Manuale sulla cittadinanza, Capitolo 2: Acquisizione e perdita della cittadinanza per legge (art. 1–8 LCit)
Manuale · 13 luglio 2020 · Cittadinanza
In vigore
Per domande dal 1.1.2018.
SEM · Manuale · Italiano
Dipartimento federale di gustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
Capitolo 2 Acquisizione e perdita della cittadinanza per legge (art. 1–8 LCit)
Controllo delle modifiche
Versione Modifica / Punto Contenuto
Dicembre 2019 223 Specifica: avviso fino al giorno del 25° compleanno
Indice
- Introduzione2
- 21 Modalità di acquisizione per legge2
- 211 Acquisizione per filiazione nota e relativa cittadinanza cantonale e attinenza comunale (art. 1 e 2 LCit)2
- 212 Acquisizione per filiazione ignota (art. 3 LCit)4
- 213 Acquisizione per adozione (art. 4 LCit)5
- 214 Figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006, i cui genitori si sposano dopo la sua nascita (art. 51 cpv. 3 LCit)6
- 22 Modalità di perdita per legge7
- 221 Perdita per annullamento del rapporto di filiazione (art. 5 LCit)7
- 222 Perdita per adozione (art. 6 LCit)8
- 223 Perdita per nascita all’estero (art. 7 LCit)9
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
Capitolo 2 Acquisizione e perdita della cittadinanza per legge (artt. 1–8 LCit)
Introduzione
La LCit, sottoposta a revisione totale, conserva il tenore delle disposizioni della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza concernenti l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per legge. Il presente Manuale illustra le varie modalità seguendo la struttura della legge.
21 Modalità di acquisizione per legge
211 Acquisizione per filiazione nota e relativa cittadinanza cantonale e attinenza co-
munale (art. 1 e 2 LCit)
Art. 1 LCit Acquisizione per filiazione
1È cittadino svizzero dalla nascita:
a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
2Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero
figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.
3I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 ac-
quisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.
L’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b LCit risponde al principio dello ius sanguinis, in virtù del quale il figlio, i cui genitori sono sposati e uno ha la cittadinanza svizzera, acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita. La stessa regola vale per il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre del bambino.
Secondo l’articolo 1 capoverso 2 LCit, il figlio straniero minorenne, il cui padre è svizzero ma non coniugato con la madre, ossia nato al di fuori del matrimonio, acquisisce la cittadinanza svizzera mediante la costituzione del rapporto di filiazione con il padre come se l’avesse acquisita alla nascita. L’acquisizione della cittadinanza presuppone che il padre riconosca il figlio prima che quest’ultimo abbia raggiunto la maggiore età. Si tratta di un riconoscimento che fonda un rapporto di filiazione e che può essere iscritto nel registri dello stato civile svizzeri. La cittadinanza viene acquisita anche nel caso in cui sia pronunciata una sentenza di paternità che stabilisce il rapporto di filiazione.
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
In primo luogo, la revisione del diritto di famiglia del 1976 ha introdotto il principio secondo cui il matrimonio dei genitori rende lo statuto giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio identico a quello dei figli nati durante il matrimonio, a condizione che la filiazione con il padre sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza (art. 259 CC). In questo caso non è più ammissibile trattare un figlio nato al di fuori del matrimonio, il cui rapporto di filiazione paterna è stato stabilito ufficialmente, in modo diverso dai figli nati durante il matrimonio.
In secondo luogo, questa regolamentazione permette di stabilire la piena parità di diritto tra uomini e donne per quanto concerne la trasmissione del diritto di cittadinanza ai figli. Il rapporto di filiazione con il padre stabilito ufficialmente non ha effetti retroattivi sulla cittadinanza del figlio; questi viene infatti trattato come se l’avesse acquisita alla nascita.
