Progetto
Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 163Fedlex · Progetto
Art. 84a cp\p. 1 tett. f
1 Purchë nessun interesse privato preponderantevi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonchë di controllarne o sorvegliarne I'esecuzione
possonocomunicarei dati,in derogaall'articolo33LPGA:
f. alle competenti autoritä cantonali, qualora i dati rientrino neI campo d'applica-
zione dell'articolo 22a e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura e per I'esame delle tariffe.
Art. 104a cp\7. 2
2 Fintanto che i costi delle prestazioni delle case di cura non sono stabiliti secondo un metodouniforme (art. 49 cpv. 7 e art. 50), il DipartimentopuÖ fissare mediante ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere rimunerate.
11
Disposizioni transitorie
1Le pianificazioni e gli elenchi cantonalidevono adempiere i requisiti di cui all'articolo 39 entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica. La prima pianificazione secondo I'articolo 39 capoverso 3 deve essere conclusa entro la fine del 2006 e realizzata entro tre anni.
2 ll Consiglio federale determina il momento in cui gli importi forfettari che si rifanno alle prestazioni secondo I'articolo 49 capoverso 1 devono basarsi su struttureuniformi a livello nazionale. L'introduzione puö awenire a tappe.
3 Con I'entrata in vigore della presentemodifica, la parte degli assicuratori e dei Cantoni alle rimunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 3, negli ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico, ë adeguata, a dipendenza delle loro parti rispettive al momento dell'entrata in vigore, in modo da raggiungere la metä delle suddette rimunerazioni il terzo anno. La differenza tra la parte attuale e la parte corrispondente alla metä delle rimunerazioni 6 ridotta di un terzo il primo anno e di due terzi il secondo anno dopo l’entrata in vigore. L’inclusione dei costi d'investimentodi ospedali pubblici o sovvenzionati dall'entepubblico neI calcolo delle tariffe avviene mediante I'introduzione di importi forfettari che si rifanno alle prestazioni e che si basano su struttureuniformi a livello nazionale. 11Consiglio federaledeterminain che modo gli investimenti effettuati prima dell'entratain vigore della presentemodifica possono essere inclusi neI calcolo delle tariffe.
4 Negli ospedali che finora non sono stati sovvenzionati i Cantoni sono tenuti ad assumere la loro parte alle rimunerazioni secondo I'articolo 49 capoverso 3, includendo i costi d'investimento, entro due anni dall'entratain vigore della presente modifica
5ll Consiglio federale propone, entro 3 anni dall’entrata in vigore della presentemodifica, una revisione della legge che preveda il passaggio a un sistema di finanziamento monistico, in modo che i fornitori di prestazioni siano confrontatia un solo
agente pagante.