Manuale sulla cittadinanza, Capitolo 4: Naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno in Svizzera (art. 21 cpv. 1 LCit)
Manuale · 24 agosto 2023 · Cittadinanza
In vigore
Per domande dal 1.1.2018.
SEM · Manuale · Italiano
Dipartimento federale di gustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
Capitolo 4 Naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno in Svizzera (art. 21 cpv. 1 LCit)
Controllo delle modifiche
Versione Modifica / Punto Contenuto
Dicembre 2019 411 Nel caso di un'unione domestica registrata, è
possibile solo la naturalizzazione ordinaria
412/1 Soggiorni con una falsa identità
Soggiorni con un visto turistico
422/113 Iscrizione VOSTRA (mancato superamento del periodo di prova)
422/13 Chiarimenti relativi all'attestato di competenza linguistica
422/143 I figli minorenni possono essere inclusi nella naturalizzazione solo se il genitore soddisfa tutte le condizioni per la naturalizzazione o può far valere delle circostanze personali
432 Il richiedente allega alla domanda di naturalizzazione agevolata tutti i documenti menzionati nella Lista dei documenti necessari (allegato al modulo di domanda). Documenti stranieri devono essere tradotti
433 Nessun obbligo di includere i figli minorenni
434 Se le condizioni formali o materiali non sono adempiute la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito
438/3 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di quest'ultima ad un ufficio postale svizzero o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine
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Gennaio 2021 422/132 Nuova terminologia test fide (precedente-
mente: valutazione delle competenze linguistiche) e dossier fide (precedentemente: dossier di valutazione B1)
Settembre 2021 422/113 Modifica concernente le iscrizioni nel casella-
rio giudiziale informatizzato VOSTRA
Settembre 2021 422/113 La domanda viene esaminata caso per caso
se una misura di espulsione è stata iscritta nel casellario giudiziale
Luglio 2022 411, 433 Naturalizzazione agevolata in caso di unione
domestica registrata convertita in matrimonio / computo
Gennaio 2023 422/113 Termini secondo i quali cessano di figurare le
iscrizioni VOSTRA nell’estratto destinato alle autorità
Agosto 2023 411, 433 Presa in considerazione di una precedente
unione domestica registrata in caso di conversione e di matrimonio
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Indice
- Introduzione6
- 41 Condizioni formali (art. 21 cpv. 1 lett. a–b LCit)7
- 411 Durata dell’unione coniugale7
- 412 Soggiorno in Svizzera8
- 412/1 Nozione di soggiorno (art. 33 LCit)8
- 412/2 Interruzione del soggiorno (art. 33 cpv. 2 e 3 LCit e art. 16 OCit)11
- 412/3 Diritto di cittadinanza (art. 21 cpv. 4 LCit)13
- 42 Condizioni materiali13
- 421 Condizioni materiali specifiche: unione coniugale effettiva13
- 421/1 Esistenza dell’unione coniugale13
- 421/2 Dubbi in merito all’esistenza dell’unione coniugale15
- 422 Condizioni materiali comuni ai casi di naturalizzazione agevolata (art. 20 LCit)16
- 422/1 Criteri d’integrazione (art. 12 LCit)17
- 422/11 Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit)17
- 422/111 Inosservanza grave o ripetuta di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità e mancato adempimento temerario di importanti doveri di diritto pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OCit)19
- 422/111/1 Violazione grave o ripetuta di disposizioni di legge e decisioni delle autorità19
- 422/111/2 Reputazione finanziaria20
- 422/111/21 Imposte21
- 422/111/22 Esecuzione e fallimento22
- 422/112 Approvazione o incitamento pubblico a un crimine o un delitto contro la pace pubblica, a un genocidio, a un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (art. 4 cpv. 1 lett. c OCit)24
- 422/113 Iscrizioni nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 OCit)24
- 422/114 Procedimento penale pendente che esclude la naturalizzazione (art. 4 cpv. 5 OCit)42
- 422/12 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit)36
- 422/121 Stato di diritto e ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit)37
- 422/122 Diritti fondamentali (art. 5 lett. b OCit)39
- Ambito direzionale Immigrazione e integrazione Divisione Cittadinanza 422/123 Obblighi costituzionali (art. 5 lett. c OCit)40
- 422/124 Osservazioni generali40
- 422/13 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)41
- 422/131 Livello linguistico richiesto (art. 6 cpv. 1 OCit)42
- 422/132 Prova delle competenze linguistiche (art. 6 cpv. 2 OCit)43
- 422/14 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit)46
- 422/141 Partecipazione effettiva alla vita economica (art. 7 cpv. 1 OCit)47
- 422/142 Acquisizione di una formazione (art. 7 cpv. 2 OCit)48
- 422/143 Aiuto sociale (art. 7 cpv. 3 OCit)49
- 422/144 Incoraggiamento e sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit e art. 8 OCit)50
- 422/15 Considerazione di importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit)52
- 422/2 Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c LCit e art. 3 OCit)55
- 422/21 Attività che compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera55
- 422/211 Terrorismo (art. 3 lett. a OCit)56
- 422/212 Estremismo violento (art. 3 lett. b OCit)56
- 422/213 Criminalità organizzata (art. 3 lett. c OCit)56
- 422/214 Spionaggio (art. 3 lett. d OCit)57
- 422/215 Osservazioni generali57
- 43 Procedura di naturalizzazione agevolata in caso di domicilio in Svizzera58
- 431 Deposito della domanda58
- 432 Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier59
- 433 Esame delle condizioni formali60
- 434 Condizioni formali e materiali non adempiute62
- 436 Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari65
- 437 Invio al Cantone d’origine, parere e dichiarazioni66
- 437/1 Invio al Cantone d’origine66
- 437/2 Parere del Cantone d’origine67
- 437/3 Dichiarazione relativa all’unione coniugale e verifica del rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici67
- 438 Decisione68
- Ambito direzionale Immigrazione e integrazione Divisione Cittadinanza 438/1 Concessione della naturalizzazione68
- 438/2 Procedura di naturalizzazione accelerata68
- 438/3 Rifiuto di concedere la naturalizzazione69
- 438/4 Ritiro della decisione di naturalizzazione70
- 439 Entrata in vigore della decisione di naturalizzazione agevolata e iscrizione nel registro dello stato civile70
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Introduzione
La naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero che soggiorna in Svizzera è retta dall’articolo 21 capoverso 1 LCit ed è uno dei tipi di naturalizzazione agevolata previsti dalla LCit.
Il richiedente può acquisire la nazionalità svizzera se adempie le condizioni formali e materiali richieste a tal fine. Le condizioni formali sono meno severe rispetto a quelle richieste per la naturalizzazione ordinaria. Considerati i vincoli matrimoniali che lo uniscono con un cittadino svizzero, si presume infatti che il richiedente si sia familiarizzato più facilmente con gli usi e i costumi svizzeri. Per contro, la revisione della LCit opera un certo inasprimento delle condizioni materiali per la naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero che vive sul territorio svizzero, assimilandole a quelle previste per chi richiede la naturalizzazione ordinaria.
La procedura di naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit è condotta prevalentemente dalla SEM, che decide in merito alla concessione della naturalizzazione agevolata.
La naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero che risiede all’estero (art. 21 cpv. 2 LCit) è illustrata nel capitolo 5 del presente Manuale. Gli altri tipi di naturalizzazione agevolata sono invece descritti nel capitolo 6 del presente Manuale.
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41 Condizioni formali (art. 21 cpv. 1 lett. a–b LCit)
Art. 21 LCit Coniuge di un cittadino svizzero
1Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una do-
manda di naturalizzazione agevolata se:
a. vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
b. ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
L’articolo 21 capoverso 1 LCit consente al coniuge di un cittadino svizzero di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata a condizione che:
• viva da tre anni in unione coniugale con il coniuge svizzero; e
• abbia soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente il deposito della domanda.
Queste condizioni sono cumulative.
411 Durata dell’unione coniugale
Art. 10 OCit Unione coniugale
1L’unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vi-
vano in unione coniugale effettiva e che l’intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta.
2L’esigenza della coabitazione non è applicabile se si invocano importanti motivi che giu-
stificano il mantenimento di due domicili separati e l’unione coniugale continua a sussistere.
3L’unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della
naturalizzazione.
Secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a LCit, il richiedente deve vivere da tre anni in unione coniugale con il coniuge.
L’unione coniugale inizia dal momento in cui il matrimonio è contratto in modo valido e celebrato da un ufficiale dello stato civile in Svizzera o all’estero. Nel caso di un’unione domestica registrata convertita in matrimonio, la durata dell’unione domestica registrata è computata per il calcolo della durata dell’unione coniugale (art. 35a cpv. 2 LUD). Se i partner registrati /
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le partner registrate si sposano (senza conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio), la durata dell’unione domestica registrata verrà addizionata alla durata del matrimonio solo se il matrimonio è avvenuto prima del 1° luglio 2022. In caso di matrimonio dopo il 1° luglio 2022 l’unione domestica registrata non verrà addizionata alla durata del matrimonio (art. 35a cpv. 2 LUD e contrario). Per maggiori dettagli sulla questione si veda il punto
433.
412 Soggiorno in Svizzera
Secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera b LCit, il richiedente deve aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda. Si presume che il richiedente che soggiorna in Svizzera e il cui coniuge è svizzero abbia dei forti legami con la Svizzera considerato il suo matrimonio con un cittadino svizzero; questo assunto può essere confutato.
412/1 Nozione di soggiorno (art. 33 LCit)
Art. 33 LCit Soggiorno
1È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù
di:
a. un permesso di dimora o di domicilio;
b. un’ammissione provvisoria; in tal caso la durata del soggiorno è computata soltanto per metà; o
c. una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri o un titolo di soggiorno equivalente.
Principio
Il coniuge di un cittadino svizzero che richiede la naturalizzazione agevolata deve adempiere in primo luogo la condizione del soggiorno in Svizzera al momento del deposito della domanda di naturalizzazione secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit.
Di principio, ogni soggiorno effettivo in Svizzera, conforme alle disposizioni del diritto degli stranieri, è considerato come presenza ai fini delle condizioni di naturalizzazione. Il richiedente deve provare che adempie la condizione del soggiorno in Svizzera ovvero che dimora in modo sufficientemente stabile e duraturo in un determinato luogo sul territorio elvetico. Nel
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suo luogo di soggiorno deve avere legami familiari, professionali o scolastici e legami materiali particolari, che costituiscono il centro dei suoi interessi in Svizzera e a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Il richiedente deve essere in possesso di un titolo di soggiorno valido prima di depositare la domanda di naturalizzazione agevolata, al momento della presentazione della domanda, durante la procedura di naturalizzazione e fino alla concessione della naturalizzazione agevolata.
• Prima della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata. Soltanto determinati tipi di soggiorno, effettuati a titolo degli statuti previsti dall’articolo 33 LCit, possono essere presi in considerazione per calcolare la durata del soggiorno in Svizzera prima del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata.
• Al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata.
Una volta soddisfatto il requisito di un soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni (art. 21 cpv. 1 lett. b LCit), il richiedente la naturalizzazione agevolata deve beneficiare di uno statuto previsto dal diritto degli stranieri. Il coniuge di un cittadino svizzero e i suoi figli non coniugati e minori di 18 anni hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora (permesso B) e alla proroga della sua validità, a condizione che coabitino con il cittadino svizzero (art. 42 cpv. 1 LStrI). Non è quindi necessario che il richiedente sia in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).
• Durante la procedura di naturalizzazione e al momento della concessione della
naturalizzazione agevolata. Il richiedente deve essere titolare di un permesso di dimora valido durante la procedura e fino alla decisione di naturalizzazione agevolata.
Statuti presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata (art. 33 cpv. 1 LCit)
• Elenco esaustivo degli statuti ammessi. L’art. 33 cpv. 1 LCit contiene l’elenco dei titoli di soggiorno che possono essere presi in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera.
• Tipi di statuto ammessi. Secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettere a‒c LCit, va preso in considerazione ogni soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:
- un permesso di dimora (permesso B, art. 33 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA);
- un permesso di domicilio (permesso C, art. 34 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA);
- un’ammissione provvisoria (permesso F, art. 71a cpv. 1 lett. c OASA), ma in tal caso va considerata soltanto la metà della durata del soggiorno; o
- una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE (art. 17 OSOsp e art. 71a cpv. 2 OASA) o un titolo di soggiorno equivalente (p. es. un permesso Ci).
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Statuti esclusi per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera
• Permesso L. Il soggiorno di breve durata effettuato in Svizzera in virtù di un permesso L (art. 41 cpv. 1 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA) non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.
• Permesso G. Il soggiorno in Svizzera effettuato in virtù di un permesso G (art. 35 LStrI e art. 71a cpv. 1 lett. a OASA), fornito ai frontalieri, non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.
• Permesso N. Il soggiorno in Svizzera di un richiedente l’asilo effettuato in virtù di un permesso N (art. 42 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. b OASA) non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera.
• Permesso S. Il soggiorno in Svizzera effettuato in virtù di un permesso S (art. 74 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. d OASA), fornito a persone bisognose di protezione, non può essere preso in considerazione per il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.
Altri soggiorni che non vengono conteggiati nella durata del soggiorno in Svizzera
I soggiorni con una falsa identità non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno ai sensi dell'articolo 33 LCit, perché il richiedente ha violato consapevolmente l'obbligo di collaborare secondo l'articolo 21 OCit. Inoltre, questo approccio inganna le autorità e costituisce, se del caso, una violazione del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici.
I soggiorni con visto turistico (visto C o Schengen) non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno ai sensi dell'articolo 33 LCit, perché non dimostrano la stabilità di soggiorno richiesta e non sono equivalenti ad un titolo di soggiorno.
Durata del soggiorno
Il richiedente può chiedere la naturalizzazione agevolata soltanto se prova di aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente il deposito della domanda (art. 21 cpv. 1 lett. b LCit).
Il calcolo della durata del soggiorno in Svizzera deve tenere conto di due componenti.
• In generale, la durata totale del soggiorno è calcolata retroattivamente dalla SEM. Occorre precisare che:
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- il calcolo parte dalla data di deposito della domanda presso l’autorità designata1;
- il soggiorno del richiedente sul territorio svizzero può essere discontinuo per il calcolo della durata del soggiorno totale di cinque anni in Svizzera.
• Il richiedente deve aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera durante l’anno
che precede il deposito della domanda. Per calcolare la durata di questo ultimo termine bisogna prendere in considerazione la data di deposito della domanda di naturalizzazione presso la SEM. Bisogna tuttavia controllare se vi è stata un’interruzione del soggiorno ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 LCit.
