Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2011

Lettera circolare n° 81 · 9 dicembre 2010 · Imposta federale diretta

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

AFC · LC 81 · Italiano

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale imposta federale diretta,

imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 9 dicembre 2010

DB-434.3 BUJ / ED

Lettera-circolare

Tassi d’interesse ai fini dell’imposta federale diretta per l’anno civile 2011 Deduzioni massime pilastro 3a per l’anno fiscale 2011

1. Tassi d’interesse imposta federale diretta per l’anno civile 2011

In data 5 novembre 2010, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha deciso di

mantenere, per l’anno civile 2011, i tassi d’interesse invariati in confronto all’anno

precedente. I tassi d’interesse sono pubblicati nell’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta e ammontano a:

• Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati 1,0 %

• Interesse di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire 3,5 %

2. Deduzioni massime per i contributi versati a forme di previdenza riconosciute (pilastro 3a) per l’anno fiscale 2011

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha aumentato detto importo limite superiore da Fr. 82'080.- a Fr. 83’520.- con effetto dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza, le deduzioni massime fiscalmente ammesse nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono le seguenti:

• Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro Fr. 6'682.-

• Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro Fr. 33’408.-

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Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

Divisione Vigilanza Cantoni

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Daniel Emch

Il Capo