Utilità pubblica esclusiva

4 sentenze su esattamente questo tema

4 sentenze del Tribunale federale svizzero sul tema Utilità pubblica esclusiva, dalle più recenti.

Come tema principale
  1. DTF 114 Ib 27728.10.1988Esenzione fiscale di una fondazione per la sostanza e il reddito che servono a scopi esclusivamente d'utilità pubblica ( art. 16 n. 3 DIFD ). 1. Sono scopi esclusivamente di utilità pubblica solo quelli che, sotto il profilo della collettività considerata nel suo insieme, sono r
  2. DTF 113 Ib 710.04.1987Esenzione dall'obbligo fiscale di un'associazione, per la sostanza e il reddito destinati a scopi esclusivamente d'utilità pubblica ( art. 16 n. 3 DIFD ). 1. L' art. 16 n. 3 DIFD non garantisce l'esenzione già ove sia data un'utilità pubblica, bensì solo ove gli scopi perseguit
  3. DTF 73 I 32107.11.1947Secondo sacrificio per la difesa nazionale: Un'associazione che ha per iscopo di mantenere relazioni tra i vecchi allievi d'una scuole e la scuola come pure di aiutarla a dar incremento all'istruzione non ha diritto, in linea di massima, all'esonero fiscale per causa d'utilitA pu
  4. DTF 73 I 31626.09.1947Imp08ta per la difesa nazionale: Un'associazione, il cui scopo essenziale è l'incremento degli interessi turistici d'una regione non ha diritto, in linea di massima. all'esonero dall'imposta per causa d'utilità pubblica (art. 16, cifra 3 JDN).