412/2 Interruzione del soggiorno (art. 33 cpv. 2 e 3 LCit e art. 16 OCit)
Art. 33 LCit Soggiorno
2Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo con l’intenzione di ritornarvi.
3Il soggiorno cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all’estero durante più di sei mesi.
Art. 16 OCit Soggiorno
Il soggiorno all’estero su mandato del datore di lavoro o a scopo di formazione o formazione continua della durata massima di un anno è considerato un’assenza breve dalla Svizzera con l’intenzione di farvi ritorno.
Se il richiedente la naturalizzazione agevolata ha lasciato la Svizzera per un certo periodo prima di presentare la domanda, bisogna verificare se la sua partenza ha interrotto il suo soggiorno in Svizzera o se gli è possibile depositare una domanda di naturalizzazione agevolata in base all’articolo 21 capoverso 2 LCit.
Soggiorno continuo
Nel calcolo della durata del soggiorno, non si considera interrotto il soggiorno se il richiedente:
• lascia la Svizzera per breve tempo, ossia per meno di sei mesi, con l’intenzione di farvi ritorno (art. 33 cpv. 2 LCit);
1 MAHON / SOW, art. 15 LCit, n. 13
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• soggiorna all’estero per una durata massima di un anno per ragioni professionali o a scopo di formazione o formazione continua (art. 16 OCit).
Soggiorno interrotto
Se il soggiorno all’estero supera la durata di un anno, il soggiorno in Svizzera deve essere considerato interrotto, anche se è giustificato da motivi professionali o di formazione.
Secondo l’articolo 33 capoverso 3 LCit, il soggiorno del richiedente termina a partire dalla sua uscita dalla Svizzera se il richiedente:
• ha dichiarato la sua partenza all’autorità competente; o se
• ha effettivamente vissuto all’estero per più di sei mesi nell’arco di un anno.
Particolarità
Durante la procedura di naturalizzazione, il richiedente può risiedere all’estero per più di sei mesi per motivi professionali o di formazione senza causare un’interruzione del suo soggiorno in Svizzera, a condizione che vi mantenga il centro dei suoi interessi e che dimostri l’intenzione di farvi ritorno2.
Occorre appurare se il richiedente soggiorna in Svizzera basandosi sull’insieme delle circostanze3. Ad esempio, si presume che il richiedente risieda in Svizzera nonostante il fatto che soggiorni all’estero, ma tale soggiorno non deve durare più di dodici mesi a prescindere dalla sua natura (studi o motivi professionali).
Il luogo di soggiorno al momento del deposito della domanda è determinante per stabilire se questa deve essere trattata secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit o secondo l’articolo 21 capoverso 2 LCit4. Nel caso in cui il richiedente interrompa definitivamente il suo soggiorno in Svizzera dopo aver presentato una domanda di naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit e soggiorni all’estero con il coniuge svizzero, la domanda deve essere trattata secondo l’articolo menzionato, sempreché siano adempiute le condizioni ivi previste.
Al contrario, se il richiedente lascia la Svizzera per un periodo indeterminato e non intende più convivere con il coniuge svizzero, la domanda di naturalizzazione agevolata va rigettata.
2 DTF 106 Ib 1 consid. 2b
3 Ibidem
4 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2597
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412/3 Diritto di cittadinanza (art. 21 cpv. 4 LCit)
Art. 21 LCit Coniuge di un cittadino svizzero
4La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune
del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.
Di norma il richiedente naturalizzato acquisisce tutti i diritti di cittadinanza cantonali e comunali del coniuge svizzero, a meno che, prima che sia presa la decisione di naturalizzazione, non informi la SEM per iscritto che intende rinunciare a determinati diritti di cittadinanza.
La rinuncia al diritto di cittadinanza cantonale o di attinenza comunale e la sua riacquisizione sono regolate a livello cantonale. Il richiedente naturalizzato deve informarsi presso il Comune d’origine del coniuge sulle condizioni di acquisizione e perdita del diritto di cittadinanza.
42 Condizioni materiali
421 Condizioni materiali specifiche: unione coniugale effettiva
421/1 Esistenza dell’unione coniugale
Un’unione coniugale ai sensi della LCit è data soltanto se l’unione è effettiva e stabile. La volontà dei coniugi di vivere l’unione coniugale deve essere intatta5. In linea di principio i coniugi devono vivere insieme allo stesso indirizzo e non devono avere intenzione di separarsi o divorziare. L’unione coniugale deve inserirsi in una prospettiva futura.
Sebbene la percezione sociale dell’unione coniugale sia cambiata con l’evoluzione dei costumi, nel diritto della nazionalità si applica la concezione tradizionale dell’unione coniugale. La coppia sposata è libera di scegliere come vivere, ma non può avvalersi di un diritto alla naturalizzazione se il modo in cui vive effettivamente non corrisponde alle esigenze imposte dal legislatore nella LCit6.
Occorre verificare che una vita di coppia effettiva, che garantisca la stabilità dell’unione coniugale, sussista sia al momento del deposito della domanda che al momento della decisione di naturalizzazione (art. 10 cpv. 3 OCit). A tal fine, il richiedente e il coniuge firmano una dichiarazione relativa alla comunione coniugale, in cui certificano l’esistenza e il carattere
5 DTF 135 II 161 consid. 2
6 Decisioni del Tribunale amministrativo federale C-955/2008 del 15 luglio 2011 consid. 10.4 e C- 7291/2014 del 22 aprile 2016 E. 9.3
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effettivo della loro unione coniugale, a rischio di veder annullare la naturalizzazione in base all’articolo 36 LCit.
Particolarità
Una volta che è stata presentata la domanda, al momento della verifica dell’esistenza dell’unione coniugale, occorre prendere in considerazione le seguenti situazioni particolari, che possono avere ripercussioni sull’entrata nel merito della domanda:
• matrimonio precedente con un cittadino svizzero. Non è possibile prendere in
considerazione un precedente matrimonio con un cittadino svizzero7;
• decesso del coniuge svizzero durante la procedura di naturalizzazione. In questo caso la naturalizzazione agevolata rimane essenzialmente possibile se il richiedente adempie le relative condizioni, salvo in caso di dubbi seri in merito all’esistenza di un’unione coniugale effettiva e stabile prima del decesso8. Per essere ammessa, la naturalizzazione agevolata presuppone che il richiedente adempia le condizioni di naturalizzazione al momento del decesso del coniuge9. Per contro, non è possibile procedere alla naturalizzazione agevolata se il richiedente si è, nel frattempo, risposato con un cittadino straniero10;
• deposito della domanda dopo il decesso del coniuge. La naturalizzazione non è
più possibile se il coniuge svizzero è deceduto prima del deposito della domanda11;
• domicili separati dei coniugi per motivi professionali o di salute12. La naturalizzazione agevolata presuppone che i coniugi vivano in comunione coniugale effettiva e stabile al medesimo indirizzo. Ciononostante, l’esistenza di domicili separati non comporta il rigetto della domanda, se ciò è giustificato da motivi professionali o di salute. In questo caso occorre analizzare in modo oggettivo la volontà dei coniugi di mantenere l’unione coniugale in futuro. Se uno dei coniugi vive all’estero per motivi professionali, l’autorità controlla se i coniugi si vedono regolarmente. La prova può essere apportata mediante documenti giustificativi. Al contrario, la separazione dei domicili per motivi fiscali costituisce un motivo di rigetto della domanda di naturalizzazione.
7 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2597
8 Ibidem
9 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2597
10 Ibidem
11 Ibidem
12 DTF 121 II 49 consid. 2
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421/2 Dubbi in merito all’esistenza dell’unione coniugale
Principio
In caso di dubbi seri in merito all’esistenza di un’unione coniugale effettiva e stabile, l’autorità competente può basarsi su un insieme di indizi per fondare la propria decisione di rigetto della naturalizzazione agevolata, dal momento che l’unione coniugale riguarda elementi psichici e la sfera intima.
L’autorità competente dispone di una certa libertà di apprezzamento, ma deve astenersi da ogni abuso nell’esercitarla. Non deve né fondarsi su criteri inappropriati, né prendere una decisione arbitraria o contraria al principio della proporzionalità. Infine, deve tenere conto soltanto delle circostanze pertinenti.
A titolo illustrativo, per giustificare i suoi dubbi la SEM può tenere conto in particolare degli indizi seguenti:
• i coniugi si trovano in una situazione di separazione di fatto, per cui uno dei due ha lasciato il domicilio o i due hanno deciso di vivere separatamente prima del deposito della domanda;
• sono state avviate ovvero pronunciate misure di protezione dell’unione coniugale;
• esiste una procedura di divorzio avviata dai coniugi o da uno di loro al momento del deposito della domanda o della decisione di naturalizzazione;
• un giudice ha pronunciato la separazione poco prima del deposito della domanda o durante la procedura;
• in caso di violenza domestica;
• il richiedente o il coniuge svizzero offre pratiche sessuali dietro remunerazione dopo il matrimonio13;
• uno dei coniugi ha intrattenuto o intrattiene rapporti extraconiugali;
• il richiedente o il coniuge svizzero frequenta gli ambienti della prostituzione;
• il richiedente o il coniuge svizzero frequenta gli ambienti della droga;
• il fatto che un cittadino svizzero e un cittadino straniero si sposino in particolare per permettere al coniuge straniero di ottenere un’autorizzazione di soggiorno, anche se
13 Decisioni del Tribunale amministrativo federale C-934/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 3.3 e C- 5145/2007 del 15 aprile 2009 E. 4.2
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questo non pregiudica di per sé la volontà degli sposi di fondare un’unione coniugale effettiva e può costituire un indizio di matrimonio fittizio soltanto se vi sono altri elementi sospetti, come una grande differenza d’età tra i coniugi14;
• vi sono motivi fondati per presumere che uno dei coniugi abbia contratto un matrimonio fittizio o un secondo matrimonio, in particolare un matrimonio religioso, mentre il precedente non è stato sciolto e quindi sussiste una situazione di bigamia.
• una procedura di riconoscimento o disconoscimento di paternità è stata effettuata.
Nel caso in cui i dubbi relativi all’esistenza di un’unione coniugale persistano, l’autorità competente ordina indagini supplementari per accertare l’esistenza di una relazione coniugale effettiva, stabile e intatta, orientata al futuro.
422 Condizioni materiali comuni ai casi di naturalizzazione agevolata (art. 20 LCit)
Art. 20 LCit Condizioni materiali
1Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d’integrazione di cui
all’articolo 12 capoversi 1 e 2.
2La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la
sicurezza interna o esterna della Svizzera.
3Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano
per analogia.
Per quanto riguarda le condizioni materiali da adempiere nel quadro di una naturalizzazione agevolata, l’articolo 20 capoverso 1 LCit rinvia ai criteri fissati all’articolo 12 capoversi 1 e 2 LCit.
Ogni caso che rientra nel campo d’applicazione della naturalizzazione agevolata deve adempiere le stesse condizioni materiali.
14 Decisione del Tribunale federale 1C_180/2014 del 2 settembre 2014 consid. 2.1.2.
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
a. dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
d. dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e
e. dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.
2Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia
o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.
422/1 Criteri d’integrazione (art. 12 LCit)
Il nuovo diritto della cittadinanza innalza il livello d’integrazione richiesto per la naturalizzazione agevolata, assimilandolo a quello previsto per la naturalizzazione ordinaria15.
Di conseguenza, i criteri d’integrazione stabiliti per la naturalizzazione ordinaria si applicano anche per la naturalizzazione agevolata.
422/11 Rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit)
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
a. dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici.
15 Rapporto esplicativo del DFGP del 19 agosto 2015, avamprogetto di ordinanza sulla cittadinanza svizzera, pag. 10
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Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:
a. in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
b. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure
c. è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.
2Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un’iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:
a. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
b. una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;
c. un’interdizione di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un’espulsione;
d. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
e. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.
3Negli altri casi in cui sussiste un’iscrizione visibile per la SEM nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.
4In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
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5In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.
Nozione
Il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici presuppone il rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero e dell’ordinamento giuridico straniero nella misura in cui disposizioni estere si applicano per analogia nel diritto svizzero16.
• L’ordine giuridico è l’insieme delle regole che in uno Stato disciplinano, in un dato momento, lo statuto delle persone nonché i rapporti giuridici tra di esse.
• Nella prassi il rispetto dell’ordinamento giuridico si riferisce sia alla fedina penale che alla reputazione finanziaria del richiedente.
• L’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici può indurre l’autorità competente a porre fine al soggiorno legale del richiedente in Svizzera (art. 80 OASA).
422/111 Inosservanza grave o ripetuta di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità e mancato adempimento temerario di importanti doveri di diritto pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OCit)
422/111/1 Violazione grave o ripetuta di disposizioni di legge e decisioni delle autorità
Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:
a. in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità.
Il fatto di non rispettare le prescrizioni legali una volta o di commettere un reato minore non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione17. Invece i reati di scarsa gravità, ma ripetuti, devono essere considerati, nella loro globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell’ordine pubblici18.
16 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2575
17 Rapporto esplicativo del DFGP del 19 agosto 2015, pag. 11
18 Ibidem
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Per valutare se la violazione di prescrizioni legali o di decisioni delle autorità è grave occorre prendere in considerazione:
• la natura del bene giuridico minacciato; e
• l’appartenenza del reato a un ambito criminale particolarmente grave con una dimensione transfrontaliera.
Per valutare se la violazione di prescrizioni legali o di decisioni delle autorità è ripetuta occorre prendere in considerazione19:
• la quantità dei reati, tenendo conto dell’eventuale aumento della loro gravità; e
• l’assenza di una prognosi negativa.
422/111/2 Reputazione finanziaria
Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’or-
dine pubblici in quanto:
b. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato.
Principio
La conformità all’ordinamento giuridico svizzero si misura in particolare in base a una reputazione finanziaria esemplare. Ciò include l’adempimento degli obblighi fiscali nei confronti della collettività e l’assenza di esecuzioni e di attestati di carenza di beni. La SEM può opporsi alla naturalizzazione agevolata se sull’estratto del registro delle esecuzioni figurano pendenze fiscali, esecuzioni o altri attestati di carenza di beni relativi agli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione.
La reputazione finanziaria non va considerata esemplare se20:
• il richiedente non adempie importanti obblighi di diritto pubblico (p. es. in caso di pendenze fiscali, premi dell’assicurazione malattia o multe non saldati);
19 DTE 139 II 121 consid. 6.3
20 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016 relativo al disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera, pag. 11
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• il richiedente non adempie importanti obblighi di diritto privato (p. es. in caso di mancato pagamento di affitti od obblighi di mantenimento, di debiti alimentari fondati sul diritto di famiglia o accumulo di debiti).
In questi casi la naturalizzazione agevolata va rifiutata.
Responsabilità di un coniuge per i debiti del proprio coniuge21
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza, a prescindere dal regime matrimoniale scelto dagli sposi22.
