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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
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prevista la possibilitä di esanrinare i dati sugli ospedali e le case di cura raccolti dalla
Confederazione(art. 84a cpv. 2 lett. f LAMal). Ai sensi dell’articoIo 30
dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMAL; RS
832.102), I'Ufficio federale di statisticarileva per conto dell’Ufficio federaledella sanitäpubblica i dati relativi agli ospedalie alle case di cura. Ciononostante,in
particolare neI settore ambulatoriale, vi sono ancora importanti lacune in relazione alle informazioni necessarie. La legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01) rappresenta una base giuridica generale valida anche per
il settore sanitario. Tuttavia, consideratel’importanza del sistema sanitario e
dell’assicurazione malattie e la complessitä della rilevazione e dell’analisi dei dati, ë opportuno introdurre nella LAMal la definizione esplicita dei compiti della statistica relativi al settore. Possono cosi essere disciplinati anche alcuni punti che la legge sulla statistica non disciplina con la necessariaprecisione. Non ultime, rientrano tra questi la rilevazione e la trasmissione di dati, che proprio neI settore ospedaliero hanno a piü riprese suscitato dubbi. E’ quindi necessario cogliere l’occasione per dissipare questi dubbi e chiarire la questione della rilevazione e della trasmissione dei dati
La Confederazione tuttavia non dispone dei mezzi necessari al finanziamento di queste rilevazioni di dati supplementari volte a co lmare le lacune d’informazi011e definite gravi dalla politica. Il Consiglio federale ha perciÖ incaricato l’Amministrazione di elaborare soluzioni – durante la procedura di consultazione – per acquisire risorse che permettanodi garantirela realizzazionedei lavori statistici piü urgenti tenendo conto al contempo della delicata situazione finanziaria della Confederazione.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati si rimanda all’attuale articolo 84a capoverso 3 LAMal, in base al quale i dati d’interesse generale e in relazione all’applicazione della relativa legge possono essere pubblicati. Il Consiglio federale ritiene che quest’ultima fattispecie si configuri in particolare all’atto di valutare l’applicazione della legge in relazione all’economicitä e alla qualitä delle prestaziolri nonchë all’evoluzione dei costi da parte delle autoritä competenti e non vede la necessitä di un disciplinamento piÜ dettagliato. Tuttavia, per avere una visione d'insieme dell'attuazione della LAMal vanno rilevati anche i dati relativi agli altri fornitori di prestazioni.
3 Parte speciale: commento esplicativo alle singole disposizioni
Articolo 21 capoverso 4
Il capoverso 4 ë abrogato ed integrato nell’articolo 22a.
Articolo 22a (nuovo) Dati di base
Ai sensi del capoverso l la Confederazione ë tenuta a fornire i dati di base necessari per poter valutare il fünzionamento e gli effetti della legge ed elaborare informazioni di fondo sulla sua esecuzione e suI suo adempimento.
NeI complesso settore del sistema sanitario l’allestimento di una base di dati coerenteë possibile soltanto se chi fornisce i dati ë soggettoall’obbligo d’informare