Manuale sulla cittadinanza, Capitolo 3: Regole di procedura, gestione degli atti procedurali, trattamento e protezione dei dati

Manuale · 27 dicembre 2013 · Cittadinanza

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3.1. Garanzie sancite dalla Costituzione in relazione a procedure e protezione dei dati: quadro generale

L’articolo 29 della Costituzione federale (Cost.), al titolo "Garanzie procedurali generali", disciplina i diritti procedurali fondamentali spettanti alle persone in tutti i procedimenti federali e dinanzi a un Tribunale federale. Pertanto, secondo il disposto del capoverso 1, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, "ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole" e quindi a un procedimento equo. Questo capoverso contiene il divieto di denegare la giustizia e il divieto di un formalismo eccessivo. Il capoverso 2 dell’articolo 29 Cost. afferma il principio fondamentale del diritto di audizione che mira a garantire la comunicazione prevista dalle norme procedurali. Il capoverso 3 disciplina invece il diritto alla gratuità della procedura e al patrocinio gratuito qualora sussistano i presupposti necessari (mancanza di mezzi, causa che non sembra priva di probabilità di successo e necessità della presenza di un legale). Tra le altre garanzie sancite dalla Costituzione nei procedimenti giudiziari e amministrativi si citano quelle riportate nell’articolo 29a Cost. (garanzia della via giudiziaria; diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria nelle controversie giuridiche) e nell’articolo 30 Cost. (diritto d’essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale).

I diritti sanciti dalla Costituzione per i procedimenti dinanzi ad autorità amministrative e giudiziarie si concretizzano nei diritti procedurali applicabili. Per quanto riguarda le procedure legate alla cittadinanza a livello federale, tali diritti si riscontrano nella Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) che contiene le regole inerenti al diritto di audizione (in particolare art. 30, diritto di audizione preliminare; art. 32, esame delle allegazioni; art. 33, offerta di prove), al diritto all’esame degli atti (art. 26), alla lingua del procedimento (art. 33a), alla notificazione (art. 34) e alla motivazione e indicazione del rimedio giuridico (art. 35).

Nel prosieguo si dovrà fare inoltre riferimento a specifici diritti procedurali fondamentali, se particolarmente rilevanti ai fini della procedura di acquisto/perdita della cittadinanza.

Il presente capitolo analizza altresì la questione del trattamento e della protezione dei dati, strettamente collegata al diritto fondamentale della protezione della sfera privata e a quello della protezione contro un impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.) o comunque riguardante regole che mirano alla concreta attuazione di questo diritto costituzionale.

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3.2. Diritto di audizione

Gli articoli da 29 a 33 PA contengono varie disposizioni inerenti all’attuazione del diritto di audizione. Oltre all’articolo di principio (art. 29: "Le parti hanno il diritto di essere sentite"), le seguenti disposizioni trattano il tema dell’audizione preliminare (art. 30 e 30a), dell’audizione della controparte (art. 31), dell’esame delle allegazioni (art. 32) e dell’offerta di prove (art. 33). Forma inoltre parte integrante del diritto di audizione il diritto di rappresentanza e patrocinio (art. 11).

Il diritto di audizione quale garanzia di partecipazione diretta al procedimento in cui si è coinvolti, ha anche lo scopo di garantire che i fatti rilevanti ai fini del procedimento siano adeguatamente chiariti. Le persone interessate devono essere coinvolte nel procedimento che porterà alla decisione e avere la possibilità di esporre le proprie argomentazioni.

Il diritto all’esame degli atti viene trattato in uno specifico capitolo (art. 26 e seguenti PA), sebbene sia anch’esso parte del diritto d’audizione (vedi in proposito punto 3.3).

Non direttamente associabile al diritto di audizione è invece la disposizione relativa alla lingua del procedimento di cui all’articolo 33a PA. Nei procedimenti si applicano le lingue ufficiali previste dalla Costituzione federale (art. 70 Cost.), quindi il procedimento si svolge nella lingua in cui la parte ha presentato la propria istanza (cpv. 1). Se vengono presentati documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità ne dispone la traduzione, salvo rinunciarvi previo assenso delle altre parti (cpv. 3 e 4). Questa disposizione rimanda così alla necessità di garantire un’adeguata comunicazione tra le autorità e i privati.

