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Consultazione 2007/76: Programma Nazionale Alcol 2008 - 2012 (PNA) · 62 pagine
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6.4 Finanziamento
Impiego delle risorse Nel limite del possibile, per l’attuazione del PNA vanno utilizzati gli strumenti esistenti esistenti e sfruttate in modo ottimale le risorse degli attori che già operano
nel settore della prevenzione. Le loro prestazioni specifiche e la loro professionalità vanno estese e rese disponibili soprattutto ad altri attori. Lo scopo principale del programma nazionale consiste nell’utilizzare le risorse e i flussi finanziari esistenti in modo più mirato per implementare la strategia, rafforzare la convergenza tra le attività dei vari attori e, di rimando, impiegare in modo più efficiente per la prevenzione i mezzi pubblici e privati rispetto a quanto si faccia oggi.
Miglioramenti attesi a Per l’ulteriore elaborazione e attuazione delle misure proposte e il coordilivello di efficienza namento degli attori servono risorse umane e finanziarie. I fondi pubblici per
la prevenzione dell’alcolismo sono limitati (Confederazione, Cantoni, Comuni) e non si prevede un aumento dell’attività di prevenzione per il periodo 2008-2012. Una parte dei costi d’attuazione del PNA potrà essere coperta dagli attori coinvolti nell’ambito della loro attività ordinaria e del loro budget. La concentrazione degli sforzi e delle iniziative di prevenzione alle aree di intervento definite nel PNA dovrebbe liberare risorse per la prevenzone dei problemi alcolcorrelati e, di rimando, per l’attuazione del PNA. Nel complesso, il PNA dovrebbe permettere un miglioramento dell’efficienza.
Budget per misure singole L’entità dei costi a carico dei singoli attori va verificata approfonditamente in
sede di sviluppo delle singole misure proposte. I servizi competenti per la realizzazione dovranno stabilire, nel quadro delle decisioni definitive in merito alle misure da adottare, l’entità dei costi e il loro finanziamento.
Impiego dei contributi Per il finanziamento dell’attuazione del PNA occorre attingere in misura più previsti dalla legge mirata ai mezzi previsti dalla legge sull’alcol. Gli eventuali costi scoperti sull’alcol vanno finanziati maggiormente con un uso coerente dei sussidi previsti dalla
legge sull’alcol (LAlc, art. 43a) per le misure di prevenzione volte a combattere l’alcolismo. Nei Cantoni e nei Comuni occorre provvedere affinché nell’impiego del 10% degli introiti fiscali della RFA (decima dell’alcol) venga dato il necessario peso all’attuazione del PNA.
42 PNA 2008 – 2012