Manuale sulla cittadinanza, Capitolo 3: Acquisizione per decisione dell’autorità: Naturalizzazione ordinaria

Manuale · 21 febbraio 2024 · Cittadinanza

In vigore

Per domande dal 1.1.2018.

SEM · Manuale · Italiano

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Dipartimento federale di gustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Capitolo 3 Naturalizzazione ordinaria (art. 9-19 LCit)

Controllo delle modifiche

Versione Modifica / Punto Contenuto

Dicembre 2019 311/1 Soggiorni con una falsa identità

Soggiorni con un visto turistico

311/41 Nessun obbligo di includere figli minorenni dal punto di vista del diritto federale

321/113 Iscrizione VOSTRA (mancato superamento del periodo di prova)

321/131 e Informazioni più precise relative alla dimostra- 321/132 zione delle competenze linguistiche

321/143 I figli minorenni possono essere inclusi solo se il genitore soddisfa tutte le condizioni per la naturalizzazione o può far valere circo- stanze personali.

337 Emolumento per la seconda autorizzazione federale di naturalizzazione

339 Il figlio ha raggiunto la maggiore età prima del rilascio dell'autorizzazione federale di natura- lizzazione

Gennaio 2021 321/132 Nuova terminologia test fide (precedente-

mente: valutazione delle competenze lingui- stiche) e dossier fide (precedentemente: dos- sier di valutazione B1)

Settembre 2021 321/113 Modifica concernente le iscrizioni nel casella-

rio giudiziale informatizzato VOSTRA

Settembre 2021 321/113 La domanda viene esaminata caso per caso

se una misura di espulsione è stata iscritta nel casellario giudiziale

Luglio 2022 311/43 Unione domestica registrata (art. 10 LCit)

Gennaio 2023 321/113 Termini secondo i quali cessano di figurare le

iscrizioni VOSTRA nell’estratto destinato alle autorità

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Agosto 2023 311/43 Unione domestica registrata (art. 10 LCit)

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Indice

  1. Introduzione6
  2. 31 Condizioni formali federali7
  3. 311 Principi8
  4. 311/1 Permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit)9
  5. 311/2 Durata del soggiorno ordinario (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit)12
  6. 311/3 Interruzione del soggiorno (art. 33 cpv. 2 e 3 LCit e art. 16 OCit)13
  7. 311/4 Situazioni specifiche in materia di durata del soggiorno e condizioni formali .. 14 311/41 Estensione ai figli minorenni (art. 30 LCit)14
  8. L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di naturalizzazione dei genitori, ma, a livello di legge federale, non obbliga questi ultimi a farlo. Se, invece, la legge cantonale dovesse prevedere che i figli minorenni devono obbligatoriamente essere compresi nella domanda di naturalizzazione dei loro genitori, bisognerà tenerne conto15
  9. 311/42 Domande autonome di figli minorenni (art. 9 cpv. 2 LCit)15
  10. 311/43 Unione domestica registrata (art. 10 LCit)17
  11. 311/44 Abrogazione della durata agevolata della residenza per i coniugi18
  12. 312 Durata del soggiorno cantonale e comunale (art. 18 LCit)18
  13. 32 Condizioni materiali18
  14. 321 Integrazione di successo (art. 11 lett. a LCit)19
  15. 321/1 Criteri d’integrazione (art. 12 cpv. 1 lett. a‒e LCit)19
  16. 321/11 Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit)20
  17. 321/111 Inosservanza grave o ripetuta di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità e mancato adempimento temerario di importanti doveri di diritto pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OCit)22
  18. 321/111/1 Violazione grave o ripetuta di disposizioni di legge e decisioni delle autorità22
  19. 321/111/2 Reputazione finanziaria23
  20. 321/111/21 Imposte24
  21. 321/111/22 Esecuzione e fallimento25
  22. 321/112 Approvazione o incitamento pubblico a un crimine o un delitto contro la pace pubblica, a un genocidio, a un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (art. 4 cpv. 1 lett. c OCit)27
  23. 321/113 Iscrizioni nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 OCit)28
  24. 321/114 Procedimento penale pendente che esclude la naturalizzazione (art. 4 cpv. 5 OCit)39

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  1. Ambito direzionale Immigrazione e integrazione Divisione Cittadinanza 321/12 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit)40
  2. 321/121 Stato di diritto e ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit)41
  3. 321/122 Diritti fondamentali (art. 5 lett. b OCit)42
  4. 321/123 Obblighi costituzionali (art. 5 lett. c OCit)43
  5. 321/124 Osservazioni generali44
  6. 321/13 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)45
  7. 321/131 Livello linguistico richiesto (art. 6 cpv. 1 OCit)46
  8. 321/132 Prova delle competenze linguistiche (art. 6 cpv. 2 OCit)47
  9. 321/14 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit)50
  10. 321/141 Partecipazione effettiva alla vita economica (art. 7 cpv. 1 OCit)52
  11. 321/142 Acquisizione di una formazione (art. 7 cpv. 2 OCit)53
  12. 321/143 Aiuto sociale (art. 7 cpv. 3 OCit)54
  13. 321/15 Incoraggiamento e sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit et art. 8 OCit)55
  14. 321/2 Considerazione di importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit)56
  15. 322 Familiarità con le condizioni di vita svizzere59
  16. (art. 11 lett. b LCit e art. 2 OCit)59
  17. 323 Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c LCit e art. 3 OCit)62
  18. 323/1 Attività che compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera62
  19. 323/11 Terrorismo (art. 3 lett. a OCit)63
  20. 323/12 Estremismo violento (art. 3 lett. b OCit)63
  21. 323/14 Spionaggio (art. 3 lett. d OCit)64
  22. 323/2 Osservazioni generali64
  23. 33 Procedura di naturalizzazione ordinaria65
  24. 331 Deposito della domanda66
  25. 332 Esame a livello cantonale della domanda di naturalizzazione ordinaria66
  26. 333 Parere cantonale68
  27. 334 Trasmissione del dossier alla SEM ed emolumenti69
  28. 335 Esame federale della domanda di naturalizzazione ordinaria69
  29. 336 Autorizzazione federale di naturalizzazione70

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Capitolo 3 Acquisizione per decisione dell’autorità: Naturalizzazione ordinaria

Introduzione

La naturalizzazione ordinaria, retta dagli articoli 9‒19 LCit, si fonda sul principio del federali- smo: le autorità federali, cantonali e comunali devono cooperare e ciascuna è competente nel suo ambito.

Ripartizione delle competenze comunali e cantonali

L’articolo 37 Cost. prevede che la cittadinanza svizzera sia concessa a «chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone». La procedura di naturalizzazione ordinaria è principalmente di competenza dei Cantoni (art. 38 cpv. 2 Cost.). L’attinenza co- munale, la cittadinanza cantonale e la cittadinanza svizzera sono acquisite con il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione (art. 14 cpv. 3 LCit).

I Cantoni sono liberi di stabilire le condizioni da soddisfare per la naturalizzazione e la pro- cedura da seguire (art. 3 Cost., art. 12 cpv. 3 e art. 15 LCit), rispettando tuttavia le prescri- zioni minime emanate dalla Confederazione (art. 38 cpv. 2 Cost.). Anche i Comuni possono disporre di competenze legislative e decisionali in materia, secondo il loro grado di autonomia (art. 50 Cost.).

Riassunto della procedura di naturalizzazione ordinaria a livello cantonale

Occorre tenere conto di diversi punti per il corretto svolgimento della procedura di naturaliz- zazione ordinaria a livello cantonale.

• La domanda di naturalizzazione ordinaria deve essere presentata presso un’autorità cantonale o comunale designata dalla legge cantonale sulla cittadinanza (art. 13 cpv. 1 LCit). Il diritto cantonale definisce lo svolgimento della procedura e dei controlli effettuati dal servizio competente (art. 15 cpv. 1 LCit).

• L’autorità competente procede a registrare la domanda, verifica i dati personali del richiedente, svolge indagini su di lui ed effettua un interrogatorio per determinare se è idoneo alla naturalizzazione.

• La domanda di naturalizzazione ordinaria viene trasmessa alla SEM soltanto se il Cantone e il Comune sono favorevoli alla naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 LCit)1.

1 Messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera, pag. 2593

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Riassunto della procedura di naturalizzazione ordinaria a livello federale

La procedura di naturalizzazione ordinaria a livello federale deve rispettare diversi principi.

• La SEM esamina il fascicolo e concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se le condizioni formali e materiali sono adempiute (art. 13 cpv. 3 LCit).

• La decisione della SEM può essere considerata come un’approvazione federale della naturalizzazione, che viene poi concessa dalle autorità cantonali e comunali2.

• La SEM rifiuta l’autorizzazione federale di naturalizzazione se il richiedente non sod- disfa le condizioni federali di naturalizzazione. Si tratta, ad esempio, del caso in cui il richiedente è stato condannato a una pena detentiva che non è stata cancellata dal casellario giudiziale o se costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

• Infine, la SEM trasmette l’autorizzazione federale di naturalizzazione all’autorità can- tonale, che è incaricata di rendere definitiva la decisione di naturalizzazione ordinaria (art. 13 cpv. 3 LCit). L’istanza cantonale è obbligata ad aprire ancora una volta il fa- scicolo e procedere a una nuova verifica del rispetto delle condizioni fissate dalla legge prima di concedere la naturalizzazione ordinaria3.

La naturalizzazione ordinaria definitiva non può essere concessa senza l’autorizzazione fe- derale di naturalizzazione.

31 Condizioni formali federali

Art. 9 LCit Condizioni formali

1La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento

della domanda il richiedente:

a. è titolare di un permesso di domicilio; e

b. dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.

2Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richie-

dente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

2 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2572

3 Idem, pag. 2593

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Per accedere alla procedura di naturalizzazione occorre rispettare le condizioni formali fede- rali4. Il richiedente deve dimostrare che il suo soggiorno in Svizzera è legale e che ha effetti- vamente soggiornato in Svizzera per un periodo minimo. Si tratta di condizioni cumulative.

311 Principi

Introduzione

In merito alla naturalizzazione ordinaria, il richiedente deve soddisfare in primo luogo la con- dizione relativa al soggiorno in Svizzera. La SEM distingue il soggiorno di un richiedente che vive in unione domestica registrata (art. 10 LCit) o che ha vissuto in Svizzera quando era minorenne (art. 9 cpv. 2 LCit) (v. n. 311/4) dal soggiorno effettuato sotto il regime dell’arti- colo 9 capoverso 1 LCit (v. n. 311/2).

Di principio, ogni soggiorno in Svizzera effettuato conformemente alle disposizioni del diritto degli stranieri è considerato come presenza ai fini delle condizioni di naturalizzazione. Per- tanto, una persona che risiede effettivamente in Svizzera ma senza autorizzazione ai sensi della LStrI o una persona in possesso dell’autorizzazione richiesta ma che non vive effettiva- mente in Svizzera non soddisfa le condizioni di soggiorno previste dal diritto federale.

Il richiedente deve provare che adempie la condizione del soggiorno in Svizzera ovvero che dimora in modo sufficientemente stabile e duraturo in un determinato luogo sul territorio el- vetico. Nel suo luogo di soggiorno deve avere legami familiari, professionali o scolastici e legami materiali particolari, che costituiscono il centro dei suoi interessi in Svizzera e a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Il richiedente deve essere titolare di un permesso di domicilio valido al momento della pre- sentazione della domanda, durante la procedura di naturalizzazione nonché al momento della concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e della decisione di natu- ralizzazione ordinaria.

• Prima della presentazione della domanda di naturalizzazione ordinaria. Soltanto

determinati tipi di soggiorno, effettuati a titolo degli statuti previsti dall’articolo 33 LCit, possono essere presi in considerazione per calcolare la durata del soggiorno in Sviz- zera prima del deposito della domanda di naturalizzazione ordinaria.

• Al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione ordinaria.

Una volta che la durata minima del soggiorno in Svizzera è soddisfatta secondo l’ar- ticolo 9 o l’articolo 10 LCit, il richiedente deve beneficiare di un permesso di domicilio (permesso C) per poter depositare la sua domanda.

4 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2586

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• Durante la procedura di naturalizzazione e al momento della concessione della

naturalizzazione ordinaria. Il richiedente deve mantenere il proprio permesso di do- micilio durante la procedura di naturalizzazione ordinaria. Tale permesso deve per- durare fino alla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e fino al rilascio della decisione di naturalizzazione ordinaria fornita dal Cantone competente.

311/1 Permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit)

Art. 9 LCit Condizioni formali

1La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento

della domanda il richiedente:

a. è titolare di un permesso di domicilio.

Principio

L’articolo 9 capoverso 1 lettera a LCit esige che il richiedente sia titolare di un permesso di domicilio (permesso C) per poter presentare la domanda di naturalizzazione ordinaria.

Osservazione: I funzionari internazionali5 che, al momento di iniziare la propria funzione erano titolari di un permesso C, poi sostituito con una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), possono presentare una domanda di naturalizzazione or- dinaria anche dopo il 1° gennaio 2018. Lo stesso vale per i membri della famiglia dei funzio- nari internazionali che hanno, a loro volta, sostituito il permesso C con una carta di legittima- zione o un permesso Ci.

• Portata del permesso di domicilio. Il permesso di domicilio attesta che lo straniero, al momento in cui gli è fornito, adempie le condizioni seguenti di cui agli articoli 62 e 63 LStrI:

- rispetta l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera;

- non mette a repentaglio la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

- non dipende in modo durevole dall’aiuto sociale;

- non è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.

5 Membri del personale di rappresentanze estere (membri delle missioni diplomatiche e permanenti, nonché dei posti consolari) e di organizzazioni internazionali

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• Revoca del permesso di domicilio. Se lo straniero non rispetta queste condizioni, il permesso di domicilio può essere revocato (art. 63 LStrI).

Condizioni per il rilascio del permesso di domicilio

• Durata del soggiorno e statuto in Svizzera. Il permesso di domicilio viene rilasciato per una durata indeterminata e senza condizioni se lo straniero:

- soggiorna in Svizzera da almeno dieci anni sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora (art. 34 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LStrI); e se

- negli ultimi cinque anni ha soggiornato ininterrottamente in Svizzera con un permesso di dimora (art. 34 cpv. 2 lett. a in fine LStrI); e se

- non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 LStrI (art. 34 cpv. 2 lett. b LStrI).

• Integrazione sufficiente. Inoltre, lo straniero deve dimostrare di essere sufficiente- mente integrato in Svizzera (art. 60 OASA).

Condizioni per il rilascio anticipato del permesso di domicilio

• Durata del soggiorno e statuto in Svizzera. Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente se lo straniero ha effettuato un soggiorno ininterrotto di cin- que anni sulla scorta di un permesso di dimora (art. 34 cpv. 4 LStrI).

• Buona integrazione. Inoltre, lo straniero deve dimostrare di essere ben integrato in Svizzera grazie, in particolare, alla buona conoscenza di una lingua nazionale e al rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero (art. 62 OASA).

Statuto preso in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione ordinaria (art. 33 cpv. 1 LCit)

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Art. 33 LCit Soggiorno

1È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

a. un permesso di dimora o di domicilio;

b. un’ammissione provvisoria; in tal caso la durata del soggiorno è computata soltanto per metà; o

c. una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri o un titolo di soggiorno equivalente.

