Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 3 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Tempi del La presente modifica del diritto di vigilanza era già stata presa in considerazione molti anni fa, ma progetto dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP) si è deciso di accantonarla, in attesa di verificare l’impatto effettivo delle regole di Basilea II sul calcolo dei fondi propri. Nel frattempo, tutte le banche applicano ormai le nuove disposizioni senza alcun problema particolare. È giunto quindi il momento di procedere alla modifica prevista.

Banche La regolamentazione concernente la riduzione del 12,5% dei fondi propri necessari concessa alle cantonali banche cantonali appare per molti versi superata. Come gli altri istituti, le banche cantonali devono disporre di una capacità finanziaria e di un capitale adeguati all’entità dei rischi assunti. Le garanzie statali non sono da intendersi come un succedaneo dei fondi propri ritenuti necessari dalla legge a coprire i rischi dell’attività bancaria e la riduzione che ne consegue non è più giustificata. Il contesto attuale aggrava la posizione dei cantoni, se sono chiamati a sostenere la loro banca ancora più massicciamente in tempi di crisi acuta, e genera una sorta di distorsione della concorrenza favorendo le banche cantonali. Alla luce della situazione contingente l’abbassamento dei fondi propri risulta quindi immotivato, sia dal punto di vista della vigilanza bancaria che in rapporto ai principi di gestione dell’impresa e di funzionamento del mercato. Tale regolamentazione inoltre non è conforme agli standard internazionali e il Fondo monetario internazionale (FMI) sollecita ormai da vari anni la Svizzera a rinunciarvi. La modifica proposta consente di mettere in pratica le raccomandazioni di tale organismo internazionale. Occorre sottolineare che gli emendamenti introdotti riguardano esclusivamente la questione del calcolo dei fondi propri richiesti e non tangono in alcun modo lo status legale della banca cantonale così come sancito nelle normative federali e cantonali né l’esistenza delle garanzie statali a favore di questi istituti. Come in passato la FINMA ritiene che le garanzie statali rappresentino un fattore di stabilizzazione del sistema finanziario e che pertanto abbiano una valida ragione di sussistere, potendo legittimarsi in un’ottica concorrenziale.

Obbligo di In generale, gli impegni assunti da una cooperativa sono coperti dal patrimonio sociale. I soci però versamento possono essere chiamati a integrare eventuali perdite di bilancio mediante un pagamento supplemensuppletivo tare (obbligo di versamento suppletivo). Tale obbligo può essere illimitato (senza tetto massimo nelle banche dell'importo da corrispondere) o limitato (con un tetto massimo o in rapporto proporzionale ai contributi cooperative dei soci o alle quote detenute). I versamenti suppletivi sono esigibili in qualsiasi momento.

Diritto L’Ordinanza sui fondi propri del 29 settembre 2006, che riprende quanto già stabilito nell’Ordinanza applicabile sulle banche, prevede che nelle banche costituite in forma giuridica di cooperativa il 50% della somma

del versamento suppletivo pro capite, ammontante a un determinato importo, possa essere computato come capitale complementare, a condizione che vi sia una dichiarazione scritta e irrevocabile del socio relativa al suo obbligo ai sensi dell’art. 840 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.

Miglioramento La computabilità parziale del versamento suppletivo effettuato dai soci della cooperativa come capitale qualitativo proprio regolamentare rappresenta una delle ultime eccezioni normative importanti legate alla forma della base di giuridica nell’ambito delle disposizioni sui fondi propri. Con l’abrogazione ora prevista di questa normafondi propri tiva speciale si mira a migliorare qualitativamente la base dei fondi propri, formata esclusivamente dal

capitale versato e non dai contributi esigibili successivamente dai singoli soci.