Nella prassi, soprattutto nella giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, si riscontrano i seguenti esempi di concessione del diritto di audizione:

 i verbali di dichiarazioni relativi ad una procedura di annullamento di una naturalizzazione agevolata devono essere consegnati al candidato, ed eventualmente al ricorrente, perché si pronuncino in merito (DTF 130 II 169, cfr. Allegato II, 2.1.1);

 in caso di audizione di una persona informata sui fatti, le parti hanno il diritto di assistere all’audizione stessa (cfr. anche art. 18 PA); l’autorità può decidere, a propria discrezione, se negare in via eccezionale questo diritto, ad esempio per tutelare rilevanti interessi privati (DTF 130 II 169, cfr. Allegato II, 2.1.1);

 la portata del diritto di audizione dipende, caso per caso, dalla situazione e dagli interessi in presenza. L’autorità è tenuta a riconoscere il diritto di audizione soprattutto quando, in virtù del principio inquisitorio, assume prove d’ufficio (DTF 116 Ib 37), ad esempio nelle procedure di annullamento;

 per porre rimedio alla violazione del diritto di audizione a livello di ricorso, dopo che il ricorrente aveva reclamato che negli atti mancavano documenti del SAP1 sui quali

1 Dal 1° gennaio 2010 il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) è confluito, insieme al Servizio informazioni strategico (SIS), nel nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

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questo si sarebbe basato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 settembre 2008, C-1123/2006: riparazione per concessione del diritto di consultazione degli atti nella procedura di ricorso, per mancanza di particolare gravità del vizio procedurale e per piena cognizione del Tribunale amministrativo federale; cfr. Allegato II, 2.1.2).

3.3. Lingua della procedura

Secondo l’articolo 33a della legge sulla procedura amministrativa, la procedura è condotta in una delle quattro lingue ufficiali; generalmente, si tratta della lingua in cui le parti hanno depositato o depositerebbero le loro conclusioni.

Il capoverso 3 del suddetto articolo prevede che quando una parte produce documenti che non sono redatte in una lingua ufficiale, l’autorità può, con l’accordo delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. Per contro, il capoverso 4 precisa ancora che, se necessario, l’autorità ordina una traduzione.

Quando un richiedente trasmette un documento importante per la procedura di naturalizzazione (ad esempio documento di stato civile, documento giudiziario), questo dev’essere depositato in una delle quattro lingue ufficiali. In caso contrario, si esige una traduzione certificata conforme in una delle quattro lingue ufficiali.

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3.4. Consultazione degli atti

3.4.1. Principi generali

Anche il diritto all’esame degli atti, disciplinato negli articoli 26 (principio), 27 e 28 PA (eccezioni), è parte integrante del diritto di audizione. Una parte coinvolta in una causa ha di norma il diritto di esaminare i relativi atti. Tale diritto mira a garantire che le parti possano conoscere le basi legali della decisione e di conseguenza tutelare i propri interessi. Questo diritto è riferito alle memorie delle parti e alle osservazioni delle autorità, a tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e alle copie delle decisioni notificate (art. 26 cpv. 1). Si tratta quindi di un diritto a consultare quegli atti che nel procedimento vero e proprio possono essere utilizzati come mezzi di prova, a prescindere dal fatto che siano citati o meno nelle considerazioni della decisione e indipendentemente dal fatto che siano a favore o a sfavore del richiedente.

Il diniego della consultazione degli atti è possibile solo se indispensabile per importanti interessi pubblici o privati o nell’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso (art. 27 cpv. 1 PA; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3764/2008 del 18 dicembre 2008, consid. 8.2). Secondo il principio di proporzionalità il diniego di esaminare gli atti non può essere comunque esteso all’intero dossier se l’interesse al mantenimento del segreto si riferisce solo ad alcuni atti (art. 27 cpv. 2 PA). L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora gliene sia stato comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e la parte abbia avuto la possibilità di pronunciarsi in merito (art. 28). Il diritto all’esame degli atti sussiste in linea di principio anche dopo che il procedimento è stato chiuso.

A tale proposito va considerata anche l’Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (RS 510.411) del 4 luglio 2007 che prevede, tra l’altro, la descrizione dei livelli di classificazione "SEGRETO", "CONFIDENZIALE" e "AD USO INTERNO" (art. 4 segg.).