• Elenco esaustivo degli statuti ammessi. L’art. 33 cpv. 1 LCit contiene l’elenco dei

titoli di soggiorno che possono essere presi in considerazione per il calcolo della du- rata del soggiorno in Svizzera.

• Tipi di statuto ammessi. Secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettere a‒c LCit, va

preso in considerazione ogni soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

- un permesso di dimora (permesso B, art. 33 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA);

- un permesso di domicilio (permesso C, art. 34 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA);

- un’ammissione provvisoria (permesso F, art. 71a cpv. 1 lett. c OASA), ma in tal caso va considerata soltanto la metà della durata del soggiorno; o

- una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE (art. 17 OSOsp e art. 71a cpv. 2 OASA) o un titolo di soggiorno equivalente (p. es. un permesso Ci).

Statuti esclusi per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera

• Permesso L. Il soggiorno di breve durata effettuato in Svizzera in virtù di un per-

messo L (art. 32 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA) non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.

• Permesso G. Il soggiorno in Svizzera effettuato in virtù di un permesso G (art. 35

LStr et art. 71a cpv. 1 lett. a OASA), fornito ai frontalieri, non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della pre- sentazione della domanda di naturalizzazione.

• Permesso N. Il soggiorno in Svizzera di un richiedente l’asilo effettuato in virtù di un

permesso N (art. 42 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. b OASA) non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera.

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• Permesso S. Il soggiorno in Svizzera effettuato in virtù di un permesso S (art. 74 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. d OASA) fornito a una persona bisognosa di protezione non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.

I soggiorni effettuati con una falsa identità non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno ai sensi dell'articolo 33 LCit, poiché il richiedente ha violato con- sapevolmente l'obbligo di collaborare secondo l'articolo 21 OCit. Inoltre, questo approccio inganna le autorità e costituisce, se del caso, una violazione del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici.

I soggiorni effettuati con visto turistico (visto C o Schengen) non sono presi in considera- zione nel calcolo della durata del soggiorno ai sensi dell'articolo 33 LCit, poiché non dimo- strano la stabilità di soggiorno richiesta e non sono equivalenti ad un titolo di soggiorno.

311/2 Durata del soggiorno ordinario (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit)

Principio

Il richiedente può chiedere un’autorizzazione federale di naturalizzazione soltanto se prova di aver soggiornato in Svizzera per un totale di dieci anni, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit).

Calcolo della durata del soggiorno

Il calcolo della durata della residenza federale in Svizzera deve tenere conto di due compo- nenti.

• In generale, la durata totale del soggiorno è calcolata retroattivamente dai Cantoni. Occorre precisare che:

- il calcolo parte dalla data di deposito della domanda presso l’autorità desi- gnata;

- il soggiorno del richiedente sul territorio svizzero può essere discontinuo per il calcolo della durata del soggiorno totale di dieci anni in Svizzera.

• Il richiedente deve adempiere un soggiorno ininterrotto di tre anni in Svizzera nei cinque anni che precedono il deposito della domanda. Per calcolare la durata di

questo ultimo termine bisogna prendere in considerazione la data di deposito della domanda di naturalizzazione presso l’autorità comunale o cantonale. Bisogna tuttavia controllare se vi è stata un’interruzione del soggiorno ai sensi dell’articolo 33 capo- verso 3 LCit.

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311/3 Interruzione del soggiorno (art. 33 cpv. 2 e 3 LCit e art. 16 OCit)

Art. 33 LCit Soggiorno

2Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo con

l’intenzione di ritornarvi.

3Il soggiorno cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la

sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all’estero durante più di sei mesi.

Art. 16 OCit Soggiorno

Il soggiorno all’estero su mandato del datore di lavoro o a scopo di formazione o formazione continua della durata massima di un anno è considerato un’assenza breve dalla Svizzera con l’intenzione di farvi ritorno.

Se il richiedente la naturalizzazione ordinaria ha lasciato la Svizzera per un certo periodo prima di presentare la sua domanda, bisogna verificare se la sua partenza interrompe il suo soggiorno in Svizzera o se, al contrario, il suo soggiorno deve essere conteggiato nonostante il fatto che il richiedente viva all’estero.

Soggiorno continuo

Nel calcolo della durata del soggiorno, non si considera interrotto il soggiorno se il richie- dente:

• lascia la Svizzera per breve tempo, ossia per meno di sei mesi, con l’intenzione di farvi ritorno (art. 33 cpv. 2 LCit);

• soggiorna all’estero per una durata massima di un anno per ragioni professionali o a scopo di formazione o formazione continua (art. 16 OCit).

Soggiorno interrotto

Se il soggiorno all’estero supera la durata di un anno deve essere considerato interrotto, anche se è giustificato da motivi professionali o di formazione.

Secondo l’articolo 33 capoverso 3 LCit, il soggiorno del richiedente termina a partire dalla sua uscita dalla Svizzera se il richiedente:

• ha dichiarato la sua partenza all’autorità competente; o se

• ha effettivamente vissuto all’estero per più di sei mesi nell’arco di un anno.

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Particolarità

Durante la procedura di naturalizzazione, il richiedente può risiedere all’estero per più di sei mesi per motivi professionali o di formazione senza causare un’interruzione del suo sog- giorno in Svizzera, a condizione che vi mantenga il centro dei suoi interessi e che dimostri l’intenzione di farvi ritorno6.

Occorre appurare se il richiedente soggiorna in Svizzera basandosi sull’insieme delle circo- stanze7. Secondo l’articolo 16 OCit, si presume che il richiedente risieda in Svizzera nono- stante il fatto che soggiorni all’estero, ma tale soggiorno non deve durare più di dodici mesi a prescindere dalla natura del soggiorno (studi o motivi professionali).

Un soggiorno all’estero per motivi professionali o di formazione che supera il limite di dodici mesi non va preso in considerazione per il computo del termine di residenza federale. Infatti, nel diritto della cittadinanza è essenziale la presenza fisica del richiedente8. Tuttavia, il sog- giorno non è considerato interrotto nel caso di uno o più semestri effettuati all’estero se il richiedente è, ad esempio, iscritto presso un istituto scolastico in Svizzera.

311/4 Situazioni specifiche in materia di durata del soggiorno e condizioni formali

311/41 Estensione ai figli minorenni (art. 30 LCit)

Di norma, i figli minorenni che vivono con il richiedente sono compresi nella sua naturaliz- zazione (art. 30 LCit). L'estensione è possibile se il richiedente è responsabile dell'assi- stenza all'infanzia per almeno il 50%, indipendentemente dal domicilio legale del bambino. Tuttavia, l'estensione non è possibile se i figli minorenni non vivono con il genitore richie- dente che ha fatto la richiesta di naturalizzazione e sono prevalentemente seguiti dall'altro genitore. I bambini fino ai 2 anni vengono compresi nella naturalizzazione del genitore senza che siano necessari ulteriori accertamenti. Raggiunta quest’età, i figli minorenni sono compresi solo a condizione che vivano in Svizzera da almeno 2 anni. A partire dall’età di 12 anni, i criteri d’integrazione devono essere esaminati separatamente e conformemente all’età.

Se, in caso di naturalizzazione ordinaria, il figlio non ha lo stesso permesso di soggiorno del genitore che desidera ottenere la naturalizzazione, sono necessari ulteriori chiarimenti.

Nell'ambito dell'esame individuale è opportuno, ad esempio, di verificare il curriculum vitae del bambino e la situazione abitativa. In particolare, devono essere chiariti i motivi che hanno portato al rilascio di un altro titolo di soggiorno.

6 DTF 106 Ib 1 consid. 2b

7 Ibidem

8 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016 relativo al disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera, pag. 26

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Divisione Cittadinanza

L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di naturalizzazione dei genitori, ma, a livello di legge federale, non obbliga questi ultimi a farlo. Se, invece, la legge cantonale dovesse prevedere che i figli minorenni devono obbligatoriamente essere compresi nella domanda di naturalizzazione dei loro genitori, bisognerà tenerne conto.

311/42 Domande autonome di figli minorenni (art. 9 cpv. 2 LCit)

Art. 9 LCit Condizioni formali

2Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richie-

dente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

Principio

Secondo l’articolo 14 CC, il minore diviene maggiorenne a partire dal compimento dei diciotto anni.

Il vantaggio concesso agli stranieri minorenni per quanto riguarda la durata del loro soggiorno si giustifica poiché:

• gli stranieri minorenni scolarizzati in Svizzera si integrano più facilmente, in partico- lare grazie all’apprendimento istituzionalizzato di una lingua nazionale e a una fami- liarizzazione facilitata con le condizioni di vita locali9;

• gli stranieri minorenni in Svizzera hanno più facilità a creare legami con la Svizzera10;

• l’adolescenza è una fase essenziale dello sviluppo personale e dunque dell’integra- zione in Svizzera. Bisogna prendere in considerazione l’età del richiedente, gli sforzi compiuti, il suo grado di scolarizzazione e i risultati conseguiti11.

Considerazione particolare della durata del soggiorno in Svizzera

Gli anni durante i quali il richiedente ha soggiornato in Svizzera tra l’età di otto e diciotto anni vanno conteggiati due volte, ma a condizione che il soggiorno effettivo sia durato almeno sei anni (art. 9 cpv. 2 LCit).

9 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2591

10 Ibidem

11 DTF 123 II 125 consid. 4b

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Condizioni formali relative alla domanda di naturalizzazione ordinaria

• Domanda formulata dal rappresentante legale. Il richiedente che adempie le con-

dizioni dell’articolo 9 capoverso 2 LCit deve far depositare la sua domanda di natura- lizzazione ordinaria al suo rappresentante legale se è ancora minorenne al momento del deposito della domanda (art. 31 cpv. 1 LCit). Il titolare dell’autorità parentale deve approvare la naturalizzazione del figlio minorenne.

• Autorità parentale comune. Se l’autorità parentale è detenuta congiuntamente dal

padre e dalla madre, devono essere consultati entrambe i rappresentanti legali.

• Esercizio tacito dell’autorità parentale. Se la madre presenta una domanda per il

figlio minorenne, non occorre interpellare il padre del ragazzo per sapere se accon- sente alla naturalizzazione qualora risieda all’estero e non abbia più alcun contatto con la moglie e/o con il figlio.

Se entrambi i genitori vivono in Svizzera e l’autorità parentale non è stata regola- mentata con una decisione giudiziaria, è indispensabile il consenso di entrambe le parti.

• Esercizio esclusivo dell’autorità parentale con obbligo di consultazione. Se l’au-

torità parentale è esercitata esclusivamente da un genitore e questi ha l’obbligo di ottenere il parere dell’altro genitore per le decisioni importanti, l’approvazione di quest’ultimo non è necessaria per quanto riguarda la naturalizzazione.

• Minori di età superiore a 16 anni. Il richiedente minorenne di età superiore a 16 anni

deve esprimere per scritto la sua volontà di acquisire la cittadinanza svizzera (art. 31 cpv. 2 LCit)

• Minore oggetto di misure di protezione. Se il minore è oggetto di misure di prote-

zione secondo l’articolo 307 CC, non è necessario il consenso dell’autorità di prote- zione, dato che l’acquisizione della nazionalità è considerata un diritto strettamente personale.

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Divisione Cittadinanza

311/43 Unione domestica registrata (art. 10 LCit)

Art. 10 LCit Condizioni per i partner registrati

1Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della do-

manda il richiedente deve dimostrare di:

a. aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e

b. vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.

2La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui,

dopo la registrazione dell’unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per:

a. reintegrazione; o

b. naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Principio

• Il richiedente che ha contratto un’unione domestica registrata con un cittadino sviz- zero e che vive con quest’ultimo in unione domestica registrata da tre anni, può pre- sentare una domanda di naturalizzazione ordinaria se ha soggiornato in Svizzera per un totale di cinque anni, di cui uno prima di depositare la domanda (art. 10 cpv. 1 LCit). Il richiedente dev’essere titolare di un permesso di domicilio (permesso C).

• Il richiedente, il cui partner ha acquisito la nazionalità svizzera dopo aver contratto l’unione domestica registrata, deve dimostrare un soggiorno in Svizzera di cinque anni, di cui uno precedente al deposito della domanda, se il partner ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata grazie a un vin- colo di filiazione con un genitore svizzero (art. 10 cpv. 2 LCit).

Precisazioni relative all’unione domestica registrata

• Considerazione dell’unione domestica registrata di diritto federale. Per la do- manda di naturalizzazione ordinaria è presa in considerazione soltanto l’unione do- mestica registrata di diritto federale, contratta in virtù della LUD (entrata in vigore il 1° gennaio 2007). Ai fini della determinazione del termine di tre anni non è possibile computare il periodo durante il quale uno straniero ha vissuto con un cittadino sviz- zero in unione registrata in base al diritto cantonale. L’unione domestica registrata di diritto cantonale si distingue infatti da quella di diritto federale per quanto riguarda gli effetti giuridici. I due tipi di unione domestica registrata non possono essere conside- rati equivalenti.

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311/44 Abrogazione della durata agevolata della residenza per i coniugi

Il richiedente che vive in unione coniugale con un coniuge straniero da almeno tre anni non può più, come in passato, depositare una domanda di naturalizzazione ordinaria congiunta, anche se ha soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni e il coniuge adempie la durata minima di residenza richiesta.

La revisione del diritto della nazionalità abroga questa possibilità prevista dall’articolo 15 ca- poverso 3 vLCit. Sotto il regime della LCit rivista, per chiedere la naturalizzazione ordinaria ciascun coniuge dovrà d’ora innanzi adempiere autonomamente le condizioni di residenza.

312 Durata del soggiorno cantonale e comunale (art. 18 LCit)

Art. 18 LCit Durata del soggiorno cantonale e comunale

1La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni.

2Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l’esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.

La Confederazione emana disposizioni minime in materia di naturalizzazione ordinaria, che i Cantoni devono rispettare (art. 38 cpv. 2 Cost.). La legislazione cantonale può prevedere che il richiedente adempia una durata di soggiorno minima da due a cinque anni sul suo territorio.

Per conoscere la durata esatta del soggiorno richiesta a livello cantonale e comunale occorre fare riferimento al diritto cantonale in materia12.

32 Condizioni materiali

Art. 11 LCit Condizioni materiali

La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richie- dente:

a. si sia integrato con successo;

b. si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e

c. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

12 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2595 seg.

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Divisione Cittadinanza

Osservazioni

Le condizioni materiali per la naturalizzazione ordinaria enunciate all’articolo 11 LCit sono le condizioni minime che il richiedente deve adempiere per dimostrare la sua idoneità a diven- tare cittadino svizzero e devono essere analizzate singolarmente13.

Principio

Affinché le condizioni materiali siano adempiute, il richiedente deve dimostrare (art. 11 LCit):

• di essersi integrato con successo;

• di essersi familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e

• di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Tutte le condizioni materiali per la naturalizzazione ordinaria devono essere adempiute sia al momento del deposito della domanda che al momento della decisione di naturalizza- zione14.

321 Integrazione di successo (art. 11 lett. a LCit)

321/1 Criteri d’integrazione (art. 12 cpv. 1 lett. a‒e LCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

a. dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;

c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;

d. dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e

e. dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner regi- strato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.

2Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia

o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.

3I Cantoni possono prevedere altri criteri d’integrazione.

13 GUTZWILLER, Droit de la nationalité, pag. 29

14 DTF 132 II 113 ; DTF 130 II 482 ; DTF 128 II 97

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Divisione Cittadinanza

La verifica del rispetto dei criteri d’integrazione spetta principalmente al Cantone com-

petente.

321/11 Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

a. dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:

a. in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;

b. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure

c. è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.

2Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d’informa- zione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un’iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:

a. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;

b. una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;

c. un’interdizione di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un’espulsione;

d. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;

e. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.

3Negli altri casi in cui sussiste un’iscrizione visibile per la SEM nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato inte- grato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.

4In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.

5In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.

Nozione

Il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici presuppone il rispetto dell’ordinamento giuri- dico svizzero e dell’ordinamento giuridico straniero nella misura in cui disposizioni estere si applicano per analogia nel diritto svizzero15.

• L’ordine giuridico è l’insieme delle regole che in uno Stato disciplinano, in un dato momento, lo statuto delle persone nonché i rapporti giuridici tra di esse.

• Nella prassi il rispetto dell’ordinamento giuridico si riferisce sia alla fedina penale che alla reputazione finanziaria del richiedente.

• L’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici può indurre l’autorità competente a porre fine al soggiorno legale del richiedente in Svizzera (art. 80 OASA).

15 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2575

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321/111 Inosservanza grave o ripetuta di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità e mancato adempimento temerario di importanti doveri di diritto pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OCit)

321/111/1 Violazione grave o ripetuta di disposizioni di legge e decisioni delle au-

torità

Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:

a. in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità.

Il fatto di non rispettare le prescrizioni legali una volta o di commettere un reato minore non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione16. Al contrario, i reati di scarsa gravità, ma ripe- tuti, devono essere considerati, nella loro globalità, come una violazione grave della sicu- rezza e dell’ordine pubblici17.

Per valutare se la violazione di prescrizioni legali o di decisioni delle autorità è grave occorre prendere in considerazione:

• la natura del bene giuridico minacciato; e

• l’appartenenza del reato a un ambito criminale particolarmente grave con una dimen- sione transfrontaliera.

Per valutare se la violazione di prescrizioni legali o di decisioni dell’autorità è ripetuta occorre prendere in considerazione:

• la quantità dei reati, tenendo conto dell’eventuale aumento della loro gravità; e

• l’assenza di una prognosi negativa.

16 Rapporto esplicativo del DFGP del 19 agosto 2015, pag. 11

17 Ibidem

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321/111/2 Reputazione finanziaria

Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e

l’ordine pubblici in quanto:

b. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato.

Principio

La verifica della reputazione finanziaria è generalmente affidata ai Cantoni, che dispongono di un ampio margine di manovra. La SEM può opporsi al rilascio dell’autorizzazione di natu- ralizzazione se sull’estratto del registro delle esecuzioni figurano pendenze fiscali, esecuzioni o altri attestati di carenza di beni relativi agli ultimi cinque anni precedenti alla domanda di naturalizzazione.

La conformità all’ordinamento giuridico svizzero si misura in particolare in base a una repu- tazione finanziaria esemplare. Ciò include l’adempimento degli obblighi fiscali nei confronti della collettività e l’assenza di esecuzioni e di attestati di carenza di beni.

La reputazione finanziaria non va considerata esemplare se18:

• il richiedente non adempie importanti obblighi di diritto pubblico (p. es. in caso di pen- denze fiscali, premi dell’assicurazione malattia o multe non saldati);

• il richiedente non adempie importanti obblighi di diritto privato (p. es. in caso di man- cato pagamento di affitti od obblighi di mantenimento, di debiti alimentari fondati sul diritto di famiglio o accumulo di debiti).

In questo caso la naturalizzazione ordinaria va rifiutata.

Responsabilità di un coniuge per i debiti del proprio coniuge19

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza, a prescindere dal re- gime matrimoniale scelto dagli sposi20.

Ciononostante, la responsabilità degli sposi può essere affrontata solidalmente negli ambiti seguenti, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto se:

18 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 11

19 JEANDIN, pag. 33 segg.

20 V. art. 202 CC e 249 CC

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• il debito è stato contratto per necessità correnti della famiglia o dell’economia dome- stica (p. es. gli affitti);

• un contratto concluso da un coniuge stabilisce la responsabilità solidale o se questa è prevista per legge (p. es. un contratto di leasing).

Responsabilità di un partner registrato per i debiti del proprio partner21

Nell’unione domestica registrata non esiste solidarietà per i debiti del partner.

Ciononostante, la responsabilità può essere affrontata congiuntamente se dalla transazione hanno tratto profitto entrambi i partner, a prescindere dai rapporti patrimoniali desiderati dai partner all’interno dell’unione domestica registrata.

Responsabilità di un concubino per i debiti del proprio concubino

Di principio ciascuno risponde dei propri debiti, ma i concubini hanno tra loro diritti e doveri che derivano dal dovere morale risultante dal loro particolare rapporto.

È possibile che la loro responsabilità sia affrontata solidalmente. Ad esempio, i concubini che abitano insieme sono responsabili solidalmente nei confronti del locatore per quanto riguarda in particolare gli arretrati dell’affitto22.

321/111/21 Imposte

Principio

L’adempimento degli obblighi fiscali è uno dei doveri che il richiedente deve soddisfare nei confronti della collettività e costituisce un criterio importante per la concessione della natura- lizzazione.

La naturalizzazione è impossibile in caso di ritardi nel pagamento delle imposte. Per giudicare se il richiedente adempie suoi obblighi fiscali in Svizzera vanno prese in considerazione sol- tanto le imposte definitive. Le imposte provvisorie non vanno calcolate.

Al momento del deposito della domanda di naturalizzazione, il richiedente non può invocare motivi personali di forza maggiore per giustificare il mancato rispetto dei propri obblighi fiscali. Infatti, di principio tali motivi sono già considerati dall’amministrazione fiscale per determinare il carico fiscale del richiedente.

21 JEANDIN, pag. 41 segg.

22 MONTAVON, pag. 255

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Responsabilità solidale degli sposi in economia domestica comune in materia di im-

poste sul reddito

I coniugi che vivono in un’economia domestica comune rispondono solidalmente per l’impo- sta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta comples- siva quando uno di essi è insolvibile (art. 13 cpv. 1 LIFD). Inoltre, i coniugi che vivono in un’economia domestica comune rispondono solidalmente per la parte di imposta comples- siva inerente al reddito dei figli (art. 13 cpv. 1 LIFD).

Un coniuge è insolvente se è oggetto di un attestato di carenza dei beni, se a suo carico è aperto un fallimento o se altri indizi dimostrano che non gli è possibile rispettare i suoi impegni finanziari in modo durevole23.

Opposizione a una decisione di imposizione fiscale

In caso di opposizione a una decisione definitiva di imposizione fiscale, il richiedente deve lo stesso onorare i propri obblighi fiscali. Ha la possibilità di presentare un reclamo all’autorità fiscale.

Esclusione degli accordi di pagamento e rinvio di pagamento

Nella misura in cui il sistema fiscale tiene conto della capacità contributiva del richiedente, la SEM non accetta che il richiedente possa far valere un accordo di pagamento che avrebbe concluso con le autorità fiscali. Questa esclusione è giustificata da motivi di parità di tratta- mento.

Il rinvio di pagamento non è preso in considerazione. Il richiedente deve aver pagato i propri obblighi fiscali per intero.

Esonero fiscale

Il richiedente beneficiario di un esonero fiscale è considerato in regola con le sue obbligazioni fiscali conformemente alla legge.

321/111/22 Esecuzione e fallimento

Principio

Per valutare se un’esecuzione o un fallimento costituisce un ostacolo alla naturalizzazione occorre esaminare la situazione nel suo insieme e accertarsi che tutte le altre condizioni per la naturalizzazione ordinaria siano adempiute.

23 PHILIPPIN/REISER/VUILLEUMIER, pag. 58

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Iscrizione nell’estratto dell’ufficio dell’esecuzione e dei fallimenti

La SEM fonda il suo giudizio sull’estratto dell’ufficio dell’esecuzione e dei fallimenti, che è determinante nell’esame della reputazione finanziaria. Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento24. Tuttavia, l’autorità amministrativa competente può domandare il rilascio di un tale estratto, malgrado l’estinzione del suo diritto, nell’interesse di procedimenti pendenti presso di lei25. La SEM non prende in considerazione gli estratti che figurano sul registro dell’esecuzione e dei fallimenti anteriori agli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione.

Un’esecuzione o diverse esecuzioni superiore a CHF 1500 che figurano nell’estratto dell’uf- ficio delle esecuzioni e dei fallimenti, per le quali non è stata avviata alcuna procedura d’op- posizione e che non sono state pagate, costituiscono un motivo per rifiutare la naturalizza- zione ordinaria.

Nel caso in cui nell’estratto figuri una procedura d’opposizione in relazione a un’esecuzione, la SEM non è abilitata a giudicare la fondatezza del credito. La SEM può chiedere informa- zioni complementari e il richiedente è tenuto a fornire i documenti necessari, conformemente al suo obbligo di collaborazione (art. 21 OCit). Se il richiedente si oppone a un ordine di pagamento, è tenuto a informare la SEM del seguito della procedura d’esecuzione. La SEM non può decidere in merito alla domanda di naturalizzazione finché è in corso la procedura di esecuzione.

Il richiedente può essere sottoposto a esecuzione in caso di pendenze fiscali, di mancato pagamento di affitti, di premi della cassa malati o di multe, ma anche di obblighi di manteni- mento o di debiti alimentari fondati sul diritto di famiglia o, in generale, in caso di accumulo di debiti26.

Pignoramento dello stipendio

Se il richiedente è oggetto di un pignoramento dello stipendio, la naturalizzazione è possibile soltanto in caso di annullamento del pignoramento. Il pignoramento del salario può durare solo dodici mesi a partire dal giorno d’esecuzione del pignoramento per creditore o gruppo di creditori.

Attestato di carenza di beni

Gli attestati di carenza di beni che figurano sull’estratto del registro delle esecuzioni costitui- scono, di principio, un ostacolo alla naturalizzazione se sono stati forniti durante gli ultimi cinque anni che precedono il deposito della domanda di naturalizzazione.

24 Art. 8a cpv. 4 LEF

25 Idem

26 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 11

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/112 Approvazione o incitamento pubblico a un crimine o un delitto contro

la pace pubblica, a un genocidio, a un crimine contro l’umanità o un cri-

mine di guerra (art. 4 cpv. 1 lett. c OCit)

Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.

Per poter affermare che la sicurezza e l’ordine pubblici sono esposti a pericolo devono sus- sistere indizi concreti che indicano che il soggiorno in Svizzera del richiedente porta con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

Occorre far riferimento alle disposizioni degli articoli 258‒264j CP per identificare i reati che costituiscono tali delitti o crimini. L’approvazione o l’incoraggiamento pubblici devono essere dimostrati.

28

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321/113 Iscrizioni nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 OCit)

Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

2Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d’informa- zione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un’iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:

a. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;

b. una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;

c. un’interdizione di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un’espulsione;

d. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;

e. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.

3Negli altri casi in cui sussiste un’iscrizione visibile per la SEM nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato inte- grato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.

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Divisione Cittadinanza

Principio

Se il richiedente ha commesso reati prima della presentazione della domanda di naturalizza- zione o durante la procedura, l’autorità competente deve tenerne conto al momento dell’esame della domanda27.

La naturalizzazione costituisce l’ultima tappa del processo d’integrazione, quindi occorre at- tendere che il richiedente non sia più oggetto di alcuna sentenza, comprese quelle di diritto penale, per prendere la decisione di naturalizzazione28.

Se nel casellario giudiziale figura un’iscrizione a carico del richiedente, occorre tenere conto dei principi enunciati di seguito.

• Se l’iscrizione si basa su elementi menzionati all’articolo 4 capoverso 2 lettere a‒e OCit, l’integrazione è lacunosa e la volontà di integrarsi è insufficiente. Bisogna dun- que prendere in considerazione il termine dei dati che figurano nel casellario giudi- ziale informatizzato VOSTRA ai sensi dell’articolo 38 della Legge federale sul casel- lario giudiziale informatizzato VOSTRA (LCaGi29). Il rispetto dell’ordinamento giuri- dico e dei valori svizzeri risulta infatti carente e la naturalizzazione deve essere30.

• La domanda potrà essere accettata soltanto dopo la scadenza delle iscrizioni relative alle condanne che figurano sull’estratto 2 del casellario giudiziale informatizzato VO- STRA destinato alle autorità (art. 38 cpv. 3 LCaGi).

• I termini alla cui scadenza un’iscrizione cessa di figurare nell’estratto 2 del casellario giudiziale si applicano per analogia alle sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere (art. 36 cpv. 1 LCaGi).

• Le disposizioni della legge sul casellario giudiziale si applicano anche alle sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della stessa (art. 70 cpv. 1 LCaGi).

Termini secondo i quali le iscrizioni cessano di figurare sull’estratto 2 del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

• Le regole per determinare la data della scadenza dei termini delle condanne dal si- stema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sono molto complesse, visto che la suddetta data viene calcolata dal sistema stesso.

27 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 12

28 Ibidem

29 Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (LCaGi); entrata in vigore il 23 gennaio 2023 (RS 330)

30 Ibidem

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

• I termini dipendono dalle sanzioni comminate con la condanna; ciò significa che, a dipendenza della combinazione di sanzioni previsto dalla decisione, il quadro della situazione per calcolare la data di scadenza a partire dalla quale non figureranno più i dati concernenti le iscrizioni sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA cambia da caso a caso.

• Oltre ad alcuni termini basilari e ai supplementi previsti sulla base dell’ammontare delle diverse sanzioni, esistono anche dei termini minimi, per esempio nel caso di un’espulsione o di un’interdizione di esercitare un’attività, rispettivamente di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

• Anche il momento a partire dal quale tale termine inizia a decorrere non è sempre lo stesso: mentre quello per le pene decorre generalmente a partire dal momento in cui la decisione è passata in giudicato, quello per le misure stazionarie e ambulatoriali dipende, in parte, dal momento in cui tali misure finiscono. Ciò significa che il termine secondo il quale i dati cessano di figurare nel casellario giudiziale informatizzato VO- STRA previsto non può essere calcolato finché la persona non ha terminato la misura prevista.

In caso di domande riguardanti il calcolo del termine di scadenza secondo il quale i dati iscritti sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA cessano di figurare ai sensi dell’art. 38 LCaGi, il richiedente può contattare l’UFG31.

Si rimanda parimenti alle Informazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla revisione del diritto del casellario giudiziale: Nuovo diritto del casellario giudiziale: in vigore dal 23 gennaio 2023 (admin.ch).

