Tassi d’interesse 2007 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere
Lettera circolare n° 37 · 28 marzo 2007 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 37 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 28 marzo 2007
Su/Ds
Lettera circolare
Tassi d’interesse 2007 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere
La concessione di anticipi o prestiti senza interessi a un interesse insufficiente ad azionisti, soci o a persone a loro vicine è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale su l’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 dell’Ordinanza d’esecuzione della LIP del 19 dicembre 1966 all’imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102. Gli stessi criteri valgono anche per l’imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitale e di società cooperative (articolo 58 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990).
Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in valuta estera ad azionisti, o a terzi loro vicini, è adeguata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale dell’imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo si basa, dal 1° gennaio 2007, sui tassi menzionati all’ultima pagina (valori indicativi). Gli stessi sono determinati sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali e simili. Dalla tabella che segue si evince che il tasso d’interesse per gli Yen è inferiore al tasso d’interesse per anticipi o prestiti in franchi svizzeri secondo la relativa lettera circolare
(http://www.estv.admin.ch/i/dbst/dokumentation/rundschreiben/2-034-DV-2007-i.pdf). Dal momento che per gli anticipi o prestiti in Yen bisogna utilizzare per lo meno il tasso d’interesse valido per i franchi svizzeri, a partire dal 2004 per gli Yen sono indicati sia il tasso d’interesse valido per le valutazioni, sia il tasso d’interesse valido per gli anticipi o prestiti.
I tassi d’interesse secondo la tabella sono applicabili:
1. Per anticipi o prestiti ad azionisti o soci
1.1. A condizione che siano finanziati tramite fondi propri e nessun interesse sia dovuto su
capitale di terzi.
1.2. Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli
interessi, allora gli interessi sugli anticipi o prestiti ad azionisti, soci o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all’importo finanziato da terzi, sulla base dei tassi d’interesse dovuti sul capitale di terzi, compreso un supplemento del ½ %, al minimo però ai tassi d’interessi indicati.
2. Per anticipi o prestiti degli azionisti o soci
Ai sensi di una soluzione “Safe Haven“, i tassi d’interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi, verso detentori delle partecipazioni o verso terzi a loro vicini.
Resta riservato il confronto con terze persone che include la prova che giustifichi economicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d’interesse più basso.
Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l’eventuale capitale occulto esistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla Circolare n. 6 dell’imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida anche dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo
(http://www.estv.admin.ch/i/dbst/dokumentation/kreisschreiben/w97-006i.pdf).
3. Per la determinazione del valore venale di aziende
Per fissare il tasso di capitalizzazione determinante per stabilire il valore venale di un’azienda, ai tassi sotto indicati va aggiunto un supplemento del 40 – 50 %.
4. Per la valutazione secondo la “Direttiva concernente la valutazione di titoli senza valore di borsa per l’imposta sulla sostanza (edizione 1995)“
Secondo questa direttiva
(http://www.estv.admin.ch/f/dbst/dienstleistungen/kurslisten/instruct.pdf), i tassi
d’interesse seguenti sono da aumentare dell’1 % (vedi cifra 16).
Paese Valuta 2002 2003 2004 2005 20062007
Unione Europea EUR 5.5 5.5 4.5 4.0 4.0 4.5 Belgio BEF EUR EUR EUR EUR EUR EUR Germania DEM EUR EUR EUR EUR EUR EUR Francia FRF EUR EUR EUR EUR EUR EUR Finlandia FIM EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grecia GRD EUR EUR EUR EUR EUR EUR Irlanda IEP EUR EUR EUR EUR EUR EUR Italia ITL EUR EUR EUR EUR EUR EUR Lussemburgo LUF EUR EUR EUR EUR EUR EUR Olanda NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR Austria ATS EUR EUR EUR EUR EUR EUR Portogallo PTE EUR EUR EUR EUR EUR EUR Spagna ESP EUR EUR EUR EUR EUR EUR USA USD 6.0 6.5 4.5 5.0 5.0 5.5 Gran Bretagna GBP 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5 Australia AUD 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 6.5 Danimarca DKK 5.5 5.5 4.5 3.5 3.5 4.0 Hongkong HKD 7.0 8.0 4.5 3.5 4.0 4.0 Giappone (valutazioni) JPY 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2.0 Giappone (prestiti) JPY 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25 2.75 Canada CAD 5.5 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Norvegia NOK 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 Nuova Zelanda NZD 6.5 7.0 Russia RUB 6.5 Svezia SEK 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.5 Singapore SGD 4.5 5.0 4.0 3.5 4.0 4.0 Rep. del Sud Africa ZAR 12.5 11.5 10.0 8.5 8.0 8.0