Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2010
Lettera circolare n° 67 · 24 novembre 2009 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 67 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 24 novembre 2009
DB-434.3 / 442 / BUJ / ED
Lettera circolare
Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2010 Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2010 Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2010 Compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2011
1. Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2010
Con la modifica del 22 settembre 2009 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi in materia d’imposta federale diretta (RU 2009 5397), il Dipartimento federale delle finanze ha ridotto i tassi d’interesse per l’anno civile 2010 dello 0.5 per cento in confronto all’anno civile 2009, ossia:
Interesse rimunerativo su pagamenti anticipati 1.0 %
Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3.5 %
2. Deduzioni massime per i contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l’anno fiscale 2010
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Questo importo limite superore, così come le deduzioni massime per i contributi al pilastro 3a, non subiscono nessuna modifica al 1° gennaio 2010. Di conseguenza, le deduzione massime fiscalmente ammesse per l’anno fiscale 2010 sono le stesse dell’anno scorso, ossia:
Deduzioni massime per i contribuenti con 2° pilastro CHF 6'566.-
Deduzioni massime per i contribuenti senza 2° pilastro CHF 32'832.-
Queste deduzioni massime rappresentano anche i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.
3. Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2010
Sulla base degli articoli 39 e 215 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), il Consiglio federale deve compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche, quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC),
dall’entrata in vigore della LIFD o dal suo ultimo adeguamento, è aumentato del 7 per cento. È determinante l’indice stabilito un anno prima dell’inizio del periodo fiscale (art. 215 cpv. 2 LIFD). Dall’ultimo adeguamento degli effetti della progressione a freddo, il limite del 7 per cento non è stato raggiunto. Di conseguenza non viene effettuata nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2010.
4. Compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2011
Il 25 settembre 2009, le Camere federali hanno deciso le modifiche seguenti della LIFD concernenti la compensazione degli effetti della progressione a freddo:
1. D’ora in poi la compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene
annualmente, la prima volta per l’anno fiscale 2011. È determinante lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno dell’anno precedente l’inizio del periodo fiscale. In caso di rincaro negativo non si procede ad alcun adeguamento.
2. L’imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 cpv. 2 LIFD) è
calcolata su un quinto delle tariffe secondo l’articolo 214 capoverso 1 e 2 LIFD (tariffe postnumerando).
Queste modifiche entreranno in vigore al 1° gennaio 2011 a condizione che il termine di referendum scada inutilizzato.
Per l’anno fiscale 2011 gli effetti della progressione a freddo saranno compensati secondo lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno 2010.
Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati
Daniel Emch
Il Capo
Allegato:
Modifica del 22 settembre 2009 dell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RU 2009 5397)
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta Modifica del 22 settembre 2009
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
22 settembre 2009 Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2010, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo
eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2010 3,5 1,0 20093 4,0 1,5 20084 4,0 1,5 20075 3,5 1,0 20066 3,5 1,0 20057 3,5 1,0 20048 3,5 1,0 20039 4,0 1,5 200210 4,0 1,5 200111 4,5 2,0 200012 4,0 1,5 199913 4,0 1,5 199814 5,0 2,0
2La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente,
che vengono ancora frequentemente utilizzati.
3Modifica del 18 nov. 2008 (RU 2008 5735)
4Modifica del 17 sett. 2007 (RU 2007 4701)
5Modifica del 9 nov. 2006 (RU 2006 4661)
6Modifica del 21 ott. 2005 (RU 2005 5027)
7Modifica del 2 nov. 2004 (RU 2004 4621)
8Modifica del 19 nov. 2003 (RU 2003 4287)
9Modifica del 19 nov. 2002 (RU 2002 4055)
10Modifica del 28 nov. 2001 (RU 2001 3088)
11Modifica del 27 nov. 2000 (RU 2000 2862)
12Modifica del 26 nov. 1999 (RU 1999 3136)
13Modifica del 3 nov. 1998 (RU 1998 2724)
14Modifica dell'8 dic. 1997 (RU 1997 3015)