Tabelle riassuntive

Le seguenti tabelle forniscono, in una forma notevolmente semplificata, una panoramica dei termini che devono decorrere prima di poter depositare una domanda di naturalizzazione, rispettivamente prima del trattamento della stessa da parte della SEM. La tabella è valida solo per i casi in cui le sanzioni corrispondenti sono comminate senza essere cumulate con altre sanzioni (visto che non è possibile determinare la priorità di alcune sanzioni). Per un calcolo veramente corretto del termine a partire dal quale i dati cessano di figurare sul casel- lario giudiziale informatizzato VOSTRA (estratto 2), bisognerebbe tener conto di tutti i termini di scadenza delle iscrizioni delle sanzioni (pene, misure, interdizioni, ecc.). Per quanto ri- guarda le pene con la condizionale parziale, la SEM considera la totalità della pena (pena con e senza la condizionale). Di conseguenza, gli esempi relativi alle pene, misure, interdi- zioni, ecc., non sono da considerarsi esaustivi.

Occorre inoltre osservare che il periodo di prova previsto dalle sentenze con le quali viene comminata una pena con la condizionale o la condizionale parziale, inizia a decorrere con la data della notifica iscritta in VOSTRA.

31https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/das-bj/kontakt.html

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Tabella 1 Art. 4 cpv. 2 lett. a OCit

Pena senza la condizionale o pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine32

La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-

formatizzato VOSTRA Pena senza la condizionale Termine secondo i quali i dati cessano di figurare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Pena detentiva di 5 o più anni Durata della pena + 20 anni

+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 1 e lett. b LCaGi, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi).

Pena detentiva da 1 a meno di Durata della pena + 15 anni (art. 369 cpv. 1 lett. b CP) 5 anni

+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 2 e lett. b, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

Pena detentiva inferiore a 1 anno Durata della pena + 10 anni (art. 369 cpv. 1 lett. c CP)

+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 3 e lett. b, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

Pena pecuniaria Data in cui la sentenza diventa è passata in giudicato + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

Lavoro di pubblica utilità33 Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

Pena con la condizionale Termine secondo il quale i dati cessano di figurare parziale (non revocata) sull’estratto 2 destinato alle autorità

Pena detentiva con la condizio- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 anni nale parziale (art. 43 cpv. 1 CP) (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

32 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7

33 Secondo l’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.

32

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Tabella 2 Art. 4 cpv. 2 lett. b OCit

Misura stazionaria nel caso di un adulto34

La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-

formatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare

Misura stazionaria nel caso di un Termini secondo i quali i dati cessano di figu-

adulto rare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Misure relative al trattamento di turbe Fine della misura + 15 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g psichiche e delle tossicodipendenze, LCaGi, art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi)

ecc.

+ durata di un eventuale resto di pena (art. 38 cpv. 3 lett. h LCaGi)

Internamento Fine della misura + 15 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g LCaGi, art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi)

+ durata di un eventuale resto di pena (art. 38 cpv. 3 lett. h LCaGi)

Tabella 3 Art. 4 cpv. 2 lett. c OCit

Interdizione di esercitare un’attività, divieto di avere contatti e di accedere ad aree determi- nate o espulsione35

La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-

formatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare

Interdizione di esercitare un’attività, Termini secondo i quali i dati cessano di figu-

divieto di avere contatti e di accedere rare sull’estratto 2 destinato alle autorità ad aree determinate, espulsione

Interdizione di esercitare un’attività se- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + condo l’art. 67 cpv. 1 CP 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. k, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

= termine minimo (se altre sanzioni prevedono un termine superiore di consultazione, sono queste ultime ad essere determinanti; art. 38 cpv. 3 lett. a a l)

34 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7

35 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7

33

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Interdizione di esercitare un’attività se- Fine dell’interdizione + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. condo l’art. 67 cpv. 2-4 CP m LCaGi)

= termine minimo (se altre sanzioni prevedono dei termini superiori di consultazione, sono questi ultimi ad essere determinanti; art. 38 cpv. 4 lett. c LCaGi)

Divieto di avere contatti e di accedere ad Fine dell’interdizione + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. aree determinate m LCaGi)

= termine minimo (se altre sanzioni prevedono dei termini superiori di consultazione, sono questi ultimi ad essere determinanti; art. 38 cpv. 3 lett. a a l LCaGi)

I termini decorrono dal giorno in cui prende fine l’ultima interdizione o l’ultimo divieto (art. 38 cpv. 4 lett. c LCaGi)

Espulsione Conformemente all’art. art. 38 cpv. 3 lett. n LCaGi, la SEM può consultare le sentenze con le quali viene pronunciata l’espulsione almeno fin- ché l’interessato è soggetto a quest’ultima. In tal caso, si procede ad un esame individuale del caso.

Tabella 4 Art. 4 cpv. 2 lett. d OCit

Pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote gior- naliere, pena detentiva con la condizionale36 di oltre 3 mesi, lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale37

Pena con la condizionale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-

rare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Pena pecuniaria con la condizionale Data in cui la sentenza è passata in giudicato + di oltre 90 aliquote giornaliere 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

Pena detentiva con la condizionale di Data in cui la sentenza è passata in giudicato + oltre 3 mesi 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

Se il periodo di prova è revocato, cfr. tabella 1

36 Per le pene detentive con la condizionale parziale cfr. tabella 1

37 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7

34

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Lavoro di pubblica utilità con la condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + zionale di oltre 360 ore 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

Pena con la condizionale parziale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-

rare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Pena pecuniaria con la condizionale Data in cui la sentenza è passata in giudicato + parziale38 di oltre 90 aliquote giorna- 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a liere LCaGi)

Lavoro di pubblica utilità39 con la con- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + dizionale parziale di oltre 360 ore 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

38 Secondo art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.

39 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, ai sensi dell’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.

35

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Tabella 5 Art. 4 cpv. 2 lett. e OCit

Pena pecuniaria con la condizionale o la condizionale parziale di massimo 90 aliquote gior- naliere, pena detentiva con la condizionale40 di massimo 3 mesi, lavoro di pubblica utilità con la condizionale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato

con successo il periodo di prova41

La naturalizzazione è impossibile finché nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA figura un’iscrizione riguardante il mancato superamento del periodo di prova42

La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-

formatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare

Pena con la condizionale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-

rare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Pena pecuniaria con la condizionale di Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 massimo 90 aliquote giornaliere anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

Pena detentiva con la condizionale di Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 massimo 3 mesi anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

Se il periodo di prova è revocato, cfr. tabella 1

Lavoro di pubblica utilità con la condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 zionale di massimo 360 ore anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

Pena con la condizionale parziale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-

rare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Pena pecuniaria con la condizionale Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 parziale43 di massimo 90 aliquote gior- anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a naliere LCaGi)

Lavoro di pubblica utilità con la condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 zionale parziale44 di massimo 360 ore anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a

LCaGi)

40 Per le pene detentive con la condizionale parziale cfr. tabella 1

41 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7

42 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 13

43 Secondo l’art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.

44 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.

36

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Tabella 6 Art. 4 cpv. 3 OCit

Altri casi d’iscrizione nel casellario giudiziale45

Osservazione: è opportuno attendere in ogni caso la fine del periodo di prova. In funzione dell’entità della pena occorre considerare un periodo d'attesa supplementare per il tratta- mento della domanda da parte della SEM. La SEM prolunga il periodo d'attesa fino al doppio della sua durata laddove il comportamento del/della) richiedente lasci supporre un rischio considerevole d' inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.46

Pena di massimo 30 aliquote giornaliere, Termine che la SEM deve attendere prima

1 mese o 120 ore di trattare la domanda in caso di periodo di prova superato con successo

Pena pecuniaria con la condizionale o la

condizionale parziale47 di massimo 30 ali-

quote giornaliere

Fine del periodo di prova. Il periodo di prova Pena detentiva con la condizionale di mas-

inizia a decorrere con la data della notifica simo 1 mese

della sentenza

Lavoro di pubblica utilità con la condizionale

o la condizionale parziale48 di massimo

120 ore

Pena di oltre 30 e massimo 90 aliquote Termine che la SEM deve attendere prima giornaliere, di oltre 1 mese e di massimo di trattare la domanda in caso di periodo

3 mesi e di oltre 120 ore e massimo di prova superato con successo 360 ore

Pena pecuniaria con la condizionale o con la Fine del periodo di prova + 3 anni di periodo condizionale parziale49 di oltre 30 aliquote d'attesa. Il periodo di prova inizia a decorrere giornaliere e massimo 90 aliquote giorna- con la data della notifica della sentenza liere

Pena detentiva con la condizionale o con la Fine del periodo di prova + 3 anni di periodo condizionale parziale50 di oltre 1 mese e d'attesa. Il periodo di prova inizia a decor- massimo 3 mesi rere con la data della notifica della sentenza

45 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7

46 Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 13

47 Secondo l’art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.

48 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.

49 Secondo l’art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.

50 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.

37

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Lavoro di pubblica utilità con la condizionale

di oltre 120 ore e massimo 360 ore

Altre sanzioni51

Per esempio una multa di oltre 5000 franchi

(art. 106 CP in relazione con l’art. 3 cpv. 1

lett. c cifra. 1 dell’Ordinanza VOSTRA), trat- Esame individuale caso per caso

tamento ambulatoriale nel caso di un adulto

(art. 63 CP), cauzione preventiva (art. 66

cpv. 1 CP), divieto di condurre (art. 67e CP)

Tabella 7 Sanzioni pronunciate contro i minori (art. 4 cpv. 2 e 3 OCit)

Osservazione generale:

Secondo l’art. 38 cpv. 3 lett. a n. 4, lett. e, lett. g n. 2 e 3, lett. j, lett. m LCaGi, le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte nel casellario giudiziale se la sanzione inflitta è una privazione della libertà, un collocamento, un trattamento ambula- toriale, un’interdizione di esercitare un’attività, o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

Sanzioni Termini secondo i quali i dati cessano di figurare sull’estratto 2 destinato alle autorità

Privazione della libertà (art. 25 Durata della pena + 10 anni

DPMin)

+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 4, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

Collocamento di un minore in un Fine della misura + 10 anni (art. art. 38 cpv. 3 lett. g istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 n. 2 LCaGi)

DPMin)

Privazione della libertà con condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 7 anni zionale o condizionale parziale 38 cpv. 3 lett. e, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

(art. 25 DPMin)

Se il periodo di prova è revocato, la durata è di 10 anni

Collocamento di un minore in un Fine della misura + 7 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g n. 2 istituto aperto o presso privati LCaGi

(art. 15 cpv. 1 DPMin)

+ durata di un eventuale resto di pena (art. 38 cpv. 3 lett. h LCaGi)

51 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 13 e seguenti

38

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Sentenza contro un minore com- Fine della misura + 5 anni (art. 38 cpv. 3 lett. j LCaGi) prendente un trattamento ambula- se non è possibile un calcolo dei termini conforme- toriale conformemente all’art. 14 mente alle lett. a - h

DPMin

Sentenza comprendente un’inter- Fine dell’interdizione + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. m dizione di esercitare un’attività o LCaGi)

un divieto di avere contatti e di ac- I termini fissati alle lett. a – l si applicano se più lunghi cedere ad aree determinate

(art. 16a DPMin)

Privazione della libertà con la con- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 7 anni dizionale o la condizionale par- (art. 38 cpv. 3 lett. e, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

ziale di oltre 3 mesi (art. 25

Se il periodo di prova è revocato, la durata è di 10 DPMin)

anni

Periodo di prova non superato con Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 7 anni successo in caso di privazione (art. 38 cpv. 3 lett. e, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)

della libertà con la condizionale o

Se il periodo di prova è revocato, la durata è di 10 la condizionale parziale di mas-

anni

simo 3 mesi

Altre sanzioni Esame caso per caso

Iscrizione in casellari giudiziali esteri

Iscrizione in casellari giudiziali esteri

In presenza di iscrizioni in casellari giudiziali esteri relative ai reati elencati all’articolo 4 ca- poversi 2 e 3 OCit, l’integrazione del richiedente va considerata non riuscita. La naturalizza- zione può essere concessa soltanto quando il richiedente non è più oggetto di una tale iscri- zione (art. 4 cpv. 4 OCit).

39

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/114 Procedimento penale pendente che esclude la naturalizzazione (art. 4 cpv. 5 OCit)

Per procedimento penale pendente si intende l’insieme della procedura d’inchiesta fondata sul CPP fino alla decisione giudiziaria52. Un procedimento penale è considerato in corso dal momento in cui la polizia svolge le prime indagini53.

Il procedimento penale si conclude con il pronunciamento di un decreto di abbandono del procedimento, di un decreto di non luogo a procedere, di un decreto d’accusa o di una deci- sione giudiziaria54.

Principio

Occorre considerare gli elementi seguenti.

• Non si può decidere in merito a una domanda di naturalizzazione se vi sono procedi- menti penali pendenti in Svizzera o all’estero.

• La SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura definitiva del procedimento penale (art. 4 cpv. 5 OCit).

• La procedura di naturalizzazione ordinaria potrà essere perseguita soltanto se il ri- chiedente non è stato condannato ad alcuna pena. Il richiedente deve informare la SEM dell’esito del procedimento penale conformemente all’obbligo di collaborare (art. 21 OCit).

• Se il procedimento penale si conclude con la condanna del richiedente, l’autorità deve controllare le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale e valutare, sotto il profilo delle prescrizioni dell’articolo 4 OCit, se l’integrazione del richiedente è riuscita.

• La procedura penale pendente è iscritta nel casellario giudiziale informatizzato VO- STRA non appena le prime indagini di polizia fanno sorgere sospetti tangibili a carico del richiedente55. Il pubblico ministero viene quindi avvertito56.

52 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 14

53 Ibidem

54 Ibidem

55 Ibidem

56 Ibidem

40

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/12 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;

Art. 5 OCit Rispetto dei valori della Costituzione federale

1Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fon-

damentali, diritti fondamentali e obblighi:

a. i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;

b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;

c. l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell’obbligo.

Principio

La Costituzione federale svizzera è l’insieme dei testi giuridici che reggono i rapporti tra le varie istituzioni che compongono lo Stato federale, che garantiscono i diritti e le libertà dei cittadini e che descrivono gli obblighi che questi sono tenuti ad adempiere. La Costituzione federale è considerata la norma giuridica più elevata e più importante della Svizzera.

La naturalizzazione ordinaria può essere concessa soltanto se il richiedente prova di essersi integrato con successo (art. 11 LCit). L’integrazione deve essere considerata riuscita se il richiedente rispetta i valori della Costituzione, oltre ad adempiere le altre condizioni enunciate nella LCit (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit).

Il rispetto dei valori della Costituzione comprende in particolare:

• il rispetto dei valori universali della protezione internazionale dei diritti umani57;

• il rispetto dei principi fondamentali, dei diritti fondamentali e degli obblighi iscritti nella Costituzione svizzera (art. 5 OCit).

57 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2575

41

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/121 Stato di diritto e ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit)

I principi fondamentali della Costituzione federale comprendono i principi seguenti58:

• ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit). La de-

mocrazia è un regime politico in cui il Popolo ha il potere e ciascuna voce ha il mede- simo peso.

- Democrazia diretta. La Svizzera è caratterizzata da un regime di democrazia diretta, in cui tutte le persone maggiorenni di cittadinanza svizzera, ammesso che non siano interdette per infermità o debolezza mentali, godono di diritti politici a livello federale (art. 136 Cost.). Esse possono esercitare tali diritti politici segnatamente attraverso le iniziative popolari, i referendum e le ele- zioni.

