Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale)
Stato su Fedlex: Concluse · Apertura 17 febbraio 2017 · Termine 19 aprile 2017 · Segreteria di Stato dell'economia (DEFR)
Fedlex · Consultazione 2017/12
L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, le prescrizioni speciali concernenti i dispositivi di protezione individuale sono regolate nell'OSPro. Per mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), le prescrizioni speciali sui dispositivi di protezione individuale sono abrogate nell'OSPro e l'ordinanza svizzera sui dispositivi di protezione individuale viene emanata secondo il progetto presentato.