Nella prassi, soprattutto nella giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, si riscontrano i seguenti esempi di applicazione del diritto all’esame degli atti:

 principio guida: il candidato deve sempre avere la possibilità di pronunciarsi in merito alle accuse che gli vengono mosse e/o in relazione a tutto quello che potrebbe ridurre le possibilità che la sua domanda abbia un esito positivo. Ha inoltre diritto di essere messo a conoscenza del contenuto delle informazioni ma non necessariamente della fonte di tali informazioni. Se sussistono fondati interessi privati che richiedono di essere tutelati (ad es. tutela dell’integrità fisica in caso di minacce contro la vita e l’incolumità della persona), la fonte delle informazioni non potrà essere rivelata e questo significa che, in caso di interessi privati che meritano di essere tutelati, non dovrà essere rivelata l’identità delle persone che forniscono le informazioni, né dovranno essere fornite informazioni su eventuali rapporti interni;

 in relazione all’emanazione di una decisione, i soggetti coinvolti nel procedimento hanno diritto alla consultazione degli atti senza riserva alcuna e senza dover rivendicare alcun interesse particolare (TF 5A.8/2005, sentenza del 15 settembre 2005, cfr. Allegato II, 2.2.1);

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 ai sensi delle disposizioni costituzionali le autorità non sono tenute, d’ufficio, a sotto-

porre in visione all’interessato eventuali atti ma dovrà essere il soggetto coinvolto nel procedimento a presentare apposita domanda. L’unica eccezione si ha quando l’autorità integra autonomamente il dossier e intende basare la propria decisione su nuove prove (TF 2A.69/2001, sentenza del 29 giugno 2001, cfr. Allegato II, 2.2.2);

 il diritto non è riferito agli atti amministrativi interni, come ad esempio informazioni e

appunti, co-rapporti e proposte, comunicazioni e documenti giustificativi o valutazioni amministrative interne e documenti simili, che servono alla formazione di un parere all’interno dell’amministrazione e sono quindi destinati al solo uso interno (TF 1P.324/2005, sentenza del 10 maggio 2006, cfr. Allegato II, 2.2.3). Per atti interni si intendono i documenti che non hanno alcun carattere di prova ai fini dell’evasione di una pratica, ma che servono unicamente alla formazione di un parere interno all’amministrazione, ossia sono destinati al solo uso interno (ad esempio bozze di progetto, proposte, appunti, co-rapporti e documenti giustificativi ausiliari; TAF C-1206/2006, sentenza del 22 agosto 2008, cfr. Allegato II, 2.2.4);

 il diritto all’esame degli atti può in linea di principio essere rivendicato più volte, a parti-

re dall’apertura fino alla chiusura passata in giudicato di un procedimento amministrativo (TAF C-4393/2007, sentenza del 18 febbraio 2009, cfr. Allegato II, 2.2.5);

 ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 lettera c PA l’autorità può negare la consultazione

degli atti qualora ciò sia necessario nell’interesse di un’indagine ufficiale non ancora conclusa; per "indagine" si intende anche l’accertamento ordinario dei fatti in un procedimento amministrativo. Il solo interesse a garantire che l’amministrazione operi senza intralcio non è invece sufficiente a giustificare una restrizione del diritto di esaminare gli atti. In linea generale è possibile solo procrastinare tale diritto ma non negarlo, in quanto al termine della fase di accertamento dei fatti, di norma non dovrebbe più sussistere l’interesse al mantenimento del segreto. Non è quindi consentito mettere a disposizione in visione gli atti solo nel caso in cui la SEM giunga alla conclusione che sono soddisfatti i presupposti per l’annullamento. Questo modus operandi contrasta con il principio fondamentale del diritto all’esame degli atti che intende garantire all’interessato di partecipare direttamente al procedimento in cui è coinvolto (TAF C-4393/2007, sentenza del 18 febbraio 2009, cfr. Allegato II, 2.2.5).

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3.5. Notificazione della decisione

Secondo quanto disposto all’articolo 34 PA, l’autorità notifica le decisioni alle parti per iscritto (cpv. 1). Ora è anche possibile effettuare le notificazioni per via elettronica, previo consenso delle parti (cpv. 1bis).

Per la comunicazione e la notificazione della decisione di naturalizzazione in caso di naturalizzazioni agevolate (in Svizzera e all’estero), consultare il capitolo 2.5. (Notifica) e 2.7.2. (Comunicazione di passaggio in giudicato).

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3.6. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico

3.6.1. Legislazione

3.6.1.1. Aspetti generali

Secondo l’articolo 35 PA le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali e motivate, indicando il rimedio giuridico (cpv. 1).

Il capoverso 2 dell’articolo 35 precisa che nell’indicazione del rimedio giuridico devono essere menzionati il rimedio ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.

L’autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione (cpv. 3).