- Democrazia liberale. Il regime democratico della Svizzera è liberale. La libertà è affermata come principio e ognuno assume le proprie responsabilità e con- tribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società (art. 6 Cost.).

• Stato di diritto (art. 5 lett. a OCit). Lo Stato di diritto comprende gli aspetti seguenti:

- Principio della legalità. L’insieme dei soggetti giuridici, che include le persone giuridiche e le persone fisiche, deve rispettare la gerarchia delle norme giuri- diche, i diritti fondamentali garantiti ai cittadini e la separazione dei poteri. Inol- tre, il diritto costituisce il fondamento e il limite dell’attività dello Stato, che deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 Cost.).

- Principio dell’uguaglianza dei soggetti di diritto. Tutti i soggetti giuridici, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono poter contestare l’applicazione di una norma giuridica se questa viola una norma giuridica superiore.

- Stato federale. La struttura federale della Svizzera è costruita su tre livelli po- litici: la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. I Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione (art. 3 Cost.), beneficiano di una certa auto- nomia (art. 47 Cost.) e sono uguali tra loro. Anche i Comuni dispongono di una certa autonomia nei limiti del diritto cantonale (art. 50 Cost.).

- Stato sociale. Lo Stato sociale mira a garantire a ciascuno un livello di vita minimo, fornendo prestazioni finanziarie e sociali per ridurre in particolare le

58 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 14

42

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

conseguenze della malattia, degli infortuni, del lavoro, della disoccupazione e della vecchiaia (art. 41 Cost.).

Il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione è considerato, secondo l’idea sociale ed etica predominante, una condizione indispensabile per una coabitazione armoniosa dei cittadini59.

I principi fondamentali non sono rispettati se il richiedente li mette in causa in particolare mediante60:

• atti di propaganda pubblica o atti di estremismo politico o religioso, che minacciano gli interessi della democrazia e dello Stato di diritto, poiché promuovo organizzazioni vietate come «Al-Qaeda» o lo «Stato Islamico»;

• l’organizzazione di un matrimonio forzato o di un’escissione, nonostante l’assenza di prove del carattere penale che potrebbe avere, poiché costituisce una violazione dello Stato di diritto;

• messaggi pubblicati sui media sociali che denigrano pubblicamente e in modo indif- ferenziato minoranze, appartenenti a una religione o persone con un certo orienta- mento sessuale, poiché costituiscono una violazione dello Stato di diritto.

321/122 Diritti fondamentali (art. 5 lett. b OCit)

I diritti e le libertà fondamentali sono costituiti dall’insieme dei diritti soggettivi primordiali dell’individuo, che sono garantiti dalla Costituzione, in uno Stato di diritto e in una democra- zia. La nozione di diritti fondamentali include i diritti umani in senso lato.

I diritti e le libertà fondamentali indicati negli articoli 7‒34 Cost. sono garantiti dalla Costitu- zione federale. I diritti fondamentali devono essere realizzati nell’ordinamento giuridico.

Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli (art. 35 cpv. 2 Cost.). Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 3 Cost.).

Il richiedente deve soprattutto rispettare i diritti e le libertà fondamentali seguenti (art. 5 lett. b OCit):

• uguaglianza tra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.): è garantita l’uguaglianza di di- ritto e di fatto in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro;

59 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 15

60 Ibidem

43

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

• diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 Cost.): ogni essere umano ha diritto alla vita e alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, ogni trattamento inumano o denigrante è vietato;

• libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.): ognuno ha il diritto di scegliere libe- ramente la propria religione e di formarsi le proprie convinzioni filosofiche, ma nes- suno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa, a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso;

• libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 Cost.): ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele e di diffonderle per formarsi la pro- pria opinione ed esprimerla liberamente.

I diritti e le libertà fondamentali sono violati in particolare se il richiedente:

• mette in causa la libertà individuale o l’uguaglianza tra uomo e donna con i suoi mes- saggi, il suo comportamento o le sue azioni61;

• non si dimostra tollerante verso altre comunità o religioni62.

321/123 Obblighi costituzionali (art. 5 lett. c OCit)

La Costituzione federale stabilisce gli obblighi che devono necessariamente essere adem- piuti in quanto perseguono uno scopo d’interesse pubblico. La persona interessata che non adempie i suoi obblighi costituzionali può essere costretta a farlo mediante esecuzione for- zata o subire una sanzione.

Il richiedente la naturalizzazione ordinaria deve in particolare rispettare gli obblighi relativi agli ambiti seguenti (art. 5 lett. c OCit):

• servizio militare o civile (art. 59 Cost.): gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare o al servizio civile o devono pagare una tassa;

• obbligo scolastico (art. 62 Cost.): l’istruzione scolastica di base accessibile a tutti i giovani è obbligatoria. Gli obblighi scolastici prevalgono sui divieti religiosi63;

• imposizione fiscale (art. 127 Cost.): ogni persona fisica è assoggettata all’imposta in virtù della sua appartenenza personale quando è domiciliata o risiede in Svizzera con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona è assoggettata all’imposta anche in ragione di un domicilio legale speciale conferitole dal diritto federale quando soggiorna almeno 30 giorni successivi in Svizzera esercitandovi un’attività lucrativa o almeno 90 giorni successivi senza esercitare un’attività lucrativa (art. 3 LIFD).

61 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 1

62 Ibidem

63 Ibidem

44

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/124 Osservazioni generali

Al momento della verifica del rispetto dei valori della Costituzione, l’autorità competente in materia di naturalizzazione dispone anche di un margine di manovra.

Ciononostante non può giudicare insoddisfacente l’integrazione del richiedente per il solo motivo che quest’ultimo adotta un comportamento che diverge da quello della maggioranza della popolazione, sempreché tale comportamento sia protetto dai diritti fondamentali e sia conforme ai valori della Costituzione64.

In compenso, se il richiedente viola i valori della Costituzione, la sua integrazione va consi- derata insufficiente, anche quando tale violazione non costituisce un reato previsto dal Co- dice penale65. In questo caso la naturalizzazione ordinaria va rifiutata.

64 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 15

65 Ibidem

45

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/13 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale.

Art. 6 OCit Dimostrazione delle competenze linguistiche

1Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di

una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le compe- tenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue ge- neralmente riconosciuto in Europa.

2 Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richie-

dente:

a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;

b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in una lingua nazionale;

c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure

d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

3 La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche

secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.

Principio

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio (art. 4 Cost.) e i Cantoni designano la loro lingua ufficiale (art. 70 cpv. 2 Cost.).

In materia di naturalizzazione ordinaria, le disposizioni concernenti le conoscenze linguisti- che definite dal diritto federale sono prescrizioni minime (art. 38 cpv. 2 Cost.). I Cantoni sono liberi d’imporre requisiti più severi in materia linguistica, ad esempio richiedendo conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di dimora del richiedente o un livello di riferimento del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue (QCER) più elevato66.

66 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 16 e https://fide-service.ch/it/livelli-di-lingua/

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Fondamento

Nel quadro della naturalizzazione i livelli di riferimento B1 e A2 permettono di garantire che i candidati dispongano di conoscenze linguistiche sufficienti per poter, in linea di principio, affrontare la maggior parte delle situazioni della vita quotidiana67.

La competenza di una lingua nazionale, o locale se i Cantoni lo esigono, deve permettere al richiedente di familiarizzarsi con le condizioni di vita in Svizzera e di riuscire nella sua inte- grazione. Questa competenza di base deve consentire al richiedente di comunicare, senza troppe difficoltà, nel suo luogo di residenza, sul posto di lavoro e nel contesto pubblico con l’obiettivo, in particolare, di esercitare i suoi diritti politici68.

Occorre applicare il modello d’integrazione graduale, secondo cui più sono i diritti accordati dallo statuto giuridico in questione più devono essere severi i requisiti in materia d’integra- zione69.

321/131 Livello linguistico richiesto (art. 6 cpv. 1 OCit)

Il richiedente la naturalizzazione ordinaria deve già essere in possesso di un permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit). Nella procedura di rilascio del permesso di domicilio viene esaminato il livello linguistico del richiedente.

Livello linguistico al momento del rilascio del permesso di domicilio

Per il rilascio del permesso di domicilio, lo straniero deve disporre delle conoscenze della lingua nazionale parlata nel suo luogo di domicilio che equivalgono almeno al livello di riferi- mento A2 del Quadro di Riferimento QCER e per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del QCER (art. 60 cpv. 2 OASA).

Livello linguistico al momento del deposito della domanda di naturalizzazione ordina-

ria (art. 6 cpv. 1 OCit)

Sono definiti due diversi livelli linguistici per le competenze linguistiche scritte e orali richieste:

Livello scritto (art. 6 cpv. 1 OCit)

- La disposizione dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera impone al richie- dente di possedere conoscenze scritte della lingua nazionale corrispondenti almeno al livello A2 del Quadro di Riferimento QCER. Il richiedente deve es-

67 Ibidem

68 Ibidem

69 Ibidem

47

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

sere in grado, ad esempio, di compilare autonomamente un modulo o di scri- vere testi semplici come una candidatura, un curriculum vitae o una breve comunicazione70.

- Tuttavia, i Cantoni possono prevedere delle competenze linguistiche più ele- vate (ossia un livello di riferimento più elevato).

• Livello orale (art. 6 cpv. 1 OCit)

- La disposizione dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera impone al richie- dente di possedere delle conoscenze orali di une lingua nazionale corrispon- denti almeno al livello B1 del Quadro di Riferimento QCER. Il richiedente deve essere in grado di esprimersi in modo semplice per poter raccontare espe- rienze o avvenimenti e fornire le ragioni e le spiegazioni delle sue opinioni71. Deve anche essere in grado di partecipare a una conversazione senza una preparazione particolare se questa verte su soggetti familiari o se concerne la vita quotidiana72.

- Tuttavia, i Cantoni possono prevedere competenze linguistiche più elevate (ossia un livello di riferimento più elevato).

321/132 Prova delle competenze linguistiche (art. 6 cpv. 2 OCit)

Competenza comprovata di una lingua nazionale (art. 6 cpv. 2 lett. a‒c OCit)

Si presume che le competenze linguistiche richieste siano comprovate nelle seguenti situa- zioni.

a. Il richiedente parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre

La lingua madre è la lingua appresa durante la prima infanzia senza aver seguito corsi propriamente detti. La lingua madre è, da un lato, ben padroneggiata e usata frequentemente dal richiedente per comunicare e, all’altro lato, suscita un attac- camento particolare sul piano emotivo73.

b. Il richiedente ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in una lingua nazionale

In questo caso il richiedente dispone, di norma, di competenze linguistiche altret- tanto buone di quelle che avrebbe se avesse acquisito tale lingua nel contesto

70 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 16

71 CONSIGLIO D’EUROPA / UNITÀ DELLE POLITICHE LINGUISTICHE, pag. 25 seg.

72 Ibidem

73 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 17

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

familiare. La scuola dell’obbligo non deve necessariamente essere stata frequen- tata in Svizzera74. Il richiedente deve allegare un’attestazione che, da una parte, confermi che ha frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale per almeno cinque anni e, dall’altra parte, che spieghi quali anni scolastici sono con- siderati come obbligatori.

c. Il richiedente è titolare di un diploma che attesta una formazione di grado secondario II o terziario impartita in una lingua nazionale 75

Il richiedente deve presentare un diploma che provi che ha effettuato una forma- zione professionale iniziale o una maturità ginnasiale, oppure una formazione di- spensata da una scuola universitaria professionale o da un’università in una lin- gua nazionale. Il diploma permette di presumere che il richiedente padroneggi bene o molto bene una lingua nazionale. La formazione di grado secondario II o terziario non deve per forza essere stata effettuata in Svizzera.

I certificati di formazione continua in una lingua nazionale nell'ambito di una for- mazione post-terziaria (p. es. Certificate of Advanced Studies CAS o Diploma of Advanced Studies DAS) non sono riconosciuti dalla SEM. In questo caso, tutta- via, il richiedente può presentare un dossier fide al segretariato fide per ricevere un passaporto delle lingue.

Nota: La SEM riconosce un diploma di traduttore o interprete in una lingua nazio- nale Svizzera anche se è stato emesso da una scuola superiore specializzata o da un'università stabilita in un paese straniero.

d. Il richiedente produce un certificato delle competenze linguistiche se-

condo l'art. 6 cpv. 2 lett. d OCit, basato su un test linguistico conforme agli

standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test lin-

guistici

Se il richiedente non soddisfa una delle tre condizioni di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. ac OCit, deve fornire la prova della sua conoscenza linguistica (diploma, certificato o documento analogo). Questo dimostra che possiede le competenze linguistiche richieste. La SEM riconosce, in linea di principio, solo i certificati linguistici per il livello A2 scritti e B1 orali, che compaiono sulla Lista dei certificati di lingua rico- nosciuti.

Se il diritto cantonale prevede delle competenze linguistiche più elevate, queste devono es- sere basate su un test linguistico che soddisfi gli standard di qualità generalmente accettati per le procedure di test linguistici.

I certificati che si limitano a confermare la partecipazione alla formazione linguistica e ai test di valutazione online non sono sufficienti.

74 Ibidem

75 Grafico del sistema educativo — Casa (edk.ch)

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Se un certificato di lingua è stato rilasciato molti anni fa e l'autorità ha dubbi sull'attuale li- vello linguistico, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato di lingua.

Dimostrazione delle competenze linguistiche per i figli stranieri di età compresa tra i

12 e i 15 anni inclusi nella domanda di naturalizzazione, che frequentano la scuola dell'obbligo in Svizzera

I figli inclusi nella domanda di naturalizzazione, che non parlano né scrivono una lingua na- zionale svizzera in quanto lingua madre, che non possiedono né possono acquisire un certi- ficato linguistico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d OCit e che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera in una lingua nazionale per almeno cinque anni, possono dimostrare le proprie conoscenze linguistiche (almeno B1 per le competenze orali e A2 per quelle scritte) presentando tutti i libretti scolastici per l'intera durata della frequentazione della scuola in Svizzera.

I Cantoni possono prevedere competenze linguistiche più elevate (ossia un livello di riferi- mento più elevato).

Certificato di lingua per i candidati di età compresa tra i 12 e i 15 anni che frequentano una scuola internazionale in Svizzera

La SEM prevede la possibilità per i candidati tra i 12 e i 15 anni che non parlano e scrivono come lingua madre una lingua nazionale svizzera, che non possiedono o possono acquisire un certificato linguistico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d OCit e che non frequentano la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale ma che sono iscritti ad una scuola internazionale in Sviz- zera, di presentare una valutazione giustificata delle proprie competenze linguistiche (almeno B1 orale e A2 scritto) rilasciate dalla scuola. Devono essere allegati tutti i certificati scolastici nella lingua nazionale interessata. Inoltre, la scuola conferma da quando il bambino in que- stione ha frequentato la scuola e il numero di lezioni seguite durante la settimana in una lingua nazionale.

I Cantoni possono prevedere competenze linguistiche più elevate (ossia un livello di riferi- mento più elevato).

