Progetto

Consultazione 2007/56: 06.414 Iniziativa parlamentare. Modifica della legge sulla cittadinanza. Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine

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Legge federale Progetto preliminare

sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Prolungamento del termine di annullamento)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio

nazionale del 19 aprile 20071;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 e 1bis

Annullamento1

Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, l’Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.

1bis La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal momento in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Schelbert, Hubmann, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi)

Non entrare in materia

1 FF …

2 FF …

3 RS 141.0