L’obbligo di motivazione è stato già introdotto con l’articolo 29 capoverso 2 Cost. e con il principio del diritto d’audizione. La motivazione deve essere formulata in modo che l’interessato possa impugnare la decisione nei tempi e nei modi prescritti. Ciò è possibile solo se sia l’interessato che la giurisdizione di ricorso possono farsi un’idea della portata della decisione. In tal senso devono almeno essere menzionate le considerazioni sulle quali l’autorità si è basata per emettere la decisione. Questo non significa comunque che l’autorità debba occuparsi espressamente di qualsiasi allegazione di fatto e obiezione giuridica, bensì può limitarsi agli aspetti rilevanti ai fini della decisione. L’autorità è pertanto tenuta a esporre nella motivazione della sua decisione quali sono gli argomenti effettivi a supporto della sua decisione.

Per la procedura relativa alle questioni concernenti la cittadinanza a livello di Confederazione non si riscontrano, in relazione all’obbligo di motivazione e all’indicazione del mezzo giuridico, problematiche differenti da quelle di altre procedure amministrative federali, né l’esigenza di disporre di una disciplina specifica.

3.6.1.2. Prescrizioni della Legge sulla cittadinanza in relazione alle procedure cantonali

Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, le decisioni relative alle domande di naturalizzazione non rappresentano decisioni di carattere puramente politico, quanto piuttosto sono da considerarsi come disposizioni che mirano all’accertamento dell’effettivo status individuale e giuridico di singole persone. Non soggiacciono pertanto alle garanzie procedurali generali sancite dall’articolo 29 Cost. e devono essere motivate a tutela del diritto di audizione di cui all’articolo 29 capoverso 2 Cost. L’obbligo di motivazione sussiste, inoltre, per il settore politicamente delicato delle naturalizzazioni, in quanto è in relazione al divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 capoverso 2 Cost.

DTF 129 I 232 (cfr. Allegato II, 2.3.1): dichiarazione di nullità di un’iniziativa popolare (UDC della Città di Zurigo, "Per naturalizzazioni democratiche"), con cui si chiedeva di sottoporre alle urne le domande di naturalizzazione. Le decisioni di rifiuto sono sog-

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gette all’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 Cost., in combinato disposto con l’articolo 8 capoverso 2 Cost. (divieto di discriminazione). In uno scrutinio popolare è impossibile una motivazione che sia conforme alle prescrizioni della Costituzione federale.

DTF 129 I 217 (cfr. Allegato II, 2.3.2): votazione popolare nel Comune di Emmen; violazione del divieto di discriminazione; il voto alle urne viola anche l’obbligo di motivazione.

DTF 130 I 140 (cfr. Allegato II, 2.3): ordinanza del Consiglio di Stato del Cantone di Svitto concernente la concessione dell’attinenza comunale. L’Assemblea comunale può emanare decisioni sulla naturalizzazione conformi alla Costituzione. Se durante l’Assemblea comunale vengono addotte motivazioni per il rifiuto di una domanda di naturalizzazione, e subito dopo la discussione si passa al voto, si presume che le motivazioni di rifiuto siano condivise dalla maggioranza dei votanti. In questo modo una decisione negativa emessa dall’Assemblea comunale è in linea di massima adeguatamente motivata, cosicché il candidato respinto conosce le ragioni per cui la sua domanda è stata respinta e la decisione può eventualmente essere esaminata nell’ambito di una procedura di ricorso.

DTF 131 I 18 (cfr. Allegato II, 2.3.4): naturalizzazione nel Comune di Oberrohrdorf-Staretschwil; se l’Assemblea comunale conferma una proposta di rifiuto del Consiglio comunale in materia di naturalizzazione, ne approva di norma anche le motivazioni, che sono pertanto desumibili dal rapporto presentato dal Consiglio comunale. In caso di domanda di coniugi, per ciascuno di essi deve essere fornita una motivazione concreta.

TF 1P.736 e altre sentenze, sentenza del Tribunale federale del 5 aprile 2005 (cfr. Allegato II, 2.3.6): Comune di Böttstein; il rifiuto in contrasto con la proposta del Consiglio comunale all’Assemblea, senza discussione, rappresenta una violazione del diritto di audizione di cui all’articolo 29 capoverso 2 Cost.

 Altre decisioni del Tribunale federale in merito all’obbligo di motivazione a livello cantonale e/o comunale: DTF 132 I 196 (Comune di Burg, cfr. Allegato II, 2.3.5); mancanza di voti in assemblea che esprimono una motivazione generalizzabile contro la naturalizzazione; parimenti a 1P.860/2005 sentenza del 19 giugno 2006 (Oberentfelden, cfr. Allegato II, 2.3.7).