Riconoscimento del certificato di competenza linguistica

Su incarico del Consiglio federale, la SEM (allora Ufficio federale della migrazione, UFM) ha elaborato un concetto quadro per la promozione linguistica dei migranti in Svizzera (Mandato del Consiglio federale, rapporto sulle misure d'integrazione del 22 agosto 2007). L'obiettivo di tale concetto quadro76 è quello di migliorare il coordinamento tra gli uffici, la Confedera- zione e i Cantoni e di stabilire standard nei settori della promozione linguistica e della valu- tazione linguistica. Nell'ambito di questo mandato, la SEM ha deciso di sviluppare strumenti adeguati e di metterli a disposizione degli partner cantonali.

76 "Curriculum di riferimento per la promozione delle competenze linguistiche dei migranti" (2009)

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

A partire dal 2010, nell'ambito del programma nazionale "fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera - imparare, insegnare, valutare" sono stati sviluppati diversi strumenti per la promo- zione linguistica e la valutazione delle competenze comunicative dei migranti. Il SEM ha in- caricato un gruppo di esperti nel campo della promozione linguistica di sviluppare una serie di strumenti per la garanzia della qualità nello apprendimento delle lingue, sulla base dei lavori preparatori del curriculum quadro e in collaborazione con vari attori.

La realizzazione operativa di fide è garantita dalla Segretariato fide dal 2015. Fide offre, tra l'altro, una propria valutazione delle competenze linguistiche (test fide) che si adatta alla vita quotidiana in Svizzera. Il test fide conduce direttamente al cosiddetto passaporto delle lingue. Questo è un documento riconosciuto in cui si può vedere il livello di lingua orale e scritta di una persona. Le persone che dispongono già di un certificato linguistico possono richiedere anche un passaporto delle lingue. Tuttavia, sono riconosciuti solo i certificati di lingua basati su un test di lingua che soddisfa i criteri generali di qualità. Per conto della SEM, il Segreta- riato fide gestisce l'elenco dei certificati linguistici che soddisfano i criteri di qualità e sono riconosciuti nelle procedure di naturalizzazione e nel quadro della legge sugli stranieri (Lista dei certificati di lingua riconosciuti). Inoltre, il dossier fide può essere utilizzato per dimostrare la competenza linguistica in altri modi, ad esempio con titoli di studio (ad esempio, diploma di apprendistato) e quindi ottenere il passaporto delle lingue.

Tutte le informazioni su fide e gli strumenti messi a disposizione degli istruttori e delle autorità, nonché le domande relative all'ottenimento del passaporto delle lingue (test fide, riconosci- mento di un certificato di lingua o presentazione di un dossier fide), sono disponibili esclusi- vamente su https://fide-info.ch/it/.

321/14 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

d. dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione.

51

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

1Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e

della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

2Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della

naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di natu-

ralizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della parte- cipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo che le presta- zioni dell’aiuto sociale percepite siano interamente restituite.

Principio

Secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera d LCit, l’integrazione del richiedente è riuscita quando partecipa alla vita economica o se acquisisce una formazione. Questi criteri sono alternativi e devono essere esaminati considerandoli di pari importanza77.

Questi criteri si basano sul principio secondo cui il richiedente deve essere in grado di sop- perire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia nei limiti del prevedibile78. Il richiedente deve quindi raggiungere l’indipendenza finanziaria.

A tal fine è necessario controllare che:

• il richiedente si assuma per intero le sue spese fisse e irriducibili. Tali spese deri- vano in particolare dai suoi bisogni di sostentamento, dai costi di alloggio, dalle imposte a suo carico, dall’assicurazione malattia e dai suoi spostamenti;

• il richiedente è in grado di sopperire ai bisogni personali dei membri della sua fa- miglia e rispetta le obbligazioni alimentari che è tenuto ad adempiere.

L’indipendenza finanziaria è considerata raggiunta se:

• il richiedente dispone di un reddito sufficiente, derivante da un’attività economica, per far fronte alle sue spese e alle sue obbligazioni alimentari;

• il richiedente beneficia di prestazioni di terzi cui ha diritto, che gli permettono di coprire le sue spese e obbligazioni alimentari. Le prestazioni di terzi possono es- sere prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, ma anche prestazioni alimentari ai sensi del CC come la previdenza professionale o i contributi di mantenimento

77 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19

78 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2577

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

secondo il diritto in materia di famiglia o di divorzio. Le prestazioni di terzi possono anche essere costituite da sovvenzioni cantonali per la formazione79;

• il richiedente dispone di mezzi finanziari sufficienti per sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia anche se non esercita un’attività lucrativa. Le persone facoltose o i beneficiari di una rendita non sono esclusi a priori dalla naturalizza- zione80.

321/141 Partecipazione effettiva alla vita economica (art. 7 cpv. 1 OCit)

Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

1Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e

della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

La partecipazione effettiva alla vita economica deve essere intesa in senso largo e deve permettere al richiedente di raggiungere l’indipendenza economica.

Il richiedente la naturalizzazione deve, di principio, partecipare effettivamente e attivamente alla vita economica della Svizzera. Deve inserirsi nella vita professionale in senso stretto e deve, per fare ciò, esercitare un’attività di produzione di beni o di servizi in cambio di una remunerazione, il che gli permette di sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

Il criterio della partecipazione alla vita economica deve essere soddisfatto al momento del deposito della domanda e al momento della naturalizzazione stessa81.

Il richiedente può comprovare la sua partecipazione effettiva alla vita economica dimo- strando:

• un contratto di lavoro in essere o un documento che attesta un’attività lucrativa indipendente come un estratto del registro di commercio82;

• la sua indipendenza economica se non esercita un’attività lucrativa;

• la ferma volontà di fornire gli sforzi necessari per trovare un impiego al fine di partecipare alla vita economica e di soddisfare i suoi bisogni83. La volontà

79 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19

80 Ibidem

81 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19

82 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2577

83 Ibidem

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

espressa può anche essere sufficiente se il richiedente è un lavoratore a tempo parziale, occupa posizioni interinali o svolge impieghi temporanei84;

• oneri di assistenza familiare che giustificano il fatto che non soddisfa il criterio della volontà di partecipare alla vita economica, dato che ha scelto di occuparsi dei figli e della casa, a condizione che tutte le altre condizioni di naturalizzazione siano adempiute85.

321/142 Acquisizione di una formazione (art. 7 cpv. 2 OCit)

Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

2Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della

naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

Il richiedente che non partecipa effettivamente e attivamente alla vita economica può comun- que essere naturalizzato se segue una formazione a tal fine86. La formazione o la formazione continua deve, alla sua conclusione, permettere al richiedente d’inserirsi nel mercato del la- voro svizzero.

Il richiedente fornisce la prova che sta acquisendo o che sta seguendo una formazione o una formazione continua se presenta87:

• un contratto di apprendistato;

• un diploma di scuola dell’obbligo rilasciato da una scuola di grado secondario I o un attestato d’iscrizione a tale scuola;

• un diploma di una scuola professionale o ginnasiale rilasciato da un Cantone o un attestato d’iscrizione a tale scuola;

• una maturità federale rilasciata dalla Confederazione o un attestato d’iscrizione;

• un diploma di scuola universitaria professionale o di un’università o un attestato d’iscrizione a tale istituzione;

• un diploma o un certificato di formazione professionale continua.

84 Ibidem

85 Ibidem

86 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19

87 Ibidem

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/143 Aiuto sociale (art. 7 cpv. 3 OCit)

Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di natu-

ralizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della parte- cipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo che le presta- zioni dell’aiuto sociale percepite siano interamente restituite.

L’aiuto sociale è fornito soltanto in ultima istanza se, da un lato, il richiedente non è manife- stamente in grado di sopperire ai suoi bisogni in modo sufficiente o con i propri mezzi88 e, dall’altro lato, se le altre prestazioni sociali come l’AI, l’AVS, le indennità di disoccupazione, le sovvenzioni per gli studi o i contributi di mantenimento secondo il diritto in materia di fami- glia non sono sufficienti89.

Il richiedente che ha percepito un aiuto sociale durante i tre anni precedenti al deposito della domanda di naturalizzazione o che rimane dipendente dall’aiuto sociale durante la procedura di naturalizzazione, è escluso dalla procedura di naturalizzazione, fatti salvi gli articoli 12 ca- poverso 2 LCit e 9 OCit (v. punto 321/2).

Il richiedente può depositare una domanda di naturalizzazione soltanto quando ha rimborsato integralmente l’aiuto sociale percepito durante gli ultimi tre anni. Mediante il rimborso il richie- dente partecipa di nuovo alla vita economica o all’acquisizione di una formazione90. In as- senza di un rimborso dell’aiuto sociale percepito dal richiedente, i criteri minimi d’integrazione previsti nella LCit non sono adempiuti, a prescindere dalla legislazione cantonale concer- nente l’aiuto sociale.

I Cantoni sono liberi di emanare regolamentazioni più severe in materia di percepimento dell’aiuto sociale91. Possono fissare termini più lunghi per quanto riguarda il percepimento dell’aiuto sociale prima della domanda di naturalizzazione.

Le autorità competenti tengono debitamente conto di malattie, disabilità o altre importanti circostanze personali che giustificano il fatto che il richiedente non possa adempiere i criteri della partecipazione alla vita economica, dell’acquisizione di una formazione o del percepi- mento dell’aiuto sociale in caso di malattia, disabilità o altre importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit et art. 9 OCit). I figli minorenni possono essere inclusi solo se il genitore soddisfa tutte le condizioni per la naturalizzazione o può far valere delle circostanze perso- nali.

88 Art. 2 LAS

89 Norme COSAS, pag. A.4-I

90 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20

91 Ibidem

55

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

321/15 Incoraggiamento e sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit et art. 8 OCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

e. dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.

Art. 8 OCit Incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia

Il richiedente incoraggia l’integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell’articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:

a. nell’acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;

b. nella partecipazione alla vita economica o nell’acquisizione di una formazione;

c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure

d. in altre attività propizie all’integrazione in Svizzera.

Il richiedente deve incoraggiare i membri della sua famiglia a integrarsi in Svizzera per favo- rire la coesione familiare. Lo scopo è che tutti i membri della famiglia siano altrettanto ben integrati del richiedente stesso nel loro luogo di residenza.

Se le autorità constatano, durante la procedura di naturalizzazione, che il candidato si op- pone all’integrazione della moglie nella società svizzera, dovrà considerarlo come non inte- grato e rifiutargli la naturalizzazione92.

Ambiti d’incoraggiamento

Il richiedente deve incoraggiare i membri della sua famiglia a interagire con la popolazione svizzera e, a tal fine, deve aiutarli ad apprendere una lingua nazionale e sostenerli nel par- tecipare alla vita economica o nell’acquisire una formazione.

Il richiedente deve anche incoraggiarli a partecipare a:

• eventi culturali e sociali a cui prende parte la popolazione svizzera. Questi eventi possono essere organizzati nel loro Comune, nel Cantone o a livello federale; e

92 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20

56

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

• ogni altra attività suscettibile di contribuire alla loro integrazione in Svizzera. Le attività possono essere effettuate in seno ad associazioni o organizzazioni sportive, culturali, sociali o politiche in cui la popolazione svizzera si incontra.

Modalità d’incoraggiamento

L’incoraggiamento può essere costituito da contributi finanziari o accompagnamento perso- nale e sostegno morale da parte del richiedente, il quale introduce i membri della sua famiglia in una cerchia sociale composta prevalentemente da Svizzeri, affinché possano intrattenere contatti regolari con questi ultimi93.

L’integrazione deve essere incoraggiata soltanto se è veramente necessario. Il richiedente non ha bisogno di aiutare e sostenere i membri della sua famiglia se questi padroneggiano già una lingua nazionale in modo soddisfacente o se partecipano già effettivamente alla vita economica, sociale e culturale svizzera94.

L’integrazione dei membri della famiglia del richiedente non può essere forzata. Occorre pre- cisare che:

• il richiedente non può vedersi rimproverare una mancanza di sostegno se un membro della sua famiglia è refrattario all’integrazione in Svizzera, mentre il richiedente fa gli sforzi necessari per incoraggiarlo95;

• il criterio dell’incoraggiamento dell’integrazione di un membro della famiglia è adem- piuto anche se la coppia opta per una ripartizione tradizionale dei compiti in seno all’economia domestica, secondo cui uno dei coniugi si occupa dei figli e della casa96, sempreché tale coniuge adempia le condizioni stabilite agli articoli 2‒6 OCit.

321/2 Considerazione di importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit)

Art. 12 LCit Criteri d’integrazione

2Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia

o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.

93 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20

94 Ibidem

95 Ibidem

96 Ibidem

57

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Art. 9 OCit Considerazione delle circostanze personali

Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

a. una disabilità fisica, mentale o psichica;

b. una malattia grave o cronica;

c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:

1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,

2. è un lavoratore povero,

3. adempie obblighi di assistenza,

4. dipende dall’aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

Fondamento

In virtù dei principi di proporzionalità e non discriminazione97, l’autorità competente in materia di naturalizzazione deve tener debitamente conto della particolare situazione del richiedente se questa non è imputabile a una sua colpa. Di conseguenza, l’autorità non deve scartare automaticamente la possibilità di una naturalizzazione.

Il richiedente deve trovarsi in una situazione in cui ha difficoltà che sono indipendenti dalla sua volontà e che lo ostacolo nella vita quotidiana in modo che gli è impossibile adempiere le condizioni della naturalizzazione in un prossimo futuro98.

Campo d’applicazione

L’autorità competente deve tenere conto della situazione particolare del richiedente in modo oggettivo e adeguato quando verifica se il richiedente adempie:

• le condizioni relative alle competenze linguistiche (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit e art. 6 OCit), e

• le condizioni relative alla partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit e art. 7 OCit).

97 DTF 135 I 49 consid. 6.1

98 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20

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Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Divisione Cittadinanza

Motivi che giustificano una considerazione particolare

Quando l’autorità competente analizza le condizioni relative alle competenze linguistiche, alla partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione, deve tenere conto delle difficoltà che il richiedente deve affrontare nell’integrarsi:

a. a causa di una disabilità fisica, mentale o psichica (art. 9 lett. a OCit)99;

b. a causa di una malattia grave o cronica (art. 9 lett. b OCit)100;

La malattia deve essere di una certa gravità. Può anche manifestarsi per un periodo prolungato ed essere incurabile.

Le malattie che implicano una condizione di disabilità devono essere prese in consi- derazione per giustificare le difficoltà che il richiedente affronta nell’apprendere una lingua o nel partecipare alla vita economica o nell’acquisire una formazione. È il caso, ad esempio, delle malattie che colpiscono l’udito o la vista, delle malattie mentali ecc.101.

c. a causa di altre gravi circostanze personali (art. 9 lett. c OCit)102.

Le gravi circostanze personali che giustificano una valutazione particolare delle con- dizioni di naturalizzazione possono derivare da:

- una situazione di analfabetismo funzionale o analfabetismo;

In caso di analfabetismo funzionale e/o analfabetismo e se il richiedente non è in grado di raggiungere il livello linguistico richiesto dalla OCit, deve fornire ogni prova necessaria per giustificare questa situazione.

- uno stato di grande povertà malgrado un impiego;

Il richiedente esercita un’attività lucrativa di lunga durata, in generale con un tasso d’occupazione del 100 per cento, ma non arriva a guadagnare un red- dito superiore al minimo di sopravvivenza. Anche se è beneficiario dell’aiuto sociale, il richiedente partecipa concretamente alla vita economica della Sviz- zera grazie al suo impiego.

