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Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 2 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento Avamprogetto (LEF)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del […]1
e visto il parere del Consiglio federale del […]2,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 8b (nuovo) 3. Esclusione del diritto di consultazione
1 L’escusso può chiedere all’ufficio d’esecuzione di non dare provvisoriamente notizia a terzi circa un’esecuzione in corso contro cui ha fatto opposizione.
2 In tal caso sarà data notizia a terzi circa la suddetta esecuzione soltanto se al momento della domanda di estratto:
a. dall’apertura dell’esecuzione e nei sei mesi precedenti almeno altri due creditori hanno aperto esecuzioni presso lo stesso ufficio d’esecuzione;
b. negli ultimi sei mesi è stata proseguita un’esecuzione contro il debitore; o
c. negli ultimi sei mesi è stato eseguito un pignoramento contro il debitore.
3 Se un’esecuzione prosegue, è data nuovamente notizia a terzi circa le esecuzioni in corso contro il debitore presso l’ufficio d’esecuzione al momento della prosecuzione.
Art. 73 cpv. 1 e 2
1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
2 L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successi-
1FF 2013 ...
2FF 2013 ...