Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2009

Lettera circolare n° 57 · 11 dicembre 2008 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 57 · Italiano

1

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 11 dicembre 2008

DB-434.3 BUJ / ED

Lettera-circolare

Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2009 Deduzioni massime per il pilastro 3a per l’anno fiscale 2009

1. Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2009

In allegato troverete l’appendice all’ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2008 5735) promulgata il 18 novembre 2008 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Per l’anno civile 2009, i tassi d’interesse rimangono invariati e

ammontano a:

• Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1.5 %

• Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 4.0 %

2. Deduzioni massime per i contributi versati a forme di previdenza riconosciute (pilastro 3a) per l’anno fiscale 2009

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di

previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha aumentato detto importo limite superiore da Fr. 79'560.- a Fr. 82'080.- con effetto dal 1° gennaio 2009. Di conseguenza, le deduzioni massime fiscalmente

ammesse nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono le seguenti:

• Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro Fr. 6'566.-

• Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro Fr. 32'832.-

2

Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

Divisione Vigilanza Cantoni

Servizi specializzati

Daniel Emch

Il Capo

Allegato:

Modifica del 18 novembre 2008 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2008 5735)

3

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta Modifica del 18 novembre 2008

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

18 novembre 2008 Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.124

4

Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l’anno civile 2009, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.

In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo

eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)

2009 4,0 1,5 20083 4,0 1,5 20074 3,5 1,0 20065 3,5 1,0 20056 3,5 1,0 20047 3,5 1,0 20038 4,0 1,5 20029 4,0 1,5 200110 4,5 2,0 200011 4,0 1,5 199912 4,0 1,5 199813 5,0 2,0 199714 5,0 2,0

2La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente,

che vengono ancora frequentemente utilizzati.

3Modifica del 17 sett. 2007 (RU 2007 4701).

4Modifica del 9 nov. 2006 (RU 2006 4661).

5Modifica del 21 ott. 2005 (RU 2005 5027).

6Modifica del 2 nov. 2004 (RU 2004 4621).

7Modifica del 19 nov. 2003 (RU 2003 4287).

8Modifica del 19 nov. 2002 (RU 2002 4055).

9Modifica del 28 nov. 2001 (RU 2001 3088).

10Modifica del 27 nov. 2000 (RU 2000 2862).

11Modifica del 26 nov. 1999 (RU 1999 3136).

12Modifica del 3 nov. 1998 (RU 1998 2724).

13Modifica dell’8 dic. 1997 (RU 1997 3015).

14Modifica del 4 dic. 1996 (RU 1996 3430).