Tassi d’interesse 2008 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere

Lettera circolare n° 47 · 3 aprile 2008 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 47 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 3 aprile 2008

Su/Ds

Lettera circolare

Tassi d’interesse 2008 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi a un interesse insufficiente ad azionisti, soci o a persone a loro vicine è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quan- do una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiac- ciono ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale su l’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 dell’Ordinanza d’esecuzione del 19 di- cembre 1966 sulla LIP (OIP) all’imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontanea- mente con il modulo 102. Gli stessi criteri valgono anche per l’imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitale e di società cooperative (arti- colo 58 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in valuta estera ad azionisti, o a terzi loro vicini, è adeguata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale dell’imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo si basa, dal 1° gennaio 2008, sui tassi menzionati all’ultima pagina (valori indicativi). Gli stessi sono determinati sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali e simili. Dalla tabella che segue si evince che i tassi d’interesse per gli Yen (JPY) e i dollari Hongkong (HKD) sono inferiori al tasso d’interesse per anticipi o prestiti in franchi svizzeri secondo la relativa lettera circolare (http://www.estv.admin.ch/i/dbst/dokumentation/rundschreiben/2-045-DV-2008- i.pdf). Dal momento che per gli anticipi o prestiti in JPY e in HKD bisogna utilizzare per lo meno il tasso d’interesse valido per i franchi svizzeri, a partire dal 2004 per gli JPY e dal 2008 anche per i HKD sono indicati sia il tasso d’interesse valido per le valutazioni, sia il tasso d’interesse valido per gli anticipi o prestiti.

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I tassi d’interesse secondo la tabella sono applicabili:

1. Per anticipi o prestiti ad azionisti o soci

1.1. A condizione che siano finanziati tramite fondi propri e nessun interesse sia dovuto su

capitale di terzi.

1.2. Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli

interessi, allora gli interessi sugli anticipi o prestiti ad azionisti, soci o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all’importo finanziato da terzi, sulla base dei tassi d’interesse do- vuti sul capitale di terzi, compreso un supplemento del ½ %, al minimo però ai tassi d’interesse indicati.

2. Per anticipi o prestiti degli azionisti o soci

Ai sensi di una soluzione “Safe Haven“, i tassi d’interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi, verso detentori delle parteci- pazioni o verso terzi a loro vicini.

Resta riservato il confronto con terze persone che include la prova che giustifichi eco- nomicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d’interesse più basso.

Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l’eventuale capitale occulto e- sistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla Circola- re n. 6 dell’imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida anche dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo

(http://www.estv.admin.ch/i/dbst/dokumentation/kreisschreiben/w97-006i.pdf).

3. Per la determinazione del valore venale di aziende

Per fissare il tasso di capitalizzazione determinante per stabilire il valore venale di un’azienda, ai tassi sotto indicati va aggiunto un supplemento del 40 – 50 %.

4. Per le valutazioni secondo le “Istruzioni relative alla valutazione di titoli non quota-

ti in borsa per l’imposta sulla sostanza (circolare 28 del 21 agosto 2006 della Con-

ferenza Svizzera delle imposte)“

Secondo queste istruzioni (http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/ci_28.pdf), i tassi

d’interesse seguenti sono da aumentare dell’1 % (vedi cifra 16).

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Paese Valuta 2003 2004 2005 2006 20072008

Unione Europea EUR 5.5 4.5 4.0 4.0 4.5 5.0 Austria ATS EUR EUR EUR EUR EUR EUR Belgio BEF EUR EUR EUR EUR EUR EUR Finlandia FIM EUR EUR EUR EUR EUR EUR Francia FRF EUR EUR EUR EUR EUR EUR Germania DEM EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grecia GRD EUR EUR EUR EUR EUR EUR Irlanda IEP EUR EUR EUR EUR EUR EUR Italia ITL EUR EUR EUR EUR EUR EUR Lussemburgo LUF EUR EUR EUR EUR EUR EUR Olanda NLG EUR EUR EUR EUR EUR EUR Portogallo PTE EUR EUR EUR EUR EUR EUR Spagna ESP EUR EUR EUR EUR EUR EUR USA USD 6.5 4.5 5.0 5.0 5.5 4.5 Gran Bretagna GBP 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 Australia AUD 7.5 6.5 6.5 6.0 6.5 7.5 Canada CAD 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 Danimarca DKK 5.5 4.5 3.5 3.5 4.0 4.0 Giappone (valutazioni) JPY 2.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.50 Giappone (prestiti) JPY 2.5 2.5 2.5 2.25 2.75 3.25 Hongkong (valutazioni) HKD 8.0 4.5 3.5 4.0 4.0 2.5 Hongkong (prestiti) HKD 8.0 4.5 3.5 4.0 4.0 3.25 Norvegia NOK 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 Nuova Zelanda NZD 6.5 7.0 7.5 Polonia PLN 5.5 Rep. del Sud Africa ZAR 11.5 10.0 8.5 8.0 8.0 9.5 Russia RUB 6.5 6.5 Singapore SGD 5.0 4.0 3.5 4.0 3.5 3.5 Svezia SEK 6.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 Turchia TRY 13.5 Ungheria HUF 6.5

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