Per i figli nati prima del 1° gennaio 2006 e il cui padre è svizzero si applica la regolamentazione transitoria dell’articolo 51 capoverso 2 LCit, a prescindere che il riconoscimento del padre svizzero sia avvenuto prima o dopo l’entrata in vigore della revisione. Secondo questa disposizione transitoria, un figlio di padre svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata alle seguenti condizioni:
• le condizioni dell’articolo 1 capoverso 2 LCit sono adempiute cumulativamente, il rapporto di filiazione paterna è stato stabilito ufficialmente;
• il figlio è nato prima del 1° gennaio 2006;
• il figlio dimostra di avere vincoli stretti con la Svizzera (per dettagli concernenti la condizione dei vincoli stretti sotto il profilo dell’art. 51 cpv. 2 LCit, v. punto 652/21, capitolo
6 del presente Manuale.
Art. 2 LCit Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
1Il figlio acquisisce, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza co-
munale del genitore svizzero.
2Se entrambi i genitori sono svizzeri, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza
comunale del genitore di cui porta il cognome.
Il diritto della filiazione e il diritto del cognome hanno effetti immediati sull’acquisizione della cittadinanza svizzera per filiazione e, di conseguenza, sull’acquisizione della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale.
Infatti, in seguito alla modifica del diritto del cognome nel CC, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, il matrimonio, in via di principio, non ha più effetto sulla cittadinanza delle persone che si sposano. L’articolo 271 capoverso 1 CC prevede che il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. Nel caso in cui il figlio
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
minorenne assuma il cognome dell’altro genitore, ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelli anteriori (art. 271 cpv. 2 CC).
212 Acquisizione per filiazione ignota (art. 3 LCit)
Art. 3 LCit Trovatello
1Il figlio minorenne di ignoti trovato in Svizzera acquisisce la cittadinanza del Cantone in cui
è stato trovato e, con questa, la cittadinanza svizzera.
2Il Cantone determina l’attinenza comunale del trovatello.
3Se la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l’attinenza acquisite in tal
modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.
La Confederazione deve agevolare la naturalizzazione dei fanciulli apolidi (art. 38 cpv. 3 Cost.). Il termine «apolide» indica «una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione»1.
L’articolo 3 LCit mira a lottare contro l’apolidia e deriva dalle disposizioni dell’articolo 23 della legge federale del 3 dicembre 1850 sui Privi-di-patria (Heimatlosigkeit), che è stato abrogato il 1° gennaio 1953 dall’articolo 55 della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza.
L’articolo 3 capoverso 1 LCit introduce, in via eccezionale, la concessione della cittadinanza per ius soli. Un minore trovato in Svizzera, la cui filiazione è sconosciuta, acquisisce la cittadinanza del Cantone in cui è stato trovato se tale cittadinanza può essere stabilita subito2. Così facendo, gli viene accordata anche la cittadinanza svizzera. In questo caso la filiazione non ha alcun effetto giuridico sulla cittadinanza. Il Cantone determina l’attinenza comunale attribuita al minore (art. 3 cpv. 2 LCit). In materia occorre fare riferimento al diritto del Cantone competente.
Se, dopo la concessione della cittadinanza in virtù dell’articolo 3 LCit, viene accertata la filiazione del minore, questi, se è ancora minorenne, perde la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale acquisite nonché la cittadinanza svizzera, a meno che non diventi apolide in seguito alla perdita.
In pratica, questa disposizione viene applicata nelle rare situazioni particolari in cui un minore o un neonato viene abbandonato o lasciato in uno «sportello per neonati».
1 Art. 1 par. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40)
2 Art. 3 cpv. 1 disegno-LCit
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
213 Acquisizione per adozione (art. 4 LCit)
Art. 4 LCit Adozione
Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dell’adottante e, con queste, la cittadinanza svizzera.
L’articolo 267a capoverso 1 CC stabilisce che il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori. Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall’altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 267a CC).
Affinché la cittadinanza svizzera possa essere acquisita automaticamente in virtù dell’articolo 4 LCit, devono essere adempiute le seguenti condizioni:
• l’adozione deve essere completa: l’adozione completa, secondo il diritto svizzero o secondo le prescrizioni di diritto straniero riconosciute dal diritto svizzero, conferisce al figlio adottato lo stesso statuto giuridico di un figlio la cui filiazione è stabilita secondo lo ius sanguinis (cognome, diritti successori, cittadinanza). Essa deve essere iscritta nel registro dello stato civile svizzero Infostar;
• l’adozione deve avvenire prima della maggiore età secondo il diritto svizzero: è sufficiente che il deposito della domanda di adozione completa avvenga prima del compimento dei 18 anni.
