Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Il gettito fiscale standardizzato (GFS) corrisponde al gettito fiscale ipotetico che un determi- nato Cantone realizzerebbe se applicasse al suo potenziale di risorse un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (cosiddetta aliquota d’imposta standardizzata). Il calcolo del gettito fiscale standardizzato è importante per la valutazione dell’effetto compensativo del- la perequazione delle risorse, in particolare per quanto riguarda il valore auspicato. Va tenuto presente che l’effetto compensativo non può essere valutato direttamente sulla base del poten- ziale di risorse, poiché quest’ultimo non si fonda sulle entrate effettive del Cantone, ma sulle basi imponibili. Esse non variano automaticamente in funzione della perequazione delle risorse. La perequazione delle risorse, pur ripercuotendosi sulla situazione finanziaria del Cantone, non modifica direttamente i redditi da lavoro e da capitale realizzati nel Cantone. È pertanto necessaria un’unità di misura che permetta un confronto diretto e obiettivo tra versamenti di compensazione e potenziali entrate fiscali dei Cantoni.

L’aliquota d’imposta standardizzata applicata per il calcolo del gettito fiscale standardizzato (GFS) corrisponde all’utilizzazione fiscale effettiva del potenziale di risorse della Svizzera divisa per il gettito fiscale complessivo dei Cantoni e dei Comuni negli anni di calcolo. Essa compren- de anche la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta che dal 2008 ammonta al 17 per cento del gettito (art. 128 cpv. 4 Cost.6). Tale quota è quindi equiparata alle entrate fi- scali proprie dei Cantoni. Analogamente al potenziale di risorse per abitante, nel calcolo dell’a- liquota d’imposta standardizzata occorre tenere conto della concordanza temporale con gli an- ni di calcolo, vale a dire che le entrate fiscali devono riferirsi all’anno di calcolo corrispondente.

La compensazione degli oneri

Per fornire beni e prestazioni di servizi statali i Cantoni di montagna e i Cantoni agglomerato devono sostenere costi più elevati che non possono influenzare. Si intende ridurre questi oneri strutturali speciali in modo mirato, tramite la perequazione dell’aggravio geotopografico (PAG) e la perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS). Gli oneri speciali non possono esse- re generalmente considerati come oneri eccessivi. Ad esempio, uscite più elevate nel settore sanitario possono rappresentare sia oneri speciali sia differenti preferenze dei Cantoni (scelta politica). La figura A.01 illustra il concetto degli oneri speciali. Il fabbisogno di base comprende le spese per una dotazione minima di beni e prestazioni di servizi statali. Le uscite per le presta- zioni statali che eccedono il fabbisogno di base sono considerate scelte politiche e quindi non costituiscono oneri speciali. Si pensi ad esempio alle piscine pubbliche o alle istituzioni culturali. Spesso però anche gli abitanti di altri Cantoni approfittano dell’offerta statale di un Cantone senza che essi o il loro Cantone di residenza indennizzino completamente i costi del consumo. In questo caso si parla di spillover.

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