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Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 2 pagine
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Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 14a cpv. 2 e 3
2Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.
3La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo e i fondi trasferiti dalla società estera alla società svizzera del gruppo superano l’ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo.
La presente ordinanza entra in vigore il ... 2017.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
RS ..........
1 RS 642.211
2016–......