- oneri di assistenza a familiari;

Il richiedente assiste un membro della sua famiglia che è dipendente a causa di una disabilità, di una malattia o perché è in tenera età. Questa situazione

99 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20

100 Ibidem

101 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 21

102 Ibidem

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Divisione Cittadinanza

giustifica il fatto che il richiedente non adempie il criterio dell’indipendenza fi- nanziaria se si occupa esclusivamente dell’economia domestica, dell’educa- zione e della custodia dei bambini.

- Una dipendenza dall’aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera.

Il richiedente beneficia dell’aiuto sociale a causa di una formazione professio- nale iniziale o fornita da una scuola universitaria frequentata in Svizzera per ottenere un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale. In questo caso la dipendenza dall’aiuto sociale non costituisce un ostacolo all’integrazione.

Al contrario, se la dipendenza dall’aiuto sociale è dovuta al comportamento del richiedente che si rifiuta di cercare o accettare un impiego durante la sua formazione formale, la precedente giustificazione non trova applicazione.

L’autorità competente deve valutare, nel rispetto del principio della proporzio- nalità, il tasso d’occupazione del richiedente in caso di impiego nel corso di una prima formazione. Questo tasso può dipendere dal settore e dall’indirizzo degli studi scelto dal richiedente. Se il richiedente dunque ha un tasso d’oc- cupazione ridotto, non gli si può rimproverare di ricorrere all’aiuto sociale se la sua prima formazione formale richiede molto impegno e investimenti da parte sua.

Va considerata come prima formazione ogni formazione che fornisce un di- ploma che permette essenzialmente di accedere al mondo del lavoro. Le atti- vità di apprendimento al di fuori del sistema di formazione formale, come corsi, conferenze, seminari o l’insegnamento privato non rientrano del concetto di formazione formale.

I motivi presentati qui sopra non devono quindi costituire automaticamente un ostacolo alla naturalizzazione, a condizione che il richiedente fornisca all’autorità cantonale mezzi di prova pertinenti.

322 Familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 11 lett. b LCit e art. 2 OCit)

Art. 11 LCit Condizioni materiali

La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richie-

dente:

b. si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere.

60

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Art. 2 OCit Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria

1Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se:

a. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;

b. partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; e

c. intrattiene rapporti con cittadini svizzeri.

2L’autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test obbligatorio sulle

conoscenze di cui al capoverso 1 lettera a. Laddove preveda un simile test, si sincera che:

a. il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad ausili o corsi idonei; e

b. il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

Fondamento

Il criterio della familiarizzazione con le condizioni di vita in Svizzera costituisce un elemento essenziale dell’integrazione, di pari passo con i criteri d’integrazione elencati all’articolo 12 LCit103. Il richiedente deve avere familiarità con l’ambiente svizzero in cui vive e deve cono- scere le caratteristiche che fondano la società svizzera nonché il suo funzionamento.

La familiarità con le condizioni di vita in Svizzera si manifesta, in particolare, mediante cono- scenze sui diritti politici svizzeri104. Ciò è essenziale affinché il richiedente possa partecipare alla formazione della volontà politica in Svizzera una volta che godrà dei diritti politici derivanti dalla naturalizzazione105.

Conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale (art. 2 cpv. 1 lett. a OCit)

• Conoscenze geografiche e storiche. Le conoscenze geografiche e storiche riguar- dano, in particolare, la ripartizione geografica della Svizzera, la sua genesi, le sue lingue nazionali e le sue regioni linguistiche o le sue principali curiosità106.

• Conoscenze politiche. Le conoscenze politiche riguardano, in particolare, i diritti po- litici, l’educazione civica e soprattutto i diritti di partecipazione politica come quelli esercitati in occasione delle elezioni e delle votazioni. Il richiedente deve conoscere l’organizzazione politica della Svizzera, i diritti fondamentali e il sistema giuridico sviz- zero107.

103 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 7

104 GUTZWILLER, L’intégration dans la loi sur la nationalité, pag. 132

105 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2578

106 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 8

107 Ibidem

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• Conoscenze sociali. Le conoscenze dell’ambito sociale concernono, in particolare, le tradizioni svizzere, la sicurezza sociale, il sistema sanitario o la formazione in Sviz- zera108. Il richiedente che non ha alcun contatto con la popolazione indigena e che volontariamente la evita109 non si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere.

• Ambiente scolastico. Il richiedente che frequenta la scuola dell’obbligo deve seguire le regole dell’istituto scolastico e partecipare alle attività che vi si svolgono. L’interesse pubblico giustifica il rifiuto di concedere un esonero da un corso di nuoto al/alla figlio/a di cittadini stranieri che non vorrebbe parteciparvi per motivi religiosi110. Gli alunni sono inoltre tenuti a stringere la mano degli insegnanti, se questa è la prassi dell’isti- tuto.

Il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione non richiede un’integrazione a livello locale ossia la partecipazione alla vita sociale e culturale del Comune di residenza o contatti con cittadini svizzeri che vivono nel Comune di residenza111. Non è opportuno esigere un tale legame a livello locale considerata l’attuale mobilità della popolazione e i rapporti sociali che in genere superano i confini comunali o cantonali112. Ciononostante, i Cantoni possono sta- bilire requisiti supplementari ed esigere un’integrazione a livello locale113.

Test sulle conoscenze (art. 2 cpv. 2 OCit)

L’autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test per valutare le sue conoscenze sulle peculiarità geografiche, storiche, politiche e sociali svizzere e del Cantone di residenza.

Se è richiesto un tale test, l’autorità deve avvertire il richiedente affinché possa prepararsi e deve fornire gli strumenti adeguati o organizzare i corsi necessari114. L’autorità cantonale deve assicurarsi che il richiedente possa superare il test se possiede le competenze lingui- stiche orali e scritte stabilite per ottenere la naturalizzazione.

108 Ibidem

109 DTF 132 I 167 consid.4.2

110 Decisione del Tribunale federale 2C_1079/2012 dell’11 aprile 2013 consid. 3.5.3; Corte europea dei diritti dell’uomo, Osmanoglu e Kocabas contro la Svizzera del 10 gennaio 2017, par. 105

111 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 8

112 Ibidem

113 Ibidem

114 Decisione del Tribunale federale 1D_1/2011 del 13 aprile 2011 consid. 3.5

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323 Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c LCit e art. 3 OCit)

Art. 11 LCit Condizioni materiali

La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richie- dente:

c. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 3 OCit Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera

Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica segnatamente nei settori seguenti:

a. terrorismo;

b. estremismo violento;

c. criminalità organizzata; oppure

d. spionaggio.

323/1 Attività che compromettono la sicurezza interna o esterna della Sviz-

zera

Sicurezza interna è un termine giuridico vago, che comprende tutti gli elementi che permet- tono il buon funzionamento del sistema politico svizzero nella sua struttura federalistica e nel rispetto dell’autonomia locale, nonché la coesione sociale della Svizzera con le garanzie de- mocratiche e costituzionali che fondano la Confederazione. La sicurezza esterna si riferisce ai legami e alle relazioni internazionali che la Svizzera intrattiene con gli altri Stati.

Se elementi concreti possono far credere che il richiedente la naturalizzazione ordinaria par- tecipi, direttamente o indirettamente, ad attività legate al terrorismo, all’estremismo violento, alla criminalità organizzata o allo spionaggio, la sovranità statale in ambito militare e politico è messa in pericolo115 (art. 3 lett. a‒d OCit). Le autorità competenti esaminano la situazione caso per caso e chiedono il parere del SIC.

115 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9 e rapporto sulla situazione 2014, pag. 39

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323/11 Terrorismo (art. 3 lett. a OCit)

Il termine «terrorismo» viene definito in modi diversi, pertanto, a livello internazionale, non viene riconosciuta alcuna definizione generale.

In Svizzera il terrorismo consiste nel commettere reati gravi o minacce contro civili o beni civili per intimidire una popolazione, facendo regnare la paura e il terrore, costringendo uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, o modificando lo Stato e la società116. Le attività terroristiche possono essere compiute da una o più persone che agiscono all’interno o all’esterno della Svizzera.

323/12 Estremismo violento (art. 3 lett. b OCit)

Si tratta di comportamenti e attività che presuppongono forme di radicalizzazione politica e ideologica, che canonizzano la violenza come modus operandi. L’appartenenza a movimenti ideologici estremi o a partiti politici estremi costituisce un indizio di estremismo violento. I rappresentanti di questi movimenti rigettano la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto.

Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e le Tigri per la liberazione della patria Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) sono gruppi le cui attività sono incentrate sull’estre- mismo violento etnico-nazionalista117.

Il fatto di difendere le proprie opinioni vicine a gruppi politici estremi è permesso nella misura in cui esse sono espresse e messe in atto con mezzi legali e pacifici118.

323/13 Criminalità organizzata (art. 3 lett. c OCit)

Un’organizzazione criminale (art. 260terCP) è costituita da un gruppo strutturato di almeno tre persone e svolge attività che rappresentano reati complessi, passibili di una pena deten- tiva di oltre tre anni e sono caratterizzate da una struttura flessibile, segreta e professionale concepita per durare nel tempo119. La nozione di organizzazione criminale s’interseca in par- ticolare con la nozione di organizzazione terroristica120.

È possibile punire la partecipazione intenzionale o il sostegno intenzionale a un’organizza- zione criminale, a prescindere dal fatto che siano stati commessi reati concreti121.

116 V. art. 260quinquies CP

117 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9 e rapporto sulla situazione 2014, pag. 39

118 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-2946/2008 del 21 giugno 2011 consid. 6.4.4.

119 DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1

120 Decisione del Tribunale federale 6B_1132/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.1 e 1.3.1

121 Decisione del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005 consid. 1.2.3

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Vanno distinti due tipi di gruppi.

• Gruppi vietati. La Svizzera non dispone di un elenco vero e proprio di gruppi vietati, fatta eccezione per i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e le organizzazioni asso- ciate122. La giurisprudenza ha poi definito organizzazioni criminali le organizzazioni illegali assimilate alla mafia123. Questo elenco non è esaustivo.

• Gruppi permessi. I partiti estremistici, i gruppi politici d’opposizione e altre organiz- zazioni non rientrano nel concetto di organizzazione criminale nella misura in cui ri- corrono a mezzi idonei e non criminali (art. 260terCP)124.

323/14 Spionaggio (art. 3 lett. d OCit)

Si tratta di attività che permettono di acquisire illecitamente e a fini politici, militari o economici informazioni protette (art. 272 segg. CP).

Si può trattare di atti di spionaggio tradizionale o di cyberspionaggio a carico della Svizzera o di uno Stato estero125, praticati, organizzati o favoriti per conto di un servizio di spionaggio o per i quali una persona è ingaggiata da un tale servizio126.

323/2 Osservazioni generali

La condizione del rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera deve essere ana- lizzata in relazione alla condizione del rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit).

La SEM è competente per esaminare il rispetto della sicurezza interna o esterna della Sviz- zera127.

La SEM deve verificare, con l’aiuto del SIC128, l’eventuale ruolo concreto e individuale rico- perto dal richiedente in queste attività proibite e deve tenere conto delle abitudini, del com- portamento e dei rapporti del richiedente tanto in Svizzera quanto all’estero. La collabora- zione tra la SEM e il SIC si svolge nella maniera seguente.

122 Art. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122)

123 DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2

124 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 10

125 Rapporto del CF del 24 agosto 2016 sulla politica di sicurezza della Svizzera, pag. 7102. V. gli art. 272‒274 CP e 301 CP

126 DUPUIS ET AL, art. 272 n. 4

127 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2592

128 Art. 1 cpv. 1 lett. a 1 OAIn

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Divisione Cittadinanza

• La SEM raccoglie le informazioni pertinenti dal SIC129 e, se del caso, da altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.) che le comunicano il loro parere (art. 22 cpv. 1 O-SIC).

• Una volta trasmesse le informazioni, la SEM deve procedere alla propria valutazione delle contestazioni pronunciate dal SIC o da altri servizi per confrontarle con le con- dizioni della naturalizzazione ordinaria130. La SEM non è vincolata dal parere del SIC e degli altri servizi consultati131.

L’autorità competente dispone di un margine di apprezzamento per giudicare la minaccia potenziale alla sicurezza interna o esterna della Svizzera costituita dal richiedente. Non è necessario fornire la prova assoluta del pregiudizio, è sufficiente che al termine della proce- dura di verifica l’autorità competente abbia un sospetto concreto e reale132. Non occorre che il richiedente sia oggetto di una condanna di diritto penale per rifiutargli la naturalizzazione133.

Anche se il comportamento incriminato si basa su fatti che risalgono a diversi anni prima, non si può concludere che il richiedente non rappresenti più un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il richiedente deve provare che non costituisce più un peri- colo, che riconosce le istituzioni democratiche svizzere134, che accetta il monopolio dello Stato per quanto riguarda il ricorso alla forza135 e che è aperto al dialogo136.

33 Procedura di naturalizzazione ordinaria

Art. 13 LCit Procedura di naturalizzazione

1Il Cantone designa l’autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

2Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell’esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizza- zione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

3Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all’autorità cantonale di naturalizza- zione.

4L’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente ri- guardo ai figli ai quali si estende.

129 Art. 13 OAIn

130 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-4132/2012 del 30 gennaio 2015 consid. 4.4.

131 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9

132 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-4132/2012 del 30 gennaio 2015 consid. 4.3.

133 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 10

134 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-3769/2011 del 6 ottobre 2014 consid. 3.4

135 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9

136 Ibidem

66

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331 Deposito della domanda

La domanda di naturalizzazione ordinaria deve essere presentata presso l’autorità compe- tente designata dal diritto cantonale (art. 13 cpv. 1 LCit). Si può trattare di un’autorità canto- nale o comunale, a seconda del diritto cantonale interessato (art. 15 cpv. 1 LCit). La do- manda è compilata per mezzo del modulo della Confederazione o di un modulo cantonale. I Cantoni definiscono i documenti da allegare al proprio modulo.

Ai Cantoni compete stabilire l’ammontare degli emolumenti cantonali e comunali da versare per la naturalizzazione. Possono percepire emolumenti ridotti, che coprono le loro spese solo in parte.

332 Esame a livello cantonale della domanda di naturalizzazione ordinaria

La domanda di naturalizzazione ordinaria è oggetto di un esame a livello cantonale, che verte sul rispetto delle condizioni formali e materiali di naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 LCit).

Indagini

Se il richiedente è beneficiario di un permesso di domicilio e se ha soggiornato in Svizzera per il periodo richiesto, l’autorità cantonale di naturalizzazione deve effettuare le indagini ne- cessarie per determinare se il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita in Sviz- zera e se la sua integrazione è riuscita (art. 34 cpv. 1 LCit).

L’autorità cantonale competente deve redigere un rapporto d’indagine, che prevede le infor- mazioni seguenti (art. 17 OCit):

• generalità del richiedente: il rapporto deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, lo stato civile e la cittadinanza del richiedente;

• il tipo di permesso conformemente al diritto in materia di stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit);

• la durata del soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b et cpv. 2 LCit);

• il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit);

• il rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit);

• le competenze linguistiche valutate mediante test di lingua (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit);

• la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit);

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• l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione dei membri della famiglia (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit);

• il grado di familiarità con le condizioni di vita svizzere valutato mediante test di cono- scenza (art. 11 lett. b LCit);

• le circostanze personali importanti, disabilità o malattia, che giustificano il fatto che si tenga debitamente conto della situazione del richiedente (art. 12 cpv. 2 LCit).

