Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2009

Lettera circolare n° 52 · 11 settembre 2008 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 52 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 11 settembre 2008

DB-434.4 / 442 / BUJ / ED

Lettera-circolare

Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2009 Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo all’1.1.2009

1. Deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2009

In allegato vi rimettiamo la modifica, decretata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) il 21 luglio 2008, dell’appendice all’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2008 4077). Questa modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

In collaborazione col gruppo di lavoro reddito del lavoro della Conferenza Svizzera delle im- poste (CSI), la nostra Amministrazione ha inoltre deciso le seguenti modifiche in relazione alla deduzione forfetaria delle spese professionali:

• Spese di trasporto del veicolo privato

Le deduzioni forfetarie per bicicletta, ciclomotore e motocicletta rimangono immutate.

Nell’appendice all’ordinanza fino ad oggi erano fatte delle distinzioni di categoria tra bicicletta, ciclomotore e motoleggera da una parte e motocicletta dall’altra parte. I veicoli con cilindrata fino a 50 cm3 con targa di controllo su fondo giallo erano considerati come motoleggere. I veicoli di più di 50 cm3 con targa di controllo su fondo bianco venivano inclusi nella categoria delle motociclette. A partire dal 2009 non viene più fatta nessuna differenziazione secondo la cilindrata. I veicoli saranno classificati nelle categorie seguenti:

- Bicicletta, ciclomotore e motocicletta con targa di controllo

su fondo giallo Fr. 700 l’anno

- Motocicletta con targa di controllo su fondo bianco Fr. -.40 il km

La deduzione per automobile passa da 65 a 70 centesimi per chilometro percorso a causa in particolare del forte aumento del prezzo del carburante.

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• Altre spese professionali

La deduzione forfetaria per le altre spese professionali rimane fissata al 3 per cento del salario netto. Dal 2009 la deduzione minima è aumentata a Fr. 2'000 e quella massima a

Fr. 4'000.

Spese supplementari per pasti / Deduzioni forfetarie in caso di professione accessoria

Le deduzioni forfetarie concernenti le spese supplementari per i pasti presi fuori casa nonché le spese professionali legate a una professione accessoria rimangono immutate (vedi allegato). Entrambe le deduzioni sono già state adeguate nell’anno fiscale 2007.

2. Principi per la valutazione dei proventi in natura per l’anno fiscale 2009

I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono nessun adeguamento. I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per

l’agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili (vedi allegati alla lettera-circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 5 ottobre 2006).

3. Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo

Sulla base degli articoli 39 e 215 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), il Consiglio federale deve compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche, quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato del 7 per cento dall’entrata in vigore della legge summenzionata o dall’ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell’indice un anno prima dell’inizio del periodo fiscale (art. 215 cpv. 2 LIFD).

Dall’ultimo adeguamento, con effetto dal periodo fiscale 2006 per il sistema postnumerando e dal periodo fiscale 2007 per il sistema praenumerando (vedi lettere-circolari dell’AFC del 18 maggio 2005 e del 31 luglio 2006), il limite del 7 per cento non è stato raggiunto. Di conseguenza non è prevista nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2009.

L’evoluzione del rincaro non ci permette attualmente ancora di valutare se bisognerà procedere a una compensazione degli effetti della progressione a freddo a partire dal periodo fiscale 2010. Se le premesse necessarie saranno adempiute alla fine del 2008, l’AFC lo annuncerà tramite lettera circolare nella primavera del 2009.

Divisione Vigilanza Cantoni

Servizi specializzati

Daniel Emch

Capo

Allegati:

Modifica del 21 luglio 2008 dell’appendice all’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2008 4077)

3

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) Modifica del 21 luglio 2008

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è sostitui- ta dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

21 luglio 2008 Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

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Appendice (art. 3)

A partire dall’anno fiscale 2009, le deduzioni forfetarie secondo l’articolo 3 ammontano a:

Spese di trasporto del veicolo privato Fr.

(art. 5 cpv. 3)

– bicicletta,

ciclomotore e motocicletta

con targa di controllo su l’anno 700.— fondo giallo

– motocicletta con targa di il km2–.40 controllo su fondo bianco

– automobile il km2–.70

Spese supplementari per pasti

a. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso

di lavoro a turni o notturno

(art. 6 cpv. 1 e 2)

– deduzione intera per ogni pasto principale

rispettivamente al giorno 15.— l’anno 3200.—

– mezza deduzione per ogni pasto principale

rispettivamente al giorno 7.50 l’anno 1600.—

b. Per soggiorno fuori domicilio

(art. 9 cpv. 2)

– deduzione intera al giorno 30.— l’anno 6400.—

– deduzione parziale3 al giorno 22.50 l’anno 4800.—

Altre spese professionali

(art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto,

minimo l’anno 2000.— massimo l’anno 4000.—

Professione accessoria

(art. 10)

20 % del reddito netto,

minimo l’anno 800.— massimo l’anno 2400.—

2È salvo l’art. 5 cpv. 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai chilometri

percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

3La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno

dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.