Sulla base delle decisioni del Tribunale federale e dei dibattiti politici che ne sono seguiti, la Legge sulla cittadinanza è stata integrata, con revisione del 21 dicembre 2007 in vigore dal 1° gennaio 2009, da una specifica disposizione che disciplina le decisioni relative alle procedure nel Cantone (articoli da 15a a 15c). La legge stabilisce che il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale (art. 15a cpv. 2) ma che il rifiuto della domanda di naturalizzazione deve essere motivato (art. 15b cpv. 1) e che gli aventi diritto di voto possono respingere quindi una domanda di naturalizzazione soltanto se è stata presentata una proposta di rifiuto motivata (art. 15b cpv. 2). L’articolo 15c LCit demanda ai Cantoni il compito di provvedere affinché le procedure di naturalizzazione tutelino la sfera privata. La Legge sulla cittadinanza disciplina inoltre le questioni concernenti il ricorso alla via giudiziaria a livel-

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lo cantonale (art. 50) e le procedure di ricorso a livello federale (art. 51); vedi successivo punto 3.8.

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3.7. Termini per l’evasione delle domande

La Legge sulla cittadinanza non stabilisce alcun termine per l’evasione delle domande di naturalizzazione ma solo per l’annullamento delle procedure di naturalizzazione. Di norma, per una domanda di naturalizzazione agevolata in virtù dell'articolo 27 LCit, la durata della procedura si aggira attorno a un anno e mezzo. In casi particolari la procedura può protrarsi al di là di tale durata. Ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1bis LCit la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi. Nella prassi il termine si intende rispettato se la decisione di annullamento perviene entro il termine prescritto (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1140/2006 del 17 dicembre 2007 relativa al termine di 5 anni precedentemente in vigore, cfr. Allegato II, 2.4.1; cfr. anche la decisione TF 5A.8/2005, vedi più avanti).

Le procedure cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale e i Cantoni decidono autonomamente se intendono stabilire eventuali tempi di evasione delle procedure, sebbene il Tribunale federale prescriva che anche i Comuni siano tenuti a concludere le procedure di naturalizzazione ancora pendenti senza inutili ritardi (cfr. DTF 135 I 265, Allegato II 1.1.3).

Le autorità competenti per le procedure di naturalizzazione non sono tuttavia completamente libere per ciò che riguarda i termini di evasione delle procedure. Non possono infatti violare il divieto di ritardata e denegata giustizia, introdotto come parte integrante nella garanzia procedurale generale di cui all’articolo 29 capoverso 1 Cost. che dà diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole. Ai sensi dell’articolo 46a PA può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda ingiustamente l’emanazione di una decisione impugnabile. Contro la negazione o il ritardo nell’emanazione di una decisione da parte dell’autorità può essere interposto lo stesso ricorso che può essere proposto avverso la decisione stessa. Il ricorso deve essere presentato entro un termine ragionevole che dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso (complessità della causa, oggetto della controversia, importanza della causa, condotta dei soggetti coinvolti). L’elevato carico di lavoro o un’insufficiente disponibilità di personale dell’autorità non costituisce comunque di per sé un motivo valido per giustificare il ritardo nell’emanazione della decisione.

In relazione alle procedure di naturalizzazione, con sentenza C-8034/2008 del 5 marzo 2009 il Tribunale amministrativo federale ha decretato che la trattazione di una procedura di naturalizzazione agevolata che si protrae per cinque anni costituisce una violazione del divieto di denegata giustizia (cfr. Allegato II, 2.4.2).

Cfr. anche TF 5A.8/2005, sentenza del Tribunale federale del 15 settembre 2005, consid. 3, concernente l’effetto di procedure troppo lunghe e in particolare la questione dei danni eventualmente derivanti: "In conformità alla giurisprudenza in materia, questo termine [ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LCit nella versione precedentemente in vigore] si considera rispettato se l’Ufficio federale competente in prima istanza, con decisione del 24 settembre 2000, ha annullato la naturalizzazione avvenuta il 31 ottobre 1995 (…). Il diritto materiale non prevede ulteriori effetti derivanti dall’aver goduto per diversi anni del diritto di essere cittadini svizzeri, quantomeno a livello formale. Uniche conseguenze che potrebbero scaturire da una

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procedura eccessivamente lunga sono dunque l’accertamento della violazione del principio di celerità o il versamento di somme a titolo di risarcimento danni o di soddisfazione" (trad.).

