Tassi d’interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere
Lettera circolare n° 94 · 22 febbraio 2012 · Imposta federale diretta, Imposta preventiva
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 94 · Italiano
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 22 febbraio 2012
Pur/Ds
Lettera-circolare
Tassi d’interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere
La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) e dell’articolo 20 capoverso 1 dell’Ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all’imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L’imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l’imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD]).
Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in valuta estera a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal 1° gennaio 2012, sui tassi d’interesse menzionati all’ultima pagina di questa lettera-circolare (valori indicativi). Gli stessi sono determinati da un lato sui tassi SWAP a 5 anni e dall’altro sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali.
I tassi d’interesse secondo la tabella sono applicabili come segue:
1. Per anticipi o prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini
Nel caso in cui il tasso d’interesse in valuta estera è inferiore al tasso d’interesse indicato nella lettera-circolare dell’AFC tassi d’interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri del 21 febbraio 2012, allora deve essere almeno applicato il tasso d’interesse per i franchi svizzeri.
Questi tassi d’interesse sono validi per gli anticipi o i prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini nella misura in cui sono finanziati tramite fondi propri.
Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli interessi, allora gli interessi sugli anticipi o prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all’importo dei finanziamenti ricevuti, sulla base dei tassi d’interesse dovuti sugli stessi con l’aggiunta di un supplemento del ½ %, al minimo però ai tassi d’interesse indicati nella presente Lettera-circolare.
2. Per anticipi o prestiti da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini
Ai sensi di una soluzione „Safe-Haven“, i tassi d’interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi. Qualora il tasso d’interesse accertato in valuta estera risulti essere inferiore a quello indicato nella lettera-circolare dell’AFC tassi d’interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri del 21 febbraio 2012, è ammessa fiscalmente una remunerazione fino a concorrenza del tasso d’interesse in franchi svizzeri.
È tuttavia possibile far valere tassi d’interesse più alti sulla base del confronto con terze persone. In questo caso vi è inoltre da giustificare economicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d’interesse più basso.
Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l’eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla Circolare n. 6 dell’imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), la quale è pure valida anche dal profilo dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.
3. Per la valutazione di aziende
Per fissare il tasso di capitalizzazione determinante per valutare un’azienda, ai tassi d’interesse sotto indicati va aggiunto un supplemento del 40 – 50 %. Quest’ultimo ammonta in ogni caso ad almeno il 5 %.
Poiché tuttavia il tasso d’interesse per le valutazioni a partire dal 2004 per gli Yen giapponesi (JPY) e negli anni 2008 e 2009 anche per i dollari di Hong Kong (HKD) è inferiore al tasso d’interesse per i franchi svizzeri, i rispettivi tassi d’interesse sono indicati separatamente.
Paese Valuta 2007 2008 2009 2010 20112012
Unione Europea EUR 4.5 5.0 4.5 3.5 3.0 2.5 USA USD 5.5 4.5 4.0 3.5 2.5 2.0 Arabia Saudita SAR n.a. n.a. n.a. 3.0 3.0 2.75 Australia AUD 6.5 7.5 5.0 6.0 6.0 5.0 Bulgaria BGN n.a. n.a. n.a. 5.5 5.5 4.75 Canada CAD 5.0 4.5 4.5 3.5 3.0 2.25 Ceca, Repubblica CZK n.a. n.a. n.a. 3.5 3.0 2.5 Corea del Sud KRW n.a. n.a. n.a. 4.5 4.5 4.25 Danimarca DKK 4.0 4.0 3.5 3.0 3.0 2.5 Giappone (valutazioni) JPY 2.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.25 Giappone (prestiti) JPY 2.75 3.25 2.5 2.25 2.25 1.50 Gran Bretagna GBP 5.5 5.5 5.0 4.0 3.0 2.5 Hong Kong (valutazioni) HKD 4.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.0 Hong Kong (prestiti) HKD n.a. 3.25 2.5 2.5 2.5 2.0 Lettonia LVL n.a. n.a. n.a. 7.0 n.a. n.a. Lituania LTL n.a. n.a. n.a. 7.0 5.0 n.a. Norvegia NOK 5.0 5.0 3.5 4.0 4.0 3.75 Nuova Zelanda NZD 7.0 7.5 5.0 6.0 5.5 4.5 Polonia PLN n.a. 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 Romania RON n.a. n.a. n.a. 9.5 6.0 6.0 Russia RUB 6.5 6.5 8.0 9.0 7.5 8.5 Singapore SGD 3.5 3.5 4.0 3.0 2.5 2.0 Sud Africa, Repubblica del ZAR 8.0 9.5 9.5 9.0 8.0 7.75 Svezia SEK 4.5 5.0 3.5 3.5 3.5 3.0 Tailandia THB n.a. n.a. n.a. 3.5 3.5 4.0 Turchia TRY n.a. 13.5 11.5 11.5 10.0 9.75 Ungheria HUF n.a. 6.5 9.0 7.5 7.0 7.75