Tassi d’interesse 2008 / deduzioni massime per il pilastro 3a / spese professionali e proventi in natura 2008 / compensazione degli effetti della progressione a freddo
Lettera circolare n° 43 · 26 ottobre 2007 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 43 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 26 ottobre 2007
DB-434.4 / 442 / BUJ / ED
Lettera-circolare
Tassi d’interesse 2008 / deduzioni massime per il pilastro 3a / spese professionali e proventi in natura 2008 / compensazione degli effetti della progressione a freddo
1. Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2008
Con la modifica del 17 settembre 2007 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (allegato 1), il Dipartimento federa- le delle finanze ha determinato i tassi d’interesse per l’anno civile 2008 come segue (aumen- to dello 0.5 per cento rispetto all’anno civile 2007):
• Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1.5 %
• Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 4.0 %
2. Deduzioni massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pila-
stro 3a) per l’anno fiscale 2008
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) i contributi versati a forme riconosciute di previdenza sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 ca- poverso 1 della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Tale importo limite superiore e quindi la misura massima dei contributi deducibili per il pilastro 3a non subiscono nessuna modifica al 1° gen- naio 2008. Di conseguenza, come già per l’anno precedente, anche per l’anno fiscale 2008 le deduzioni massime ascendono ai seguenti importi:
• Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro CHF 6'365
• Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro CHF 31'824
Tali limiti massimi di deduzione coincidono con quelli di versamento. Al versamento non è ammesso alcun arrotondamento degli importi indicati.
3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali / Quote per la valutazione dei pro-
venti in natura per l’anno fiscale 2008
Alla luce dell’inflazione contenuta registrata ultimamente, le deduzioni forfettarie delle spese professionali non subiscono nessun adeguamento per l’anno fiscale 2008. La modifica del 19 giugno 2006 dell’appendice all’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spe- se professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2006 3247 / allegato 2) rimane dunque applicabile.
Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, i promemoria N1/2007 per gli indi- pendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per l’agricoltura e la silvicoltura sono applica- bili per l’anno fiscale 2008 (allegati alla lettera-circolare dell’AFC del 5 ottobre 2006).
4. Compensazione degli effetti della progressione a freddo
Sulla base degli articoli 39 e 215 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), il Consiglio federale deve compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche, quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) è au- mentato del 7 per cento dall’entrata in vigore della legge summenzionata o dall’ultimo ade- guamento. È determinante lo stato dell’indice un anno prima dell’inizio del periodo fiscale (art. 215 cpv. 2 LIFD).
Dall’ultimo adeguamento, efficace a decorrere dal periodo fiscale 2006 per il sistema postnumerando e dal periodo fiscale 2007 per il sistema praenumerando (cfr. le lettere-circolari dell’AFC del 18 maggio 2005 e del 31 luglio 2006), il limite del 7 per cento non è stato rag- giunto. Non c’è dunque nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2008.
Divisione Vigilanza Cantoni
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Daniel Emch
Il Capo
Allegati:
1. Modifica del 17 settembre 2007 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2007 4701)
2. Modifica del 19 giugno 2006 dell’appendice all’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla dedu- zione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2006 3247)
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta Modifica del 17 settembre 2007
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
17 settembre 2007 Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2008, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo
eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2008 4,0 1,5 20073 3,5 1,0 20064 3,5 1,0 20055 3,5 1,0 20046 3,5 1,0 20037 4,0 1,5 20028 4,0 1,5 20019 4,5 2,0 200010 4,0 1,5 199911 4,0 1,5 199812 5,0 2,0 199713 5,0 2,0 199614 5,0 2,5
2La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente,
che vengono ancora frequentemente utilizzati.
3Modifica del 9 nov. 2006, RU 2006 4661
4Modifica del 21 ott. 2005, RU 2005 5027
5Modifica del 2 nov. 2004, RU 2004 4621
6Modifica del 19 nov. 2003, RU 2003 4287
7Modifica del 19 nov. 2002, RU 2002 4055
8Modifica del 28 nov. 2001, RU 2001 3088
9Modifica del 27 nov. 2000, RU 2000 2862
10Modifica del 26 nov. 1999, RU 1999 3136
11Modifica del 3 nov. 1998, RU 1998 2724
12Modifica dell’8 dic. 1997, RU 1997 3015
13Modifica del 4 dic. 1996, RU 1996 3430
14Modifica del 7 dic. 1995, RU 1995 5460
Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta Modifica del 19 giugno 2006
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulla deduzione delle spese pro- fessionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
19 giugno 2006 Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.118.1
un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta
Appendice (art. 3)
A partire dall’anno fiscale 2007, le deduzioni forfetarie secondo l’art. 3 ammontano a:
Spese di trasporto del veicolo privato Fr.
(art. 5 cpv. 3)
– bicicletta,
ciclomotore,
motoleggera2 l’anno 700.—
– motocicletta3 il km4–.40
– automobile il km4–.65
Spese supplementari per pasti
a. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso
di lavoro a turni o notturno
(art. 6 cpv. 1 e 2)
– deduzione intera per ogni pasto principale
rispettivamente al giorno 15.— l’anno 3200.—
– mezza deduzione per ogni pasto principale
rispettivamente al giorno 7.50 l’anno 1600.—
b. Per soggiorno fuori domicilio
(art. 9 cpv. 2)
– deduzione intera al giorno 30.— 6400.—
– deduzione parziale5 al giorno 22.50 l’anno 4800.—
Altre spese professionali
(art 7 cpv. 1)
3 % del salario netto,
minimo l’anno 1900.— massimo l’anno 3800.—
Professione accessoria
(art. 10)
20 % del reddito netto,
minimo l’anno 800.— massimo l’anno 2400.—
2Cilindrata fino a 50 cm3, targa di controllo su fondo giallo.
3Cilindrata oltre 50 cm3, targa di controllo su fondo bianco.
4È salvo l’articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai
chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).
5La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’articolo 6 capoverso 2,
per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.