Ciononostante, la responsabilità degli sposi può essere affrontata solidalmente negli ambiti seguenti, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto se:
• il debito è stato contratto per necessità correnti della famiglia o dell’economia domestica (p. es. gli affitti);
• un contratto concluso da un coniuge stabilisce la responsabilità solidale o se questa è prevista per legge (p. es. un contratto di leasing).
422/111/21 Imposte
Principio
L’adempimento degli obblighi fiscali è uno dei doveri che il richiedente deve soddisfare nei confronti della collettività e costituisce un criterio importante per la concessione della naturalizzazione.
La naturalizzazione è impossibile in caso di ritardi nel pagamento delle imposte. Per giudicare se il richiedente adempie i suoi obblighi fiscali in Svizzera vanno prese in considerazione soltanto le imposte definitive. Le imposte provvisorie non vanno calcolate.
Al momento del deposito della domanda di naturalizzazione, il richiedente non può invocare motivi personali di forza maggiore per giustificare il mancato rispetto dei propri obblighi fiscali. Infatti, di principio tali motivi sono già considerati dall’amministrazione fiscale per determinare il carico fiscale del richiedente.
21 JEANDIN, pag. 33 segg.
22 V. art. 202 CC e 249 CC
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Responsabilità solidale degli sposi in economia domestica comune in materia di im-
poste sul reddito
I coniugi che vivono in un’economia domestica comune rispondono solidalmente per l’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile (art. 13 cpv. 1 LIFD). Inoltre, i coniugi che vivono in un’economia domestica comune rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli (art. 13 cpv. 1 LIFD).
Un coniuge è insolvente se è oggetto di un attestato di carenza dei beni, se a suo carico è aperto un fallimento o se altri indizi dimostrano che non gli è possibile rispettare i suoi impegni finanziari in modo durevole23.
Opposizione a una decisione di imposizione fiscale
In caso di opposizione a una decisione definitiva di imposizione fiscale, il richiedente deve lo stesso onorare i propri obblighi fiscali. Ha la possibilità di presentare un reclamo all’autorità fiscale.
Esclusione degli accordi di pagamento e rinvio di pagamento
Nella misura in cui il sistema fiscale tiene conto della capacità contributiva del richiedente, la SEM non accetta che il richiedente possa far valere un accordo di pagamento che avrebbe concluso con le autorità fiscali. Questa esclusione è giustificata da motivi di parità di trattamento.
Il rinvio di pagamento non è preso in considerazione. Il richiedente deve aver pagato i propri obblighi fiscali per intero.
Esonero fiscale
Il richiedente beneficiario di un esonero fiscale è considerato in regola con le sue obbligazioni fiscali conformemente alla legge.
422/111/22 Esecuzione e fallimento
Principio
Per valutare se un’esecuzione o un fallimento costituisce un ostacolo alla naturalizzazione occorre esaminare la situazione nel suo insieme e accertarsi che tutte le altre condizioni per la naturalizzazione agevolata siano adempiute.
23 PHILIPPIN/REISER/VUILLEUMIER, pag. 58
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Iscrizione nell’estratto dell’ufficio dell’esecuzione e dei fallimenti
La SEM fonda il suo giudizio sull’estratto dell’ufficio dell’esecuzione e dei fallimenti, che è determinante nell’esame della reputazione finanziaria. Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento24. Tuttavia, l’autorità amministrativa competente può domandare il rilascio di un tale estratto, malgrado l’estinzione del suo diritto, nell’interesse di procedimenti pendenti presso di lei25. La SEM non prende in considerazione gli estratti che figurano sul registro dell’esecuzione e dei fallimenti anteriori agli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione.
Un’esecuzione o diverse esecuzioni aperti per un importo di più di CHF 1'500.- che figurano nell’estratto dell’ufficio dell’esecuzione e dei fallimenti, per le quali non è stata presentata alcuna opposizione e che non state pagate, costituiscono un motivo per rifiutare la naturalizzazione agevolata.
Nel caso in cui nell’estratto figuri una procedura d’opposizione in relazione a un’esecuzione, la SEM non è abilitata a giudicare la fondatezza del credito. La SEM può chiedere informazioni complementari e il richiedente è tenuto a fornire i documenti necessari, conformemente al suo obbligo di collaborazione (art. 21 OCit). Se il richiedente si oppone a un ordine di pagamento, è tenuto a informare la SEM del seguito della procedura d’esecuzione. La SEM non può decidere in merito alla domanda di naturalizzazione finché è in corso la procedura di esecuzione.
Il richiedente può essere sottoposto a esecuzione in caso di pendenze fiscali, di mancato pagamento di affitti, di premi della cassa malati o di multe, ma anche di obblighi di mantenimento o di debiti alimentari fondati sul diritto di famiglia o, in generale, in caso di accumulo di debiti26.
Pignoramento dello stipendio
Se il richiedente è oggetto di un pignoramento dello stipendio, la naturalizzazione è possibile soltanto in caso di annullamento del pignoramento. Il pignoramento del salario può durare solo dodici mesi a partire dal giorno d’esecuzione del pignoramento per creditore o gruppo di creditori.
Attestato di carenza di beni
Gli attestati di carenza di beni che figurano sull’estratto del registro delle esecuzioni costituiscono, di principio, un ostacolo alla naturalizzazione se sono stati forniti durante gli ultimi cinque anni che precedono il deposito della domanda di naturalizzazione.
24 Art. 8a cpv. 4 LEF
25 Idem
26 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 11
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422/112 Approvazione o incitamento pubblico a un crimine o un delitto contro
la pace pubblica, a un genocidio, a un crimine contro l’umanità o un cri-
mine di guerra (art. 4 cpv. 1 lett. c OCit)
Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
1Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:
c. è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.
Per poter affermare che la sicurezza e l’ordine pubblici sono esposti a pericolo devono sussistere indizi concreti che indicano che il soggiorno in Svizzera del richiedente porta con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
Occorre far riferimento alle disposizioni degli articoli 258‒264j CP per identificare i reati che costituiscono tali delitti o crimini. L’approvazione o l’incoraggiamento pubblici devono essere dimostrati.
422/113 Iscrizioni nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 OCit)
Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
2Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un’iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:
a. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
b. una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;
c. un’interdizione di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un’espulsione;
d. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di
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oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
e. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.
3Negli altri casi in cui sussiste un’iscrizione visibile per la SEM nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.
Principio
Se il richiedente ha commesso reati prima della presentazione della domanda di naturalizzazione o durante la procedura, l’autorità competente deve tenerne conto al momento dell’esame della domanda fino alla loro completa eliminazione27, a prescindere dal fatto che la pena sia stata confermata o che vi sia un procedimento in sospeso.
La naturalizzazione costituisce l’ultima tappa del processo d’integrazione, quindi occorre attendere che il richiedente non sia più oggetto di alcuna sentenza, comprese quelle di diritto penale, per prendere la decisione di naturalizzazione28.
Se nel casellario giudiziale figura un’iscrizione a carico del richiedente, occorre tenere conto dei principi enunciati di seguito.
• Se l’iscrizione si basa su elementi menzionati all’articolo 4 capoverso 2 lettere a‒e OCit, l’integrazione è lacunosa e la volontà di integrarsi è insufficiente. Bisogna dunque prendere in considerazione il termine di scadenza dei dati che figurano nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA ai sensi dell’articolo 38 della Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (LCaGi29). Il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché dei valori svizzeri risulta infatti carente e la naturalizzazione deve essere esclusa se l’iscrizione figura nell’estratto 2 per autorità30.
27 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 12
28 Ibidem
29 Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (LCaGi); entrata in vigore il 23 gennaio 2023 (RS 330)
30 Ibidem
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• La domanda potrà essere accettata soltanto dopo la scadenza delle iscrizioni relative alle condanne che figurano sull’estratto 2 del casellario giudiziale informatizzato VO-STRA destinato alle autorità (art. 38 cpv. 3 LCaGi).
• I termini alla cui scadenza un’iscrizione cessa di figurare nell’estratto 2 del casellario giudiziale si applicano per analogia alle sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere (art. 36 cpv. 1 LCaGi).
• Le disposizioni della legge sul casellario giudiziale si applicano anche alle sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della stessa (art. 70 cpv. 1 LCaGi).
Termini secondo i quali le iscrizioni cessano di figurare sull’estratto 2 del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
• Le regole per determinare la data della scadenza dei termini delle condanne dal sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sono molto complesse, visto che la suddetta data viene calcolata dal sistema stesso.
• I termini dipendono dalle sanzioni comminate con la condanna; ciò significa che, a dipendenza della combinazione di sanzioni previsto dalla decisione, il quadro della situazione per calcolare la data di scadenza cambia da caso a caso.
• Oltre ad alcuni termini basilari e ai supplementi previsti sulla base dell’ammontare delle diverse sanzioni, esistono anche dei termini minimi, per esempio nel caso di un’espulsione o di un’interdizione di esercitare un’attività, rispettivamente di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
• Anche il momento a partire dal quale tale termine inizia a decorrere non è sempre lo stesso: mentre quello per le pene decorre generalmente a partire dal momento in cui la decisione è passata in giudicato, quello per le misure stazionarie e ambulatoriali dipende, in parte, dal momento in cui tali misure finiscono. Ciò significa che il termine secondo il quale i dati cessano di figurare nel casellario giudiziale informatizzato VO-STRA previsto non può essere calcolato finché la persona non ha terminato la misura prevista.
In caso di domande riguardanti il calcolo del termine di scadenza secondo il quale i dati iscritti sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA cessano di figurare ai sensi dell’art. 38 LCaGi, il richiedente può contattare l’UFG31.
31https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/das-bj/kontakt.html
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Si rimanda parimenti alle informazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla revisione del diritto del casellario giudiziale: il nuovo diritto in materia di casellario giudiziale è entrato in vigore il 23 gennaio 2023 (admin.ch).
Tabelle riassuntive
Le seguenti tabelle forniscono, in una forma notevolmente semplificata, una panoramica dei termini che devono decorrere prima di poter depositare una domanda di naturalizzazione, rispettivamente prima del trattamento della stessa da parte della SEM. La tabella è valida solo per i casi in cui le sanzioni corrispondenti sono comminate senza essere cumulate con altre sanzioni (visto che non è possibile determinare la priorità di alcune sanzioni). Per un calcolo veramente corretto del termine a partire dal quale i dati cessano di figurare sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (estratto 2), bisognerebbe tener conto di tutti i termini di scadenza delle iscrizioni delle sanzioni (pene, misure, interdizioni, ecc.). Per quanto riguarda le pene con la condizionale parziale, la SEM considera la totalità della pena (pena con e senza la condizionale). Di conseguenza, gli esempi relativi alle pene, misure, interdizioni, ecc., non sono da considerarsi esaustivi.
Occorre inoltre osservare che il periodo di prova previsto dalle sentenze con le quali viene comminata una pena con la condizionale o la condizionale parziale, inizia a decorrere con la data della notifica iscritta in VOSTRA.
Tabella 1 Art. 4 cpv. 2 lett. a OCit
Pena senza la condizionale o pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine32
La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-
formatizzato VOSTRA Pena senza la condizionale Termine secondo i quali i dati cessano di figurare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Pena detentiva di 5 o più anni Durata della pena + 20 anni
+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 1 e lett. b LCaGi, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi).
Pena detentiva da 1 a meno di Durata della pena + 15 anni (art. 369 cpv. 1 lett. b CP) 5 anni
+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 2 e lett. b, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
32 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7
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Pena detentiva inferiore a 1 anno Durata della pena + 10 anni (art. 369 cpv. 1 lett. c CP)
+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 369 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CP art. 38 cpv. 3 lett. a n. 3 e lett. b, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
Pena pecuniaria fino a 360 ali- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 anni quote giornaliere (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
Lavoro di pubblica utilità fino a Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 anni 720 ore33 (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi))
Pena con la condizionale Termine secondo il quale i dati cessano di figurare parziale (non revocata) sull’estratto 2 destinato alle autorità
Pena detentiva con la condizio- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 anni nale parziale (art. 43 cpv. 1 CP) (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
Tabella 2 Art. 4 cpv. 2 lett. b OCit
Misura stazionaria nel caso di un adulto34
La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-
formatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare
Misura stazionaria nel caso di un Termini secondo i quali i dati cessano di figu-
adulto rare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Misure relative al trattamento di turbe Fine della misura + 15 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g psichiche e delle tossicodipendenze, LCaGi, art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi)
ecc.
+ durata di un eventuale resto di pena (art. 38 cpv. 3 lett. h LCaGi)
Internamento Fine della misura + 15 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g LCaGi, art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi)
+ durata di un eventuale resto di pena (art. 38 cpv. 3 lett. h LCaGi)
33 Secondo l’art. 79a CP (in vigore dal 1.1.2018), il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.
34 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7
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Tabella 3 Art. 4 cpv. 2 lett. c OCit
Interdizione di esercitare un’attività, divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o espulsione35
La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-
formatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare
Interdizione di esercitare un’attività, Termini secondo i quali i dati cessano di figu-
divieto di avere contatti e di accedere rare sull’estratto 2 destinato alle autorità ad aree determinate, espulsione
Interdizione di esercitare un’attività Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. k, art. 38 cpv. 4 lett. a secondo l’art. 67 cpv. 1 CP
LCaGi)
= termine minimo (se altre sanzioni prevedono un termine superiore di consultazione, sono queste ultime ad essere determinanti; art. 38 cpv. 43 lett. a a l)
Interdizione di esercitare un’attività Fine dell’interdizione + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. m LCaGi)
secondo l’art. 67 cpv. 2-4 CP
= termine minimo (se altre sanzioni prevedono dei termini superiori di consultazione, sono questi ultimi ad essere determinanti; art. 38 cpv. 4 lett. c LCaGi
Divieto di avere contatti e di accedere ad Fine dell’interdizione + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. aree determinate m LCaGi)
= termine minimo (se altre sanzioni prevedono dei termini superiori di consultazione, sono questi ultimi ad essere determinanti; art. 38 cpv. 43 lett. a a l LCaGi)
I termini decorrono dal giorno in cui prende fine l’ultima interdizione o l’ultimo divieto (art. 38 cpv. 4 lett. c LCaGi)
Espulsione Conformemente all’art. 38 cpv. 3 lett. n LCaGi, la SEM può consultare le sentenze con le quali viene pronunciata l’espulsione almeno finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. In tal caso, si procede ad un esame individuale del caso.