Assistenza amministrativa

I rapporti d’indagine, stilati per mezzo dell’assistenza amministrativa, devono fornire tutte le informazioni esistenti sul candidato, segnatamente quelle provenienti dalle autorità di polizia, giudiziarie e scolastiche137. L’assistenza amministrativa è garantita per la stesura dei rapporti d’indagine (art. 45 LCit):

• le autorità incaricate dell’esecuzione della procedura di naturalizzazione si comuni- cano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano;

• le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a fornire, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati necessari alle autorità incaricate dell’esecuzione della procedura di naturalizzazione.

Protezione della sfera privata e principio della collaborazione

I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata (art. 17 cpv. 1 LCit).

Se il diritto cantonale prevede che la domanda di naturalizzazione sia sottoposta al voto dell’assemblea comunale, agli aventi diritto al voto possono essere comunicati soltanto i dati seguenti (art. 17 cpv. 2 LCit):

• la cittadinanza del richiedente;

• la durata del soggiorno;

• informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di natu- ralizzazione, in particolare per quanto attiene all’integrazione riuscita.

Il richiedente e le altre parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per la procedura di naturalizzazione. In particolare devono (art. 21 OCit):

• fornire indicazioni corrette ed esaustive necessarie per il rapporto d’indagine;

137 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2580

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• comunicare senza indugio all’autorità competente i cambiamenti delle circostanze del richiedente di cui devono sapere che ostano alla naturalizzazione.

333 Parere cantonale

Parere cantonale favorevole

Il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune forniscono un parere favore- vole in merito alla concessione del diritto di cittadinanza se le condizioni di naturalizzazione sono adempiute (art. 13 cpv. 2 LCit).

In questo caso trasmettono la domanda di naturalizzazione e il rapporto d’indagine alla SEM, affinché questa possa procedere all’esame federale della domanda.

Parere cantonale negativo

Se le condizioni di naturalizzazione non sono adempiute, l’autorità cantonale emette una decisione cantonale negativa e rigetta la domanda di naturalizzazione ordinaria. Il dossier non viene trasmesso alla SEM.

• Obbligo di motivazione. Ogni decisione formale di rigetto di una domanda di natu- ralizzazione ordinaria deve essere motivata (art. 16 LCit).

• Rimedi giuridici a livello cantonale. La decisione emanata dall’autorità cantonale può essere impugnata mediante ricorso dinnanzi a un’autorità cantonale di ultima istanza (art. 46 LCit). Occorre fare riferimento alla legge sull’organizzazione giudizia- ria del Cantone in questione per conoscere l’istanza competente, la sua cognizione e la legittimazione a ricorrere.

• Rimedi giuridici a livello federale. I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza sono disciplinati dalle disposizioni generali della procedura federale (art. 47 LCit). Contro una decisione cantonale di ultima istanza si può presentare soltanto un ricorso costituzionale sussidiario dinnanzi al Tribunale federale, a condizione che il ricorrente invochi la violazione di un diritto costituzionale cui è intitolato138. Il ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale è inammissibile139.

138 Art. 115 LTF e art. 116 LTF

139 Art. 83 lett. b LTF

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334 Trasmissione del dossier alla SEM ed emolumenti

Se il Cantone emette un parere favorevole, il dossier è trasmesso alla SEM, che ne accusa ricevuta e invita il richiedente a versare l’emolumento corrispondente ai sensi dell’articolo 25 OCit inviandogli una fattura.

Le autorità federali, cantonali e comunali percepiscono emolumenti per le procedure di natu- ralizzazione ordinaria che possono al massimo coprire le spese legate all’attività amministra- tiva (art. 35 cpv. 1 e cpv. 2 LCit).

La SEM esige un pagamento anticipato degli emolumenti per le procedure di sua compe- tenza (art. 35 cpv. 3 LCit) per mezzo di una fattura (art. 27 cpv. 1 OCit). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati.

La SEM non entra nel merito della domanda di naturalizzazione se il pagamento non è effet- tuato entro i termini prescritti (art. 27 cpv. 3 OCit). In caso di mancato pagamento la SEM archivia la domanda senza altre comunicazioni.

Emolumento per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 25 cpv. 1 e cpv. 3 OCit)

Persone che al momento della domanda sono maggiorenni CHF 100.-

Persone che al momento della domanda sono minorenni CHF 50.-

Coniugi che presentano una domanda comune o famiglia CHF 150.-

con figli minorenni

335 Esame federale della domanda di naturalizzazione ordinaria

La SEM esamina la domanda di naturalizzazione ordinaria per quanto riguarda le condizioni formali e materiali soltanto se il Cantone emette un parere favorevole per il rilascio del diritto di cittadinanza al richiedente (art. 13 cpv. 2 LCit). Il Cantone redige un rapporto d’indagine e deve assicurarsi che le condizioni formali e materiali siano state esaminate e adempiute prima di trasmettere il dossier alla SEM.

Portata del controllo

La SEM di norma verifica se esistono informazioni a livello federale che impediscono la na- turalizzazione. L’esame verte in particolare su:

• il rispetto dei criteri minimi d’integrazione previsti nella LCit;

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Divisione Cittadinanza

• il rispetto della sicurezza interna ed esterna; e

• il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici.

336 Autorizzazione federale di naturalizzazione

Principi

L’autorizzazione federale di naturalizzazione costituisce una condizione essenziale per la validità della successiva naturalizzazione nel Cantone e nel Comune.

Questa decisione140 è fornita dalla SEM al Cantone, che è incaricato di pronunciare la natu- ralizzazione, ma non implica un diritto alla naturalizzazione141. Invece, il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’au- torizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione (art. 19 LCit).

Concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione

Se la SEM constata che il richiedente adempie le condizioni formali e materiali di naturaliz- zazione, concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette all’autorità can- tonale competente, dopo che il richiedente ha versato tutti gli emolumenti richiesti (art. 13 cpv. 3 LCit).

Di norma la SEM decide se concedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione entro otto mesi dalla ricezione dei documenti completi inerenti alla domanda (art. 23 OCit). L’autorizza- zione federale di naturalizzazione è rilasciata per un anno e non può essere rinnovata dopo lo scadere di tale termine (art. 14 cpv. 1 LCit).

Rifiuto di concedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione

Se la SEM intende rifiutare la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, dà al richiedente la possibilità di pronunciarsi per scritto e ne informa l’autorità cantonale competente. Nel caso in cui la SEM reputa che le condizioni formali e materiali di naturaliz- zazione non siano adempiute, rifiuta di rilasciare l’autorizzazione formale di naturalizzazione.

Se la SEM decide di rifiutare l’autorizzazione federale di naturalizzazione, la decisione:

• deve essere motivata (art. 16 OCit);

140 Art. 5 PA

141 Parere del 19 settembre 1994, pag. 470

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Divisione Cittadinanza

• può essere impugnata dal richiedente, il Cantone e il Comune dinnanzi al Tribunale amministrativo federale142. La decisione del Tribunale amministrativo federale è defi- nitiva poiché non sono ammessi né il ricorso in materia di diritto pubblico, né il ricorso costituzionale sussidiario dinnanzi al Tribunale federale143;

• è soggetta a un emolumento di 300 franchi, che deve essere versato dal richiedente dietro fattura dopo la notifica della decisione di rifiuto (art. 25 cpv. 1 lett. d OCit).

337 Decisione cantonale di naturalizzazione ordinaria

Concessione della naturalizzazione

Il Cantone di domicilio effettivo del richiedente, che ha ricevuto l’autorizzazione federale di naturalizzazione, deve procedere a un’ultima verifica delle condizioni materiali e formali di naturalizzazione prima di concedere la nazionalità.

Deve in particolare consultare il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del richiedente e controllare che quest’ultimo non sia oggetto di alcun procedimento in corso (art. 13 cpv. 1 OCit). L’autorità cantonale competente riesamina anche la partecipazione alla vita econo- mica o l’acquisizione di una formazione, se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 OCit). Si tratta in particolare di verificare la situazione finanziaria del richiedente per assicu- rarsi che non percepisca l’aiuto sociale.

Si raccomanda a tutti i Cantoni di far firmare al candidato una dichiarazione in base alla quale certifica di aver rispettato l’ordine giuridico svizzero durante gli ultimi dieci anni prima della firma della dichiarazione in questione. Il Cantone deve rendere attento il richiedente del fatto che in caso di dichiarazione falsa la cittadinanza può essere annullata ai sensi dell’articolo 36 LCit.

Il Cantone competente è incaricato di prendere la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione federale, a condizione che il richiedente adempia ancora le condizioni di naturalizzazione (art. 14 cpv. 1 LCit).

Se il termine di un anno scade mentre il richiedente adempie ancora le condizioni per la naturalizzazione ordinaria, il Cantone deve chiedere una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione alla SEM (art. 13 cpv. 3 OCit). Non è più possibile prorogare o rinnovare l’autorizzazione di naturalizzazione come lo era sotto la vecchia LCit. L’emolumento per la seconda autorizzazione federale di naturalizzazione è a carico del richiedente se è respon- sabile del ritardo.

142 Art. 31 e 33 lett. d LTAF

143 Art. 83 lett. b e art. 113 LTF

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Divisione Cittadinanza

Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l’acquisizione dell’attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera (art. 14 cpv. 3 LCit).

Rifiuto di concedere la naturalizzazione

Dopo aver effettuato un ultimo esame delle condizioni formali e materiali di naturalizzazione, l’autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione se viene a conoscenza di fatti che le avrebbero impedito di emettere un parere positivo in merito alla cittadinanza (art. 14 cpv. 2 LCit). L’au- torità cantonale può rifiutare la naturalizzazione anche se è stata concessa l’autorizzazione federale di naturalizzazione.

L’autorità cantonale prende una decisione formale di rifiuto che deve essere motivata e indi- care i rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA). Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinnanzi a un’autorità cantonale di ultima istanza (art. 46 LCit). Occorre fare riferi- mento alla legge sull’organizzazione giudiziaria del Cantone in questione per conoscere l’istanza competente, la sua cognizione e la legittimazione a ricorrere.

Se una domanda di naturalizzazione è stata sottoposta al voto degli elettori di un’assemblea comunale, gli aventi diritto di voto possono respingerla soltanto se questa è stata oggetto di una proposta di rifiuto presentata e motivata (art. 16 cpv. 2 LCit).

Archiviazione della domanda

La domanda del richiedente, che non adempie più la condizione formale del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit) a causa di un soggiorno all’estero, deve essere archiviata.

La domanda di naturalizzazione del richiedente, che è partito per l’estero e il cui permesso di dimora è stato revocato, può essere archiviata dall’autorità cantonale competente144.

338 Procedura di naturalizzazione accelerata

Sebbene la legge non contenga alcuna spiegazione in merito ai criteri per il trattamento ac- celerato di una domanda di naturalizzazione né alcuna precisazione concernente la relativa procedura, può essere indicato trattare una domanda nel quadro di una procedura accele- rata, se la scelta è giustificata e non costituisce un trattamento preferenziale.

La procedura accelerata può essere concessa se la normale durata del trattamento della domanda si rivela inaccettabile per il richiedente che adempie le condizioni legali per la na- turalizzazione ordinaria. È possibile esigere dal Cantone un rapporto d’indagine soltanto se le condizioni formali, vertenti in particolare sul periodo di residenza e il permesso di dimora, sono adempiute congiuntamente.

144 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 24 (fa fede la versione tedesca).

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Divisione Cittadinanza

A titolo illustrativo, la procedura di naturalizzazione accelerata può essere concessa a chiun- que:

• deve sostenere quanto prima un esame e lo può fare soltanto se è cittadino svizzero (p. es. un esame di Stato in medicina);

• desidera frequentare la scuola reclute in età relativamente giovane;

• prevede di essere assunto per un posto per cui è necessaria la cittadinanza svizzera (doganiere, poliziotto ecc.) e lo può provare in modo credibile, segnatamente me- diante un’attestazione del datore di lavoro;

• rischia di trovarsi disoccupato se non possiede la cittadinanza svizzera; tale situa- zione deve essere confermata dal datore di lavoro;

• è figlio di genitore svizzero e rischia di essere rapito dal genitore straniero;

• è uno sportivo di alto livello e prevede di giocare nella squadra nazionale svizzera dopo la naturalizzazione;

• è gravemente ammalato e vorrebbe acquisire la cittadinanza svizzera finché è in vita;

• perderebbe la sua attuale cittadinanza se non si mettesse in atto una procedura ac- celerata per l’evasione della domanda.

339 Successiva modifica dell’autorizzazione federale di naturalizzazione

L’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente ri- guardo ai figli ai quali si estende (art. 13 cpv. 4 LCit).

Vanno distinte le seguenti situazioni:

• figlio nato durante la procedura. Il figlio nato durante una procedura di naturalizza- zione non deve essere aggiunto, qualora l’autorizzazione sia già stata concessa prima della nascita. La stessa regola si applica ai richiedenti celibi / alle richiedenti nubili che si sposano durante la procedura;

• figlio incluso nell’autorizzazione dei genitori, sebbene abbia raggiunto la mag-

giore età prima che sia stata fornita l’autorizzazione. In questa situazione il figlio

era ancora minorenne al momento del deposito della domanda ed è diventato mag- giorenne nel corso della procedura. Secondo la prassi costante della SEM, in questo caso non dovrebbe essere rilasciata, in linea di principio, una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione. Tuttavia, il figlio che nel frattempo ha raggiunto la mag- giore età deve soddisfare individualmente tutte le condizioni per la naturalizzazione.

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Divisione Cittadinanza

Peraltro, l'autorità cantonale competente può separare le domande dei diversi membri della famiglia. In questo caso, la SEM rilascia, contro il pagamento di emolumenti, il numero necessario di autorizzazioni federali separate se i richiedenti soddisfano in- dividualmente tutte le condizioni per la naturalizzazione.

• figlio di età inferiore ai 18 anni al momento del rilascio dell’autorizzazione fede-

rale di naturalizzazione. L’autorizzazione federale fornita resta valida anche se il figlio raggiunge la maggiore età tra il momento del rilascio dell’autorizzazione federale e quello della decisione cantonale, per quanto il figlio sia naturalizzato con almeno un genitore. Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione (art. 30 LCit);

• figlio naturalizzato senza i genitori. Se l’autorizzazione è formulata a nome dei ge-

nitori e comprende il figlio, ma i genitori rinunciano alla naturalizzazione, occorre ve- rificare se il figlio adempie le condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione. In caso affermativo, sarà rilasciata una nuova autorizzazione che comprende soltanto il figlio;

• figlio incluso nella naturalizzazione dei genitori, ma che non adempie più le

condizioni. Se il figlio incluso nella naturalizzazione dei genitori non adempie più le condizioni per la naturalizzazione, non è necessaria una nuova autorizzazione;

• figlio che porta un cognome diverso da quello della madre. Il prenome e il co-

gnome del figlio sono iscritti sull’autorizzazione in una menzione aggiuntiva.