Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2010

Lettera circolare n° 65 · 10 settembre 2009 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 65 · Italiano

1

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 10 settembre 2009

DB-434.4 / 442 / BUJ / ED

Lettera circolare

Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l’anno fiscale 2010

1. Deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2010

Considerato il debole rincaro, le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l’anno fiscale 2010 non subiscono nessun adeguamento rispetto l’anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008 dell’appendice all’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2008 4077, vedi allegato) rimane dunque applicabile.

2. Principi per la valutazione dei proventi in natura per l’anno fiscale 2010

I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono nessun adeguamento.

I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per

l’agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili (vedi allegati alla lettera circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 5 ottobre 2006).

Divisione Vigilanza Cantoni

Servizi specializzati

Daniel Emch

Capo

Allegato:

Modifica del 21 luglio 2008 dell’appendice all’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RU 2008 4077)

2

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) Modifica del 21 luglio 2008

Il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

21 luglio 2008 Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

3

Appendice (art. 3)

A partire dall’anno fiscale 2009, le deduzioni forfetarie secondo l’articolo 3 ammontano a:

Spese di trasporto del veicolo privato Fr.

(art. 5 cpv. 3)

– bicicletta,

ciclomotore e motocicletta

con targa di controllo su l’anno 700.— fondo giallo

– motocicletta con targa di il km2–.40 controllo su fondo bianco

– automobile il km2–.70

Spese supplementari per pasti

a. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso

di lavoro a turni o notturno

(art. 6 cpv. 1 e 2)

– deduzione intera per ogni pasto principale

rispettivamente al giorno 15.— l’anno 3200.—

– mezza deduzione per ogni pasto principale

rispettivamente al giorno 7.50 l’anno 1600.—

b. Per soggiorno fuori domicilio

(art. 9 cpv. 2)

– deduzione intera al giorno 30.— l’anno 6400.—

– deduzione parziale3 al giorno 22.50 l’anno 4800.—

Altre spese professionali

(art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto,

minimo l’anno 2000.— massimo l’anno 4000.—

Professione accessoria

(art. 10)

20 % del reddito netto,

minimo l’anno 800.— massimo l’anno 2400.—

2È salvo l’art. 5 cpv. 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai chilometri

percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

3La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno

dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.