35 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7
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Tabella 4 Art. 4 cpv. 2 lett. d OCit
Pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, pena detentiva con la condizionale36 di oltre 3 mesi, lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale37
La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare
Pena con la condizionale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-
rare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Pena pecuniaria con la condizionale Data in cui la sentenza è passata in giudicato + di oltre 90 aliquote giornaliere 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
Pena detentiva con la condizionale di Data in cui la sentenza è passata in giudicato + oltre 3 mesi 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi) Se il periodo di prova è revocato, cfr. tabella 1
Lavoro di pubblica utilità con la condi- Data in cui la sentenza é passata in giudicato + zionale di oltre 360 ore 10 anni ( art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
Pena con la condizionale parziale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-
rare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Pena pecuniaria con la condizionale Data in cui la sentenza è passata in giudicato + parziale38 di oltre 90 aliquote giorna- 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a liere LCaGi)
Lavoro di pubblica utilità39 con la con- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + dizionale parziale di oltre 360 ore 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
36 Per le pene detentive con la condizionale parziale cfr. tabella 1
37 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7
38 Secondo la nuova versione dell’art. 43 CP (in vigore dal 1.1.2018), non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.
39 Secondo la nuova versione dell’art. 43 CP (in vigore dal 1.1.2018), il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a CP (anch’esso entrato in vigore il 1.1.2018), il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.
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Tabella 5 Art. 4 cpv. 2 lett. e OCit
Pena pecuniaria con la condizionale o la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, pena detentiva con la condizionale40 di massimo 3 mesi, lavoro di pubblica utilità con la condizionale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato
con successo il periodo di prova41
La naturalizzazione è impossibile finché nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA figura un’iscrizione riguardante il mancato superamento del periodo di prova42
La SEM tratta la domanda unicamente quando l’iscrizione nel casellario giudiziale in-
formatizzato VOSTRA per le autorità (estratto 2) cessa di figurare
Pena con la condizionale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-
rare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Pena pecuniaria con la condizionale di Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 massimo 90 aliquote giornaliere anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
Pena detentiva con la condizionale di Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 massimo 3 mesi anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
Se il periodo di prova è revocato, cfr. tabella 1
Lavoro di pubblica utilità con la condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 zionale di massimo 360 ore anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
Pena con la condizionale parziale Termini secondo i quali i dati cessano di figu-
rare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Pena pecuniaria con la condizionale Data in cui la sentenza è passata in giudicato + parziale43 di massimo 90 aliquote gior- 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a naliere LCaGi)
Lavoro di pubblica utilità con la condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 10 zionale parziale44 di massimo 360 ore anni (art. 38 cpv. 3 lett. d, art. 38 cpv. 4 lett. a
LCaGi)
40 Per le pene detentive con la condizionale parziale cfr. tabella 1
41 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella.
42 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 13
43 Secondo l’art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.
44 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.
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Tabella 6 Art. 4 cpv. 3 OCit
Altri casi d’iscrizione nel casellario giudiziale45
Osservazione: è opportuno attendere in ogni caso la fine del periodo di prova. In funzione dell’entità della pena occorre considerare un periodo d'attesa supplementare per il trattamento della domanda da parte della SEM. La SEM prolunga il periodo d'attesa fino al doppio della sua durata laddove il comportamento del/della) richiedente lasci supporre un rischio considerevole d' inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.46
Pena di massimo 30 aliquote giornaliere, Termine che la SEM deve attendere prima
1 mese o 120 ore di trattare la domanda in caso di periodo di prova superato con successo
Pena pecuniaria con la condizionale o la
condizionale parziale47 di massimo 30 ali-
quote giornaliere
Fine del periodo di prova. Il periodo di prova Pena detentiva con la condizionale di mas-
inizia a decorrere con la data della notifica simo 1 mese
della sentenza
Lavoro di pubblica utilità con la condizionale
o la condizionale parziale48 di massimo
120 ore
Pena di oltre 30 e massimo 90 aliquote Termine che la SEM deve attendere prima giornaliere, di oltre 1 mese e di massimo di trattare la domanda in caso di periodo
3 mesi e di oltre 120 ore e massimo di prova superato con successo 360 ore
Pena pecuniaria con la condizionale o con la Fine del periodo di prova + 3 anni di periodo condizionale parziale49 di oltre 30 aliquote d'attesa. Il periodo di prova inizia a decorrere giornaliere e massimo 90 aliquote giorna- con la data della notifica della sentenza liere
Pena detentiva con la condizionale o con la Fine del periodo di prova + 3 anni di periodo condizionale parziale50 di oltre 1 mese e d'attesa. Il periodo di prova inizia a decormassimo 3 mesi rere con la data della notifica della sentenza
45 Per le sentenze pronunciate contro i minori cfr. tabella 7
46 Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 13
47 Secondo l’art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.
48 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.
49 Secondo l’art. 43 CP, non esistono più pene pecuniarie con la condizionale parziale.
50 Secondo l’art. 43 CP, il lavoro di pubblica utilità con la condizionale parziale non è più previsto; piuttosto, secondo l’art. 79a CP, il lavoro di pubblica utilità è da considerarsi come una forma d’esecuzione e non più come una sanzione indipendente.
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Lavoro di pubblica utilità con la condizionale
di oltre 120 ore e massimo 360 ore
Altre sanzioni51
Per esempio una multa di oltre 5000 franchi
(art. 106 CP in relazione con l’art. 18 cpv. 1
lett. c n. 3 LCaGi), trattamento ambulatoriale Esame individuale caso per caso
nel caso di un adulto (art. 63 CP), cauzione
preventiva (art. 66 cpv. 1 CP), divieto di con-
durre (art. 67e CP)
Tabella 7 Sanzioni pronunciate contro i minori (art. 4 cpv. 2 e 3 OCit)
Osservazione generale:
Secondo l’art. 38 cpv. 3 lett. a n. 4, lett. e, lett. g n. 2 e 3, lett. j, lett. m LCaGi, le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte nel casellario giudiziale se la sanzione inflitta è una privazione della libertà, un collocamento, un trattamento ambulatoriale, un’interdizione di esercitare un’attività, o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
Sanzioni Termini secondo i quali i dati cessano di figurare sull’estratto 2 destinato alle autorità
Privazione della libertà (art. 25 Durata della pena + 10 anni
DPMin)
+ durata di una pena detentiva già iscritta, calcolata dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (art. 38 cpv. 3 lett. a n. 4, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
Collocamento di un minore in un Fine della misura + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g n. 2 istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 LCaGi)
DPMin)
Privazione della libertà con condi- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 7 anni zionale o condizionale parziale 38 cpv. 3 lett. e, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
Se il periodo di prova è revocato, la durata è di 10 anni
Collocamento di un minore in un Fine della misura + 7 anni (art. 38 cpv. 3 lett. g n. 2 istituto aperto o presso privati LCaGi)
51 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 13 segg.
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+ durata di un eventuale resto di pena (art. 38 cpv. 3 lett. h LCaGi)
Sentenza contro un minore com- Fine della misura + 5 anni (art. 38 cpv. 3 lett. j LCaGi), prendente un trattamento ambula- se non è possibile un calcolo dei termini conformetoriale conformemente all’art. 14 mente alle lett. a - h
DPMin
Sentenza comprendente un’inter- Fine dell’interdizione + 10 anni (art. 38 cpv. 3 lett. m dizione di esercitare un’attività o LCaGi)
un divieto di avere contatti e di ac-
I termini fissati alle lett. a – l si applicano se più lunghi cedere ad aree determinate
(art. 16a DPMin)
Privazione della libertà con la con- Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 7 anni dizionale o la condizionale par- (art. 38 cpv. 3 lett. e, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
ziale di oltre 3 mesi (art. 25
Se il periodo di prova è revocato, la durata è di 10 DPMin)
anni
Periodo di prova non superato con Data in cui la sentenza è passata in giudicato + 7 anni successo in caso di privazione (art. 38 cpv. 3 lett. e, art. 38 cpv. 4 lett. a LCaGi)
della libertà con la condizionale o
Se il periodo di prova è revocato, la durata è di 10 la condizionale parziale di mas-
anni
simo 3 mesi
Altre sanzioni Esame caso per caso
Iscrizione in casellari giudiziali esteri
In presenza di iscrizioni in casellari giudiziali esteri i capoversi 2 e 3 dell’art. 4 OCit si applicano per analogia. relative ai reati elencati all’articolo 4 capoversi 2 e 3 OCit, l’integrazione del richiedente va considerata non riuscita. La naturalizzazione può essere concessa soltanto quando il richiedente non è più oggetto di una tale iscrizione (art. 4 cpv. 4 OCit).
422/114 Procedimento penale pendente che esclude la naturalizzazione (art. 4 cpv. 5 OCit)
Per procedimento penale pendente si intende l’insieme della procedura d’inchiesta fondata sul CPP fino alla decisione giudiziaria52. Un procedimento penale è considerato in corso dal momento in cui la polizia svolge le prime indagini53.
52 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 14
53 Ibidem
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Il procedimento penale si conclude con il pronunciamento di un decreto di abbandono del procedimento, di un decreto di non luogo a procedere, di un decreto d’accusa o di una decisione giudiziaria54.
Principio
Occorre considerare gli elementi seguenti.
• Non si può decidere in merito a una domanda di naturalizzazione se vi sono procedimenti penali pendenti in Svizzera o all’estero.
• La SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura definitiva del procedimento penale (art. 4 cpv. 5 OCit).
• La procedura di naturalizzazione agevolata potrà essere proseguita soltanto se il richiedente non è stato condannato ad alcuna pena. Il richiedente deve informare la SEM dell’esito del procedimento penale conformemente al suo obbligo di collaborare (art. 21 OCit).
• Se il procedimento penale si conclude con la condanna del richiedente, l’autorità deve controllare le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale e valutare, sotto il profilo delle prescrizioni dell’articolo 4 OCit, se l’integrazione del richiedente è riuscita.
• La procedura penale pendente è iscritta nel casellario giudiziale informatizzato VO-STRA non appena le prime indagini di polizia fanno sorgere sospetti tangibili a carico del richiedente55. Il pubblico ministero viene quindi avvertito56.
422/12 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit)
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale.
54 Ibidem
55 Ibidem
56 Ibidem
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Art. 5 OCit Rispetto dei valori della Costituzione federale
1Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fon-
damentali, diritti fondamentali e obblighi:
a. i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
c. l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell’obbligo.
Principio
La Costituzione federale svizzera è l’insieme dei testi giuridici che reggono i rapporti tra le varie istituzioni che compongono lo Stato federale, che garantiscono i diritti e le libertà dei cittadini e che descrivono gli obblighi che questi sono tenuti ad adempiere. La Costituzione federale è considerata la norma giuridica più elevata e più importante della Svizzera.
La naturalizzazione agevolata può essere concessa soltanto se il richiedente prova di essersi integrato con successo (art. 20 LCit). L’integrazione deve essere considerata riuscita se il richiedente rispetta i valori della Costituzione, oltre ad adempiere le altre condizioni enunciate nella LCit (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit).
Il rispetto dei valori della Costituzione comprende in particolare:
• il rispetto dei valori universali della protezione internazionale dei diritti umani57;
• il rispetto dei principi fondamentali, dei diritti fondamentali e degli obblighi iscritti nella Costituzione svizzera (art. 5 OCit).
422/121 Stato di diritto e ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit)
I principi fondamentali della Costituzione federale comprendono i principi seguenti58:
• Ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit). La democrazia è un regime politico in cui il Popolo ha il potere e ciascuna voce ha il medesimo peso.
57 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2575
58 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 14
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- Democrazia diretta. La Svizzera è caratterizzata da un regime di democrazia diretta, in cui tutte le persone maggiorenni di cittadinanza svizzera, ammesso che non siano interdette per infermità o debolezza mentali, godono di diritti politici a livello federale (art. 136 Cost.). Esse possono esercitare tali diritti politici segnatamente attraverso le iniziative popolari, i referendum e le elezioni.
- Democrazia liberale. Il regime democratico della Svizzera è liberale. La libertà è affermata come principio e ognuno si assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della società (art. 6 Cost.).
• Stato di diritto (art. 5 lett. a OCit). Lo Stato di diritto comprende gli aspetti seguenti:
- Principio della legalità. L’insieme dei soggetti giuridici, che include le persone giuridiche e le persone fisiche, deve rispettare la gerarchia delle norme giuridiche, i diritti fondamentali garantiti ai cittadini e la separazione dei poteri. Inoltre, il diritto costituisce il fondamento e il limite dell’attività dello Stato, che deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 Cost.).
- Principio dell’uguaglianza dei soggetti di diritto. Tutti i soggetti giuridici, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono poter contestare l’applicazione di una norma giuridica se questa viola una norma giuridica superiore.
- Stato federale. La struttura federale della Svizzera è costruita su tre livelli politici: la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. I Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione (art. 3 Cost.), beneficiano di una certa autonomia (art. 47 Cost.) e sono uguali tra loro. Anche i Comuni dispongono di una certa autonomia nei limiti del diritto cantonale (art. 50 Cost.).
- Stato sociale. Lo Stato sociale mira a garantire a ciascuno un livello di vita minimo, fornendo prestazioni finanziarie e sociali per ridurre in particolare le conseguenze della malattia, degli infortuni, del lavoro, della disoccupazione e della vecchiaia (art. 41 Cost.).
Il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione è considerato, secondo l’idea sociale ed etica predominante, una condizione indispensabile per una coabitazione armoniosa dei cittadini59.
I principi fondamentali non sono rispettati se il richiedente li mette in questione in particolare mediante:
59 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 15
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• atti di propaganda pubblica o atti di estremismo politico o religioso, che minacciano gli interessi della democrazia e dello Stato di diritto, poiché promuovo organizzazioni vietate come «Al-Qaïda» o lo «Stato Islamico»60;
• l’organizzazione di un matrimonio forzato o di un’escissione, nonostante l’assenza di prove del carattere penale che potrebbe avere, poiché costituisce una violazione dello Stato di diritto61;
• messaggi pubblicati sui media sociali che denigrano pubblicamente e in modo indifferenziato minoranze, appartenenti a una religione o persone con un certo orientamento sessuale, poiché costituiscono una violazione dello Stato di diritto62.
422/122 Diritti fondamentali (art. 5 lett. b OCit)
I diritti e le libertà fondamentali sono costituiti dall’insieme dei diritti soggettivi primordiali dell’individuo, che sono garantiti dalla Costituzione, in uno Stato di diritto e in una democrazia. La nozione di diritti fondamentali include i diritti umani in senso lato.
I diritti e le libertà fondamentali indicati negli articoli 7‒34 Cost. sono garantiti dalla Costituzione federale. I diritti fondamentali devono essere realizzati nell’ordinamento giuridico.
Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli (art. 35 cpv. 2 Cost.). Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 3 Cost.).
Il richiedente deve soprattutto rispettare i diritti e le libertà fondamentali seguenti (art. 5 lett. b OCit):
• uguaglianza tra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.): è garantita l’uguaglianza di diritto e di fatto in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro;
• diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 Cost.): ogni essere umano ha diritto alla vita e alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, ogni trattamento inumano o denigrante è vietato;
• libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.): ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di formarsi le proprie convinzioni filosofiche, ma nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa, a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso;
60 Idem, pag. 14
61 DTF 143 I 1 consid. 4.3
62 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 15
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• libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 Cost.): ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele e di diffonderle per formarsi la propria opinione ed esprimerla liberamente.
I diritti e le libertà fondamentali sono violati in particolare se il richiedente:
• mette in questione la libertà individuale o l’uguaglianza tra uomo e donna con i suoi messaggi, il suo comportamento o le sue azioni63;
• non si dimostra tollerante verso altre comunità o religioni64.
422/123 Obblighi costituzionali (art. 5 lett. c OCit)
La Costituzione federale stabilisce gli obblighi che devono necessariamente essere adempiuti in quanto perseguono uno scopo d’interesse pubblico. La persona interessata che non adempie i suoi obblighi costituzionali può essere costretta a farlo mediante esecuzione forzata o subire una sanzione.
Il richiedente la naturalizzazione agevolata deve in particolare rispettare gli obblighi relativi agli ambiti seguenti (art. 5 lett. c OCit):
• servizio militare o civile (art. 59 Cost.): gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare o al servizio civile o devono pagare una tassa;
• obbligo scolastico (art. 62 Cost.): l’istruzione scolastica di base accessibile a tutti i giovani è obbligatoria. Gli obblighi scolastici prevalgono sui divieti religiosi65;
• imposizione fiscale (art. 127 Cost.): ogni persona fisica è assoggettata all’imposta in virtù della sua appartenenza personale quando è domiciliata o risiede in Svizzera con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona è assoggettata all’imposta anche in ragione di un domicilio legale speciale conferitole dal diritto federale quando soggiorna almeno 30 giorni successivi in Svizzera esercitandovi un’attività lucrativa o almeno 90 giorni successivi senza esercitare un’attività lucrativa (art. 3 LIFD).
422/124 Osservazioni generali
Al momento della verifica del rispetto dei valori della Costituzione, l’autorità competente in materia di naturalizzazione dispone anche di un margine di manovra.
63 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 15
64 Ibidem
65 Ibidem
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Ciononostante non può giudicare insoddisfacente l’integrazione del richiedente per il solo motivo che quest’ultimo adotta un comportamento che diverge da quello della maggioranza della popolazione, sempreché tale comportamento sia protetto dai diritti fondamentali e sia conforme ai valori della Costituzione66.
In compenso, se il richiedente viola i valori della Costituzione, la sua integrazione va considerata insufficiente, anche quando tale violazione non costituisce un reato previsto dal Codice penale67. In questo caso la naturalizzazione agevolata va rifiutata.
422/13 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale.
Art. 6 OCit Dimostrazione delle competenze linguistiche
1Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di
una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
2Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richie-
dente:
a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;
b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in una lingua nazionale;
c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure
d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
3La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche
secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.
66 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 15
67 Ibidem
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Principio
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio (art. 4 Cost.); i Cantoni designano la loro lingua ufficiale (art. 70 cpv. 2 Cost.).
Fondamento
Nel quadro della naturalizzazione i livelli di riferimento B1 e A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d’Europa (QCER) permettono di garantire che i candidati dispongano di conoscenze linguistiche sufficienti per poter, in linea di principio, affrontare la maggior parte delle situazioni della vita quotidiana68.
La competenza di una lingua nazionale deve permettere al richiedente di familiarizzarsi con le condizioni di vita in Svizzera e di riuscire nella sua integrazione. Questa competenza di base deve consentire al richiedente di comunicare, senza troppe difficoltà, nel suo luogo di residenza, sul posto di lavoro e nel contesto pubblico con l’obiettivo, in particolare, di esercitare i suoi diritti politici69.
Occorre applicare il modello d’integrazione graduale, secondo cui più sono i diritti accordati dallo statuto giuridico in questione più devono essere severi i requisiti in materia d’integrazione70.
422/131 Livello linguistico richiesto (art. 6 cpv. 1 OCit)
Il richiedente la naturalizzazione agevolata con domicilio in Svizzera deve aver raggiunto un certo livello linguistico al momento del deposito della domanda. Tale livello è identico a quello richiesto per la naturalizzazione ordinaria71.
Competenze di lingua al momento del deposito della domanda di naturalizzazione age-
volata
Sono definiti due diversi livelli linguistici per le competenze linguistiche scritte e orali richieste:
• Livello scritto (art. 6 cpv. 1 OCit)
- La disposizione dell'ordinanza impone al richiedente di possedere conoscenze scritte della lingua nazionale corrispondenti almeno al livello A2 del
68 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 16. e https://fide-service.ch/it/livelli-di-lingua/
69 Ibidem
70 Ibidem
71 Ibidem
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Quadro di Riferimento QCER. Il richiedente deve essere in grado, ad esempio, di compilare autonomamente un modulo o di scrivere testi semplici come una candidatura, un curriculum vitae o una breve comunicazione72.
• Livello orale (art. 6 cpv. 1 OCit)
- La disposizione dell'ordinanza impone al richiedente di possedere conoscenze orali della lingua nazionale corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro di Riferimento QCER. Il richiedente deve essere in grado di esprimersi in modo semplice per raccontare esperienze o avvenimenti e fornire le ragioni e le spiegazioni delle sue opinioni73. Deve anche essere in grado di partecipare a una conversazione senza una preparazione particolare se questa verte su soggetti familiari o se concerne la vita quotidiana74.
422/132 Prova delle competenze linguistiche (art. 6 cpv. 2 OCit)
Si presume che le competenze linguistiche richieste siano comprovate nelle seguenti situazioni.
a. Il richiedente parla e scrive in una lingua nazionale in quanto lingua madre. La
lingua madre è la lingua appresa durante la prima infanzia senza aver seguito corsi propriamente detti. La lingua madre è, da un lato, ben padroneggiata e usata frequentemente dal richiedente per comunicare e, all’altro lato, suscita un attaccamento particolare sul piano emotivo75.
b. Il richiedente ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in
una lingua nazionale. In questo caso il richiedente dispone, di norma, di competenze linguistiche altrettanto buone di quelle che avrebbe se avesse acquisito tale lingua nel contesto familiare. La scuola dell’obbligo non deve necessariamente essere stata frequentata in Svizzera76. Il richiedente deve allegare un attestato che, da una parte, confermi che abbia frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua nazionale per almeno cinque anni e, dall’altra parte, che spieghi quali anni scolastici sono considerati come obbligatori.
c. Il richiedente è titolare di un diploma che attesta una formazione di grado secondario II o terziario in una lingua nazionale. Il richiedente deve presentare un diploma che provi che abbia effettuato una formazione professionale iniziale o una maturità ginnasiale, oppure una formazione dispensata da una scuola universitaria professionale o da un’università in una lingua nazionale. Il diploma permette di presumere che il richiedente padroneggi bene o molto bene una lingua nazionale. La
72 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 16.
73 CONSIGLIO D’EUROPA / UNITÀ DELLE POLITICHE LINGUISTICHE, pag. 25 seg.
74 Ibidem
75 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 17
76 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 17
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formazione di grado secondario II o terziario non deve per forza essere stata effettuata in Svizzera.
I certificati di formazione continua in una lingua nazionale nell'ambito della formazione post-terziaria (ad es. certificato di studi avanzati CAS o diploma di studi avanzati DAS)77 non sono riconosciuti dal SEM. In questo caso, tuttavia, il richiedente può ottenere un passaporto delle lingue presentando un dossier fide.
Nota: La SEM riconosce un diploma di traduttore o interprete in una lingua nazionale Svizzera anche se è stato rilasciato da una scuola universitaria professionale o da un'università con sede all'estero.
d. Il richiedente è in possesso di un certificato di competenza linguistica basato su un test che soddisfa i criteri internazionali definiti
Se il richiedente non soddisfa una delle tre condizioni di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. a-c OCit, deve fornire la prova delle sue conoscenze linguistiche (diploma, certificato o documento simile). Tale documento dimostra che ha le competenze linguistiche richieste e pertanto, al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione agevolata, dispone di competenze scritte almeno al livello di riferimento A2 e di competenze orali almeno al livello di riferimento B1. La SEM riconosce, in linea di principio, solo i certificati di lingua per il livello A2 scritto e orale B1, che si basano su un test linguistico che soddisfa gli standard di qualità generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici ed è incluso sulla Lista dei certificati di lingua riconosciuti.
I certificati che si limitano a confermare la partecipazione alla formazione linguistica e ai test di valutazione online non sono sufficienti.
Se un certificato di lingua è stato rilasciato molti anni fa e l'autorità ha dei dubbi sull'attuale livello linguistico, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato di lingua.
Dimostrazione delle competenze linguistiche per i figli stranieri di età compresa tra i 12 e i 15 anni inclusi nella domanda di naturalizzazione, che frequentano la scuola dell'obbligo in Svizzera
I figli inclusi nella domanda di naturalizzazione, che non parlano né scrivono una lingua nazionale svizzera come lingua madre, che non possiedono né possono acquisire un certificato linguistico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d OCit e che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera in una lingua nazionale per almeno cinque anni, possono dimostrare le proprie conoscenze linguistiche (almeno B1 per le competenze orali e A2 per quelle scritte) presentando tutti i libretti scolastici per l'intera durata della frequentazione della scuola in Svizzera.
77 https://www.edk.ch/it/sistema-educativo/grafico?set_language=it
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Certificato di lingua per i candidati di età compresa tra i 12 e i 15 anni che fre-
quentano una scuola internazionale in Svizzera
Il SEM prevede la possibilità per i candidati tra i 12 e i 15 anni che non parlano e scrivono come lingua madre una lingua nazionale svizzera, che non possiedono o possono acquisire un certificato linguistico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d OCit e che non frequentano la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale ma una scuola internazionale in Svizzera, di presentare una valutazione giustificata delle proprie competenze linguistiche (almeno B1 orale e A2 scritto) rilasciata dalla scuola. Devono essere allegati tutti i certificati scolastici nella lingua nazionale interessata. Inoltre, la scuola deve poter confermare il periodo di frequenza dell’allievo ed il numero di lezioni seguite a settimana.
Riconoscimento del certificato di competenza linguistica
Su incarico del Consiglio federale, la SEM (allora Ufficio federale della migrazione, UFM) ha elaborato un concetto quadro per la promozione linguistica dei migranti in Svizzera (Mandato del Consiglio federale, rapporto sulle misure d'integrazione del 22 agosto 2007). L'obiettivo del concetto quadro è quello di migliorare il coordinamento tra gli uffici, la Confederazione e i Cantoni e di stabilire gli standard nei settori della promozione linguistica e della valutazione linguistica. Nell'ambito di questo mandato, la SEM ha deciso di sviluppare degli strumenti adeguati e di metterli a disposizione dei partner cantonali.
A partire dal 2010, nell'ambito del programma nazionale "fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera - imparare, insegnare, valutare" sono stati sviluppati diversi strumenti per la promozione linguistica e la valutazione delle competenze comunicative dei migranti. La SEM ha incaricato un gruppo di esperti nel campo della promozione linguistica di sviluppare una serie di strumenti per la garanzia della qualità nell' apprendimento delle lingue, sulla base dei lavori preparatori del curriculum quadro e in collaborazione con vari attori.
La realizzazione operativa di fide è garantita dal Segretariato fide dal 2015. Fide offre, tra l'altro, una propria valutazione delle competenze linguistiche (test fide) che si adatta alla vita quotidiana in Svizzera. Il test fide conduce direttamente al cosiddetto passaporto delle lingue. Questo è un documento riconosciuto dal quale risulta il livello di lingua orale e scritta di una persona. Le persone che dispongono già di un certificato linguistico possono richiedere anche un passaporto delle lingue. Tuttavia, sono riconosciuti solo i certificati di lingua basati su un test di lingua che soddisfa i criteri generali di qualità. Per conto della SEM, il Segretariato fide gestisce l'elenco dei certificati linguistici che soddisfano i criteri di qualità e sono riconosciuti nelle procedure di naturalizzazione e nel quadro della legge sugli stranieri (Lista dei certificati di lingua riconosciuti). Inoltre, il dossier fide può essere utilizzato per dimostrare la competenza linguistica in altri modi, per esempio con die titoli di studio come il diploma di apprendistato) e quindi ottenere il passaporto delle lingue.
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Tutte le informazioni su fide e gli strumenti messi a disposizione degli istruttori e delle autorità, nonché le domande relative all'ottenimento del passaporto delle lingue (certificato di lingua fide, riconoscimento di un certificato di lingua o presentazione di un dossier di validazione B1), sono disponibili esclusivamente su https://fide-info.ch/it/.
422/14 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit)
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
d. dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione.
Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
1Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e
della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.
2Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della
naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.
3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di natu-
ralizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell’aiuto sociale percepite siano interamente restituite.
Principio
Secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera d LCit, l’integrazione del richiedente è riuscita quando partecipa alla vita economica o se acquisisce una formazione. Questi criteri sono alternativi e devono essere esaminati considerandoli di pari importanza78.
Questi criteri si basano sul principio secondo cui il richiedente deve essere in grado di sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia nei limiti del prevedibile79. Il richiedente deve quindi raggiungere l’indipendenza finanziaria.
A tal fine è necessario controllare che:
78 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19
79 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2577
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• il richiedente si assuma per intero le sue spese fisse e irriducibili. Tali spese derivano in particolare dai suoi bisogni di sostentamento, dai costi di alloggio, dalle imposte a suo carico, dall’assicurazione malattia e dai suoi spostamenti;
• il richiedente è in grado di sopperire ai bisogni personali dei membri della sua famiglia e rispetta le obbligazioni alimentari che è tenuto ad adempiere.
L’indipendenza finanziaria è considerata raggiunta se:
• il richiedente dispone di un reddito sufficiente, derivante da un’attività economica, per far fronte alle sue spese e alle sue obbligazioni alimentari;
• il richiedente beneficia di prestazioni di terzi cui ha diritto, che gli permettono di coprire le sue spese e obbligazioni alimentari. Le prestazioni di terzi possono essere prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, ma anche prestazioni alimentari ai sensi del CC come la previdenza professionale o i contributi di mantenimento secondo il diritto in materia di famiglia o di divorzio. Le prestazioni di terzi possono anche essere costituite da sovvenzioni cantonali per la formazione80;
• il richiedente dispone di mezzi finanziari sufficienti per sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia anche se non esercita un’attività lucrativa. Le persone facoltose o i beneficiari di una rendita non sono esclusi a priori dalla naturalizzazione81.