La cittadinanza svizzera, quella cantonale e l’attinenza comunale non possono essere acquisiti per legge nelle situazioni seguenti:
• adozione semplice: con l’adozione semplice vengono mantenuti i rapporti di filiazione con i genitori biologici, per cui la cittadinanza non può essere concessa al figlio adottato;
• adozione di maggiorenni: l’adozione di un maggiorenne non ha alcun effetto sulla concessione della cittadinanza; l’adottato non può avvalersi dell’articolo 4 LCit.
In questi due casi è possibile soltanto l’acquisizione della cittadinanza ordinaria per decisione dell’autorità, sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo 9 e seguenti LCit. Non è possibile ricorrere alla cittadinanza agevolata3.
3 DTF 101 Ib 113
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
214 Figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006, i cui genitori si sposano dopo la sua nascita (art. 51 cpv. 3 LCit)
Art. 51 LCit Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio
1Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e
la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
2Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una do-
manda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
3Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uni-
scono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2.
4Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che il genitore svizzero
ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
5Le condizioni di cui all’articolo 20 si applicano per analogia.
L’articolo 51 capoverso 3 LCit è una nuova disposizione transitoria introdotta con la revisione del giugno 20144. Esso permette al figlio nato prima del 1° gennaio 2006 da un padre svizzero, il quale sposa la madre dopo il parto, di acquisire automaticamente la cittadinanza svizzera come se i genitori fossero stati sposati al momento della sua nascita.
Il figlio non deve quindi depositare una domanda di naturalizzazione agevolata: egli acquisisce la cittadinanza svizzera per il solo fatto di adempiere cumulativamente le condizioni formali dell’articolo 51 capoverso 3 LCit. Le condizioni materiali dell’articolo 51 capoverso 5 LCit (che rinvia agli artt. 12 e 20 LCit) non si applicano, poiché si tratta di un’acquisizione per legge. L’autorità dello stato civile concede la cittadinanza una volta verificato il rispetto delle condizioni formali.
4 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2609
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
22 Modalità di perdita per legge
221 Perdita per annullamento del rapporto di filiazione (art. 5 LCit)
Art. 5 LCit Perdita per annullamento del rapporto di filiazione
Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.
Per garantire la certezza del diritto, occorre precisare che l’articolo 5 LCit si applica soltanto nei casi in cui la cittadinanza è stata acquisita per legge e non nei casi in cui è stata acquisita per decisione dell’autorità.
Il figlio perde la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione. Questa modalità di perdita può verificarsi in qualsiasi momento, indipendentemente dall’età del figlio5. La perdita avviene, ad esempio, nel caso in cui viene annullata l’adozione del figlio da parte di un padre o una madre svizzeri o nel caso in cui viene accolta un’azione di disconoscimento della paternità.
Questa perdita è giustificata dal fatto che il motivo di acquisizione stabilito per legge non sussiste più. Infatti, il figlio non avrebbe mai potuto acquisire la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che derivano dalla filiazione, dato che questa è annullata con effetto retroattivo alla nascita, sempreché il figlio non diventi apolide.
5 Messaggio del 26 agosto 1987, pag. 255
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
222 Perdita per adozione (art. 6 LCit)
Art. 6 LCit Perdita per adozione
1Il minorenne svizzero adottato da uno straniero perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, se acquisisce per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o già la possiede.
2La cittadinanza svizzera non è persa se, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.
3Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.
Nel caso di un’adozione completa di un minore svizzero da parte di uno straniero, la perdita della cittadinanza svizzera avviene soltanto se, dopo l’adozione, non sussiste più alcun rapporto di filiazione con un genitore svizzero. Occorre inoltre che, mediante l’adozione, il figlio acquisisca la cittadinanza dell’adottante o che la possieda già. Non è possibile ricorrere alla naturalizzazione agevolata in seguito a questo tipo di perdita. La perdita della cittadinanza per adozione implica anche la perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale.
