno 3800.—

Professione accessoria occasionale

(art. 10)

20 % del reddito netto,

minimo l’anno 700.— massimo l’anno 2200.—

2Cilindrata fino a 50 cm3, targa di controllo su fondo giallo.

3Cilindrata oltre 50 cm3, targa di controllo su fondo bianco.

4È salvo l’articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto

ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

5La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’articolo 6 capoverso 2,

per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.