422/141 Partecipazione effettiva alla vita economica (art. 7 cpv. 1 OCit)
Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
1Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e
della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.
La partecipazione effettiva alla vita economica deve essere intesa in senso largo e deve permettere al richiedente di raggiungere l’indipendenza economica.
Il richiedente la naturalizzazione deve, di principio, partecipare effettivamente e attivamente alla vita economica della Svizzera. Deve inserirsi nella vita professionale in senso stretto e deve, per fare ciò, esercitare un’attività di produzione di beni o di servizi in cambio di una remunerazione, il che gli permette di sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.
80 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2577
81 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19
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Il criterio della partecipazione alla vita economica deve essere soddisfatto al momento del deposito della domanda e al momento della naturalizzazione stessa82.
Il richiedente può comprovare la sua partecipazione effettiva alla vita economica dimostrando:
• un contratto di lavoro in essere o un documento che attesta un’attività lucrativa indipendente come un estratto del registro di commercio83;
• la sua indipendenza economica se non esercita un’attività lucrativa;
• la ferma volontà di compiere gli sforzi necessari per trovare un impiego al fine di partecipare alla vita economica e di soddisfare i suoi bisogni84. La volontà espressa può anche essere sufficiente se il richiedente è un lavoratore a tempo parziale, occupa posizioni interinali o svolge impieghi temporanei85;
• oneri di assistenza familiare che giustificano il fatto che non soddisfa il criterio della volontà di partecipare alla vita economica, dato che ha scelto di occuparsi dei figli e della casa, a condizione che tutte le altre condizioni di naturalizzazione siano adempiute86.
422/142 Acquisizione di una formazione (art. 7 cpv. 2 OCit)
Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
2Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della
naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.
Il richiedente che non partecipa effettivamente e attivamente alla vita economica può comunque essere naturalizzato se segue una formazione a tal fine. La formazione o la formazione continua deve, alla sua conclusione, permettere al richiedente d’inserirsi nel mercato del lavoro svizzero87.
Il richiedente fornisce la prova che sta acquisendo o che sta seguendo una formazione o una formazione continua se presenta88:
• un contratto di apprendistato;
82 Ibidem
83 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19
84 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2577
85 Ibidem
86 Ibidem
87 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 19
88 Ibidem
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• un diploma di scuola dell’obbligo rilasciato da una scuola di grado secondario I o un attestato d’iscrizione a tale scuola;
• un diploma di una scuola professionale o ginnasiale rilasciato da un Cantone o un attestato d’iscrizione a tale scuola;
• una maturità federale rilasciata dalla Confederazione o un attestato d’iscrizione;
• un diploma di scuola universitaria professionale o di un’università o un attestato d’iscrizione a tale istituzione;
• un diploma o un certificato di formazione professionale continua.
422/143 Aiuto sociale (art. 7 cpv. 3 OCit)
Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di natu-
ralizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell’aiuto sociale percepite siano interamente restituite.
L’aiuto sociale è fornito soltanto in ultima istanza se, da un lato, il richiedente non è manifestamente in grado di sopperire ai suoi bisogni in modo sufficiente o con i propri mezzi89 e, dall’altro lato, se le altre prestazioni sociali come l’AI, l’AVS, le indennità di disoccupazione, le sovvenzioni per gli studi o i contributi di mantenimento secondo il diritto in materia di famiglia non sono sufficienti90.
Il richiedente che ha percepito un aiuto sociale durante i tre anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione o che rimane dipendente dall’aiuto sociale durante la procedura di naturalizzazione, è escluso dalla procedura di naturalizzazione, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 2 LCit e 9 OCit (v. qui di seguito).
Il richiedente può depositare una domanda di naturalizzazione soltanto quando ha rimborsato integralmente l’aiuto sociale percepito durante gli ultimi tre anni. Mediante il rimborso il richiedente partecipa di nuovo alla vita economica o all’acquisizione di una formazione91. In assenza di un rimborso dell’aiuto sociale percepito dal richiedente, i criteri minimi d’integrazione previsti nella LCit non sono adempiuti, a prescindere dalla legislazione cantonale concernente l’aiuto sociale.
89 Art. 2 LAS
90 Norme COSAS pag. A.4-I
91 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20
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I Cantoni sono liberi di emanare regolamentazioni più severe in materia di percepimento dell’aiuto sociale92. Possono fissare termini più lunghi per quanto riguarda il percepimento dell’aiuto sociale prima della domanda di naturalizzazione.
Le autorità competenti tengono debitamente conto di malattie, disabilità o altre importanti circostanze personali che giustificano il fatto che il richiedente non possa adempiere i criteri della partecipazione alla vita economica, dell’acquisizione di una formazione o del percepimento dell’aiuto sociale in caso di malattia, disabilità o altre importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit). I figli minorenni possono essere inclusi nella naturalizzazione solo se il genitore soddisfa tutte le condizioni richieste per la naturalizzazione o può far valere delle circostanze personali.
422/144 Incoraggiamento e sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit e art. 8 OCit)
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
1Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
e. dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registra- to o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.
Art. 8 OCit Incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia
Il richiedente incoraggia l’integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell’articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:
a. nell’acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
b. nella partecipazione alla vita economica o nell’acquisizione di una formazione;
c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
d. in altre attività propizie all’integrazione in Svizzera.
Principio
Il richiedente deve incoraggiare i membri della sua famiglia a integrarsi in Svizzera per favorire la coesione familiare. Lo scopo è che tutti i membri della famiglia siano così ben integrati come il richiedente nel loro luogo di residenza.
92 Ibidem
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Se nell’ambito di una procedura di naturalizzazione le autorità constatano che, ad esempio, il ricorrente si rifiuta di integrare sua moglie nella società svizzera, questi è considerato come non integrato e la sua domanda naturalizzazione è soggetta ad un rifiuto93.
Ambiti d’incoraggiamento
Il richiedente deve incoraggiare i membri della sua famiglia a interagire con la popolazione svizzera e, a tal fine, deve aiutarli ad apprendere una lingua nazionale e sostenerli nel partecipare alla vita economica o nell’acquisire una formazione.
Il richiedente deve anche incoraggiarli a partecipare a:
• eventi culturali e sociali a cui prende parte la popolazione svizzera. Questi eventi possono essere organizzati nel loro Comune, nel Cantone o a livello federale; e
• ogni altra attività suscettibile di contribuire alla loro integrazione in Svizzera. Le attività possono essere effettuate in seno ad associazioni o organizzazioni sportive, culturali, sociali o politiche in cui la popolazione svizzera si incontra.
Modalità d’incoraggiamento
L’incoraggiamento può essere costituito da contributi finanziari o accompagnamento personale e sostegno morale da parte del richiedente, il quale introduce i membri della sua famiglia in una cerchia sociale composta prevalentemente da Svizzeri, affinché possano intrattenere contatti regolari con questi ultimi94.
L’integrazione deve essere incoraggiata soltanto se è veramente necessario. Il richiedente non ha bisogno di aiutare e sostenere i membri della sua famiglia se questi padroneggiano già una lingua nazionale in modo soddisfacente o se partecipano già effettivamente alla vita economica, sociale e culturale svizzera95.
L’integrazione dei membri della famiglia del richiedente non può essere forzata. Occorre precisare che:
• il richiedente non può vedersi rimproverare una mancanza di sostegno se un membro della sua famiglia è refrattario all’integrazione in Svizzera, mentre il richiedente fa gli sforzi necessari per incoraggiarlo96;
• il criterio dell’incoraggiamento dell’integrazione di un membro della famiglia è adempiuto anche se la coppia opta per una ripartizione tradizionale dei compiti in seno
93 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20
94 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20
95 Ibidem
96 Ibidem
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all’economia domestica, secondo cui uno dei coniugi si occupa dei figli e della casa97, sempreché tale coniuge adempia le condizioni stabilite agli articoli 2‒6 OCit.
422/15 Considerazione di importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit)
Art. 12 LCit Criteri d’integrazione
2Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia
o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.
Art. 9 OCit Considerazione delle circostanze personali
Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:
a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
b. una malattia grave o cronica;
c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
2. è un lavoratore povero,
3. adempie obblighi di assistenza,
4. dipende dall’aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.
Fondamento
In virtù dei principi di proporzionalità e non discriminazione98, l’autorità competente in materia di naturalizzazione deve tener debitamente conto della particolare situazione del richiedente se questa non è imputabile a una sua colpa. Di conseguenza, l’autorità non deve scartare automaticamente la possibilità di una naturalizzazione.
Il richiedente deve trovarsi in una situazione in cui ha difficoltà che sono indipendenti dalla sua volontà e che lo ostacolo nella vita quotidiana in modo che gli è impossibile adempiere le condizioni della naturalizzazione in un prossimo futuro99.
97 Ibidem
98 DTF 135 I 49 consid. 6.1
99 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20
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Campo d’applicazione
L’autorità competente deve tenere conto della situazione particolare del richiedente in modo oggettivo e adeguato quando verifica se il richiedente adempie:
• le condizioni relative alle competenze linguistiche (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit e art. 6 OCit), e
• le condizioni relative alla partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit e art. 7 OCit).
Motivi che giustificano una considerazione particolare
Quando l’autorità competente analizza le condizioni relative alle competenze linguistiche, alla partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione, deve tenere conto delle difficoltà che il richiedente deve affrontare nell’integrarsi:
a. a causa di una disabilità fisica, mentale o psichica (art. 9 lett. a OCit)100;
b. a causa di una malattia grave o cronica (art. 9 lett. b OCit)101;
La malattia deve essere di una certa gravità. Può anche manifestarsi per un periodo prolungato ed essere incurabile.
Le malattie che implicano una condizione di disabilità devono essere prese in considerazione per giustificare le difficoltà che il richiedente affronta nell’apprendere una lingua o nel partecipare alla vita economica o nell’acquisire una formazione. È il caso, ad esempio, delle malattie che colpiscono l’udito o la vista, delle malattie mentali ecc.102.
c. a causa di altre gravi circostanze personali (art. 9 lett. c OCit)103.
Le gravi circostanze personali che giustificano una valutazione particolare delle condizioni di naturalizzazione possono derivare da:
- una situazione di analfabetismo funzionale o analfabetismo;
In caso di analfabetismo funzionale e/o analfabetismo e se il richiedente non è in grado di raggiungere il livello linguistico richiesto dalla OCit, deve fornire ogni prova necessaria per giustificare questa situazione.
- uno stato di grande povertà malgrado un impiego;
100 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 20
101 Ibidem
102 Idem, pag. 21
103 Ibidem
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Il richiedente esercita un’attività lucrativa di lunga durata, in generale con un tasso d’occupazione del 100 per cento, ma non arriva a guadagnare un reddito superiore al minimo di sopravvivenza. Anche se è beneficiario dell’aiuto sociale, il richiedente partecipa concretamente alla vita economica della Svizzera grazie al suo impiego.
- oneri di assistenza a familiari;
Il richiedente assiste un membro della sua famiglia che è dipendente a causa di una disabilità, di una malattia o della sua età. Questa situazione giustifica il fatto che il richiedente non adempie il criterio dell’indipendenza finanziaria se si occupa esclusivamente dell’economia domestica, dell’educazione e della custodia dei bambini.
- una dipendenza dall’aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale
in Svizzera;
Il richiedente beneficia dell’aiuto sociale a causa di una formazione professionale iniziale o fornita da una scuola universitaria frequentata in Svizzera per ottenere un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale. In questo caso la dipendenza dall’aiuto sociale non costituisce un ostacolo all’integrazione.
Al contrario, se la dipendenza dall’aiuto sociale è dovuta al comportamento del richiedente che si rifiuta di cercare o accettare un impiego durante la sua formazione formale, la precedente giustificazione non trova applicazione.
L’autorità competente deve valutare, nel rispetto del principio della proporzionalità, il tasso d’occupazione del richiedente in caso di impiego nel corso di una prima formazione. Questo tasso può dipendere dal settore e dall’indirizzo degli studi scelto dal richiedente. Se il richiedente ha dunque un tasso d’occupazione ridotto, non gli si può rimproverare di ricorrere all’aiuto sociale se la sua prima formazione formale richiede molto impegno e investimenti da parte sua.
Va considerata come prima formazione ogni formazione che garantisce un diploma che permette essenzialmente di accedere al mondo del lavoro. Le attività di apprendimento al di fuori del sistema di formazione formale, come corsi, conferenze, seminari o l’insegnamento privato non rientrano del concetto di formazione formale.
I motivi presentati qui sopra non devono quindi costituire automaticamente un ostacolo alla naturalizzazione, a condizione che il richiedente fornisca le attestazioni e i certificati previsti.
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422/2 Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c LCit e art. 3 OCit)
Art. 11 LCit Condizioni materiali
La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:
c. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 3 OCit Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera
Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi
concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica segnatamente nei settori seguenti:
a. terrorismo;
b. estremismo violento;
c. criminalità organizzata; oppure
d. spionaggio.
422/21 Attività che compromettono la sicurezza interna o esterna della Sviz-
zera
Sicurezza interna è un termine giuridico vago, che comprende tutti gli elementi che permettono il buon funzionamento del sistema politico svizzero nella sua struttura federalistica e nel rispetto dell’autonomia locale, nonché la coesione sociale della Svizzera con le garanzie democratiche e costituzionali che fondano la Confederazione. La sicurezza esterna si riferisce ai legami e alle relazioni internazionali che la Svizzera intrattiene con gli altri Stati.
Se elementi concreti possono far credere che il richiedente la naturalizzazione partecipi o sostenga, direttamente o indirettamente, attività legate al terrorismo, all’estremismo violento, alla criminalità organizzata o allo spionaggio, la sovranità statale in ambito militare e politico è messa in pericolo104 (art. 3 lett. a‒d OCit). Anche le attività che costituiscono o sono associate a strutture mafiose o al riciclaggio di denaro rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera e giustificano il rifiuto di concedere la naturalizzazione.
104 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9
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422/211 Terrorismo (art. 3 lett. a OCit)
Il termine «terrorismo» viene definito in modi diversi, pertanto, a livello internazionale, non viene riconosciuta alcuna definizione generale.
In Svizzera il terrorismo consiste nel commettere reati gravi o minacce contro civili o beni civili per intimidire una popolazione, facendo regnare la paura e il terrore, costringendo uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, o modificando lo Stato e la società105. Le attività terroristiche possono essere compiute da una o più persone che agiscono all’interno o all’esterno della Svizzera.
422/212 Estremismo violento (art. 3 lett. b OCit)
Si tratta di comportamenti e attività che presuppongono forme di radicalizzazione politica e ideologica, che canonizzano la violenza come modus operandi. L’appartenenza a movimenti ideologici estremi o a partiti politici estremi costituisce un indizio di estremismo violento. I rappresentanti di questi movimenti rigettano la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto.
Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e le Tigri per la liberazione della patria Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) sono gruppi le cui attività sono incentrate sull’estremismo violento etnico-nazionalista106.
Il fatto di difendere le proprie opinioni vicine a gruppi politici estremi è permesso nella misura in cui esse sono espresse e messe in atto con mezzi legali e pacifici107.
422/213 Criminalità organizzata (art. 3 lett. c OCit)
Un’organizzazione criminale (art. 260terCP) è costituita da un gruppo strutturato di almeno tre persone e svolge attività che rappresentano reati complessi, passibili di una pena detentiva di oltre tre anni, e sono caratterizzate da una struttura flessibile, segreta e professionale concepita per durare nel tempo108. La nozione di organizzazione criminale s’interseca in particolare con la nozione di organizzazione terroristica109. Anche le attività che costituiscono o sono associate a strutture mafiose o al riciclaggio di denaro rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera e giustificano il rifiuto di concedere la naturalizzazione.
105 V. art. 13a cpv. 1 lett. b LMSI e art. 260quinquies CP
106 Rapporto sulla situazione 2014, pag. 39
107 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-2946/2008 del 21 giugno 2011 consid. 6.4.4.
108 DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1
109 Decisione del Tribunale federale 6B_1132/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.1 e 1.3.1
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È possibile punire la partecipazione intenzionale o il sostegno intenzionale a un’organizzazione criminale, a prescindere dal fatto che siano stati commessi reati concreti110.
Vanno distinti due tipi di gruppi.
• Gruppi vietati. La Svizzera non dispone di un elenco vero e proprio di gruppi vietati, fatta eccezione per i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e le organizzazioni associate111. La giurisprudenza ha poi definito organizzazioni criminali le organizzazioni illegali assimilate alla mafia. Questo elenco non è esaustivo.
• Gruppi permessi. I partiti estremistici, i gruppi politici d’opposizione e altre organizzazioni non rientrano nel concetto di organizzazione criminale nella misura in cui ricorrono a mezzi idonei e non criminali (art. 260ter CP)112.
422/214 Spionaggio (art. 3 lett. d OCit)
Si tratta di attività che permettono di acquisire illecitamente e a fini politici, militari o economici informazioni protette (art. 272 segg. CP).
Si può trattare di atti di spionaggio tradizionale o di cyberspionaggio a carico della Svizzera o di uno Stato estero113, praticati, organizzati o favoriti per conto di un servizio di spionaggio o per i quali una persona è ingaggiata da un tale servizio114.
422/215 Osservazioni generali
La condizione del rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera deve essere analizzata in relazione alla condizione del rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit).
La SEM è competente per esaminare il rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera115. La SEM deve verificare, con l’aiuto del SIC116, l’eventuale ruolo concreto e individuale ricoperto dal richiedente in queste attività proibite e deve tenere conto delle abitudini, del comportamento e dei rapporti del richiedente tanto in Svizzera quanto all’estero. La collaborazione tra la SEM e il SIC si svolge nella maniera seguente.
110 Decisione del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005 consid. 1.2.3
111 Art. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122)
112 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 10
113 Rapporto del CF del 24 agosto 2016 sulla politica di sicurezza della Svizzera, pag. 7102. V. gli art. 272‒274 CP e 301 CP
114 DUPUIS ET AL, art. 272 n. 4
115 Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2592
116 Art. 1 cpv. 1 lett. a OAIn
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• La SEM raccoglie le informazioni pertinenti dal SIC117 e, se del caso, da altri servizi (p. es. Fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.) che le comunicano il loro parere (art. 22 cpv. 1 O-SIC).
• Una volta trasmesse le informazioni, la SEM deve procedere alla propria valutazione delle constatazioni del SIC o di altri servizi per confrontarle con le condizioni della naturalizzazione agevolata118. La SEM non è vincolata dal parere del SIC e degli altri servizi consultati119.
L’autorità competente dispone di un margine di apprezzamento per giudicare la minaccia potenziale alla sicurezza interna o esterna della Svizzera costituita dal richiedente. Non è necessario fornire la prova assoluta del pregiudizio, è sufficiente che al termine della procedura di verifica l’autorità competente abbia un sospetto concreto e reale120. Non occorre che il richiedente sia oggetto di una condanna di diritto penale per rifiutargli la naturalizzazione121.
Anche se il comportamento incriminato si basa su fatti che risalgono a diversi anni prima, non si può concludere che il richiedente non rappresenti più un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il richiedente deve provare che non costituisce più un pericolo, che riconosce le istituzioni democratiche svizzere122, che accetta il monopolio dello Stato per quanto riguarda il ricorso alla forza123 e che è aperto al dialogo124.
43 Procedura di naturalizzazione agevolata in caso di domicilio in Svizzera
Art. 25 LCit Competenza e procedura
1La SEM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.
2Il Consiglio federale disciplina l’iter procedurale.
431 Deposito della domanda
Il richiedente la naturalizzazione agevolata, che risiede in Svizzera e il cui coniuge è svizzero, presenta la sua domanda alla SEM (art. 14 cpv. 1 OCit).
117 Art. 13 OAIn
118 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-4132/2012 del 30 gennaio 2015 consid. 4.4.
119 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9
120 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-4132/2012 del 30 gennaio 2015 consid. 4.3.
121 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9
122 Decisione del Tribunale amministrativo federale C-3769/2011 del 6 ottobre 2014 consid. 3.4.
123 Rapporto esplicativo dell’aprile 2016, pag. 9
124 Ibidem
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A tal fine compila i moduli messi a disposizione presso l’autorità cantonale o comunale competente o li richiede scrivendo all’indirizzo e-mail della SEM ([email protected]). Il richiedente deve indicare il suo cognome, nome e indirizzo postale completo, illustrando la sua situazione personale.
Una volta ricevuta la richiesta dei moduli, la SEM invia al richiedente il modulo per posta. Il richiedente compila il modulo a lui indirizzato e lo rispedisce all’indirizzo postale della SEM con gli allegati richiesti (art. 14 cpv. 4 OCit).
Al momento del deposito della domanda, il richiedente deve aver già firmato le dichiarazioni relative all’unione coniugale e al rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici. Inoltre deve aver sottoscritto l’autorizzazione per il reperimento di informazioni da parte della SEM. La SEM registra la domanda, poi invia separatamente per posta una conferma di ricevimento e una fattura al richiedente.
432 Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier
Emolumenti
La SEM esige un versamento anticipato degli emolumenti per le procedure di naturalizzazione agevolata (art. 35 cpv. 3 LCit e art. 27 cpv. 2 lett. b OCit). Tali emolumenti devono coprire al massimo le spese procedurali (art. 35 cpv. 2 LCit).
La SEM fissa un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti (art. 27 cpv. 3 OCit), in modo che non sia possibile entrare nel merito della domanda di naturalizzazione se il versamento non è effettuato entro i termini prescritti (art. 27 cpv. 3 OCit). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati. In caso di mancato pagamento la SEM archivia la domanda senza altre comunicazioni.
Gli emolumenti indicati all’articolo 25 capoversi 1 e 3 OCit possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare. La SEM fattura la differenza al richiedente (art. 28 cpv. 2 OCit). Analogamente, gli emolumenti possono anche essere ridotti fino alla metà se il volume di lavoro è inferiore alla media; in questo caso la SEM rimborsa al richiedente la differenza (art. 28 cpv. 1 e 2 OCit).
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Emolumenti per la concessione della naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 21 capoverso 1 LCit (art. 25 cpv. 1–3 OCit)
Naturalizzazione agevolata secondo CHF 500.-
Stesura del rapporto d’indagine CHF 400.- al massimo
Inclusione di figli minorenni nella CHF 0.-
naturalizzazione di uno dei genitori
Documenti richiesti
La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda (art. 15 cpv. 5 OCit). Quando deposita il modulo, il richiedente deve allegare alla domanda di naturalizzazione agevolata tutti i documenti che figurano nell'elenco dei documenti richiesti (supplemento al modulo di domanda). I documenti stranieri devono essere accompagnati da una copia autenticata e tradotta in una lingua nazionale svizzera.
Esame formale del dossier
La SEM verifica se sono stati versati gli emolumenti, se i documenti necessari sono stati allegati al dossier e se le informazioni ivi contenute corrispondono ai dati figuranti nel modulo compilato dal richiedente (art. 14 cpv. 2 OCit).
Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un’altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera125.
433 Esame delle condizioni formali
La SEM esamina se le condizioni formali fissate dall’articolo 21 capoverso 1 LCit sono adempiute.
• Durata dell’unione coniugale con il coniuge svizzero di almeno tre anni (art. 21 cpv. 1 lett. a LCit).
È presa in considerazione la durata di un matrimonio validamente contratto in Svizzera o all’estero.
Il periodo in cui la persona che richiede la naturalizzazione ha convissuto con un cittadino svizzero / una cittadina svizzera in un’unione domestica registrata è computato per la durata dell’unione coniugale solo se l’unione registrata è convertita in matrimo-
125 Art. 33a PA
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nio (art. 35a cpv. 2 LUD). I / Le partner devono richiedere congiuntamente la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio prima del deposito della domanda di naturalizzazione. Se l’unione domestica registrata è stata stipulata in Svizzera, la coppia può far eseguire la conversione da un ufficio di stato civile di sua scelta. Se l’unione domestica registrata è stata stipulata all’estero e non è ancora stata registrata nel registro dello stato civile svizzero, l’autorità di vigilanza sullo stato civile decide se l’unione domestica registrata stipulata all’estero può essere riconosciuta come equivalente e quindi convertita in matrimonio. Indipendentemente dal luogo in cui è stata stipulata l’unione registrata e dal fatto che sia riconosciuta come equivalente in Svizzera, i partner registrati / le partner registrate hanno la possibilità, in alternativa alla conversione della loro unione coniugale, di sposarsi. Se il matrimonio ha avuto luogo prima del 1° luglio 2022, la durata di una precedente unione registrata viene conteggiata ai fini della durata del matrimonio. In caso di matrimonio dopo il 1° luglio 2022, la durata dell'unione registrata che lo precede non può essere computata per il calcolo della durata dell’unione coniugale (art. 35a cpv. 2 LUD e contrario).
Il periodo in cui la persona richiedente vive con un cittadino svizzero / una cittadina svizzera sotto altre forme di vita comune, in particolare in concubinato, matrimonio religioso o consuetudinario, non può essere computato per la durata dell’unione coniugale.
Occorre inoltre verificare il momento a partire dal quale il coniuge svizzero / la coniuge svizzera ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Bisogna distinguere due situazioni:
- se il coniuge svizzero / la coniuge svizzera ha acquisito la cittadinanza
svizzera mediante procedura di naturalizzazione ordinaria o per naturalizzazione agevolata come stranieri di terza generazione dopo il matri-
monio o dopo aver concluso un’unione domestica registrata e prima
della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio, il coniuge straniero / la coniuge straniera non può depositare una domanda di naturalizzazione agevolata126. La persona richiedente può fare ricorso esclusivamente alla procedura di naturalizzazione ordinaria;
- se il coniuge svizzero / la coniuge svizzera ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio o dopo aver concluso un’unione domestica
registrata e prima della conversione dell’unione domestica in matrimonio, mediante procedura di reintegrazione o di naturalizzazione agevo-
lata fondata sulla filiazione da genitore svizzero, il coniuge straniero / la
coniuge straniera può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (art. 21 cpv. 3 LCit).
126 Decisione del Tribunale amministrativo federale del 7 febbraio 2013 C-1426/2012 consid. 4.2.1 seg.
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• Durata del soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni complessivi, incluso l’anno precedente il deposito della domanda (art. 21 cpv. 1 lett. b LCit). La SEM
controlla i soggiorni effettuati in Svizzera dal richiedente in virtù dei titoli elencati all’articolo 33 LCit.
• Figli minorenni inclusi nella domanda (art. 30 LCit). Di norma i figli minorenni del
richiedente sono inclusi nella naturalizzazione, sempreché vivano con lui e abbiano risieduto in Svizzera per almeno due anni, salvo che siano in tenera età. Se il figlio ha compiuto i 12 anni, i criteri d’integrazione dell’articolo 12 LCit devono essere esaminati separatamente in funzione della sua età.
L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di naturalizzazione dei genitori, ma non obbliga, questi ultimi, a farlo. Pertanto, se i genitori non vogliono includere i propri figli o se i figli stessi non vogliono essere inclusi, a livello di legge federale ciò non rappresenta alcun ostacolo alla naturalizzazione. Per questo motivo, i genitori possono depositare una domanda di naturalizzazione senza includervi i propri figli.
434 Condizioni formali e materiali non adempiute
Se le condizioni formali o materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito.
435 Entrata nel merito e rapporto d’indagine
Principio
Una volta ricevuta la domanda di naturalizzazione agevolata e accertato che le condizioni formali sono adempiute, la SEM incarica l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono rispettate anche le condizioni materiali per la naturalizzazione agevolata (art. 34 cpv. 2 LCit e art. 18 OCit).
Il rapporto deve rispondere ai requisiti stabiliti dalle Direttive unitarie per la stesura dei rapporti d’indagine (art. 34 cpv. 3 LCit; Direttive concernenti i rapporti d'indagine), che sono vincolanti sia per la SEM che per le autorità cantonali e comunali incaricate dell’esecuzione della procedura di naturalizzazione agevolata. Per informazioni più dettagliate consultare le Direttive.
Le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per la procedura di naturalizzazione (art. 21 LCit). In particolare devono fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi determinanti e comunicare senza indugio all’autorità competente qualsiasi cambiamento concernente il richiedente.
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L’autorità cantonale incaricata di effettuare indagini invia il proprio rapporto d’indagine alla SEM di norma entro 12 mesi (art. 34 cpv. 3 LCit e art. 22 OCit).
Richiesta di rapporto
Dopo l’esame delle condizioni formali, la SEM raccoglie le informazioni richieste presso i Cantoni per mezzo di rapporti d’indagine. Se in aggiunta vengono stilati rapporti comunali o cantonali complementari, questi non devono essere allegati al rapporto destinato alle autorità federali se contengono un riassunto delle informazioni chiave. Il rapporto d’indagine deve contenere dati quanto più possibile attuali.
La SEM richiede rapporti d’indagine per gli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione. Bisogna distinguere due situazioni.
• Il richiedente risiede da cinque anni nello stesso Cantone. In questo caso la SEM
richiede un solo rapporto da parte del Cantone di residenza con o senza parere del Cantone d’origine.
• Il richiedente ha soggiornato in diversi Cantoni durante gli ultimi cinque anni, di cui uno è il Cantone d’origine del coniuge svizzero. La SEM raccoglie i rapporti
di tutti i Cantoni di soggiorno, nonché il rapporto e il parere del Cantone d’origine.