Nel caso in cui l’adozione che ha comportato la perdita della cittadinanza viene annullata, è come se il figlio abbia sempre mantenuto la cittadinanza svizzera. La perdita della cittadinanza svizzera è infatti considerata nulla con effetto retroattivo (art. 6 cpv. 3 LCit).
La perdita della cittadinanza per adozione non si verifica se il figlio mantiene il rapporto di filiazione con un genitore svizzero, nonostante il fatto che sia stato adottato da uno straniero (art. 6 cpv. 2 LCit)6. Questa situazione si presenta quando un figlio è adottato dal coniuge straniero del genitore svizzero. Il figlio acquisisce così la cittadinanza straniera del coniuge conservando contemporaneamente la cittadinanza svizzera, dato che viene mantenuto il rapporto di filiazione con il genitore svizzero.
6 V. in merito la decisione della Corte EDU Emonet e altri c. la Svizzera del 13 dicembre 2007, domanda n. 39051/03
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
223 Perdita per nascita all’estero (art. 7 LCit)
Art. 7 LCit Perdita per nascita all’estero
1Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza
svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
2I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 1 perdono parimenti la cit-
tadinanza svizzera.
3È segnatamente considerata come notificazione ai sensi del capoverso 1 ogni comunica-
zione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
4Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione in
tempo utile conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.
L’articolo 7 LCit prevede la perdita della cittadinanza svizzera per semplice trascorrere del tempo in caso di nascita all’estero. Questo articolo consacra il principio secondo cui non sussiste un diritto imprescrittibile alla cittadinanza svizzera. Non è giustificato mantenere la cittadinanza svizzera se la persona, nata all’estero e titolare anche di un’altra cittadinanza, ha interrotto ogni rapporto con la Svizzera7 o ha solo legami molto deboli con questo Stato.
Il figlio con doppia cittadinanza, nato all’estero da genitori di cui almeno uno è svizzero, può annunciarsi alle autorità o dichiarare la sua volontà di conservare la cittadinanza svizzera fino al giorno del suo 25° compleanno (art. 7 cpv. 1 LCit). La notificazione alle autorità è una condizione essenziale per evitare la perdita della cittadinanza per perenzione, ma non fonda la cittadinanza svizzera. Tale notificazione va intesa in senso lato, poiché la legge precisa che può essere fatta anche sotto forma di comunicazione da parte dei genitori, di parenti o conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune d’origine, di immatricolarlo o di fargli rilasciare dei documenti d’identità (art. 7 cpv. 3 LCit). Nel caso in cui un impedimento involontario non permetta al figlio di annunciarsi, egli si può rivolgere alle autorità entro il termine di un anno a partire dal giorno in cui è cessato l’impedimento (art. 7 cpv. 4 LCit).
Anche il figlio di colui che ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione perde la cittadinanza. Vale a dire che i figli minorenni sono inclusi nella perdita (art. 7 cpv. 2 LCit). In caso di
7 Messaggio del 9 agosto 1951 disponibile solo in francese e tedesco, rispettivamente pag. 675 e pag. 679
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
perdita della cittadinanza occorre esaminare in quale momento e sulla base di quale disposizione del diritto in vigore o del diritto anteriore si è verificata la perdita. La data della perdita è determinante per la valutazione di una domanda di reintegrazione nella cittadinanza svizzera (art. 26 segg. LCit, v. capitolo 7 del presente Manuale). Occorre distinguere due situazioni:
• la domanda di reintegrazione è presentata nei dieci anni successivi alla perdita della cittadinanza per perenzione (art. 27 cpv. 1 LCit). Il richiedente che soggiorna
in Svizzera deve provare che la sua integrazione è riuscita (art. 26 cpv. 1 lett. a LCit). Il richiedente che soggiorna all’estero deve provare che ha vincoli stretti con la Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. b LCit);
• la domanda di reintegrazione è presentata dopo il termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera per perenzione. Trascorsi dieci anni, il richiedente non può più presentare una domanda di reintegrazione in virtù dell’articolo 27 LCit se soggiorna all’estero. Può però presentarla se soggiorna in Svizzera da tre anni dopo la scadenza del termine di dieci anni (v. capitolo 7 del presente Manuale).