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Consultazione 2007/76: Programma Nazionale Alcol 2008 - 2012 (PNA) · 62 pagine

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 La politica in materia di alcol deve attribuire la massima importanza

all’applicazione coerente del diritto vigente, sfruttando ad esempio maggiormente le possibilità di sanzione esistenti. Questo vale in particolare per la tutela della gioventù.

 L’applicabilità e l’efficacia a livello sanitario delle basi legali e delle diretti-

ve internazionali in materia di alcol vanno verificate regolarmente; se del caso, si apporteranno i correttivi necessari.

 Gli attori della politica svizzera sull’alcol devono essere costantemente

informati sulle modifiche di legge e sulle nuove normative.

 Occorre seguire attentamente i nuovi sviluppi nell’ambito della politica

sull’alcol, l’evoluzione del mercato, la legislazione e la giurisprudenza a livello internazionale e verificare le possibili implicazioni per la Svizzera.

 La Svizzera deve attuare in tempi brevi le raccomandazioni internazionali

dell’OMS e dell’UE e impegnarsi attivamente per l’ulteriore sviluppo degli standard internazionali.

Commento Per quanto concerne l’applicazione del diritto, l’accento va posto

sull’esecuzione più efficace delle disposizioni accettate e valide su territorio nazionale relative all’età minima prevista per il consumo di alcolici. In quest’area rientrano anche l’armonizzazione della politica svizzera sull’alcol con le direttive internazionali, in particolare con quelle dell’OMS e dell’UE, come pure la collaborazione allo sviluppo di standard internazionali. Anche la politica sull’alcol attribuisce un’importanza crescente agli approcci di intervento transfrontalieri.

5.2.9 Risorse, finanziamento

Oggetto Questa area di intervento mira ad assicurare le risorse necessarie per una politica efficace in materia di alcol e ad adottare provvedimenti adeguati per il reperimento e l’utilizzazione dei mezzi.

Orientamenti strategici In questa area gli orientamenti strategici fondamentali sono i seguenti:

 Il settore pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni) deve garantire o

mettere a disposizione le risorse (personale e fondi) necessarie ad assolvere i compiti inerenti la politica nazionale sull’alcol e contribuire all’implementazione del PNA.

 La Confederazione deve garantire l’impiego efficiente dei mezzi e appli-

care incentivi specifici per sostenere l’implementazione della politica sull’alcol definita a grandi linee nel PNA.

 Il 10% dei proventi dell’imposta sull’alcol (decima dell’alcol) va impiegato

maggiormente e in modo più mirato per la prevenzione e la cura

dell’alcoldipendenza, in particolare per le misure che si inquadrano nella politica sull’alcol definita a grandi linee nel PNA.

Commento In questa area l’accento è posto in particolare sull’impiego mirato delle fonti di finanziamento esistenti a favore della politica nazionale sull’alcol formulata nel PNA (cfr. cap. 6).

PNA 2008 – 2012