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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi è modificata come segue:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. l’immissione sul mercato di biocidi e articoli trattati; a tal fine, per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi essa disciplina segnatamente:
1. i tipi di omologazione, compreso il riconoscimento delle omologazioni di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e delle omologazioni dell’Unione nonché del commercio parallelo di biocidi,
2. le procedure di omologazione,
3. la protezione e l’uso di dati di proprietari contenuti in domande precedenti a favore dei richiedenti successivi,
4. la classificazione, l’imballaggio, l’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza;
b. aspetti particolari relativi all’utilizzazione di biocidi e articoli trattati.
Art. 1a Campo d’applicazione
1La presente ordinanza si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Le famiglie di biocidi sono equiparate ai biocidi, a meno che non siano previste disposizioni derogatorie.
2L’allegato 10 contiene una categorizzazione dei tipi di biocidi che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza con la loro descrizione.
3Per i biocidi e gli articoli trattati costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, le disposizioni della presente ordinanza relative all’immissione sul mercato si applicano anche all’importazione a scopi non professionali o non commerciali.
1 RS 813.12
2013–......