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Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 19 pagine
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Art. 17c Comprova della liquidità
1 La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito LCR (comprova della liquidità). Essa può concedere agevolazioni alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR6.
2 Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella comprova della liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle norme in materia di rendiconto.
3 Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la comprova della liquidità alla BNS entro 20 giorni dall’ultimo giorno del mese. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una frequenza ridotta per la notifica.
4 Le banche di rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la comprova della liquidità alla BNS entro 15 giorni dall’ultimo giorno del mese.
5 La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:
a. detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all’articolo 17a capoverso 1;
b. si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero conformemente all’articolo 14 capoverso 5.
6 La FINMA può esigere che la comprova della liquidità contenga informazioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.
Art. 17e cpv. 1
1 Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro liquidità e al loro requisito LCR.
Titolo dopo l’art. 17e
Sezione 3: Esigenze quantitative: quota di finanziamento
Art. 17f Quota di finanziamento
1 La quota di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR) consente di garantire in modo costante il finanziamento stabile di una banca per un orizzonte temporale di un anno.
2 Il finanziamento è stabile se gli attivi e le posizioni fuori bilancio sono finanziati in modo durevole e sostenibile conformemente all’allegato 5 numeri 9, 10.1 e 10.2.
Art. 17g Computo: NSFR
La NSFR corrisponde al quoziente fra: