Progetto

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 53Fedlex · Progetto

Ordinanza sui biocidi

813.12

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche78

Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di

attivo prodotto

rischi a livelli accettabili.

L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti omologati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utenti industriali o professionali;

2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici solo se sono forniti dati che dimostrano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con

l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.

Azoto Azoto 999 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CE: 231-783-9 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 7727-37-9 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti-

colare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione