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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Ordinanza sui biocidi
813.12
Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche78
Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di
attivo prodotto
Imidacloprid (2E)-1-[(6-cloropiridin-3- 970 g/kg 1° luglio 2013 30 giugno 2023 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un il)metil]-N- prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV nitroimidazolidin-2- devono valutare, se pertinente per quel particolare immina prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi Numero CE: 428-040-8 per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non Numero CAS: sono stati esaminati in maniera rappresentativa
138261-41-3 nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata
dall’UE. Non possono essere omologati prodotti per l’uso in locali di stabulazione per animali quando non sia possibile evitare emissioni in impianti di depurazione o l’emissione diretta nelle acque superficiali, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. L’omologazione è subordinata ad adeguate misure di riduzione del rischio. In particolare, è opportuno adottare idonee misure di mitigazione per ridurre al minimo l’esposizione potenziale di neonati e bambini. Per i prodotti contenenti imidacloprid che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.