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Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 2 pagine
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va, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
Art. 85a cpv. 1
1 Fintanto che l’esecuzione risulta a terzi dal registro, l’escusso può domandare al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.