Nota:

La Convenzione europea sulla cittadinanza (vedi capitolo 1, 1.3.1.2), finora non ratificata dalla Svizzera, prescrive all’articolo 10 (Evasione delle domande) che ogni Stato contraente garantisca "l'evasione entro un lasso di tempo adeguato delle domande di acquisto, mantenimento, perdita, reintegrazione della cittadinanza o di conferma della cittadinanza.

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3.8. Procedura di ricorso (articoli 50 e 51 LCit)

La Costituzione federale, all’articolo 29a (Garanzia della via giudiziaria), decreta che nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali la Confederazione e i Cantoni possono tuttavia escludere per legge la via giudiziaria.

Per quanto concerne le procedure cantonali per la naturalizzazione ordinaria, la Legge sulla cittadinanza stabilisce, all’articolo 50 (Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), che i Cantoni istituiscano autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto di questa forma di naturalizzazione. La LCit obbliga quindi i Cantoni a prevedere vie giudiziarie ordinarie per la trattazione delle questioni concernenti la cittadinanza.

L’articolo 51 LCit si occupa invece dei ricorsi a livello federale e rimanda, per l’impugnazione delle decisioni cantonali di ultima istanza e delle decisioni delle autorità amministrative della Confederazione (ossia dell’UFM, sia per quanto riguarda la procedura ordinaria che in relazione alla procedura di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione o di annullamento), alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

L’articolo 51 capoverso 2 LCit legittima inoltre a presentare ricorso sia i Cantoni che i Comuni direttamente interessati, soprattutto nel caso in cui l’Ufficio federale abbia concesso a un candidato la naturalizzazione agevolata o la reintegrazione e il Comune o il Cantone contestino questa decisione. Il candidato è invece legittimato, in virtù dei principi procedurali sanciti dalla Costituzione e del diritto generale in materia di procedure amministrative, a proporre ricorso contro la decisione di rifiuto della sua domanda.

A livello federale sono ammessi i seguenti rimedi giuridici:

 contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza concernenti le decisioni relative a procedure di accertamento di cui all’articolo 49 LCit e contro l’annullamento della naturalizzazione ordinaria, ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 LCit, è ammesso il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale;

 contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza concernenti le procedure di naturalizzazione ordinaria non è invece ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. b Legge sul Tribunale federale), bensì solo un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), nello specifico per violazione di diritti procedurali garantiti dalla Costituzione (diritto di essere sentiti, ad es. obbligo di motivazione) o per violazione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Non è invece ammissibile la semplice accusa di arbitrarietà (art. 9 Cost.);

 contro le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione in materia di naturalizzazione è innanzitutto ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale per le decisioni dell’UFM concernenti la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, reintegrazione, naturalizzazione agevolata, annullamento della naturalizzazione non ordinaria e revoca della cittadinanza (art. 51 cpv. 1 LCit, in combinato disposto con l’art. 31 e l’art. 33 lett. d della Legge sul Tribunale amministrativo federa-

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le del 17 giugno 2005 LTAF, RS 173.32). La procedura è disciplinata dalla PA, salvo che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Anche i Cantoni e i Comuni direttamente interessati sono legittimati a presentare ricorso (art. 51 cpv. 2 LCit);

cfr. C-1208/2006, sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 luglio 2007, cfr. Allegato II, 2.5.1: "Le decisioni dell’UFM concernenti l’accoglimento o il rifiuto della domanda di naturalizzazione agevolata sono impugnabili mediante presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 51 cpv. 1 LCit, in combinato disposto con l’art. 31 e l’art. 33 lett. d LTAF) (…). Il senso e lo scopo dell’articolo 51 capoverso 2 LCit, che legittima i Cantoni e i Comuni interessati a presentare ricorso, sta proprio nel far verificare nella procedura di ricorso, ed eventualmente rettificare, i possibili errori giuridici commessi dalle autorità inferiori, che hanno comportato un vantaggio per il candidato alla naturalizzazione. È pertanto evidente che il candidato alla naturalizzazione non può, in veste di parte resistente, trarre vantaggi diretti da tali errori giuridici (…)" (trad.);

 le decisioni del Tribunale amministrativo federale relative alle disposizioni della SEM concernenti le procedure di naturalizzazione (vedi capitolo 2) possono essere impugnate presentando ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. La possibilità di proporre ricorso è tuttavia esclusa per le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria, come anche per le decisioni cantonali e comunali concernenti la naturalizzazione (art. 83 lett. b LTF).

