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Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 19 pagine
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Titolo prima dell’art. 12
Sezione 2: Esigenze quantitative: quota di liquidità
Art. 12 Quota di liquidità
Lo scopo della quota di liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario (orizzonte temporale di 30 giorni). Le ipotesi riguardanti i deflussi di fondi e i tassi di deflusso sono elaborate sulla base dell’allegato 2, quelle concernenti gli afflussi di fondi e i tassi di afflusso sulla base dell’allegato 3.
Art. 14 cpv. 2 lett. a, 3 lett. c, 4 lett. a e 5
2 Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per quanto riguarda:
a. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in tutte le valute convertite in franchi svizzeri; e
3 La FINMA stabilisce:
c. in che misura per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR) si possano prevedere agevolazioni nell’adempimento del requisito LCR.
4 Nel singolo caso essa può:
a. emanare una deroga all’obbligo di consolidamento in materia di vigilanza previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 sui fondi propri (OFoP) al fine di poter rilevare ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità;
5 La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero calcolino il requisito LCR senza considerare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l’adempimento del requisito LCR in base a una propria valutazione dei rischi.
Art. 15b cpv. 1 lett. a n. 4 e 5 e lett. c nonché cpv. 3
1 Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:
a. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
4. e 5. Abrogati