Contenuto dei rapporti
I rapporti d’indagine devono contenere le informazioni seguenti:
• dati personali e altre informazioni relative al richiedente. Questi dati devono riferirsi anche al coniuge svizzero del richiedente, ai figli comuni e ai figli stranieri del richiedente.
Queste informazioni concernono:
- l’identità del richiedente, del coniuge svizzero, dei figli comuni, dei figli nati da un precedente matrimonio del richiedente o dei figli nati al di fuori del matrimonio;
- l’attività professionale del richiedente e del coniuge svizzero;
- il domicilio attuale e, se del caso, precedente del richiedente nel Cantone e nei vari Comuni durante gli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda;
- il domicilio dei figli comuni dei coniugi se non vivono nella stessa economia domestica;
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- il domicilio dei figli nati da un precedente matrimonio del richiedente o nati al di fuori del matrimonio. È importante verificare se questi figli vivono effettivamente nella stessa economia domestica dei coniugi e da quanto tempo.
• informazioni sul rispetto delle condizioni di naturalizzazione. Queste informazioni si riferiscono al carattere effettivo dell’unione coniugale e alla partecipazione alla vita sociale e culturale della popolazione. L’autorità cantonale competente può convocare il richiedente e il coniuge per un colloquio personale.
Per quanto concerne il carattere effettivo dell’unione coniugale, il rapporto d’indagine deve in particolare indicare:
- l’eventuale intenzione di separarsi o divorziare di uno dei coniugi;
- i motivi per cui i coniugi hanno un domicilio separato se non hanno un’economia domestica comune;
- l’esistenza di una grande differenza d’età e di circostanze equivoche;
- qualsiasi altro indizio che permette di dubitare dell’esistenza di un’unione coniugale effettiva, in particolare se il coniuge svizzero è condannato a una pena detentiva senza la condizionale o se uno dei coniugi ha contatti con gli ambienti della prostituzione o della droga.
Per quanto riguarda la partecipazione alla vita sociale e culturale della popolazione, il rapporto d’indagine deve in particolare raccogliere informazioni concernenti:
- l’attività professionale attuale del richiedente e il suo coinvolgimento nell’ambiente professionale;
- la situazione di disoccupazione o lo svolgimento di compiti familiari e domestici;
- gli sforzi compiuti dal richiedente per integrarsi alla popolazione svizzera, ad esempio partecipando alle attività di associazioni locali o altre organizzazioni, impegnandosi in attività di volontariato, partecipando a manifestazioni locali o regionali oppure creando una cerchia di amicizie con cittadini svizzeri.
• indicazioni sui criteri d’integrazione. L’autorità cantonale verifica che il richiedente rispetti la sicurezza e l’ordine pubblici.
Il rapporto d’indagine esamina se il richiedente è implicato in questioni di competenza della polizia del Cantone di domicilio o di un’autorità competente in materia di protezione degli adulti raccogliendo, in particolare, le informazioni seguenti:
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- le indagini penali avviate e altre procedure d’estradizione o di assistenza giudiziaria in corso;
- le pene inflitte a minori;
- gli interventi della polizia e informazioni delle autorità cantonali di migrazione;
- le misure di protezione dell’adulto (art. 360 segg. CC).
Il rapporto d’indagine raccoglie anche tutte le informazioni concernenti la reputazione finanziaria del richiedente relative agli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda. Queste informazioni riguardano in particolare:
- le esecuzioni non regolate;
- gli attestati di carenza di beni relativi agli ultimi cinque anni;
- gli arretrati d’imposta.
Il rapporto deve inoltre fornire indicazioni sul rispetto dei valori della Costituzione federale, sulla capacità di comunicare in una lingua nazionale, sulla partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione e sull’incoraggiamento dell’integrazione.
• considerazione delle circostanze personali. Il rapporto d’indagine deve prendere in considerazione i motivi elencati all’articolo 12 capoverso 2 LCit, che possono costituire un ostacolo all’integrazione del richiedente, e deve raccogliere tutti i giustificativi che evidenziano le ragioni per cui si applicherebbero i motivi d’eccezione.
• osservazioni in merito al rapporto d’indagine. Nel rapporto d’indagine è prevista una rubrica intitolata «Osservazioni», in cui l’autorità cantonale può aggiungere informazioni complementari e precisazioni.
436 Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari
Esame delle condizioni materiali
Una volta finalizzato il rapporto d’indagine, il Cantone lo trasmette insieme al dossier alla SEM, affinché questa esamini se sono adempiute le condizioni materiali comuni di cui all’articolo 20 LCit e quelle specifiche relative al carattere effettivo dell’unione coniugale. La SEM controlla che il richiedente adempia tutti i criteri d’integrazione elencati all’articolo 12 LCit e quindi che la sua integrazione sia riuscita.
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L’esame delle condizioni materiali si fonda sui rapporti d’indagine cantonali e sui risultati delle indagini effettuate dalla SEM e dagli altri servizi consultati. La SEM consulta il casellario giudiziale VOSTRA del richiedente per determinare se il richiedente rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici. Chiede inoltre il parere del SIC e di altri servizi (p. es. Fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.) per accertare che il richiedente non metta in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Indagini supplementari
Se risulta necessario reperire informazioni più precise ed effettuare indagini più approfondite, o se le indagini sono state condotte più di un anno prima e la procedura è ancora in sospeso, la SEM può incaricare il servizio cantonale di naturalizzazione di effettuare indagini supplementari o effettuarle essa stessa (art. 14 cpv. 3 OCit).
Se vi sono dubbi in merito al rispetto di una o più condizioni di naturalizzazione, la SEM può in particolare procedere alle seguenti indagini supplementari:
• un’indagine supplementare dettagliata relativa a un punto preciso;
• una richiesta di informazioni indirizzata a persone di riferimento;
• un’audizione separata dei coniugi da parte del Cantone di domicilio;
• un’audizione di terzi effettuata dal Cantone di domicilio;
• una richiesta di documenti supplementari al richiedente;
• un rapporto complementare se il primo rapporto d’indagine risale a più di un anno prima;
• una domanda di assistenza amministrativa formulata dalla SEM nei confronti di altre autorità.
437 Invio al Cantone d’origine, parere e dichiarazioni 437/1 Invio al Cantone d’origine
La domanda del richiedente viene trasmessa alle autorità cantonali competenti affinché verifichino i dati di stato civile del richiedente.
In questo caso, il Cantone d’origine del coniuge svizzero deve comunicare alla SEM se i documenti dello stato civile disponibili sono sufficienti e, all’occorrenza, se bisogna effettuare un aggiornamento del registro dello stato civile Infostar.
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437/2 Parere del Cantone d’origine
Principio
La domanda di naturalizzazione agevolata è sottoposta al Cantone d’origine se questi decide di ricorrere al suo diritto di esprimere un parere in merito (art. 25 cpv. 1 i.f. LCit). In generale i Cantoni possono rinunciare a prendere posizione in relazione alle domande formulate in virtù dell’articolo 21 capoverso 1 LCit.
Se sfrutta il suo diritto di esprimere un parere, il Cantone può proporre alla SEM di approvare o di rigettare una domanda. La SEM non è tenuta a rispettare la proposta del Cantone al termine della verifica delle condizioni di naturalizzazione. Se il Cantone opta per il rifiuto, la SEM è tenuta a motivare la sua decisione positiva.
In caso di disaccordo riguardo alla decisione della SEM, l’autorità cantonale o comunale interessata può presentare ricorso contro la decisione di concessione della cittadinanza presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 2 LCit).
Particolarità
Se vi sono figli nati da un matrimonio precedente o nati al di fuori del matrimonio, la domanda e i relativi documenti devono essere sottoposti al Cantone d’origine, anche se questi rinuncia al suo diritto di esprimere un parere.
Se i documenti sono insufficienti per aggiornare il registro dello stato civile Infostar, l’autorità cantonale competente contatta direttamente il richiedente affinché quest’ultimo fornisca gli atti mancanti.
437/3 Dichiarazione relativa all’unione coniugale e verifica del rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici
All’inizio della procedura la SEM raccoglie le dichiarazioni, firmate e datate, relative all’unione coniugale e al rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici. La SEM effettua inoltre un ultimo controllo del rispetto delle condizioni formali e materiali della naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero.
Dichiarazione relativa all’unione coniugale
Se la dichiarazione relativa all’unione coniugale, firmata all’inizio della procedura, risale a più di sei mesi prima del momento in cui la SEM si appresta a prendere la sua decisione, il richiedente deve firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione.
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In questo modo i coniugi certificano che vivono in un’unione coniugale effettiva e stabile e che non hanno intenzione di separarsi o divorziare. In caso di dichiarazioni false, la naturalizzazione agevolata può essere annullata in virtù dell’articolo 36 LCit.
Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici
All’inizio della procedura la SEM raccoglie la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici. Essa deve essere firmata e datata dal richiedente e dai figli di età pari o superiore a dieci anni inclusi nella domanda.
Se la firma e la data di tale dichiarazione risalgono a più di sei mesi prima del deposito della domanda, il richiedente e i figli inclusi nella domanda devono firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione. Con la loro firma certificano che hanno rispettato e rispettano ancora la sicurezza e l’ordine pubblici.
438 Decisione
438/1 Concessione della naturalizzazione
Se le condizioni sono adempiute, la naturalizzazione agevolata può essere accordata. Di norma, la SEM decide in merito alla naturalizzazione entro dodici mesi dalla ricezione del rapporto d’indagine dell’autorità cantonale competente (art. 23 cpv. 2 OCit).
La decisione e una lettera di accompagnamento sono indirizzate al richiedente. Il Cantone d’origine e il Comune di residenza ne ricevono una copia. In questo modo la SEM informa il richiedente che è stata presa una decisione positiva relativa alla sua domanda, ma che le autorità cantonali e comunali interessate possono presentare un eventuale ricorso entro un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione.
Il richiedente viene anche informato che gli sarà inviata una comunicazione alla scadenza del termine di ricorso se la SEM non riceverà alcuna opposizione. Questa comunicazione contiene la data di entrata in vigore della decisione di naturalizzazione, a partire dalla quale il richiedente può farsi rilasciare dei documenti d’identità svizzeri rivolgendosi all’autorità competente.
438/2 Procedura di naturalizzazione accelerata
Sebbene la legge non contenga alcuna spiegazione in merito ai criteri per il trattamento accelerato di una domanda di naturalizzazione né alcuna precisazione concernente la relativa procedura, può essere indicato trattare una domanda nel quadro di una procedura accelerata, se la scelta è giustificata e non costituisce un trattamento preferenziale.
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La procedura accelerata può essere concessa se la normale durata del trattamento della domanda si rivela inaccettabile per il richiedente che adempie le condizioni legali per la naturalizzazione agevolata. È possibile esigere dal Cantone un rapporto d’indagine soltanto se le condizioni formali, vertenti in particolare sul periodo di residenza e il permesso di dimora, sono adempiute congiuntamente.
A titolo illustrativo, la procedura di naturalizzazione accelerata può essere concessa a chiunque:
• deve sostenere quanto prima un esame e lo può fare soltanto se è cittadino svizzero;
• desidera frequentare la scuola reclute in età relativamente giovane;
• prevede di essere assunto per un posto per cui è necessaria la cittadinanza svizzera (doganiere, poliziotto ecc.) e lo può provare in modo credibile, segnatamente mediante un’attestazione del datore di lavoro;
• è uno sportivo di alto livello e prevede di giocare nella squadra nazionale svizzera dopo la naturalizzazione;
• è gravemente ammalato e vorrebbe acquisire la cittadinanza svizzera finché è in vita.
438/3 Rifiuto di concedere la naturalizzazione
Se le condizioni formali o materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito. Se le condizioni continuano a non essere adempiute, la SEM prende una decisione formale di rifiuto con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA). La decisione negativa è indirizzata al richiedente mediante lettera raccomandata con conferma di ricezione.
Secondo l’articolo 47 capoverso 1 LCit, la decisione negativa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).
Il richiedente deve essere informato del fatto che i termini stabiliti in giorni dalla SEM non decorrono (art. 22a PA):
• dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
• dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
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• dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
In caso di sospensione dei termini occorre distinguere le situazioni seguenti.
• La notificazione della decisione avviene poco prima del periodo di sospensione
dei termini. In questo caso il calcolo del termine si effettua normalmente fino al giorno precedente l’inizio della sospensione, poi si ferma durante il periodo di sospensione e riprende il giorno successivo al giorno che segna la fine della sospensione per proseguire fino alla scadenza del termine complessivo.
• La notificazione della decisione avviene durante il periodo di sospensione dei
termini. In questo caso il calcolo dei termini inizia dal primo giorno in cui la sospensione cessa e continua finché non scade il termine complessivo.
438/4 Ritiro della decisione di naturalizzazione
Dopo il suo invio, ma prima della sua entrata in vigore, la SEM può ritirare la decisione di naturalizzazione. La SEM annulla la decisione se viene a conoscenza di elementi sufficienti, di cui non aveva conoscenza al momento della decisione, che puntano a dimostrare che il richiedente non adempiva i criteri della naturalizzazione agevolata al momento della decisione.
Dopo aver concesso al richiedente il diritto di essere sentito, la SEM prende la decisione di ritiro della decisione di naturalizzazione e intraprende indagini supplementari. Una volta completate dette indagini, la SEM concede la naturalizzazione o prende una decisione negativa dopo aver sentito le parti.
Una volta scaduto il termine di ricorso, la SEM non può più ritirare la decisione, ma all’occorrenza avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata in base all’articolo 36 LCit.
439 Entrata in vigore della decisione di naturalizzazione agevolata e iscrizione nel registro dello stato civile
Entrata in vigore
Se non viene interposto ricorso contro la decisione di naturalizzazione agevolata, la SEM notifica per lettera al richiedente l’entrata in vigore della decisione circa sei settimane dopo la data in cui è stata presa, fatta salva la sospensione legale dei termini stabilita dall’articolo 22a PA.
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Per i figli minorenni la notificazione dell’entrata in vigore è notificata al titolare dell’autorità parentale o al rappresentante legale.
Se, durante il termine di ricorso, la decisione di naturalizzazione viene impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, la decisione non può entrare in vigore: occorre attendere la decisione del Tribunale. In questo caso non viene inviata alcuna notificazione dell’entrata in vigore.
Iscrizione nel registro dello stato civile
Una volta entrata in vigore la decisione, la competente autorità del Cantone d’origine può iscrivere la naturalizzazione nel registro dello stato civile Infostar.
La persona naturalizzata può chiedere il rilascio di un passaporto o di una carta d’identità svizzeri presso il servizio cantonale competente soltanto dopo che è stata effettuata l’iscrizione nel registro dello stato civile Infostar.