Le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione devono contenere l’indicazione dei rimedi giuridici in cui siano riportati le possibilità di presentare ricorso a disposizione del richiedente ma anche dei Cantoni o dei Comuni (in caso di procedura di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione), l’autorità competente (Tribunale amministrativo federale) e il termine utile di 30 giorni per la presentazione del ricorso.

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3.9. Passaggio in giudicato / comunicazione di passaggio in giudicato

Vedi in proposito il capitolo 2 (Iter procedurale).

Le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione per le questioni legate alla cittadinanza passano - in linea generale - in giudicato quando non possono più essere impugnate mediante un rimedio giuridico ordinario (passaggio in giudicato formale). Le decisioni concernenti la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, reintegrazione, naturalizzazione agevolata, annullamento della naturalizzazione non ordinaria e revoca della cittadinanza acquistano pertanto validità giuridica dopo che sia trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione di una decisione.

Durante il periodo utile per il ricorso, ossia prima del passaggio in giudicato, la decisione che presenta vizi di contenuto può essere in linea di principio ritirata dopo lo scadere del termine di ricorso, a condizione che sussistano determinati presupposti. In tal caso occorre ponderare l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo e quello riferito alla tutela della certezza del diritto. (…) In casi eccezionali può essere considerata la possibilità di revoca della decisione, se ciò fosse ritenuto indispensabile per tutelare un interesse pubblico particolarmente rilevante. In materia di cittadinanza la possibilità dell’amministrazione di riesaminare le decisioni di naturalizzazione formalmente passate in giudicato è piuttosto limitata e la revoca è ammessa solo ai sensi dell’articolo 41 LCit. Secondo la regolare prassi del Tribunale federale basata sul disposto dell’articolo 58 PA, l’amministrazione può, entro il termine di ricorso, riesaminare anche una decisione non impugnata. La decisione non deve in tal caso essere manifestamente errata, né la sua rettifica deve assumere una notevole importanza, in quanto fino al momento del passaggio in giudicato formale, ai principi della certezza del diritto e della buona fede non viene attribuita la stessa importanza riconosciuta dopo questo momento. La riconsiderazione della decisione ha lo scopo di facilitare l’applicazione del diritto oggettivo e si giustifica tanto più nel caso del riesame di una decisione non (ancora) impugnata (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale 2007/29 C-1133/2006 del 12 luglio 2007, consid. da 4.2 a 4.4, cfr. Allegato II, 2.6.1).

Le decisioni di naturalizzazione pronunciate da Comuni e Cantoni acquistano forza di cosa giudicata (e sono impugnabili) secondo i termini previsti nel rispettivo diritto cantonale; normalmente anche per queste procedure è previsto un termine di 30 giorni.

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3.10. Trattamento e protezione dei dati personali

3.10.1. Legislazione

3.10.1.1. LCit

Gli articoli 49a e 49b LCit (introdotti con la Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, di data 24 marzo 2000 e in vigore dal 1° settembre 2000) disciplinano i principi del trattamento dei dati personali e della comunicazione dei dati.

Ai sensi dell’articolo 49a capoverso 1 LCit, per l’adempimento dei propri compiti, conformemente a tale legge, l’Ufficio federale può "trattare dati personali, compresi i profili della personalità e i dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali." A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.

Il Consiglio federale, ai sensi del capoverso 2, emana disposizioni d’esecuzione concernenti:

a) l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b) l’accesso ai dati; c) il diritto al trattamento dei dati; d) la durata di conservazione dei dati; e) l’archiviazione e l’eliminazione dei dati; f) la sicurezza dei dati.

L’articolo 49b LCit stabilisce invece che, su richiesta e in singoli casi, l’Ufficio federale può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati personali necessari per adempiere a tali compiti (cpv. 1). Rende inoltre accessibili al Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati (cpv. 2).

3.10.1.2. LSISA

Il 29 maggio 2006 è entrata in vigore la Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA, RS 142.51) che ha introdotto un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali nel settore degli stranieri e dell’asilo (art. 1). Ai sensi del capoverso 2 dell’articolo 1 sono fatti salvi gli articoli 49a e 49b LCit.

