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Consultazione 2018/46: Modifica dell'ordinanza sulle poste: Nuove prescrizioni in materia di raggiungibilità · 2 pagine
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5Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:
b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e se
Art. 44 cpv. 1, 1ter, 4 e 5
1L’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell'arco di 3020 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere c-e.
1bis
In regioni in cui vi è unicamente un’agenzia, la Posta offre il pagamento in contanti al domicilio del cliente.
1terNelle regioni urbane e negli agglomerati conformemente alla definizione dell’Ufficio federale di statistica, occorre garantire almeno un punto di accesso servito. Ogni volta che viene superata una soglia di 15 000 abitanti o impiegati, deve essere gestito un ulteriore punto di accesso.
4La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sulla coordinazione della rete di uffici e agenzie postali nel loro territorio. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.
5La Posta mette a disposizione una piantina della Svizzera consultabile in Internet che fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1ogennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr