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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Ordinanza sui biocidi

813.12

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche78

Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di

attivo prodotto

valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. il creosoto può essere utilizzato solo alle

condizioni menzionate nell’allegato XVII, voce 31, seconda colonna, punto 2, del regolamento

REACH85;

2. il creosoto non deve essere utilizzato per il trattamento del legno destinato agli usi elencati

nell’allegato XVII, voce 31, seconda colonna,

punto 3, del regolamento REACH;

3. sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i lavoratori, compresi i fabbricanti, dall’esposizione durante il trattamento e la manipolazione del legno trattato in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 e della direttiva

2004/37/CE86;

4. sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, ove pertinente, le schede di sicurezza relative ai prodotti omologati speci-

85Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 3.

86Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio),

GU L 158 del 30 apr. 2004, pag. 50.