La SEM si serve del sistema per l’adempimento dei compiti previsti dalla LCit (art. 3 cpv. 2 lett. g LSISA). La LSISA contiene regole concernenti il contenuto del sistema d’informazione, il trattamento dei dati, l’accesso agli stessi e la loro divulgazione. Degno di menzione a questo proposito è soprattutto il fatto che, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LSISA, la SEM può permettere alle autorità indicate di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione, in particolare alle autorità cantonali preposte alle questioni in materia di cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri (lett. a) e alle rappresentanze svizzere all’estero e missioni svizzere per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera (lett. f).

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3.10.1.3. Ordinanza SIMIC

L’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC, RS 142.513) del 12 aprile 2006 contiene le disposizioni di esecuzione della LSISA. Quest’ordinanza disciplina la struttura e il contenuto del SIMIC, gli obblighi di notificazione, i diritti d’accesso, la comunicazione dei dati, la protezione dei dati e la sicurezza informatica del sistema d’informazione centrale sulla migrazione. I dati del settore degli stranieri contenuti nel SIMIC sono quei dati che vengono trattati nell’ambito dei compiti previsti dalla LCit (art. 2 lett. a cifra 2). Le autorità cantonali e comunali competenti notificano immediatamente le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti (art. 5 cpv. 1 lett. j).

Gli articoli 9 e seguenti dell’ordinanza SIMIC disciplinano in dettaglio i diritti di accesso concessi, tra l’altro, alle autorità cantonali preposte alle questioni legate alla cittadinanza (art. 9 lett. a) e alle rappresentanze all’estero nell’ambito delle questioni legate alla cittadinanza (art. 9 lett. f) e la comunicazione dei dati da parte della SEM (art. 13 segg.).

Quest’ordinanza contiene infine le disposizioni esecutive in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica e i diritti dei soggetti interessati (informazione, rettifica, diritti di cancellazione). La recente SIMIC-LCit è soggetta alle disposizioni di quest’ordinanza.

3.10.1.4. Principi della giurisprudenza in materia di protezione dei dati nell’ambito delle procedure di naturalizzazione

Nella prassi del Tribunale federale non solo è ammesso rilevare informazioni dettagliate di diversa natura sul candidato, bensì il rilevamento di questi dati è imprescindibile ai fini della procedura di naturalizzazione e le informazioni devono riferirsi a molti ambiti differenti. Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, RS 235.11) si potrebbe inoltre presumere che il candidato che presenta una domanda di naturalizzazione abbia automaticamente acconsentito all’esecuzione del rilevamento dei dati nella procedura di naturalizzazione, al fine di accertare il possesso dei requisiti giuridici. Significativi sono in linea generale i dati relativi al luogo di origine, al reddito, al patrimonio, alla formazione, alle attività svolte, alle conoscenze linguistiche, ai rapporti familiari, alle attività svolte nel tempo libero, alla reputazione e altre informazioni di natura simile. Si tratta anche di dati particolarmente sensibili, ossia di dati che potrebbero rappresentare un particolare rischio per l’incolumità della persona. Tutti i dati raccolti formano il profilo della personalità e il loro trattamento costituisce pertanto una grave ingerenza nel diritto all’autodeterminazione in materia di informazione. Il trattamento deve pertanto fondarsi su basi legali, essere giustificato da un interesse pubblico e proporzionato allo scopo (art. 36 Cost.). Per i ragazzi e gli scolari che seguono prevalentemente le abitudini di vita della propria famiglia e non svolgono ancora altre attività sociali, bisogna fare riferimento alla condotta scolastica e in ambiti collegati alla scuola. In quest’ambito si possono raccogliere, ai fini della procedura di naturalizzazione, i dati più disparati, sebbene a tale proposito l’articolo 5 capoverso 3 OLPD prescriva che il trattamento dei dati personali debba essere adeguato allo scopo perseguito e indispensabile all’adempimento del compito (DTF 129 I 232 [cfr. Allegato II, 2.3.1] e 1D_17/2007, sentenza del Tribunale federale del 2 luglio 2008 [cfr. Allegato II, 2.8.2]).

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3.10.2. Informazioni alle autorità

In linea di principio non viene fornita alcuna informazione alle autorità non autorizzate (sia nazionali che estere). La LSISA e l’ordinanza SIMIC disciplinano in maniera esaustiva i diritti all’informazione e la comunicazione dei dati.

3.10.3. Informazioni a terzi

Generalmente le Sezioni naturalizzazioni della SEM non forniscono informazioni telefoniche ma possono essere contattate al seguente indirizzo e-mail, con nomi, cognomi e indirizzo

completo del mittente:

[email protected] o tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina web dell’ufficio:

https://www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/buergerrecht/faq.html