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Consultazione 2009/13: Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) · 2 pagine
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Ordinanza del sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 settembre 20041 sul gioco d’azzardo e le case da gioco è modificata come segue:
Art. 82 Aliquota della tassa per le case da gioco
(art. 41 cpv. 2 e 3 LCG)
1 L’aliquota di base della tassa è del 40 percento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.
2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.
Art. 83
Abrogato
II
Le presenti modifiche entrano in vigore il ...
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS ..........
1 RS 935.521
2009–......