Tassi d’interesse 2007 / deduzioni massime per il pilastro 3a 2007 / modifica dell’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente (ordinanza sulle spese professionali)

Lettera circolare n° 31 · 14 dicembre 2006 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 31 · Italiano

1

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 14 dicembre 2006

DB-434.3 / 434.4 / BUJ

Lettera-circolare

Tassi d’interesse 2007 / deduzioni massime per il pilastro 3a 2007 / modifica dell’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente (ordinanza sulle spese professionali)

1. Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2007

Con la modifica del 9 novembre 2006 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2006 4661, allegato 1), il Dipartimento federale delle finanze ha deciso di mantenere i tassi d’interesse per l’anno civile 2007 immutati in confronto all’anno precedente. Questi sono dunque pari a:

ƒ Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1.0 %

ƒ Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3.5 %

2. Deduzioni massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l’anno fiscale 2007

Il Consiglio federale ha adattato gli importi limiti concernenti la previdenza professionale con effetto al 1° gennaio 2007. L’importo limite superiore passa da fr. 77'400 a fr. 79'560. Così, nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), le deduzioni massime secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 ammontano per l’anno fiscale 2007 a:

ƒ Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro fr. 6'365

ƒ Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro fr. 31’824

Tali limiti si applicano anche ai contributi. Non è peraltro permesso arrotondare l’importo dei contributi versati.

2

3. Modifica dell’ordinanza sulle spese professionali

In allegato 2 ricevete la modifica del 3 novembre 2006 del Dipartimento federale delle finanze dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2007 4887). Questa modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007. Vogliamo rilevare

particolarmente i punti seguenti:

Articolo 6 Spese supplementari per pasti

Capoverso 2

Nel nuovo certificato di salario (NCS) vanno indicati quale salario tutti i contributi in contanti versati per i pasti presi fuori domicilio. Ne decorre la soppressione della menzione tra parentesi “contributi in contanti”. Viene poi ricordato che è concessa soltanto la metà della deduzione se il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo dei pasti che non sono contributi in contanti.

Capoverso 5

Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno non va più indicato nel NCS. In genere, questi dati vanno oramai indicati nel modulo per le spese professionali (allegato alla dichiarazione fiscale). Si è tuttavia rinunciato alla soppressione totale di questo capoverso per lasciare alle Amministrazioni fiscali, nei casi dubbiosi, la possibilità di esigere queste informazioni presso il datore di lavoro.

Articolo 10 Professione accessoria

Una differenziazione tra professione accessoria “occasionale” e “regolare” è spesso legata ad una procedura di chiarimento sproporzionata. Per uno scopo di semplificazione è dunque stata scelta la cancellazione dal testo della parola “occasionale”.

Disposizioni transitorie

In casi eccezionali, i datori di lavoro possono ancora utilizzare il precedente certificato di salario per i salari 2007. In quel caso verrà applicato il diritto precedente.

Nella nostra lettera-circolare del 5 ottobre 2006 vi abbiamo già informati delle modifiche apportate alle deduzioni forfettarie nell’appendice all’ordinanza sulle spese professionali.

Divisione vigilanza cantoni

Servizi specializzati

Daniel Emch

Il capo

Allegati:

1. Modifica del 9 novembre 2006 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2006 4661)

2. Modifica del 3 novembre 2006 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini

dell’imposta federale diretta (RU 2006 4887)

3

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta Modifica del 9 novembre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

9 novembre 2006 Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.124

4

Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l’anno civile 2007, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.

In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo

eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)

2007 3,5 1,0

20063 3,5 1,0 20054 3,5 1,0 20045 3,5 1,0 20036 4,0 1,5 20027 4,0 1,5 20018 4,5 2,0 20009 4,0 1,5 199910 4,0 1,5 199811 5,0 2,0 199712 5,0 2,0 199613 5,0 2,5 199514 5,0 3,5

2La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente,

che vengono ancora frequentemente utilizzati.

3Mod. del 21 ott. 2005 (RU 2005 5027)

4Mod. del 2 nov. 2004 (RU 2004 4621)

5Mod. del 19 nov. 2003 (RU 2003 4287)

6Mod. del 19 nov. 2002 (RU 2002 4055)

7Mod. del 28 nov. 2001 (RU 2001 3088)

8Mod. del 27 nov. 2000 (RU 2000 2862)

9Mod. del 26 nov. 1999 (RU 1999 3136)

10Mod. del 3 nov. 1998 (RU 1998 2724)

11Mod. dell’8 dic. 1997 (RU 1997 3015)

12Mod. del 4 dic. 1996 (RU 1996 3430)

13Mod. del 7 dic. 1995 (RU 1995 5460)

14Mod. del 29 nov. 1994 (RU 1994 2786)

5

Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

Modifica del 3 novembre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFF

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

(Ordinanza sulle spese professionali)

Art. 3 Fissazione delle deduzioni forfettarie

Il Dipartimento federale delle finanze fissa le deduzioni forfettarie (art. 5 cpv. 3, art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e le pubblica in appendice alla presente ordinanza.

Art. 6 cpv. 1, 2 e 5

1 Nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:

a. quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o

b. in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.

2 Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione.

1 RS 642.118.1

6

Deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa RU 2006 dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

5 Su domanda, il datore di lavoro deve attestare il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno nonché il luogo di lavoro.

Art. 10 Professione accessoria

È ammessa una deduzione forfettaria giusta l’articolo 3 per le spese professionali connesse con l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

II

Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2006

Per i casi eccezionali nei quali il vecchio certificato di salario è utilizzato per l’anno fiscale 2007, il diritto previgente è applicabile fino al 31 dicembre 2007.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

3 novembre 2006 Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz